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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9512 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria AU MA Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 27 dicembre 2023 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Maria Francesca Baglieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] ( ); CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE ATTRICE ALL'UDIENZA DEL 26 NOVEMBRE 2025 E POI CON NOTE SCRITTE
EX ART. 126 TER C.P.C. DEPOSITATE IN DATA 1.12.2025
********************************************************************************
pagina 1 di 9
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 dicembre 2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Vulcan- Romania in data 24 maggio 2006 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2006, N. 206, Parte I, Serie C/1), con in regime di comunione dei CP_1 beni, dalla cui unione è nato il figlio (ormai maggiorenne) (nato il [...]), chiedeva a Persona_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido supersclusivo del figlio minore alla madre,
l'assegnazione a sé della casa, di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28 maggio 2024, il Giudice verifica la non regolarità della notifica del ricorso, assegnava nuovi termini e fissava nuova udienza per il 29 ottobre
2024.
A tale udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Preso, quindi, atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice, dopo aver confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 23.04.2024, così dichiarava:” non ha ancora ripreso la Persona_1 scuola, ha interrotto l'istituto di metalmeccanica al II anno. Vuole però riprendere la scuola assolutamente.
Adesso fa un lavoretto part time in regola da cui prende 600,0 € al mese presso un bar ristorante, ha un contratto in regola da dicembre 2023. Ha bisogno però di essere ancora aiutato e supportato proprio perché vuole continuare a studiare. Io voglio che riprenda a studiare. Mio marito non è stato più aggressivo con me ma da tempo si disinteressa del figlio, la gestione è sempre stata mia. Ogni tanto si sono visti ma solo perchè insistevo io. E' partito i primi di settembre per l'Inghilterra, l'ho accompagnato io a Malpensa, Vive lì adesso e penso lavori ma non so bene cosa faccia. Prima lavorava in un'azienda e prendeva 1900 € di stipendio. Adesso in UK lavora sicuramente. Io gli ho mandato tutti i documenti. Non ha mai versato nulla per il figlio. la casa è cointestata al 50%, c'è un muto con rata di € 1000, poi 980, adesso € 800, è a tasso variabile. l'ho sempre pagata tutta io. Io ho due contratti di lavoro come pulizie presso due famiglie per cui guadagno € 500 circa al mese. prendo anche la per € 180 al mese, la prendo da due mesi, sarà per due anni. L'AU non lo prendo. Pt_2
Hp perso il principale lavoro che mi dava 800 euro al mese, per questo mi hanno dato la Naspi. Faccio anche pagina 2 di 9 lavori in nero presso alcune famiglie, vengo pagata € 10 all'ora, non fisso..A me basta avere l'assegnazione della casa e un assegno per aiutare ancora il figlio di € 350 euro al mese. ”
Il Giudice delegato invitava, pertanto, il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso, dando comunque atto che il ragazzo era divenuto maggiorenne, chiedeva l'assegnazione alla signora della casa familiare e un contributo per il mantenimento del figlio al fine di aiutarlo in attesa di capire se continuerà a studiare nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio 2024 dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
all'esito della discussione in udienza,
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. ;
Rilevato come parte attrice, dando conto che il marito, dalla medesima in precedenza denunciato per maltrattamenti e poi condannato, si è definitivamente allontanato dal febbraio 2023 dalla casa ex familiare, avendo con il figlio (nato il [...]), divenuto nelle more maggiorenne, rapporti solo Persona_1 saltuari, non versando alcuna somma di denaro e non pagando neppure la quota di sua spettanza del mutuo gravante sulla casa ex coniugale in comproprietà, essendosi solo limitato ad accompagnarla in banca per chiedere la riduzione da € 980 a € 800 mensili (che paga da circa 5 anni interamente la signora), da ultimo essendosi trasferito in Inghilterra
Osservato come nulla debba disporsi in punto di responsabilità genitoriale stante la maggiore età raggiunta nelle more dal figlio Persona_1
