Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01844/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;
nei confronti
Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L., Metrosalerno S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di occupazione d'urgenza n. 409 del 9.10.25 di R.F.I. s.p.a., del verbale di immissione in possesso RR s.p.a. del 07/11/2025, della Delibera n. 59 del 27/05/2025 di R.F.I. s.p.a. e della Delibera n. 572 del 20/12/2022 di R.F.I. s.p.a.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EG RL il 5\1\2026:
per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per l'esecuzione dell'Ordinanza n. 2048/2025 TAR Campania - Salerno (NRG 1844/2025).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L. e di Metrosalerno S.C. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. EL Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società DI S.r.l., premesso di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Salerno, in parte interessato dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica "Allungamento ed Allargamento della Metropolitana di Salerno", ha impugnato – chiedendone l’annullamento – i seguenti atti: 1) decreto di occupazione d’urgenza n. 409 del 9.10.25, richiamato nel verbale di immissione in possesso del 7.11.25; 2) verbale negativo di immissione in possesso del 7.11.25; 3) delibera del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. n. 59 del 27 maggio 2025, comunicata con nota prot. n. 12345 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto “Lavori di Allungamento ed Allargamento della Metropolitana di Salerno. Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 327/2001, della variante al progetto esecutivo”, comunicata in data 11.09.2025; 4) delibera RFI prot. n. 572 del 20/12/2022 di approvazione del progetto definitivo, previa eventuale rimessione in termini.
2. A fondamento del ricorso, ha allegato e dedotto che: in data 15 gennaio 2023, ha ricevuto il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio di una porzione del proprio fondo; pur non impugnando tale atto, ha formulato tempestive osservazioni procedimentali ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001; successivamente, con decreto del 10 luglio 2024, l'Autorità espropriante ha disposto l'occupazione temporanea di un'ulteriore e più vasta area, tale da compromettere gravemente l'utilizzo dei locali commerciali di sua proprietà; tale provvedimento è stato tempestivamente impugnato dinanzi a questo Tribunale; con sentenza n. 302/2025 – passata in giudicato - è stato accolto il ricorso ed annullato il decreto di occupazione temporanea per violazione del principio di proporzionalità; in detta sentenza, il Giudice Amministrativo ha onerato l'Amministrazione a "motivatamente rideterminarsi", tenendo conto della necessità di individuare soluzioni alternative meno invasive; tuttavia, in spregio a tale pronuncia, l'Autorità espropriante, con delibera del 27 maggio 2025, ha approvato una “variante” al progetto esecutivo, trasformando di fatto la precedente occupazione temporanea (già giudicata illegittima) in una definitiva ed irreversibile espropriazione per pubblica utilità.
3. Tanto premesso in fatto, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati e tanto sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
Con la prima doglianza, DI S.r.l. ha eccepito l’illegittimità dell’ordinanza di approvazione della variante al progetto esecutivo, ritenendo che essa sia stata adottata in violazione delle disposizioni poste a tutela dei diritti partecipativi dei soggetti privati interessati.
Con il secondo ordine di censure, la ricorrente si è doluta del fatto che la delibera di variante n. 59/2025 sarebbe stata adottata in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Salerno n. 302/2025.
Con la terza doglianza, la ricorrente ha lamentato che la variante sarebbe stata adottata per colmare una pretesa carenza progettuale originaria, consistente nella mancata valutazione di soluzioni alternative di tracciato e di esecuzione delle opere.
In tale prospettiva, a dire di parte ricorrente, la necessità di prevedere opere di smaltimento delle acque e barriere antirumore non costituirebbe un imprevisto tecnico, ma un elemento strutturale della progettazione, indebitamente emerso solo in fase esecutiva.
Con ulteriore motivo di doglianza, parte ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento con cui, in data 20.12.2022, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha approvato il progetto definitivo dell’intervento, in ragione della mancata partecipazione di alcuni enti invitati alla conferenza di servizi - tra cui il Consorzio ASI e Salerno Sistemi S.p.A., quale gestore delle reti idriche e fognarie.
Inoltre, la società ricorrente ha poi sostenuto che R.F.I. avrebbe violato la disciplina normativa in materia di trasparenza amministrativa.
Infine, la società ricorrente ha lamentato che la condotta di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali ed europei a tutela della proprietà privata e della buona amministrazione.
