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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 17 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2155/2023 R.G. e vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Nella Parte_1 CodiceFiscale_1
e elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Filiano via Iscalunga n. 32, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1
domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale , Via Pt_2
Pretoria n. 263, rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Vito Dinoia giusta procura per notaio in Roma;
Per_1
- - RESISTENTE –
(P.IVA ) in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Anna Nocera e domiciliata presso la sede in Potenza, alla via Torraca, n. 2;
Oggetto: 75% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 25.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento sanitario della Commissione INPS in data 7.2.2023 con il quale lo ha riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL. 509/88) 67%” con diagnosi medico-legale: “disturbo bipolare in attuale trattamento farmacologico continuativo, osas in trattamento con cpap notturna, glaucoma ad angolo aperto, ipertensione arteriosa”; senza, tuttavia, riconoscerlo invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari ad almeno il 75%. Precisava di aver proposto ricorso finalizzato, tra gli altri, al riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore ad almeno il 74% AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (legge 388/2000 articolo 80 comma 3).
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge, adiva il giudice del lavoro per il riconoscimento del beneficio denegato nella fase amministrativa, con vittoria di spese e onorari di lite.
Con memoria, depositata il 29.1.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito Pt_2
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Con memoria del 13.3.2024 si è costituita l eccependo il difetto di legittimazione passiva in CP_2
quanto competente in materia è in via esclusiva l' non residuando alcuna attività in capo Pt_2
Cont all chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza la causa, con modalità scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito nel fascicolo.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Va detto preliminarmente che parte ricorrente ha comunicato in corso di causa la rinuncia al ricorso
Cont nei confronti della sola di Potenza, in quanto erroneamente destinatario del ricorso introduttivo, Cont rinuncia accettata dall' pertanto, deve prendersi atto della rinuncia in questione e quindi della cessata materia nei confronti dell con compensazione delle spese tra le parti. CP_2 Per quanto attiene il merito in discussione con l' , la causa è stata istruita a mezzo ctu affidata al Pt_2 dott. il quale all'esito dell'attività svolta ha concluso per “ dall'analisi dei dati Per_2
anamnestici, della documentazione sanitaria presente agli atti e dalle risultanze dell'esame clinico, ritiene che al Sig. possa essere riconosciuto un grado d'invalidità nella misura del Parte_1
75% con decorrenza 8 maggio 2024.”.
Il CTU ha ritenuto quindi che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità pari al 75% e quindi contrastando la precedente valutazione medico legale della commissione . Pt_2
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
Pertanto, il ricorso va accolto in relazione alla domanda subordinata, con riconoscimento da maggio
2024 data della visita del ctu.
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' alle Pt_2 spese di lite liquidate in base al protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022, con compensazione per 4/5 atteso lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa e alla visita della commissione , e condanna dell'istituto per il rimanente 1/5. Pt_2
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l CP_2
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 75% dalla data di maggio 2024, pertanto dichiara la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto ai soli fini della contribuzione figurativa;
b) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro 539,40 Pt_2
per spese di lite, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
c) Compensa le spese di lite nei confronti dell CP_2
d) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. Pt_2 Potenza, 17 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla