CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2024, n. 43642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43642 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43642 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione concessa a IZ TI con sentenza di applicazione pena emessa dal Tribunale di Roma il 22 gennaio 2020, irrevocabile il 19 maggio 2020. La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. avendo TI commesso, in data 4 giugno 2022, ossia nei cinque anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, un delitto per il quale gli è stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma n. 9312 del 2022, emessa il 7 luglio 2022, irrevocabile il 5 settembre 2023). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IZ TI, per mezzo del proprio difensore, Avv. Roberta Giannini, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, vizi di motivazione e violazione di legge. Sarebbero assenti i requisiti dell'identità di indole tra i reati giudicati con le due sentenze e, altresì, dell'anteriorità del delitto per il quale è stata riportata condanna rispetto a quello per il quale era stata condizionalmente sospesa la pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si verte in tema di revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. secondo il quale «salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Trattandosi di rapporto tra delitti, non rileva, quindi, la medesimezza dell'indole del reato successivamente commesso rispetto a quello per il quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Costituisce arresto pacifico, qui ribadito, quello secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, Sentenza n. 19507.del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383) Neppure rilevano le argomentazioni sviluppate in ricorso relativamente all'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. che disciplina l'ipotesi, diversa da quella in esame, del delitto, per il quale sia intervenuta condanna, anteriormente commesso, venendo in rilievo, nel caso di specie, un delitto successivo commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2024
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43642 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione concessa a IZ TI con sentenza di applicazione pena emessa dal Tribunale di Roma il 22 gennaio 2020, irrevocabile il 19 maggio 2020. La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. avendo TI commesso, in data 4 giugno 2022, ossia nei cinque anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, un delitto per il quale gli è stata inflitta la pena di quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa (sentenza del Tribunale di Roma n. 9312 del 2022, emessa il 7 luglio 2022, irrevocabile il 5 settembre 2023). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IZ TI, per mezzo del proprio difensore, Avv. Roberta Giannini, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, vizi di motivazione e violazione di legge. Sarebbero assenti i requisiti dell'identità di indole tra i reati giudicati con le due sentenze e, altresì, dell'anteriorità del delitto per il quale è stata riportata condanna rispetto a quello per il quale era stata condizionalmente sospesa la pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si verte in tema di revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. secondo il quale «salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli». Trattandosi di rapporto tra delitti, non rileva, quindi, la medesimezza dell'indole del reato successivamente commesso rispetto a quello per il quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Costituisce arresto pacifico, qui ribadito, quello secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, Sentenza n. 19507.del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383) Neppure rilevano le argomentazioni sviluppate in ricorso relativamente all'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. che disciplina l'ipotesi, diversa da quella in esame, del delitto, per il quale sia intervenuta condanna, anteriormente commesso, venendo in rilievo, nel caso di specie, un delitto successivo commesso entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2024