Rilevato che, con riferimento al contributo economico chiesto per lo stesso, la parte attrice con rifermento all'attuale situazione del nucleo, ha riferito di lavorare come collaboratrice familiare presso privati, con regolare contratto, percependo uno stipendio mensile prima di circa 1.300,00 euro mensili, attualmente, avendo perso un contratto di lavoro, di appena € 500, 00 a cui deve unirsi l'Indennità NaSpi di cui beneficia da due mesi per € 180; ha riferito altresì di integrare tale importo con lavoretti occasionali non contrattualizzati;
non percepisce più importo di AU pari a € 200,00 al mese, atteso che il figlio sta lavorando;
provvede al pagamento della rata di mutuo per intero (ora € 800,00) e paga anche un finanziamento per un'autovettura acquistata a gennaio 2023, con rata di euro 303 mensili. Quanto al figlio lo stesso ha interrotto per il momento Persona_1 gli studi, non conseguendo il diploma presso l'istituto tecnico in precedenza frequentato, ha iniziato a lavorare da dicembre 2023 presso un bar ristorante part time da cui percepisce € 600 al mese (manca documentazione), ma ha intenzione di riprendere gli studi. La signora ha infine riferito che per quanto a sua conoscenza il Pt_1 pagina 3 di 9 marito prima lavorava per la società B.C. S.r.l, con uno stipendio che riferisce di circa 1.900,00 euro, attualmente si è trasferito in UK dove ivi lavora.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del sig. dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di Pt_1 provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, considerato che pur avendo interrotto gli studi e svolgendo al momento un lavoro parti time, ha necessità di Persona_1 essere ancora supportato e aiutato al fine di valutare se proseguire gli sudi o piuttosto per inserirsi nel mercato occupazionale con un lavoro maggiormente retribuito e stabile, può essere accolta la richiesta della parte attrice come rideterminata in udienza, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto però equo e congruo nella misura come richiesta di € 350,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2024
(ricorso iscritto il 27 dicembre 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie (non essendoci comunicazioni tra le parti) come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) DA ATTO che è nelle more divenuto maggiorenne;
Persona_1
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con CP_1 Persona_1 decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di gennaio 2024 (ricorso iscritto il 27.12.2023), mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 350,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017 qui richiamate;
3) PRENDE ATTO che la parte non ha articolato istanze istruttorie
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie non potendosi attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c. essendo il figlio maggiorenne, il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato e che decorso poi il termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo, pronunciasse il divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
pagina 4 di 9 In data 6 novembre 2924 veniva, quindi, emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 9668/24 pubblicata il 8 novembre 2024 (passata in giudicato come da certificazione prodotta in data 2.12.2025). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria
AU MA per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49
c.p.c. e fissava udienza per il giorno 6 novembre 2025.
All'udienza del 6 novembre 2025, il Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava:” confermo le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 23 aprile 2024 e quella davanti al giudice delegato all'udienza del 29 ottobre 2024. Mio figlio ha deciso di non riprendere la scuola. dopo lo stage ha lavorato da febbraio fino ad agosto 2025 in un demolitore per macchine guadagnando 1200/1100 in busta paga. A fine agosto ha finito il contratto e poi tramite una mia conoscenza ha iniziato a lavorare in una ditta di imballaggio fa l'operaio, fa 10 ore al giorno, guadagna 1500 netti al mese, ma deve ancora prendere il primo stipendio e poi non so bene. Il contratto fino a dicembre. Io sono rimasta nella casa in comproprietà e ho sempre pagato il mutuo anche per la quota di mio marito. Con mio marito non ho contatti, ho bloccato il contatto perché lui mi aveva dato fastidio. Adesso non co sentiamo per fortuna più né sente il figlio. mi riservo con il mio avvocato di affrontare la questione della casa coniugale. A lui non interessa comunque più. Credo viva sempre in Inghilterra. Non ha mai versato l'assegno né altri soldi. la mia situazione lavorativa ed economica è sempre la sessa. Rinuncio all'assegno di mantenimento per mio figlio che adesso sta finalmente lavorando. Voglio ottenere in fratella solo il divorzio.”
