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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2849/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. n. 2849/2023
All'udienza del 26/11/2025 alle ore 10.12, dinanzi al giudice IL NA SA è comparso:
Per 'Avv. Tommaso Scarabicchi, in sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'Avv. GNOCATO ELIO MICHELE, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive formulate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito, dato atto dell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
IL NA SA R.G. n. 2849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice IL NA SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Elio Michele Gnocato C.F._2
opponenti
nei confronti di
(C.F. e P. Iva: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollitto Controparte_1 P.IVA_1
opposta
conclusioni:
per e “IN VIA PRELIMINARE: accertare il difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione attiva e/o di rappresentanza in capo alla per i motivi dedotti in narrativa, CP_1
NEL MERITO: A) IN RELAZIONE ALLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI SIG.RI QUERCIOLI
CA E accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità delle Parte_2
clausole di cui agli articoli 2, 6, 8 del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i
garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali
poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca
D'Italia con provvedimento del 2005, ovvero ex art. 1956 c.c.; per l'effetto: accertare e dichiarare la
decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice;
In ogni caso: Dichiarare i fideiussori liberati dalla pretesa
creditoria di cui al decreto ingiuntivo;
B) IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
N. 28528495001: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione R.G. n. 2849/2023
di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione
dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non
contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di
corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b)
sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi
(perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi
ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione
di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla
illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni,
avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed
applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g)
conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo
alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso;
B) Accogliere l'exceptio doli
et nullitatis sollevata dai sig.ri e : dichiarare nullo e/o Parte_1 Parte_3
annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 814/2023, R.G. 1971/2023, emesso
dal Tribunale di Arezzo in data 4.9.2023, per le ragioni esposte e comunque in quanto palesemente infondato
in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: All'esito delle suddette statuizioni, anche in via riconvenzionale,
accogliere la domanda di compensazione INTEGRALE tra quanto pagato in eccesso dalla parte attrice e
quanto asseritamente chiesto in pagamento dalla convenuta, previo accertamento delle somme indebitamente
corrisposte, per le argomentazioni dedotte in narrativa, rinvenute nei rapporti di causa. Con interessi e
rivalutazione dalla domanda al saldo;
IN PUNTO SPESA: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa
con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: In via
istruttoria: CTU secondo riservato quesito”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, Controparte_1
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 814/2023 - N.R.G. 1971/2023, anche alla luce
dell'esperito tentativo di mediazione;
- sempre, in via preliminare, accertare e dichiarare la intervenuta
decadenza di parte opponente dal diritto di contestazione degli estratti conto, per intervenuta violazione
dell'art.119 T.U.B., la carenza di legittimazione attiva degli opponenti nonché la carenza di legittimazione
passiva – rispetto alla predetta eccezione – nei confronti della quale Cessionaria del Controparte_1
credito, e, per l'effetto dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità delle avverse richieste compensative
mosse in via riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, R.G. n. 2849/2023
accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e,
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicate ritenesse fondate le contestazioni
mosse al rapporto fideiussorio, revochi il decreto ingiuntivo emesso, accertando e dichiarando i Sig.ri
e comunque tenuti al pagamento della somma di euro 43.539,84 in Parte_1 Parte_2
qualità di soci della società cancellata, per sofferenza sul contratto di conto Parte_4
corrente de quo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della
domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria
e per l'effetto, condannare i Sig. e al pagamento della minor somma che Parte_1 Parte_2
dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo
inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 814/2023 (R.G. n. Parte_1 Parte_2
1971/2023) ottenuto da per l'importo di € 43.539,84, oltre interessi e spese, a Controparte_1
titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. 28528495001, originariamente stipulato tra la BNL e la e per il quale e avevano rilasciato Parte_4 Parte_1 Parte_2
fideiussione omnibus.
L'opposizione è affidata ai seguenti motivi:
i) carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società in quanto dalla CP_1
lettura della Gazzetta in atti non è dato evincere se il credito sorto in relazione al contratto n.
28528495001 sia stato oggetto di cessione;
ii) carenza di prova del credito, non essendo stati prodotti anche gli estratti conto;
iii) nullità della fideiussione, in quanto contenente clausole che riproducono quelle dello schema
ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust;
iv) intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. tenuto conto della data in cui la società
[...]
intestataria del conto corrente è stata dichiarata fallita (3.6.2016); Parte_4
v) applicazione di interessi anatocistici, usurari e ulteriori oneri non pattuiti.