Secondo la prospettazione ricorsuale, la delibera impugnata non sarebbe un mero atto esecutivo del progetto originario, ma una variante sostanziale che dà vita a un procedimento nuovo e autonomo, caratterizzato da una propria, distinta e aggravata lesività. Essa, invero, non si limiterebbe a dettagliare il progetto approvato, ma ne modificherebbe radicalmente gli effetti, trasformando un'occupazione temporanea (già annullata) in una espropriazione definitiva.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Nelle more del giudizio, in data 21.11.2025, la stessa parte ricorrente ha avanzato istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. avverso il diniego espresso e parziale in materia di accesso agli atti prot. n. DEO.DO.IC.PMIN2.0324104.25.U, del 21/10/2025, formulato da RR s.p.a. sull’istanza di accesso agli atti del 24/09/2025 e seguito alla stessa del 25/09/2025; nonché per l’accertamento del diritto all’accesso agli atti e documenti amministrativi richiesti.
5. Giusta ordinanza collegiale n. 2048, del 5.12.2025, pronunciata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a. è stato accolto e, per l’effetto, è stato ordinato a RR S.p.A. l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso del 24/25 settembre 2025, entro il termine di giorni trenta.sia fondato;
6. Con ricorso per motivi aggiunti del 5.01.2026, la società ricorrente ha agito per l’ottemperanza all'ordinanza n. 2048/2025.
7. Giusta sentenza del 18/02/2026, n. 202600328, la domanda è stata respinta.
Invero, con nota PEC del 2.02.2026 inviata sia alla ricorrente, che a R.F.I. (prodotta in giudizio in data 3.02.2026), RR S.P.A. ha dichiarato - assumendosi la responsabilità in ordine alla veridicità di tale dichiarazione - che non risulta essere in possesso di alcuna ulteriore documentazione (né tanto meno documentazione afferente ad una ipotetica “variante” contrattuale), rispetto a quella già trasmessa alla società ricorrente, avendo dato completa e piena ottemperanza all’ordinanza n. 2048/2025.
8. Si sono costituite Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Infrarail s.r.l. per chiedere la reiezione del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
TT
10. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
11. Anzitutto, non coglie nel segno il primo motivo di doglianza.
Occorre, preliminarmente, ricordare che le parti concordano nel ritenere che l’intervento in questione è stato inserito tra le opere finanziate anche con risorse previste dal PNRR ("Allungamento ed Allargamento della Metropolitana di Salerno").
Com’è noto, per questo tipo di opere, è prevista la procedura regolata dall’art. 44 del d. l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella l. 108/2021.
L’approvazione dei progetti PNRR, ritenuti per legge di particolare complessità o di rilevante impatto, inseriti nell’allegato IV al medesimo D.L. 77 /2021, tra i quali è compreso l’intervento in oggetto, prevede la Conferenza di Servizi, convocata dalla stazione appaltante da svolgere in forma semplificata ai sensi dell’art. 14-bis, l. 241/1990.
La partecipazione al procedimento amministrativo, per chiara opzione normativa, non è stata garantita mediante il ricorso alle forme di pubblicità disciplinate dal T.U. Espropri, bensì in ossequio alla disciplina generale prevista dalla legge quadro in tema di partecipazione.
Non meritano, pertanto, la condivisione del Collegio le argomentazioni della parte ricorrente.
Invero, l’art. 44, comma 6-bis non solo non impone l’obbligo del rispetto delle forme di pubblicità previste dal T.U. Espropri, ma prevede che tali forme di pubblicità siano sostituite con la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 5, l. n. 241/1990, richiamato dall’allora vigente art. 44, comma 4, d.l. 77/2021 (oggi rinvenibile nel combinato disposto dell’art. 44, comma 4 e dell’art. 48, comma 5-quater, del medesimo d.l.).
Pertanto, nella specie, non è stata violata alcuna delle garanzie partecipative in ragione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e l’imposizione del vincolo espropriativo con le forme prescritte dal d.P.R. n. 327/2001.
La comprovata avvenuta comunicazione ex art. 14, comma 5, da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. rende ogni successiva condotta dell’amministrazione conforme alla disciplina normativa applicabile, anche sotto il profilo del rispetto delle garanzie partecipative e conoscitive poste dalla legge in capo ai soggetti privati destinatari di provvedimenti restrittivi del godimento di beni in proprietà.