Dopo aver sentito la parte attrice, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
La parte attrice riservandosi di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorso il termine di legge, chiedeva la pronuncia di divorzio. Chiedeva altresì, atteso che il figlio ormai Per_1 aveva iniziato a lavorare e poteva ritenersi sufficientemente inserito nel mondo del lavoro, che venisse dichiarata la cessazione dell'obbligo del mantenimento a carico del padre dalla pubblicazione della sentenza con conseguentemente il venir meno dell'assegnazione della casa coniugale presso cui era rimasta a vivere la signora unitamente al figlio, avendo finora la signora provveduto a pagare per intero la quota di mutuo anche per la parte riconducile al marito, con riserva di attivarsi separatamente per lo scioglimento della comunione su tale immobile, avendo intenzione la signora a rilevarne la quota del 50% del marito. Chiedeva comunque l'assegnazione di un termine per la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato con rinvio della causa ad un'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione e la rimessione della causa al collegio.
pagina 5 di 9 Il Giudice, dato atto di quanto sopra, dopo la pronuncia in data 6.11.2024 della sentenza di separazione n.
9668/24 del Tribunale di Milano pubblicata il 8.11.2024, decorso il termine di legge di un anno dalla data di comparizione davanti al giudice Delegato il 29 ottobre 2024, ritenuta comunque la necessità prima della rimessione al collegio della presente causa di acquisire il passaggio in giudicato sulla sentenza di separazione non appellata, assegnava alla parte attrice termine fino al 1 dicembre 2025 per produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava la causa all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c. come da richiesta della parte, entro il 3 dicembre 2025, per discussione e rimessione della causa al Collegio.
Con provvedimento del 3 dicembre 2025 il Giudice, esaminate le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte attrice ex art. 127 ter c.p.c., come da richiesta della parte medesima e stante la rinuncia ad ulteriore termine per memorie, rimetteva la causa subito in decisione al Collegio.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste ancora - come già osservato in sede di separazione - la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza rumena, atteso che l'Italia è stata l'ultima residenza abituale dei coniugi e la parte attrice vi risiede ancora;
per i medesimi motivi è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice già in precedenza rinunciato alle istanze istruttorie articolate e avendo altresì richiesto, in sede di divorzio, solo la pronuncia dello status.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice anche nel corso dell'udienza per il divorzio, con riferimento al figlio di cui ha chiesto la cessazione dell'obbligo di Per_1 mantenimento a carico del padre, la documentazione in atti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alle domande qui svolte.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 6 di 9 Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Vulcan- Romania in data 24 maggio 2006 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2006, N. 206, Parte I, Serie C/1), in regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato il [...]), maggiorenne. Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 9668/24 emessa il 6 novembre 2024
e pubblicata il 8 novembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Casa familiare e obbligo di mantenimento del figlio
Dalle precise dichiarazioni della signora all'udienza in sede di divorzio, è emerso come il figlio Pt_1 Per_1 che già al tempo della separazione, aveva smesso la scuola, interrompendo la frequenza dell'istituto di metalmeccanica al II anno, svolgendo lavoretti parti time in regola ma avendo intenzione di riprendere gli studi, in seguito ha definitivamente abbandonato gli studi e dopo uno stage, ha lavorato dapprima con contratto a tempo determinato da febbraio fino ad agosto 2025 in un demolitore per macchine guadagnando €1200/1100 e attualmente ha trovato un nuovo lavoro come operaio presso una ditta di imballaggio con uno stipendio di €
1500 netti al mese. Lo stesso, pertanto, come anche ritenuto dalla parte attrice, può ormai ritenersi del tutto autonomo economicamente, inserito nel mercato occupazionale con uno stipendio adeguato e rapportato alle sue competenze e alla sua formazione.
Si rammenta, infatti, in diritto come, ai fini della valutazione dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di pagina 7 di 9 formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Sez. VI-I 5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183).
Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Giurisprudenza consolidata d'altronde ha più volte definiti i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne statuendo che non un qualsiasi impiego o reddito faccia venir meno l'obbligo di mantenimento sebbene addirittura non sia necessario un lavoro stabile (anche tenuto conto del mercato del lavoro soprattutto giovanile), ma ha pacificamente ritenuto che lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012), con conseguente venir meno dell'obbligo.
