Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 207/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso per cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio su domanda congiunta”, promosso da:
(C.F.: ), nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1
in Olbia, Via Lodi nr.12;
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Lodi nr. 12/B; pagina 1 di 8
Pausania, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Genova nr. 51;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in OLBIA (SS) il 06/03/2004 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
OLBIA al n.17 - Parte I – Serie. ordinare al Comune di OLBIA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI 1. I genitori continueranno a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Le figlie rimarranno collocate presso la madre presso l'unità abitativa sita in Olbia, via Lodi n. 12/B con facoltà per il padre di vederle ed averle con sé quando lo vorrà, previo accordo tra i genitori;
3. I genitori manterranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie.
4. Tutte le decisioni riguardanti lo sviluppo e la salute delle figlie (studio, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori con le figlie e le relative spese, sostenute dai genitori in pari misura fintantoché le figlie non acquisiranno l'indipendenza ed autosufficienza economica;
5. Per il mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti, i coniugi contribuiranno in pari misura al 50% ciascuno, con le loro sostanze, fintantoché le figlie non acquisiranno l'indipendenza ed autosufficienza economica;
6. La ex casa familiare, sita in pagina 2 di 8 Olbia, via Lodi, n. 12, di proprietà della Sig.ra continuerà ad essere occupata al Sig. Parte_2
, e la Sig.ra quale collocataria delle figlie, continuerà con le stesse a vivere Parte_1 Parte_2
presso la adiacente unità abitativa di proprietà della medesima, ubicata nello stesso stabile e sita in
Olbia, via Lodi n. 12/B; abitazione che entrambi i genitori confermano essere conforme e consona rispetto alle esigenze della madre e delle figlie;
7. Il patrimonio mobiliare in comunione tra le parti è stato già diviso di comune accordo.
8. Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
9. Le spese straordinarie per le figlie dovranno essere tutte preventivamente concordate salvo quelle necessarie ed urgenti, e saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
10.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo per il proprio personale mantenimento a titolo di assegno divorzile”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio con rito civile in Olbia, il 6 marzo 2004, atto nr. 17 – parte I e che, dalla loro unione, nascevano due figlie, attualmente maggiorenni: , nata ad [...] il 27 Controparte_1
maggio 2005, e , nata ad [...] il [...]; Controparte_2
- che, nel corso del tempo, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi diventava intollerabile, per cui gli stessi instauravano, presso l'intestato Tribunale, procedimento di separazione consensuale, omologata il 20 giugno 2017 (CRON. N. 4925/2017 - R.G. 906/2017 – Decr. N. 80/2017);
- che, dalla data della separazione, non interveniva alcuna riconciliazione tra i coniugi, con conseguente e definitivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, e sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, nr. 898 (e successive modificazioni).
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 16 aprile 2025, le parti, in via congiunta, si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 17 aprile 2025.
*****
Preliminarmente, occorre qualificare la domanda dei ricorrenti in domanda di scioglimento del matrimonio.
Di fatto, benché l'oggetto del ricorso introduttivo, e le conclusioni rassegnate nel medesimo, indichino la richiesta di “cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio”, nella parte narrativa del proprio atto i ricorrenti hanno rilevato di essersi uniti in matrimonio con rito civile, matrimonio che, dalla pagina 3 di 8 documentazione allegata, risulta iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, atto nr. 17, parte I, anno 2004.
È noto che, nella prima parte dei registri di matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, mentre nella parte seconda (serie A) si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso Comune, davanti ai ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato.
La predetta suddivisione è disciplinata dagli artt. 124 e 125 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, come segue: art. 124 - “Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente”; art. 125 – “La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli artt. 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847 , e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 . Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta. Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;
2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;
3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;
4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati. Nella stessa serie C si trascrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero; 2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile (240); 4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; 5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri,
e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;
7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;
8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli artt. 17 e 22 della pagina 4 di 8 legge 27 maggio 1929, n. 847 , e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita. La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero”.
Il richiamato decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del medesimo, ma le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 hanno continuato ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto articolo 109. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del predetto provvedimento, limitatamente a determinati articoli, tra i quali il 124 ed il 125.
Ciò premesso, occorre qualificare la domanda dei ricorrenti in domanda di “scioglimento del matrimonio”, celebrato con rito civile.
Tale operazione è ammissibile, sulla base del principio giurisprudenziale ormai consolidato, e ribadito di recente, secondo il quale “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10402; in senso conforme, tra le molte, Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36272).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano le condizioni per la predetta qualificazione, considerato che, per il diritto civile, gli effetti della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quella di scioglimento del matrimonio sono i medesimi, considerato che “La distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è assolutamente identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 9236/12).
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda pagina 5 di 8 di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta.
Preme rilevare che, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, le determinazioni in ordine alle visite ed ai tempi di permanenza delle figlie maggiorenni presso l'uno o l'altro genitore, nonché le decisioni inerenti alla salute, studio, sport, tempo libero, etc., spetteranno a ed CP_1 [...]
fermo restando l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, in favore delle medesime, non CP_2
economicamente indipendenti, come concordato tra le parti nelle conclusioni del ricorso.
Le spese di lite dovranno essere compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
visto il parere favorevole del PM;
pagina 6 di 8 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Olbia, il 6 marzo 2004, tra:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
e nata il [...] in [...]; Parte_2
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto Nr. 17, parte I - anno 2004;
alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, riportate in premessa, come indicato in parte motiva;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
pagina 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio telematica del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8