2. Si è costituita contestando integralmente in fatto e in diritto tutto quanto Controparte_1
dedotto dagli opponenti, evidenziando in particolare che: R.G. n. 2849/2023
i) il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo,
anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale;
ii) la documentazione depositata è idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
iii) il contratto di fideiussione è stato sottoscritto dagli odierni opponenti nel 2000, dunque in data di gran lunga anteriore rispetto alla predisposizione dello schema contrattuale ABI (2002) e,
soprattutto, ben lontana dal periodo dell'accerta intesa, con la conseguenza che non sussiste alcun nesso causale fra l'eventuale intesa anticoncorrenziale e la fideiussione in questione;
iv) la norma di cui all'art. 1957 c.c. non ha natura imperativa, sicché essa può essere validamente derogata dalle parti, come avvenuto nel caso in esame;
v) le contestazioni in punto di indebita capitalizzazione degli interessi e applicazione, di applicazione di interessi usurari e della commissione di massimo scoperto risultano generiche e comunque infondate, anche considerando la circostanza che gli estratti conto non sono mai stati contestati da parte del correntista;
vi) gli opponenti non sono legittimati a proporre alcuna domanda di ripetizione dell'asserito indebito nei confronti della banca;
vii) è priva di legittimazione passiva in ordine ad eventuali pretese risarcitorie Controparte_1
e/o restitutorie ex adverso vantate.
Su tali basi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto.
3. Con ordinanza del 30 gennaio 2025, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
4. Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita su base documentale.
5. All'odierna udienza 281 sexies c.p.c., la parte opponente ha concluso come da verbale, valendo invece per la parte opposta, non comparsa, la presunzione siano state tenute ferme le conclusioni precedentemente rassegnate.
****
6. Con il primo motivo, gli opponenti hanno dedotto la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
7. In termini generali, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa R.G. n. 2849/2023
operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, qualora sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
8. Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco evocata nel ricorso monitorio, conclusa tra e Controparte_2 Controparte_1 R.G. n. 2849/2023
9. Applicando le coordinate desumibili dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, occorre, dunque, anzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito.
Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n.
45 del 19.04.2022 – su iniziativa di – si legge che: “ (in CP_1 CP_1 Controparte_1
seguito, il '”Cessionario”) comunica che in data 6 Aprile 2022 ha concluso con Controparte_2
(in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
[...]
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale
contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 06 Aprile 2022, ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti che alla
data del 30 Novembre 2021 (la “Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: -
crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la Cedente;
- crediti che derivano
da rapporti denominati in Euro;
- crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove
rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; -
crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione
del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- Crediti indicati nella lista resa
disponibile dal Cessionario al seguente link: https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/bnl-s-p-a/ (…)” (cfr.
doc. 4 – . Controparte_1
Nel caso in esame, non risulta provato che il credito per cui è causa rientri tra i “crediti che sono stati
oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati
come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia”.
10. Escluso che le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco, occorre a questo punto verificare se sia stata fornita in altro modo la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente anche al suddetto quesito, se si considera che: i.
l'elenco di codici identificativi di crediti, privo di sottoscrizione, è un documento di formazione unilaterale (cfr. doc. 5 – ; ii. la dichiarazione di cessione da BNL a MAUI, Controparte_1
ancorché redatta su carta intestata BNL, proviene da soggetti non identificati e di cui non sono neppure documentati i poteri (cfr. all. alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. – . Controparte_1 R.G. n. 2849/2023
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti degli odierni opponenti, ogni altro profilo assorbito.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese versata in atti. Si
provvede alla distrazione in favore dell'avv. Elio Michele Gnocato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2023 (R.G. n.
