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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/11/2025 al n. 2796 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21/03/1973, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ambrosio Marco
e da
Con (C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carillo Michela
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AN GI ES (NA) il 15.9.2003 dalla cui unione nascevano due figli: IO il 25.11.2004 e IO Pio io 22.1.2011, Pt_3 Per_1 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunziato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 46/2025 del 22.1.2025 resa nel procedimento R.G. n. 106/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 46/2025 del
22.1.2025, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“2. Il minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le predette condizioni varranno, altresì, nei confronti della figlia che, sebbene maggiorenne, Pt_3 ancora non ha raggiunto l'autonomia economica e/o la maturità per gestirsi da sola.
3. I coniugi in mancanza d'urgenza adotteranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'indirizzo educativo e di vita dei figli – in special modo – del minore, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche ed alle cure medico-specialistiche.
4. Fermo restando che la figlia potrà vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo Pt_3 riterrà opportuno, si precisa che, in relazione a , il padre potrà tenere con se Persona_2 il figlio due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, o il lunedì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle 20:00, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni personali del sig. , e due giornate a scelta, tra il sabato o la domenica per ogni mese, Parte_1 dalle ore 10.00 alle ore 19:00 del giorno successivo, che dovranno essere comunicate alla madre con congruo preavviso, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi, sociali e della volontà del minore stesso.
5. In caso di indisposizione fisica del figlio il padre potrà recarsi a fargli visita presso l'abitazione materna, previo avviso telefonico.
6. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni consecutivi Persona_2 con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre;
i coniugi si impegnano a comunicare, entro il primo giorno di giugno di ogni anno, in quale periodo terranno il figlio presso di sé consapevoli che, in caso di mancato rispetto del termine, la scelta del periodo spetterà al primo che effettuerà la comunicazione all'altro coniuge;
7. Le festività natalizie verranno trascorse con i genitori con le seguenti modalità: la madre terrà con sé il figlio il 24 dicembre sera (compreso il cenone della vigilia di Natale) e il padre dal 25 (compreso il pranzo di Natale) al 26 dicembre sera, successivamente la madre terrà con sé il figlio dal 30 al 31 dicembre (compreso il cenone della vigilia di Capodanno) ed il padre il 01 gennaio (compreso il pranzo) e il 02 gennaio, il tutto ad anni alterni;
la giornata dell'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con i genitori;
la prima Epifania successiva al presente accordo sarà trascorsa con la madre.
8. Le festività pasquali saranno trascorse alternate tra i genitori, ovvero: la giornata di
Pasqua sarà trascorsa con il padre ed il successivo lunedì in albis con la madre, il tutto ad anni alterni: il giorno di Pasqua successivo alla presente pattuizione sarà trascorso con il padre.
9. i figli trascorreranno l'intera giornata del proprio compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, con il padre o con la madre cosicché ogni anno trascorrerà con il padre il compleanno o l'onomastico e viceversa;
10. I genitori avranno il diritto di tenere con sé il figlio nell'intera giornata del proprio onomastico e del proprio compleanno, nel caso in cui il compleanno o l'onomastico di un genitore cadrà in uno dei giorni in cui i l figlio è affidato all'altro coniuge, avrà diritto di tenerlo con sé in altro giorno a sua scelta, previa comunicazione e compatibilmente alle esigenze del figlio stesso.
11.Tutti gli orari stabiliti per il diritto di visita del figlio minore potranno essere modificati su accordo delle parti purché non ledano gli interessi educativi, scolastici e sociali dello stesso.
12. II Sig. , tenuto conto dei redditi precari dei coniugi, assume l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, versando alla sig.ra quale genitore collocatario, la somma Persona_3 complessiva di € 300,00 mensili. Tale somma, automaticamente rivalutabile secondo gli indici istat, dovrà essere versata dal Sig. entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità di adempimento.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria.
14. Le spese per le cure mediche straordinarie (da intendersi tutte le cure che NON rientrano nella normalità causale, tipo il raffreddore, l'influenza, la febbre, ecc.) per i corsi di studio, per l'acquisto di libri scolastici, per corsi di perfezionamento culturale, per viaggi didattici e, comunque, per ogni diversa ed ulteriore esigenza particolare e/o eccezionale dei figli
(come ad esempio un corso di formazione, un percorso di studio all'estero, ecc..), sono da sottoporre sempre al vaglio congiunto e preventivo dei genitori - tranne nei casi di necessità ed urgenza - e cadranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
15. Ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero nonché carta d'identità valida per l'espatrio.”
In riferimento al regime di affido del minore si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione del minore presso la madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Per_3 nata a [...] il [...] , il giorno 15.9.2003 in AN GI ES
[...]
(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 102, parte II, serie
A, anno 2003); b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Persona_2 residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno conformemente alla Per_3 parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra la complessiva somma di euro Pt_1 Per_3
300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
d) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 03/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/11/2025 al n. 2796 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 21/03/1973, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ambrosio Marco
e da
Con (C.F.: ) nata a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Carillo Michela
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/11/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AN GI ES (NA) il 15.9.2003 dalla cui unione nascevano due figli: IO il 25.11.2004 e IO Pio io 22.1.2011, Pt_3 Per_1 evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunziato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 46/2025 del 22.1.2025 resa nel procedimento R.G. n. 106/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza di separazione n. 46/2025 del
22.1.2025, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“2. Il minore viene affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le predette condizioni varranno, altresì, nei confronti della figlia che, sebbene maggiorenne, Pt_3 ancora non ha raggiunto l'autonomia economica e/o la maturità per gestirsi da sola.
