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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PE UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2131/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 01/01/1972, c.f.: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il giorno 16/09/1976, c.f.: ; Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Avanzato;
appellanti
CONTRO
con sede in Roma, P.I.: , , nella qualità di mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza di con sede in Milano, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_2 non costituita;
appellata
CON L'INTERVENTO DI
con sede in Roma, P.I.: n. nella qualità Controparte_3 P.IVA_3 mandataria con rappresentanza di con sede in Milano, P.I.: Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Macaione.
In fatto e in diritto 2
1. I coniugi e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Agrigento in data 11.11.2022, n. 1363, con cui, in accoglimento della domanda avanzata da in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c. era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Controparte_2 creditrice dell'atto del 12.2.2015 in Notar di Controparte_2 Persona_1
Canicattì, rep. n. 7099, racc. n. 5002, di costituzione in fondo patrimoniale dell'immobile, di proprietà della debitrice sito in Canicattì, via Santuario Padre Gioacchino n. 15, in Pt_2 catasto al foglio 54, particella 1392, sub 4, e pronunciata la condanna dei convenuti alle spese di lite.
La società mandataria appellata non si è costituita nel giudizio, in cui è invece intervenuta, nella qualità di mandataria con rappresentanza di la Controparte_4 [...]
Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di venti giorni per le comparse conclusionali e venti per le memorie di replica a far tempo dal 18 luglio 2025.
2. I motivi d'impugnazione dedotti dagli appellanti attengono al difetto d'interesse ad agire, a loro dire erroneamente non rilevato dal Tribunale pur a fronte della preesistente garanzia ipotecaria del credito gravante sull'immobile, nonché, nel merito, alla carenza di prova della titolarità del credito in capo a quale cessionaria di Controparte_2 CP_5
e alla mancanza del requisito del pregiudizio previsto dall'art. 2901 c.c..
[...]
3. L'appello è sostenuto, in relazione ai passaggi argomentativi e alle denunciate omissioni della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli errori del
Tribunale, e tanto basta a renderlo ammissibile.
Esso è, alla stregua del principio della “ragione più liquida”, pure fondato.
Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti – come incontestatamente nella concreta fattispecie – un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando, la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'eventus MN (Cass. 3
12121/2020). L'azione revocatoria richiede, infatti, che la garanzia patrimoniale generica si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa, ciò che deve escludersi quando, nonostante l'atto di disposizione, il creditore mantenga immutate le possibilità di soddisfazione del proprio credito in relazione a un'eventuale azione esecutiva sui beni del debitore (Cass. 24332/2008, 933/2012).
4. In riforma integrale della sentenza di primo grado, la domanda di revoca della costituzione del fondo patrimoniale dev'essere dunque disattesa, con la conseguente condanna della società attrice e di quella intervenuta nel procedimento di appello, in solido (art. 97 c.p.c.), a rifondere ai convenuti oggi appellanti le spese di lite, che si liquidano per il primo grado del giudizio in complessivi euro 7.052,00, e per il procedimento di appello in complessivi euro
7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del giorno Controparte_2
11.11.2022, n. 1363, appellata da e rigetta la domanda Parte_1 Parte_2 proposta nei confronti di questi ultimi da nella spiegata qualità; Controparte_1 condanna in solido e quali mandatarie con Controparte_1 Controparte_3 rappresentanza di a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per il primo grado del giudizio, e in complessivi euro 7.160,00 per il procedimento di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
PE UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PE UP Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2131/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 01/01/1972, c.f.: e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il giorno 16/09/1976, c.f.: ; Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Avanzato;
appellanti
CONTRO
con sede in Roma, P.I.: , , nella qualità di mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza di con sede in Milano, P.I.: ; Controparte_2 P.IVA_2 non costituita;
appellata
CON L'INTERVENTO DI
con sede in Roma, P.I.: n. nella qualità Controparte_3 P.IVA_3 mandataria con rappresentanza di con sede in Milano, P.I.: Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Macaione.
In fatto e in diritto 2
1. I coniugi e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Agrigento in data 11.11.2022, n. 1363, con cui, in accoglimento della domanda avanzata da in qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c. era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Controparte_2 creditrice dell'atto del 12.2.2015 in Notar di Controparte_2 Persona_1
Canicattì, rep. n. 7099, racc. n. 5002, di costituzione in fondo patrimoniale dell'immobile, di proprietà della debitrice sito in Canicattì, via Santuario Padre Gioacchino n. 15, in Pt_2 catasto al foglio 54, particella 1392, sub 4, e pronunciata la condanna dei convenuti alle spese di lite.
La società mandataria appellata non si è costituita nel giudizio, in cui è invece intervenuta, nella qualità di mandataria con rappresentanza di la Controparte_4 [...]
Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di venti giorni per le comparse conclusionali e venti per le memorie di replica a far tempo dal 18 luglio 2025.
2. I motivi d'impugnazione dedotti dagli appellanti attengono al difetto d'interesse ad agire, a loro dire erroneamente non rilevato dal Tribunale pur a fronte della preesistente garanzia ipotecaria del credito gravante sull'immobile, nonché, nel merito, alla carenza di prova della titolarità del credito in capo a quale cessionaria di Controparte_2 CP_5
e alla mancanza del requisito del pregiudizio previsto dall'art. 2901 c.c..
[...]
3. L'appello è sostenuto, in relazione ai passaggi argomentativi e alle denunciate omissioni della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli errori del
Tribunale, e tanto basta a renderlo ammissibile.
Esso è, alla stregua del principio della “ragione più liquida”, pure fondato.
Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti – come incontestatamente nella concreta fattispecie – un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando, la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'eventus MN (Cass. 3
12121/2020). L'azione revocatoria richiede, infatti, che la garanzia patrimoniale generica si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa, ciò che deve escludersi quando, nonostante l'atto di disposizione, il creditore mantenga immutate le possibilità di soddisfazione del proprio credito in relazione a un'eventuale azione esecutiva sui beni del debitore (Cass. 24332/2008, 933/2012).
4. In riforma integrale della sentenza di primo grado, la domanda di revoca della costituzione del fondo patrimoniale dev'essere dunque disattesa, con la conseguente condanna della società attrice e di quella intervenuta nel procedimento di appello, in solido (art. 97 c.p.c.), a rifondere ai convenuti oggi appellanti le spese di lite, che si liquidano per il primo grado del giudizio in complessivi euro 7.052,00, e per il procedimento di appello in complessivi euro
7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 [...]
in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del giorno Controparte_2
11.11.2022, n. 1363, appellata da e rigetta la domanda Parte_1 Parte_2 proposta nei confronti di questi ultimi da nella spiegata qualità; Controparte_1 condanna in solido e quali mandatarie con Controparte_1 Controparte_3 rappresentanza di a rifondere a e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per il primo grado del giudizio, e in complessivi euro 7.160,00 per il procedimento di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
PE UP