Ne consegue, pertanto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento posto a carico del padre, ancora vigente, ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza atteso che gli elementi sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio e tenuto conto che il ragazzo solo da poco ha iniziato a svolgere un lavoro con un reddito adeguato.
Alla raggiunta autonomia economica del figlio consegue anche la revoca dell'assegnazione della casa ex Per_1 coniugale, cointestata al 50% tra i coniugi, alla madre, che vi ha sempre vissuto con il figlio, peraltro provvedendo da sola a sostenere per intero l'onere di mutuo e che ha intenzione, con iniziative separate, di definire la questione della comproprietà richiedendo lo scioglimento della comunione, possibilmente rilevandone la quota del 50% del marito.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo, in conformità alle domande sul punto della stessa parte attrice.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite
Le spese di lite, dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto quindi difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta o rinunciata, pronunciata la separazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 9668/24 del 6 novembre/8 novembre 2024, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1 CP_1
a Vulcan- Romania in data 24 maggio 2006 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Milano, Anno 2006, N. 206, Parte I, Serie C/1);
2) Revoca, a far data dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, l'assegnazione della casa ex coniugale, sita in Milano via Fratelli Morelli n. 25, in comproprietà tra le parti, alla signora Parte_1
;
[...]
3) Dichiara la cessazione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
divenuto autonomo economicamente, con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della Persona_1 presente sentenza;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite;
5) Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria AU MA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria AU MA Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 27 dicembre 2023 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Maria Francesca Baglieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] ( ); CP_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLA PARTE ATTRICE ALL'UDIENZA DEL 26 NOVEMBRE 2025 E POI CON NOTE SCRITTE
EX ART. 126 TER C.P.C. DEPOSITATE IN DATA 1.12.2025
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pagina 1 di 9
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 dicembre 2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Vulcan- Romania in data 24 maggio 2006 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2006, N. 206, Parte I, Serie C/1), con in regime di comunione dei CP_1 beni, dalla cui unione è nato il figlio (ormai maggiorenne) (nato il [...]), chiedeva a Persona_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi, l'affido supersclusivo del figlio minore alla madre,
l'assegnazione a sé della casa, di disporre i tempi di frequentazione paterna come indicati in ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre a carico del padre un assegno titolo di mantenimento per il figlio di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, e decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28 maggio 2024, il Giudice verifica la non regolarità della notifica del ricorso, assegnava nuovi termini e fissava nuova udienza per il 29 ottobre
2024.
A tale udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29 ottobre 2024, il Giudice Delegato, rilevata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, atteso che il convenuto benché ritualmente citato non era comparso personalmente né si era costituito ne dichiarava la contumacia. Preso, quindi, atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice, dopo aver confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 23.04.2024, così dichiarava:” non ha ancora ripreso la Persona_1 scuola, ha interrotto l'istituto di metalmeccanica al II anno. Vuole però riprendere la scuola assolutamente.
Adesso fa un lavoretto part time in regola da cui prende 600,0 € al mese presso un bar ristorante, ha un contratto in regola da dicembre 2023. Ha bisogno però di essere ancora aiutato e supportato proprio perché vuole continuare a studiare. Io voglio che riprenda a studiare. Mio marito non è stato più aggressivo con me ma da tempo si disinteressa del figlio, la gestione è sempre stata mia. Ogni tanto si sono visti ma solo perchè insistevo io. E' partito i primi di settembre per l'Inghilterra, l'ho accompagnato io a Malpensa, Vive lì adesso e penso lavori ma non so bene cosa faccia. Prima lavorava in un'azienda e prendeva 1900 € di stipendio. Adesso in UK lavora sicuramente. Io gli ho mandato tutti i documenti. Non ha mai versato nulla per il figlio. la casa è cointestata al 50%, c'è un muto con rata di € 1000, poi 980, adesso € 800, è a tasso variabile. l'ho sempre pagata tutta io. Io ho due contratti di lavoro come pulizie presso due famiglie per cui guadagno € 500 circa al mese. prendo anche la per € 180 al mese, la prendo da due mesi, sarà per due anni. L'AU non lo prendo. Pt_2