1971/2023) nei confronti di e Parte_1 Parte_2
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elio Michele Gnocato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Arezzo, il 26 novembre 2025
Il giudice
IL NA SA
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA R.G. n. 2849/2023
All'udienza del 26/11/2025 alle ore 10.12, dinanzi al giudice IL NA SA è comparso:
Per 'Avv. Tommaso Scarabicchi, in sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'Avv. GNOCATO ELIO MICHELE, il quale discute la causa riportandosi alle note conclusive formulate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito, dato atto dell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
IL NA SA R.G. n. 2849/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice IL NA SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Elio Michele Gnocato C.F._2
opponenti
nei confronti di
(C.F. e P. Iva: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollitto Controparte_1 P.IVA_1
opposta
conclusioni:
per e “IN VIA PRELIMINARE: accertare il difetto di Parte_1 Parte_2
legittimazione attiva e/o di rappresentanza in capo alla per i motivi dedotti in narrativa, CP_1
NEL MERITO: A) IN RELAZIONE ALLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI SIG.RI QUERCIOLI
CA E accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità delle Parte_2
clausole di cui agli articoli 2, 6, 8 del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i
garanti/fideiussori, per i motivi esposti in narrative nonchè per violazione del divieto di intese concorrenziali
poiché vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, poiché redatte su modulo uniforme Abi per come deciso dalla Banca
D'Italia con provvedimento del 2005, ovvero ex art. 1956 c.c.; per l'effetto: accertare e dichiarare la
decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice;
In ogni caso: Dichiarare i fideiussori liberati dalla pretesa
creditoria di cui al decreto ingiuntivo;
B) IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
N. 28528495001: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione R.G. n. 2849/2023
di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione
dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non
contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di
corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b)
sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi
(perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi
ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione
di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla
illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art.16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni,
avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed
applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g)
conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo
alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di
rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso;
B) Accogliere l'exceptio doli
et nullitatis sollevata dai sig.ri e : dichiarare nullo e/o Parte_1 Parte_3
annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 814/2023, R.G. 1971/2023, emesso
dal Tribunale di Arezzo in data 4.9.2023, per le ragioni esposte e comunque in quanto palesemente infondato
in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO: All'esito delle suddette statuizioni, anche in via riconvenzionale,
accogliere la domanda di compensazione INTEGRALE tra quanto pagato in eccesso dalla parte attrice e
quanto asseritamente chiesto in pagamento dalla convenuta, previo accertamento delle somme indebitamente
corrisposte, per le argomentazioni dedotte in narrativa, rinvenute nei rapporti di causa. Con interessi e
rivalutazione dalla domanda al saldo;
IN PUNTO SPESA: Col favore delle spese e degli emolumenti di causa
con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: In via
istruttoria: CTU secondo riservato quesito”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, Controparte_1
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 814/2023 - N.R.G. 1971/2023, anche alla luce
dell'esperito tentativo di mediazione;
- sempre, in via preliminare, accertare e dichiarare la intervenuta
decadenza di parte opponente dal diritto di contestazione degli estratti conto, per intervenuta violazione
dell'art.119 T.U.B., la carenza di legittimazione attiva degli opponenti nonché la carenza di legittimazione
passiva – rispetto alla predetta eccezione – nei confronti della quale Cessionaria del Controparte_1
credito, e, per l'effetto dichiarare la improcedibilità e/o inammissibilità delle avverse richieste compensative
mosse in via riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, R.G. n. 2849/2023
accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e,
conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre nel merito, in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicate ritenesse fondate le contestazioni
mosse al rapporto fideiussorio, revochi il decreto ingiuntivo emesso, accertando e dichiarando i Sig.ri
e comunque tenuti al pagamento della somma di euro 43.539,84 in Parte_1 Parte_2
qualità di soci della società cancellata, per sofferenza sul contratto di conto Parte_4
corrente de quo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della
domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria
e per l'effetto, condannare i Sig. e al pagamento della minor somma che Parte_1 Parte_2
dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo
inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 814/2023 (R.G. n. Parte_1 Parte_2
1971/2023) ottenuto da per l'importo di € 43.539,84, oltre interessi e spese, a Controparte_1
titolo di saldo del rapporto di conto corrente n. 28528495001, originariamente stipulato tra la BNL e la e per il quale e avevano rilasciato Parte_4 Parte_1 Parte_2
fideiussione omnibus.
L'opposizione è affidata ai seguenti motivi:
i) carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società in quanto dalla CP_1
lettura della Gazzetta in atti non è dato evincere se il credito sorto in relazione al contratto n.
28528495001 sia stato oggetto di cessione;
ii) carenza di prova del credito, non essendo stati prodotti anche gli estratti conto;
iii) nullità della fideiussione, in quanto contenente clausole che riproducono quelle dello schema
ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust;
iv) intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. tenuto conto della data in cui la società
[...]
intestataria del conto corrente è stata dichiarata fallita (3.6.2016); Parte_4
v) applicazione di interessi anatocistici, usurari e ulteriori oneri non pattuiti.