Peraltro, ex actis, è emerso che, a seguito della presentazione di formale istanza volta all’adozione dell’ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione ai sensi del citato art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, la società Metrosalerno ha regolarmente provveduto a dare comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati mediante la pubblicazione di apposito avviso in data 29 luglio 2024: a) sull’Albo Pretorio del Comune di Salerno; b) sul quotidiano a diffusione nazionale La Repubblica; c) sul quotidiano a diffusione locale La Città di Salerno; d) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Dunque, le contestazioni in esame devono essere respinte.
12. Neanche le doglianze censurate con il secondo motivo di ricorso si rivelano meritevoli di positivo apprezzamento da parte del Collegio.
Invero, la sentenza n. 302/2025 è stata resa in relazione a un ricorso con cui DI ha censurato un provvedimento di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. relativo a un’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione, laddove, invece, il presente giudizio ha come oggetto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio.
Dunque, deve escludersi qualsivoglia ipotesi di elusione o violazione del giudicato con riferimento alla sentenza n. 302/2025.
In seno al presente giudizio, infatti, gli atti impugnati non costituiscono né la reiterazione del precedente provvedimento annullato, né una sua mera riproposizione sotto diversa veste formale, ma si inseriscono in un autonomo segmento procedimentale, fondato su distinti presupposti tecnici, progettuali e funzionali, maturati in un momento successivo rispetto alla vicenda già scrutinata dal TAR.
13. Anche le doglianze fatte valere con il terzo motivo di ricorso non possono essere accolte.
Ciò in quanto, dalla piana lettura del provvedimento impugnato, emerge che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la modifica progettuale in contestazione è stata introdotta in attuazione degli approfondimenti progettuali previsti dal progetto definitivo, al fine di poter confermare le scelte progettuali intraprese o prevedere interventi aggiuntivi.
Invero, come puntualmente chiarito nella nota Italferr prot. DEO.DO.IC.PMIN2.0033743.26.U del 02/02/2026, il passaggio dal progetto definitivo al progetto esecutivo ha comportato un fisiologico affinamento del livello di dettaglio, mediante l’utilizzo di elaborati rappresentati a scala più dettagliata, idonei a definire con maggiore precisione gli effettivi ingombri delle opere da realizzare.
Tale approfondimento, tipico della fase esecutiva, ha consentito di individuare superfici ulteriori necessarie alla realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma, superfici che, per la diversa scala di rappresentazione, non risultavano pienamente apprezzabili nella precedente fase progettuale.
In questo contesto, come rimarcato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., le ulteriori aree individuate non configurano quindi una variante in senso stretto.
Esse rappresentano invece, un mero adeguamento tecnico-progettuale coerente con la naturale evoluzione del livello di progettazione.
14. Le censure ad oggetto l’assenza dai lavori di numerosi enti convocati non colgono nel segno, tenuto conto che, nella fattispecie in esame, opera il meccanismo del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, a mente del quale: “4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”.
Del resto, la delibera di approvazione del progetto definitivo ha dato puntualmente atto che tutte le amministrazioni e gli enti interessati erano stati regolarmente convocati e che coloro i quali non hanno reso il proprio parere nei termini di conclusione della conferenza devono ritenersi favorevolmente assentiti ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
15. Neanche le doglianze ad oggetto la carenza di trasparenza possono essere accolte, posto che gli approfondimenti tecnici che hanno condotto all’individuazione delle maggiori superfici risultano integralmente rappresentati negli elaborati del progetto esecutivo già trasmessi alla ricorrente nell’ambito dei procedimenti di accesso agli atti attivati.
16. Stante la legittimità dell’operato posto in essere da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sia in fase di approvazione del progetto definitivo, sia in fase di approvazione della variante oggetto del presente giudizio, anche le censure, lamentate con l’ultimo motivo di ricorso, relative ad una presunta violazione, nella specie, dei principi costituzionali ed europei a tutela della proprietà privata e della buona amministrazione, devono essere integralmente respinte.
17. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto del generale andamento della causa e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NA, Presidente
EL Di NO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EL Di NO | AN NA |
IL SEGRETARIO