Hp perso il principale lavoro che mi dava 800 euro al mese, per questo mi hanno dato la Naspi. Faccio anche pagina 2 di 9 lavori in nero presso alcune famiglie, vengo pagata € 10 all'ora, non fisso..A me basta avere l'assegnazione della casa e un assegno per aiutare ancora il figlio di € 350 euro al mese. ”
Il Giudice delegato invitava, pertanto, il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso, dando comunque atto che il ragazzo era divenuto maggiorenne, chiedeva l'assegnazione alla signora della casa familiare e un contributo per il mantenimento del figlio al fine di aiutarlo in attesa di capire se continuerà a studiare nella misura di € 350,00 con decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio 2024 dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
all'esito della discussione in udienza,
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Emette i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. ;
Rilevato come parte attrice, dando conto che il marito, dalla medesima in precedenza denunciato per maltrattamenti e poi condannato, si è definitivamente allontanato dal febbraio 2023 dalla casa ex familiare, avendo con il figlio (nato il [...]), divenuto nelle more maggiorenne, rapporti solo Persona_1 saltuari, non versando alcuna somma di denaro e non pagando neppure la quota di sua spettanza del mutuo gravante sulla casa ex coniugale in comproprietà, essendosi solo limitato ad accompagnarla in banca per chiedere la riduzione da € 980 a € 800 mensili (che paga da circa 5 anni interamente la signora), da ultimo essendosi trasferito in Inghilterra
Osservato come nulla debba disporsi in punto di responsabilità genitoriale stante la maggiore età raggiunta nelle more dal figlio Persona_1
Rilevato che, con riferimento al contributo economico chiesto per lo stesso, la parte attrice con rifermento all'attuale situazione del nucleo, ha riferito di lavorare come collaboratrice familiare presso privati, con regolare contratto, percependo uno stipendio mensile prima di circa 1.300,00 euro mensili, attualmente, avendo perso un contratto di lavoro, di appena € 500, 00 a cui deve unirsi l'Indennità NaSpi di cui beneficia da due mesi per € 180; ha riferito altresì di integrare tale importo con lavoretti occasionali non contrattualizzati;
non percepisce più importo di AU pari a € 200,00 al mese, atteso che il figlio sta lavorando;
provvede al pagamento della rata di mutuo per intero (ora € 800,00) e paga anche un finanziamento per un'autovettura acquistata a gennaio 2023, con rata di euro 303 mensili. Quanto al figlio lo stesso ha interrotto per il momento Persona_1 gli studi, non conseguendo il diploma presso l'istituto tecnico in precedenza frequentato, ha iniziato a lavorare da dicembre 2023 presso un bar ristorante part time da cui percepisce € 600 al mese (manca documentazione), ma ha intenzione di riprendere gli studi. La signora ha infine riferito che per quanto a sua conoscenza il Pt_1 pagina 3 di 9 marito prima lavorava per la società B.C. S.r.l, con uno stipendio che riferisce di circa 1.900,00 euro, attualmente si è trasferito in UK dove ivi lavora.
Osservato pertanto, che, alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine all'attività lavorativa del sig. dotato comunque di piena capacità lavorativa che ha l'obbligo di Pt_1 provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò importo dalle norme del nostro ordinamento, considerato che pur avendo interrotto gli studi e svolgendo al momento un lavoro parti time, ha necessità di Persona_1 essere ancora supportato e aiutato al fine di valutare se proseguire gli sudi o piuttosto per inserirsi nel mercato occupazionale con un lavoro maggiormente retribuito e stabile, può essere accolta la richiesta della parte attrice come rideterminata in udienza, ponendo a carico del convenuto un assegno ritenuto però equo e congruo nella misura come richiesta di € 350,00 al mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2024
(ricorso iscritto il 27 dicembre 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie (non essendoci comunicazioni tra le parti) come da Linee Guida del Tribunale di Milano qui richiamate.
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) DA ATTO che è nelle more divenuto maggiorenne;
Persona_1
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con CP_1 Persona_1 decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di gennaio 2024 (ricorso iscritto il 27.12.2023), mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 350,00 (importo da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017 qui richiamate;
3) PRENDE ATTO che la parte non ha articolato istanze istruttorie
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie non potendosi attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c. essendo il figlio maggiorenne, il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato e che decorso poi il termine di legge, previa rimessione della causa sul ruolo, pronunciasse il divorzio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
pagina 4 di 9 In data 6 novembre 2924 veniva, quindi, emessa dal Tribunale di Milano la sentenza di separazione n. 9668/24 pubblicata il 8 novembre 2024 (passata in giudicato come da certificazione prodotta in data 2.12.2025). In pari data il Collegio, con ordinanza, ordinava, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria
AU MA per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49
c.p.c. e fissava udienza per il giorno 6 novembre 2025.
All'udienza del 6 novembre 2025, il Giudice delegato procedeva nuovamente a sentire la parte attrice che così dichiarava:” confermo le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 23 aprile 2024 e quella davanti al giudice delegato all'udienza del 29 ottobre 2024. Mio figlio ha deciso di non riprendere la scuola. dopo lo stage ha lavorato da febbraio fino ad agosto 2025 in un demolitore per macchine guadagnando 1200/1100 in busta paga. A fine agosto ha finito il contratto e poi tramite una mia conoscenza ha iniziato a lavorare in una ditta di imballaggio fa l'operaio, fa 10 ore al giorno, guadagna 1500 netti al mese, ma deve ancora prendere il primo stipendio e poi non so bene. Il contratto fino a dicembre. Io sono rimasta nella casa in comproprietà e ho sempre pagato il mutuo anche per la quota di mio marito. Con mio marito non ho contatti, ho bloccato il contatto perché lui mi aveva dato fastidio. Adesso non co sentiamo per fortuna più né sente il figlio. mi riservo con il mio avvocato di affrontare la questione della casa coniugale. A lui non interessa comunque più. Credo viva sempre in Inghilterra. Non ha mai versato l'assegno né altri soldi. la mia situazione lavorativa ed economica è sempre la sessa. Rinuncio all'assegno di mantenimento per mio figlio che adesso sta finalmente lavorando. Voglio ottenere in fratella solo il divorzio.”
Dopo aver sentito la parte attrice, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
La parte attrice riservandosi di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, decorso il termine di legge, chiedeva la pronuncia di divorzio. Chiedeva altresì, atteso che il figlio ormai Per_1 aveva iniziato a lavorare e poteva ritenersi sufficientemente inserito nel mondo del lavoro, che venisse dichiarata la cessazione dell'obbligo del mantenimento a carico del padre dalla pubblicazione della sentenza con conseguentemente il venir meno dell'assegnazione della casa coniugale presso cui era rimasta a vivere la signora unitamente al figlio, avendo finora la signora provveduto a pagare per intero la quota di mutuo anche per la parte riconducile al marito, con riserva di attivarsi separatamente per lo scioglimento della comunione su tale immobile, avendo intenzione la signora a rilevarne la quota del 50% del marito. Chiedeva comunque l'assegnazione di un termine per la produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato con rinvio della causa ad un'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la discussione e la rimessione della causa al collegio.
pagina 5 di 9 Il Giudice, dato atto di quanto sopra, dopo la pronuncia in data 6.11.2024 della sentenza di separazione n.
9668/24 del Tribunale di Milano pubblicata il 8.11.2024, decorso il termine di legge di un anno dalla data di comparizione davanti al giudice Delegato il 29 ottobre 2024, ritenuta comunque la necessità prima della rimessione al collegio della presente causa di acquisire il passaggio in giudicato sulla sentenza di separazione non appellata, assegnava alla parte attrice termine fino al 1 dicembre 2025 per produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava la causa all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi ex art. 127 ter c.p.c. come da richiesta della parte, entro il 3 dicembre 2025, per discussione e rimessione della causa al Collegio.
Con provvedimento del 3 dicembre 2025 il Giudice, esaminate le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte attrice ex art. 127 ter c.p.c., come da richiesta della parte medesima e stante la rinuncia ad ulteriore termine per memorie, rimetteva la causa subito in decisione al Collegio.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste ancora - come già osservato in sede di separazione - la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza rumena, atteso che l'Italia è stata l'ultima residenza abituale dei coniugi e la parte attrice vi risiede ancora;
per i medesimi motivi è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE n.1259/2010.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice già in precedenza rinunciato alle istanze istruttorie articolate e avendo altresì richiesto, in sede di divorzio, solo la pronuncia dello status.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice anche nel corso dell'udienza per il divorzio, con riferimento al figlio di cui ha chiesto la cessazione dell'obbligo di Per_1 mantenimento a carico del padre, la documentazione in atti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alle domande qui svolte.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 6 di 9 Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio a Parte_1 CP_1
Vulcan- Romania in data 24 maggio 2006 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Milano, Anno 2006, N. 206, Parte I, Serie C/1), in regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio minore (nato il [...]), maggiorenne. Persona_1
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 9668/24 emessa il 6 novembre 2024
e pubblicata il 8 novembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Casa familiare e obbligo di mantenimento del figlio
Dalle precise dichiarazioni della signora all'udienza in sede di divorzio, è emerso come il figlio Pt_1 Per_1 che già al tempo della separazione, aveva smesso la scuola, interrompendo la frequenza dell'istituto di metalmeccanica al II anno, svolgendo lavoretti parti time in regola ma avendo intenzione di riprendere gli studi, in seguito ha definitivamente abbandonato gli studi e dopo uno stage, ha lavorato dapprima con contratto a tempo determinato da febbraio fino ad agosto 2025 in un demolitore per macchine guadagnando €1200/1100 e attualmente ha trovato un nuovo lavoro come operaio presso una ditta di imballaggio con uno stipendio di €
1500 netti al mese. Lo stesso, pertanto, come anche ritenuto dalla parte attrice, può ormai ritenersi del tutto autonomo economicamente, inserito nel mercato occupazionale con uno stipendio adeguato e rapportato alle sue competenze e alla sua formazione.
Si rammenta, infatti, in diritto come, ai fini della valutazione dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, il Giudice di merito è tenuto a considerare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustifichino il permanere dell'obbligo gravante sui genitori, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto, oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di pagina 7 di 9 formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. Sez. VI-I 5.3.2018 n. 5088; Cass. Sez. I 14.8.2020 n. 17183).
Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d'altro canto non si tratta di un dovere protratto all'infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Giurisprudenza consolidata d'altronde ha più volte definiti i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne statuendo che non un qualsiasi impiego o reddito faccia venir meno l'obbligo di mantenimento sebbene addirittura non sia necessario un lavoro stabile (anche tenuto conto del mercato del lavoro soprattutto giovanile), ma ha pacificamente ritenuto che lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012), con conseguente venir meno dell'obbligo.
Ne consegue, pertanto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento posto a carico del padre, ancora vigente, ciò con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza atteso che gli elementi sono stati acquisiti solo all'esito del giudizio e tenuto conto che il ragazzo solo da poco ha iniziato a svolgere un lavoro con un reddito adeguato.
Alla raggiunta autonomia economica del figlio consegue anche la revoca dell'assegnazione della casa ex Per_1 coniugale, cointestata al 50% tra i coniugi, alla madre, che vi ha sempre vissuto con il figlio, peraltro provvedendo da sola a sostenere per intero l'onere di mutuo e che ha intenzione, con iniziative separate, di definire la questione della comproprietà richiedendo lo scioglimento della comunione, possibilmente rilevandone la quota del 50% del marito.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo, in conformità alle domande sul punto della stessa parte attrice.
Nessuna altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite
Le spese di lite, dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto quindi difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta o rinunciata, pronunciata la separazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 9668/24 del 6 novembre/8 novembre 2024, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1 CP_1
a Vulcan- Romania in data 24 maggio 2006 (in seguito iscritto presso i Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Milano, Anno 2006, N. 206, Parte I, Serie C/1);
2) Revoca, a far data dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, l'assegnazione della casa ex coniugale, sita in Milano via Fratelli Morelli n. 25, in comproprietà tra le parti, alla signora Parte_1
;
[...]
3) Dichiara la cessazione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
divenuto autonomo economicamente, con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della Persona_1 presente sentenza;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite;
5) Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria AU MA
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