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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2024, n. 11443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11443 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30880/2019 R.G. proposto da: GAETA MASSIMILIANO, già LA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, N. 99, presso lo studio dell’avvocato STUDIO AVV. VIVINETTO CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO RANERI ([...]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro AR GI, AR NI, LA CA e LA CARLO, -intimati- Civile Sent. Sez. 2 Num. 11443 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 29/04/2024 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.949/2019 depositata il 7.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.3.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 1) Con atto di citazione del 16.4.2012 AR IU chiedeva in contraddittorio coi coeredi NO NO (poi Gaeta NO a seguito di sentenza di riconoscimento di paternità), AR LÒ, NO LO e NO CA, la divisione secondo legge dei beni relitti da AN DR GA, madre degli AR e nonna materna degli NO, morta a Termini Imerese il 30.9.2006, beni indivisibili e da vendersi all’incanto in assenza di richieste di attribuzione da parte dei coeredi, nonché l’accertamento che NO NO era nel possesso esclusivo dei beni ereditari (in particolare due fabbricati siti in Termini Imerese, via Pergola e via Scarda) ed andava quindi condannato al pagamento della somma dovuta per l’occupazione illegittima. Si costituivano in primo grado NO CA e NO LO, che aderivano alla domanda di divisione ed alla richiesta di risarcimento danni
contro
NO NO per l’occupazione illegittima. Si costituiva in primo grado NO NO, che sosteneva che aveva solo la disponibilità dell’immobile di via Pergola, adibito a sua abitazione, che gli era stato concesso in detenzione dalla nonna materna per il particolare rapporto affettivo tra loro esistente, mentre di quello di via Scarda tutti i coeredi avevano le chiavi di accesso. Aggiungeva poi che poiché l’immobile di via Pergola si trovava in uno stato di degrado, aveva su di esso effettuato a proprie spese interventi di manutenzione e ristrutturazione 3 di 11 straordinaria, che ne avevano incrementato il valore, ed aveva altresì provveduto a proprie spese al rifacimento del tetto dell’immobile di via Scarda, e chiedeva pertanto la condanna dei coeredi al rimborso delle spese sostenute, quantificato in €10.000,00 per l’immobile di via Pergola, ed in € 3.000,00 per l’immobile in via Scarda, con rivalutazione monetaria. AR LÒ restava contumace in primo grado. 2) Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 178/2016 del 22.2.2016, per quanto ancora rileva, rigettava la domanda di NO NO di rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell’immobile di via Pergola. 3) Proposto appello da NO NO, nella resistenza dei soli NO CA e NO LO, la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n.949/2019 dell’8.4/7.5.2019 rigettava l’appello e condannava AN NO al pagamento delle spese processuali di secondo grado degli appellati costituiti. 4) La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, rilevava che l’immobile di via Pergola, prima concesso in comodato dalla de cuius al nipote NO NO, poi oggetto di donazione in favore dello stesso e quindi di revoca della donazione per mutuo dissenso di donante e donatario, era stato fatto oggetto delle spese di manutenzione da parte di NO NO quando lo stesso era comodatario dell’immobile, per cui lo stesso per ottenere il rimborso di tali spese ai sensi dell’art. 1808 comma 2° cod. civ., avrebbe dovuto fornire la prova, che era invece mancata, della necessità e dell’urgenza delle spese anzidette. In ordine alla doglianza dell’appellante circa la mancata considerazione che il godimento dell’immobile di via Pergola gli era stato attribuito in vista della successiva donazione, la Corte rilevava che la concessione del godimento ad un soggetto diverso dal proprietario a titolo gratuito non poteva che essere qualificata in termini di comodato, quale che fosse la finalità in vista della quale 4 di 11 quel godimento gratuito era stato concesso, e richiamava a conferma la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 7930/2008, espressasi sul comodato attribuito al promissario acquirente in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare in vista della futura vendita dell’immobile al comodatario. 5) Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo ricorso NO NO, affidandosi a tre motivi, e sono rimaste intimate le altre parti del giudizio. Formulata proposta di definizione di rigetto, ex art. 380 bis c.p.c. vecchia formulazione, dalla sesta sezione, con ordinanza interlocutoria del 19.5/27.7.2021, non essendo stata ritenuta l’evidenza decisoria, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso ed il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 6) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione, o falsa applicazione dell’art. 769 cod. civ. e dell’art. 1803 cod. civ., per avere la Corte d’Appello qualificato il rapporto intercorrente tra la de cuius ed il nipote NO NO come comodato, benché le opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di Termini Imerese, via Pergola, fossero state effettuate quando era ancora in corso la donazione in suo favore di tale immobile (atto del notaio Agostino Grimaldi del 10.3.2006, rep. n. 63432, racc. n. 15557). Nell’illustrazione del motivo il ricorrente, contraddicendosi, sostiene, come già nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, che le opere di ristrutturazione dell’immobile in questione erano state da lui effettuate non dopo la donazione del 10.3.2006, ma poco prima di essa, quando deteneva l’immobile in 5 di 11 vista di una successiva donazione dello stesso in suo favore, poi avvenuta, ma revocata per mutuo dissenso della donante e del donatario prima dell'apertura della successione. 7) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Assume il ricorrente che l’impugnata sentenza, a supporto della qualificazione in termini di comodato del rapporto intercorso tra lui e la de cuius prima dell’atto di donazione dell’immobile di via Pergola poi revocato, abbia richiamato la sentenza n. 7930/2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in realtà non pertinente al caso in esame, fornendo una motivazione carente. 8) I primi due motivi, attinenti alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il ricorrente e la de cuius all’epoca della realizzazione degli interventi di ristrutturazione dell’immobile di via Pergola, ed alla relativa motivazione, possono essere esaminati congiuntamente. Premesso che i giudici di primo e di secondo grado hanno accertato in punto di fatto che le opere di ristrutturazione dell’immobile in questione sono state effettuate da NO NO, a proprie spese, quando aveva ricevuto in detenzione l’immobile da parte della nonna materna a titolo gratuito in vista di una successiva donazione dello stesso in suo favore, e quindi prima e non dopo la donazione del 10.3.2006 in seguito revocata, e posto che la donazione, che è un atto compiuto per spirito di liberalità, circondato da particolari garanzie di forma (atto pubblico con la presenza di due testimoni), che presuppone la piena libertà del donante all’atto della donazione e non ammette quindi impegni preliminari ad essa finalizzati, si deve ritenere che la Corte d’Appello abbia correttamente qualificato il rapporto intercorso tra la de cuius e l’attuale ricorrente all’epoca della realizzazione degli interventi di ristrutturazione dell’immobile di Termini Imerese via 6 di 11 Pergola, in termini di comodato, sulla base del fatto che la detenzione dell’immobile era stata attribuita a NO NO dalla nonna materna senza la previsione di un corrispettivo, in vista della successiva donazione del bene stesso al ricorrente, che avrebbe rappresentato anche il termine finale del comodato, discendendo dalla donazione, e solo da essa, la proprietà dell’immobile incompatibile col perpetuarsi della detenzione, e non potendosi invece attribuire effetti anticipati all’atto di donazione. Il godimento a titolo gratuito di un immobile si inquadra infatti necessariamente nel contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 cod. civ. e seguenti (Cass.n. 27259/2017), e questa Corte già con la sentenza n.24866/2006, ha considerato che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, utilità che non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso. Deve poi ribadirsi, conformemente a quanto affermato nella motivazione della sentenza di questa stessa Corte del 22.3.1994, n. 2750, che l'obbligo di restituzione della cosa costituisce elemento essenziale del rapporto insito nello schema causale del comodato, cui è connaturata la temporaneità del godimento concesso al comodatario in relazione alla gratuità dell'uso, incompatibile con un'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene da parte del comodante;
in altri termini la predeterminazione del periodo di durata del rapporto nascente dal comodato e dunque la delimitazione nel tempo del beneficio attribuito dal comodante al comodatario costituiscono elementi peculiari di tale contratto, estranei alla struttura ed alla finalità della donazione. Tali differenziazioni comportano quindi l'insussistenza nel comodato dell'animus donandi, che pure costituisce requisito indispensabile 7 di 11 della donazione, dovendosi escludere che le parti abbiano voluto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del negozio, essendo lo scopo di liberalità limitato all'uso gratuito del bene ferma restando la titolarità di ogni diritto reale in capo al proprietario, circostanza che configura la causa tipica del contratto di comodato e ne evidenzia la differenza da quella che contraddistingue la donazione. La sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.7930/2008 è stata richiamata dall’impugnata sentenza, non perché regolasse una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (trattava infatti della fattispecie del preliminare di vendita ad effetti anticipati, prevedendo l’attribuzione al promissario acquirente della detenzione in comodato dell’immobile, ed escludendo la riconducibilità del godimento di esso ad effetti anticipati della successiva vendita), ma perché anche in quel caso, come nel nostro, è da escludersi un’efficacia traslativa anticipata di un atto di trasferimento di un immobile del quale già sia stato attribuito il godimento ad un soggetto diverso dal proprietario che poi benefici dell’atto di trasferimento. Non vi è stata quindi alcuna violazione degli articoli 769 e 1803 cod. civ., che forniscono le nozioni rispettivamente di donazione e di comodato, e neppure si può definire totalmente mancante la motivazione dell’impugnata sentenza, che oltre ad effettuare il summenzionato richiamo all’arresto delle sezioni unite, ha argomentato che la concessione del godimento ad altri di un immobile a titolo gratuito non può che essere qualificata in termini di comodato, a prescindere dai motivi che possano avere indotto il proprietario dell’immobile a concedere il godimento del bene, risultando quindi ininfluente l’intento del comodante di donare successivamente l’immobile al comodatario. Va aggiunto che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è più censurabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria, e che non è certo invocabile una violazione del 8 di 11 principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dell'art. 112 c.p.c. per il fatto che la Corte d’Appello non abbia accolto la richiesta di NO NO di qualificare il suo rapporto con la nonna materna, all’epoca delle opere di ristrutturazione, in termini di donazione, sulla base di una volontà in tal senso non ancora formalizzata ed in assenza dell'animus donandi, e non in termini di comodato, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di rimborso dell’attuale ricorrente per la mancata prova della necessità ed urgenza delle spese sostenute ex art. 1808 comma 2° cod. civ., mancata prova che di contro non é stata fatta oggetto d'impugnazione. 9) Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. e 2697 cod. civ., e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo, in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la prova per testi e si sarebbe avvalsa di una CTU incompleta, finendo per determinare un indebito arricchimento dei coeredi. Tale terzo motivo è inammissibile per più ragioni. In primo luogo dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è più censurabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria. In secondo luogo la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio), valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il 9 di 11 giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass.
9.1.2024 n. 710; Cass. sez. un. 30.0.2020 n. 20867). In terzo luogo la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale incombeva secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (vedi ex plurimis, Cass. 30.10.2023 n. 30026; Cass. n. 26769/2018; Cass. n.13395/2018), mentre le censure proposte concernono l'erronea valutazione degli elementi probatori, che è ipotesi sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. In quarto luogo, in relazione a tale ultimo vizio, pure invocato, non sono stati individuati i fatti storici oggetto di discussione tra le parti decisivi, che non sarebbero stati considerati, non essendo stato neppure riportato il contenuto oggettivo delle testimonianze e della CTU, che ad avviso del ricorrente non sarebbero stati correttamente valutati. Quanto all’ingiustificato arricchimento dei coeredi, si tratta di una prospettazione nuova avanzata per la prima volta in sede di legittimità, posto che in primo grado la domanda di rimborso delle opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di via Pergola era stata avanzata dall’attuale ricorrente per avere detenuto tale immobile a titolo gratuito per concessione della de cuius, che intendeva poi donarglielo, e quindi in veste di comodatario, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art. 1808 comma 2° cod. civ., e preclusione, per difetto di sussidiarietà, dell’azione di ingiustificato arricchimento, in base all’art. 2042 cod. civ.. Neppure potevano essere ipotizzati un mandato, o una gestione di affari altrui a favore dei coeredi, come sostenuto nella memoria ex art. 10 di 11 378 c.p.c. del ricorrente, sia in quanto le causae petendi degli stessi non erano stati compiutamente allegate in primo grado benché diverse dal contratto verbale di comodato concluso dalla de cuius col ricorrente, sia in quanto comunque non si trattava di interventi di ristrutturazione compiuti dopo l’apertura della successione a beneficio dei coeredi, o addirittura su incarico di essi, ma di interventi che al più avevano giovato ad AN DR GA ed allo stesso comodatario, essendo avvenuti quando la de ciuius era ancora in vita, con conseguente inapplicabilità della giurisprudenza della Suprema Corte in questa sede invocata dal ricorrente (Cass. n. 5135/2019; Cass. n.16206/2013). Neppure il ricorrente poteva beneficiare dell'art. 748 cod. civ., che consente al coerede donatario tenuto alla collazione per imputazione del valore del bene donatogli dal de cuius all'apertura della successione di dedurre in suo favore le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione del bene non cagionate da sua colpa, in quanto la donazione dell'immobile di Termini Imerese, via Pergola, in suo favore da parte di AN DR GA, pacificamente é stata revocata prima dell'apertura della successione della donante, con conseguente ritorno dell'immobile di via Pergola nel patrimonio della defunta, per cui il ricorrente non poteva neppure essere qualificato come coerede donatario tenuto alla collazione per imputazione dell'immobile e si tratta comunque di spese che sono state affrontate dal ricorrente prima dell'apertura della successione. Il ricorso va quindi respinto e nulla va disposto per le spese in quanto i coeredi del ricorrente sono rimasti intimati. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del 11 di 11 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2024
contro
NO NO per l’occupazione illegittima. Si costituiva in primo grado NO NO, che sosteneva che aveva solo la disponibilità dell’immobile di via Pergola, adibito a sua abitazione, che gli era stato concesso in detenzione dalla nonna materna per il particolare rapporto affettivo tra loro esistente, mentre di quello di via Scarda tutti i coeredi avevano le chiavi di accesso. Aggiungeva poi che poiché l’immobile di via Pergola si trovava in uno stato di degrado, aveva su di esso effettuato a proprie spese interventi di manutenzione e ristrutturazione 3 di 11 straordinaria, che ne avevano incrementato il valore, ed aveva altresì provveduto a proprie spese al rifacimento del tetto dell’immobile di via Scarda, e chiedeva pertanto la condanna dei coeredi al rimborso delle spese sostenute, quantificato in €10.000,00 per l’immobile di via Pergola, ed in € 3.000,00 per l’immobile in via Scarda, con rivalutazione monetaria. AR LÒ restava contumace in primo grado. 2) Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 178/2016 del 22.2.2016, per quanto ancora rileva, rigettava la domanda di NO NO di rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell’immobile di via Pergola. 3) Proposto appello da NO NO, nella resistenza dei soli NO CA e NO LO, la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n.949/2019 dell’8.4/7.5.2019 rigettava l’appello e condannava AN NO al pagamento delle spese processuali di secondo grado degli appellati costituiti. 4) La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, rilevava che l’immobile di via Pergola, prima concesso in comodato dalla de cuius al nipote NO NO, poi oggetto di donazione in favore dello stesso e quindi di revoca della donazione per mutuo dissenso di donante e donatario, era stato fatto oggetto delle spese di manutenzione da parte di NO NO quando lo stesso era comodatario dell’immobile, per cui lo stesso per ottenere il rimborso di tali spese ai sensi dell’art. 1808 comma 2° cod. civ., avrebbe dovuto fornire la prova, che era invece mancata, della necessità e dell’urgenza delle spese anzidette. In ordine alla doglianza dell’appellante circa la mancata considerazione che il godimento dell’immobile di via Pergola gli era stato attribuito in vista della successiva donazione, la Corte rilevava che la concessione del godimento ad un soggetto diverso dal proprietario a titolo gratuito non poteva che essere qualificata in termini di comodato, quale che fosse la finalità in vista della quale 4 di 11 quel godimento gratuito era stato concesso, e richiamava a conferma la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 7930/2008, espressasi sul comodato attribuito al promissario acquirente in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare in vista della futura vendita dell’immobile al comodatario. 5) Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo ricorso NO NO, affidandosi a tre motivi, e sono rimaste intimate le altre parti del giudizio. Formulata proposta di definizione di rigetto, ex art. 380 bis c.p.c. vecchia formulazione, dalla sesta sezione, con ordinanza interlocutoria del 19.5/27.7.2021, non essendo stata ritenuta l’evidenza decisoria, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso ed il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 6) Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione, o falsa applicazione dell’art. 769 cod. civ. e dell’art. 1803 cod. civ., per avere la Corte d’Appello qualificato il rapporto intercorrente tra la de cuius ed il nipote NO NO come comodato, benché le opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di Termini Imerese, via Pergola, fossero state effettuate quando era ancora in corso la donazione in suo favore di tale immobile (atto del notaio Agostino Grimaldi del 10.3.2006, rep. n. 63432, racc. n. 15557). Nell’illustrazione del motivo il ricorrente, contraddicendosi, sostiene, come già nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado, che le opere di ristrutturazione dell’immobile in questione erano state da lui effettuate non dopo la donazione del 10.3.2006, ma poco prima di essa, quando deteneva l’immobile in 5 di 11 vista di una successiva donazione dello stesso in suo favore, poi avvenuta, ma revocata per mutuo dissenso della donante e del donatario prima dell'apertura della successione. 7) Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Assume il ricorrente che l’impugnata sentenza, a supporto della qualificazione in termini di comodato del rapporto intercorso tra lui e la de cuius prima dell’atto di donazione dell’immobile di via Pergola poi revocato, abbia richiamato la sentenza n. 7930/2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, in realtà non pertinente al caso in esame, fornendo una motivazione carente. 8) I primi due motivi, attinenti alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il ricorrente e la de cuius all’epoca della realizzazione degli interventi di ristrutturazione dell’immobile di via Pergola, ed alla relativa motivazione, possono essere esaminati congiuntamente. Premesso che i giudici di primo e di secondo grado hanno accertato in punto di fatto che le opere di ristrutturazione dell’immobile in questione sono state effettuate da NO NO, a proprie spese, quando aveva ricevuto in detenzione l’immobile da parte della nonna materna a titolo gratuito in vista di una successiva donazione dello stesso in suo favore, e quindi prima e non dopo la donazione del 10.3.2006 in seguito revocata, e posto che la donazione, che è un atto compiuto per spirito di liberalità, circondato da particolari garanzie di forma (atto pubblico con la presenza di due testimoni), che presuppone la piena libertà del donante all’atto della donazione e non ammette quindi impegni preliminari ad essa finalizzati, si deve ritenere che la Corte d’Appello abbia correttamente qualificato il rapporto intercorso tra la de cuius e l’attuale ricorrente all’epoca della realizzazione degli interventi di ristrutturazione dell’immobile di Termini Imerese via 6 di 11 Pergola, in termini di comodato, sulla base del fatto che la detenzione dell’immobile era stata attribuita a NO NO dalla nonna materna senza la previsione di un corrispettivo, in vista della successiva donazione del bene stesso al ricorrente, che avrebbe rappresentato anche il termine finale del comodato, discendendo dalla donazione, e solo da essa, la proprietà dell’immobile incompatibile col perpetuarsi della detenzione, e non potendosi invece attribuire effetti anticipati all’atto di donazione. Il godimento a titolo gratuito di un immobile si inquadra infatti necessariamente nel contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 cod. civ. e seguenti (Cass.n. 27259/2017), e questa Corte già con la sentenza n.24866/2006, ha considerato che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, utilità che non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso. Deve poi ribadirsi, conformemente a quanto affermato nella motivazione della sentenza di questa stessa Corte del 22.3.1994, n. 2750, che l'obbligo di restituzione della cosa costituisce elemento essenziale del rapporto insito nello schema causale del comodato, cui è connaturata la temporaneità del godimento concesso al comodatario in relazione alla gratuità dell'uso, incompatibile con un'illimitata rinuncia alla disponibilità del bene da parte del comodante;
in altri termini la predeterminazione del periodo di durata del rapporto nascente dal comodato e dunque la delimitazione nel tempo del beneficio attribuito dal comodante al comodatario costituiscono elementi peculiari di tale contratto, estranei alla struttura ed alla finalità della donazione. Tali differenziazioni comportano quindi l'insussistenza nel comodato dell'animus donandi, che pure costituisce requisito indispensabile 7 di 11 della donazione, dovendosi escludere che le parti abbiano voluto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del negozio, essendo lo scopo di liberalità limitato all'uso gratuito del bene ferma restando la titolarità di ogni diritto reale in capo al proprietario, circostanza che configura la causa tipica del contratto di comodato e ne evidenzia la differenza da quella che contraddistingue la donazione. La sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.7930/2008 è stata richiamata dall’impugnata sentenza, non perché regolasse una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (trattava infatti della fattispecie del preliminare di vendita ad effetti anticipati, prevedendo l’attribuzione al promissario acquirente della detenzione in comodato dell’immobile, ed escludendo la riconducibilità del godimento di esso ad effetti anticipati della successiva vendita), ma perché anche in quel caso, come nel nostro, è da escludersi un’efficacia traslativa anticipata di un atto di trasferimento di un immobile del quale già sia stato attribuito il godimento ad un soggetto diverso dal proprietario che poi benefici dell’atto di trasferimento. Non vi è stata quindi alcuna violazione degli articoli 769 e 1803 cod. civ., che forniscono le nozioni rispettivamente di donazione e di comodato, e neppure si può definire totalmente mancante la motivazione dell’impugnata sentenza, che oltre ad effettuare il summenzionato richiamo all’arresto delle sezioni unite, ha argomentato che la concessione del godimento ad altri di un immobile a titolo gratuito non può che essere qualificata in termini di comodato, a prescindere dai motivi che possano avere indotto il proprietario dell’immobile a concedere il godimento del bene, risultando quindi ininfluente l’intento del comodante di donare successivamente l’immobile al comodatario. Va aggiunto che dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è più censurabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria, e che non è certo invocabile una violazione del 8 di 11 principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dell'art. 112 c.p.c. per il fatto che la Corte d’Appello non abbia accolto la richiesta di NO NO di qualificare il suo rapporto con la nonna materna, all’epoca delle opere di ristrutturazione, in termini di donazione, sulla base di una volontà in tal senso non ancora formalizzata ed in assenza dell'animus donandi, e non in termini di comodato, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di rimborso dell’attuale ricorrente per la mancata prova della necessità ed urgenza delle spese sostenute ex art. 1808 comma 2° cod. civ., mancata prova che di contro non é stata fatta oggetto d'impugnazione. 9) Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 5) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. e 2697 cod. civ., e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo, in quanto la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la prova per testi e si sarebbe avvalsa di una CTU incompleta, finendo per determinare un indebito arricchimento dei coeredi. Tale terzo motivo è inammissibile per più ragioni. In primo luogo dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non è più censurabile la motivazione insufficiente, o contraddittoria. In secondo luogo la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio), valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il 9 di 11 giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass.
9.1.2024 n. 710; Cass. sez. un. 30.0.2020 n. 20867). In terzo luogo la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale incombeva secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (vedi ex plurimis, Cass. 30.10.2023 n. 30026; Cass. n. 26769/2018; Cass. n.13395/2018), mentre le censure proposte concernono l'erronea valutazione degli elementi probatori, che è ipotesi sindacabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. In quarto luogo, in relazione a tale ultimo vizio, pure invocato, non sono stati individuati i fatti storici oggetto di discussione tra le parti decisivi, che non sarebbero stati considerati, non essendo stato neppure riportato il contenuto oggettivo delle testimonianze e della CTU, che ad avviso del ricorrente non sarebbero stati correttamente valutati. Quanto all’ingiustificato arricchimento dei coeredi, si tratta di una prospettazione nuova avanzata per la prima volta in sede di legittimità, posto che in primo grado la domanda di rimborso delle opere di ristrutturazione straordinaria dell’immobile di via Pergola era stata avanzata dall’attuale ricorrente per avere detenuto tale immobile a titolo gratuito per concessione della de cuius, che intendeva poi donarglielo, e quindi in veste di comodatario, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art. 1808 comma 2° cod. civ., e preclusione, per difetto di sussidiarietà, dell’azione di ingiustificato arricchimento, in base all’art. 2042 cod. civ.. Neppure potevano essere ipotizzati un mandato, o una gestione di affari altrui a favore dei coeredi, come sostenuto nella memoria ex art. 10 di 11 378 c.p.c. del ricorrente, sia in quanto le causae petendi degli stessi non erano stati compiutamente allegate in primo grado benché diverse dal contratto verbale di comodato concluso dalla de cuius col ricorrente, sia in quanto comunque non si trattava di interventi di ristrutturazione compiuti dopo l’apertura della successione a beneficio dei coeredi, o addirittura su incarico di essi, ma di interventi che al più avevano giovato ad AN DR GA ed allo stesso comodatario, essendo avvenuti quando la de ciuius era ancora in vita, con conseguente inapplicabilità della giurisprudenza della Suprema Corte in questa sede invocata dal ricorrente (Cass. n. 5135/2019; Cass. n.16206/2013). Neppure il ricorrente poteva beneficiare dell'art. 748 cod. civ., che consente al coerede donatario tenuto alla collazione per imputazione del valore del bene donatogli dal de cuius all'apertura della successione di dedurre in suo favore le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione del bene non cagionate da sua colpa, in quanto la donazione dell'immobile di Termini Imerese, via Pergola, in suo favore da parte di AN DR GA, pacificamente é stata revocata prima dell'apertura della successione della donante, con conseguente ritorno dell'immobile di via Pergola nel patrimonio della defunta, per cui il ricorrente non poteva neppure essere qualificato come coerede donatario tenuto alla collazione per imputazione dell'immobile e si tratta comunque di spese che sono state affrontate dal ricorrente prima dell'apertura della successione. Il ricorso va quindi respinto e nulla va disposto per le spese in quanto i coeredi del ricorrente sono rimasti intimati. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del 11 di 11 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2024