3. I coniugi in mancanza d'urgenza adotteranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'indirizzo educativo e di vita dei figli – in special modo – del minore, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche ed alle cure medico-specialistiche.
4. Fermo restando che la figlia potrà vedere e stare con il padre ogni qualvolta lo Pt_3 riterrà opportuno, si precisa che, in relazione a , il padre potrà tenere con se Persona_2 il figlio due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, o il lunedì ed il venerdì, dalle ore 16:00 alle 20:00, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni personali del sig. , e due giornate a scelta, tra il sabato o la domenica per ogni mese, Parte_1 dalle ore 10.00 alle ore 19:00 del giorno successivo, che dovranno essere comunicate alla madre con congruo preavviso, il tutto tenuto conto degli impegni scolastici, ricreativi, sociali e della volontà del minore stesso.
5. In caso di indisposizione fisica del figlio il padre potrà recarsi a fargli visita presso l'abitazione materna, previo avviso telefonico.
6. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni consecutivi Persona_2 con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre;
i coniugi si impegnano a comunicare, entro il primo giorno di giugno di ogni anno, in quale periodo terranno il figlio presso di sé consapevoli che, in caso di mancato rispetto del termine, la scelta del periodo spetterà al primo che effettuerà la comunicazione all'altro coniuge;
7. Le festività natalizie verranno trascorse con i genitori con le seguenti modalità: la madre terrà con sé il figlio il 24 dicembre sera (compreso il cenone della vigilia di Natale) e il padre dal 25 (compreso il pranzo di Natale) al 26 dicembre sera, successivamente la madre terrà con sé il figlio dal 30 al 31 dicembre (compreso il cenone della vigilia di Capodanno) ed il padre il 01 gennaio (compreso il pranzo) e il 02 gennaio, il tutto ad anni alterni;
la giornata dell'Epifania sarà trascorsa ad anni alterni con i genitori;
la prima Epifania successiva al presente accordo sarà trascorsa con la madre.
8. Le festività pasquali saranno trascorse alternate tra i genitori, ovvero: la giornata di
Pasqua sarà trascorsa con il padre ed il successivo lunedì in albis con la madre, il tutto ad anni alterni: il giorno di Pasqua successivo alla presente pattuizione sarà trascorso con il padre.
9. i figli trascorreranno l'intera giornata del proprio compleanno e dell'onomastico, ad anni alterni, con il padre o con la madre cosicché ogni anno trascorrerà con il padre il compleanno o l'onomastico e viceversa;
10. I genitori avranno il diritto di tenere con sé il figlio nell'intera giornata del proprio onomastico e del proprio compleanno, nel caso in cui il compleanno o l'onomastico di un genitore cadrà in uno dei giorni in cui i l figlio è affidato all'altro coniuge, avrà diritto di tenerlo con sé in altro giorno a sua scelta, previa comunicazione e compatibilmente alle esigenze del figlio stesso.
11.Tutti gli orari stabiliti per il diritto di visita del figlio minore potranno essere modificati su accordo delle parti purché non ledano gli interessi educativi, scolastici e sociali dello stesso.
12. II Sig. , tenuto conto dei redditi precari dei coniugi, assume l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, versando alla sig.ra quale genitore collocatario, la somma Persona_3 complessiva di € 300,00 mensili. Tale somma, automaticamente rivalutabile secondo gli indici istat, dovrà essere versata dal Sig. entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità di adempimento.
13. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria.
14. Le spese per le cure mediche straordinarie (da intendersi tutte le cure che NON rientrano nella normalità causale, tipo il raffreddore, l'influenza, la febbre, ecc.) per i corsi di studio, per l'acquisto di libri scolastici, per corsi di perfezionamento culturale, per viaggi didattici e, comunque, per ogni diversa ed ulteriore esigenza particolare e/o eccezionale dei figli
(come ad esempio un corso di formazione, un percorso di studio all'estero, ecc..), sono da sottoporre sempre al vaglio congiunto e preventivo dei genitori - tranne nei casi di necessità ed urgenza - e cadranno a carico di entrambi nella misura del 50%.
15. Ognuno dei coniugi consente che all'altro coniuge sia rilasciato e/o rinnovato il passaporto per l'estero nonché carta d'identità valida per l'espatrio.”
In riferimento al regime di affido del minore si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione del minore presso la madre con la quale già risiede e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Per_3 nata a [...] il [...] , il giorno 15.9.2003 in AN GI ES
[...]
(NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 102, parte II, serie
A, anno 2003); b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile e Persona_2 residenza presso la madre sig.ra con diritto di visita paterno conformemente alla Per_3 parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra la complessiva somma di euro Pt_1 Per_3
300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno dieci di ogni mese;
oltre al 50 % delle spese straordinarie;
d) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 03/12/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca