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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. n. 39-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al P.U. n. 39-1/ 2024 promossa da
(c.f. – p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gaetano Serio ricorrente contro
(c.f. – p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. CP_1 P.IVA_2
intimata
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di in persona CP_1
del rappresentante legale p.t., iscritta al P.U. n. 39-1/ 2024, instaurata su ricorso ex art. 37, comma 2,
CCII, depositato il 3.12.2024 da in persona del rappresentante legale p.t.; Parte_1
sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 14.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che l'intimata, pur avendo presentato istanza di visibilità del fascicolo con difesa tecnica, a seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza a mezzo p.e.c. all'indirizzo risultante dal registro imprese, con ricevute di accettazione e consegna in atti, a cura della
1 cancelleria ex art. 40 CCII, non si è poi costituita, limitandosi a depositare documenti richiesti con tale decreto;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata risultante dal registro delle imprese si trova a Gela, come da visura camerale acquisita ex art. 42 CCII, rientrante nel suo circondario;
il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di € 2.624.000,00 circa, fondato documentalmente sul contratto di fornitura esclusiva e di affiliazione commerciale stipulato il 16.07.2018 dall'odierna ricorrente, n.q. di affiliante, e dall'odierna intimata n.q. di affiliata, e da correlate fatture elettroniche, di cui non risulta in atti l'avvenuto pagamento;
l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, come risulta dalla visura camerale del 4.12.2024 acquisita ex art. 42 CCII;
l'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d),
CCII, dall'istruttoria ex art. 42 CCII risultano superate già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 3.12.2024, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale del 4.12.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a € 4.622.000,00 circa, come tali ben superiori alla soglia di € 500.000,00 di debiti anche non scaduti, e che come tali implicano il superamento anche della soglia di € 30.000,00 di debiti scaduti ex art. 49, comma 5, CCII;
l'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale del 4.12.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a € 4.622.000,00 circa, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 4.937.000,00 circa, di cui però solo € 2.202.000,00 circa di attivo circolante e di cui solo €
188.000,00 circa di disponibilità liquide, il che denota la sua incapacità di soddisfare i propri debiti per mancanza della liquidità necessaria, come comprovato altresì in modo evidente dagli assegni protestati per mancanza di provvista dedotti dal ricorrente, dai cd. pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis D.P.R. n.
2 602/1973 del 30.09.2024 per la somma di € 815.000,00 circa dedotti dal ricorrente, e dagli ingenti debiti certificati ex art. 42 CCII, di cui € 1.318.000,00 circa di debiti fiscali alla data del 7.1.2025 certificati ex art. 42 CCII dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, ed € 48.000,00 circa di debiti previdenziali alla data del 9.12.2024 certificati dall'I.N.P.S. (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I,
n. 26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”);
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale (c.f. – p.i. ); Controparte_2 P.IVA_2
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. , Persona_1
invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza dell'8.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025.
IL PRESIDENTE REL. EST.
dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Sgroi Presidente rel. est. dott.ssa Giulia Polizzi Giudice dott. Pietro Enea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al P.U. n. 39-1/ 2024 promossa da
(c.f. – p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gaetano Serio ricorrente contro
(c.f. – p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t. CP_1 P.IVA_2
intimata
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49, d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), di in persona CP_1
del rappresentante legale p.t., iscritta al P.U. n. 39-1/ 2024, instaurata su ricorso ex art. 37, comma 2,
CCII, depositato il 3.12.2024 da in persona del rappresentante legale p.t.; Parte_1
sentito il Giudice relatore, delegato all'audizione delle parti e all'istruttoria ex art. 41, comma 6, CCII, riservatosi di riferire al Collegio all'udienza del 14.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che l'intimata, pur avendo presentato istanza di visibilità del fascicolo con difesa tecnica, a seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza a mezzo p.e.c. all'indirizzo risultante dal registro imprese, con ricevute di accettazione e consegna in atti, a cura della
1 cancelleria ex art. 40 CCII, non si è poi costituita, limitandosi a depositare documenti richiesti con tale decreto;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'intimata ex art. 49 CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
questo Tribunale è competente ex art. 27 CCII, in quanto la sede legale dell'intimata risultante dal registro delle imprese si trova a Gela, come da visura camerale acquisita ex art. 42 CCII, rientrante nel suo circondario;
il ricorrente è dotato di legittimazione attiva n.q. di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, avendo azionato un credito di € 2.624.000,00 circa, fondato documentalmente sul contratto di fornitura esclusiva e di affiliazione commerciale stipulato il 16.07.2018 dall'odierna ricorrente, n.q. di affiliante, e dall'odierna intimata n.q. di affiliata, e da correlate fatture elettroniche, di cui non risulta in atti l'avvenuto pagamento;
l'intimata è un imprenditore commerciale, come richiesto dall'art. 121 CCII, trattandosi di una s.r.l. attiva, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, come risulta dalla visura camerale del 4.12.2024 acquisita ex art. 42 CCII;
l'intimata non ha provato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2, comma 1, lett. d), previo rinvio dell'art. 121 CCII, caratterizzanti la cd. impresa minore, come tale non soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che al contrario le soglie congiuntamente previste dall'art. 2 comma 1, lett. d),
CCII, dall'istruttoria ex art. 42 CCII risultano superate già per il solo fatto che, a fronte di un ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 3.12.2024, dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale del 4.12.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a € 4.622.000,00 circa, come tali ben superiori alla soglia di € 500.000,00 di debiti anche non scaduti, e che come tali implicano il superamento anche della soglia di € 30.000,00 di debiti scaduti ex art. 49, comma 5, CCII;
l'intimata è in stato di “insolvenza”, definito ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, richiesto dall'art. 121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dall'ultimo bilancio depositato dall'intimata presso la camera di commercio, come da visura camerale del 4.12.2024 acquisita ex art. 42 CCII, risulta che l'intimata alla data del 31.12.2022 ha debiti pari a € 4.622.000,00 circa, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 4.937.000,00 circa, di cui però solo € 2.202.000,00 circa di attivo circolante e di cui solo €
188.000,00 circa di disponibilità liquide, il che denota la sua incapacità di soddisfare i propri debiti per mancanza della liquidità necessaria, come comprovato altresì in modo evidente dagli assegni protestati per mancanza di provvista dedotti dal ricorrente, dai cd. pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis D.P.R. n.
2 602/1973 del 30.09.2024 per la somma di € 815.000,00 circa dedotti dal ricorrente, e dagli ingenti debiti certificati ex art. 42 CCII, di cui € 1.318.000,00 circa di debiti fiscali alla data del 7.1.2025 certificati ex art. 42 CCII dall'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, ed € 48.000,00 circa di debiti previdenziali alla data del 9.12.2024 certificati dall'I.N.P.S. (cfr. per il previgente art. 5, l.fall., ex multis, Cass. civ. , sez. I,
n. 26131/2022, testualmente: “Anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. 7087/2022).”);
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale (c.f. – p.i. ); Controparte_2 P.IVA_2
nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;
nomina curatore, previa verifica della sua iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, il dott. , Persona_1
invitandolo a far pervenire in cancelleria la sua accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina ex art. 126 CCII;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ex art. 39 CCII;
fissa per la verifica dello stato passivo l'udienza dell'8.7.2025, ore 9:00, presso l'ufficio del Giudice delegato, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione ex art. 201 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2025.
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dott.ssa Stefania Sgroi
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