2. Si è costituita contestando integralmente in fatto e in diritto tutto quanto Controparte_1
dedotto dagli opponenti, evidenziando in particolare che: R.G. n. 2849/2023
i) il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo,
anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale;
ii) la documentazione depositata è idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
iii) il contratto di fideiussione è stato sottoscritto dagli odierni opponenti nel 2000, dunque in data di gran lunga anteriore rispetto alla predisposizione dello schema contrattuale ABI (2002) e,
soprattutto, ben lontana dal periodo dell'accerta intesa, con la conseguenza che non sussiste alcun nesso causale fra l'eventuale intesa anticoncorrenziale e la fideiussione in questione;
iv) la norma di cui all'art. 1957 c.c. non ha natura imperativa, sicché essa può essere validamente derogata dalle parti, come avvenuto nel caso in esame;
v) le contestazioni in punto di indebita capitalizzazione degli interessi e applicazione, di applicazione di interessi usurari e della commissione di massimo scoperto risultano generiche e comunque infondate, anche considerando la circostanza che gli estratti conto non sono mai stati contestati da parte del correntista;
vi) gli opponenti non sono legittimati a proporre alcuna domanda di ripetizione dell'asserito indebito nei confronti della banca;
vii) è priva di legittimazione passiva in ordine ad eventuali pretese risarcitorie Controparte_1
e/o restitutorie ex adverso vantate.
Su tali basi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto.
3. Con ordinanza del 30 gennaio 2025, il decreto ingiuntivo opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo.
4. Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita su base documentale.
5. All'odierna udienza 281 sexies c.p.c., la parte opponente ha concluso come da verbale, valendo invece per la parte opposta, non comparsa, la presunzione siano state tenute ferme le conclusioni precedentemente rassegnate.
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6. Con il primo motivo, gli opponenti hanno dedotto la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
7. In termini generali, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa R.G. n. 2849/2023
operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
In particolare, come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, qualora sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
8. Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco evocata nel ricorso monitorio, conclusa tra e Controparte_2 Controparte_1 R.G. n. 2849/2023
9. Applicando le coordinate desumibili dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata, occorre, dunque, anzitutto verificare se le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente al quesito.
Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n.
45 del 19.04.2022 – su iniziativa di – si legge che: “ (in CP_1 CP_1 Controparte_1
seguito, il '”Cessionario”) comunica che in data 6 Aprile 2022 ha concluso con Controparte_2
(in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in
[...]
seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale
contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 06 Aprile 2022, ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti che alla
data del 30 Novembre 2021 (la “Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: -
crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori ceduti con la Cedente;
- crediti che derivano
da rapporti denominati in Euro;
- crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove
rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; -
crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge italiana;
- crediti i cui debitori, all'atto di instaurazione
del relativo rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
- Crediti indicati nella lista resa
disponibile dal Cessionario al seguente link: https://creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/bnl-s-p-a/ (…)” (cfr.
doc. 4 – . Controparte_1
Nel caso in esame, non risulta provato che il credito per cui è causa rientri tra i “crediti che sono stati
oggetto di passaggio a sofferenza e di seguito – ove rispondenti ai requisiti pro tempore vigenti - segnalati
come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia”.
10. Escluso che le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco, occorre a questo punto verificare se sia stata fornita in altro modo la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia.
Ritiene il Tribunale di rispondere negativamente anche al suddetto quesito, se si considera che: i.
l'elenco di codici identificativi di crediti, privo di sottoscrizione, è un documento di formazione unilaterale (cfr. doc. 5 – ; ii. la dichiarazione di cessione da BNL a MAUI, Controparte_1
ancorché redatta su carta intestata BNL, proviene da soggetti non identificati e di cui non sono neppure documentati i poteri (cfr. all. alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. – . Controparte_1 R.G. n. 2849/2023
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti degli odierni opponenti, ogni altro profilo assorbito.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese versata in atti. Si
provvede alla distrazione in favore dell'avv. Elio Michele Gnocato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2023 (R.G. n.
1971/2023) nei confronti di e Parte_1 Parte_2
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elio Michele Gnocato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Arezzo, il 26 novembre 2025
Il giudice
IL NA SA