Sentenza 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 15/01/2021, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00121/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02690/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RDa
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2014, proposto da
Comitato Civico Rho-Parabiago contro il Potenziamento della Tratta Rho Parabiago, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Alberto Maggioni, che agisce anche in proprio, nonché AR UI CO, IA AR AN, LV ST ON, DI DI, IV LI, DR IN, UR IO, AU NR LO, AR CO, RE OS, CC RC, CO GH, RT PA, EL RD, OS IO, AU DI, AR IA, AO TO, ES ST, GA DA, PA VA, IM NA, Di ME MA, VA LD, RE GI, AV AN, AV AR UI, NI ZI, PP AR IA, IE CA LI, AP IOla, LA DI, VA CA, DE RM, IN AR OS GI, GL EN, RL HI, CC GI, LO OS, OL OSnna, rappresentati e difesi dagli avvocati RT Bertolani e Felice C. Besostri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. RT Bertolani in Milano, via Lattuada, 20;
contro
CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Regione RDa, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. IEa Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, IAzza Città di RDa, 1;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (FI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e IO Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. IO Cintioli in Milano, via G. Morone, 8;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, IT S.p.A., Provincia di Varese, Provincia di Milano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Pogliano Milanese, Comune di Parabiago, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, Valutazione Impatto Ambientale delle Infrastrutture e degli insediamenti strategici e di interesse nazionale n. 1509 del 23 maggio 2014, pubblicato in data 10.6.2014, e relativa relazione istruttoria, mai esibita o altrimenti resa disponibile, avente ad oggetto “ istruttoria VIA Progetto Potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, Tratta Rho - Gallarate. Quadruplicamento Rho - Parabiago. Parabiago Raccordo a Y ”, proposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A./ITALFERR, e della relativa proposta di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (doc. 1), nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi:
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 21 dicembre 2001 n. 121, con la quale è stato approvato il 1° Programma delle opere strategiche, nella parte in cui include l’opera oggetto di giudizio, confermata dalla Intesa regionale Quadro sottoscritta tra le regioni interessate in data 11.11.2004 con il Governo, e le successive modificazioni;
- l’Accordo di programma quadro “ realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale a Malpensa 2000 ”, del 3 marzo 1999, e le successive modificazioni ed integrazioni o atti sostitutivi;
- l’Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione RDa, approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, e le successive modificazioni e/o integrazioni o atti sostitutivi;
- il Protocollo di Intesa Accessibilità a Malpensa del 26.3.2007, e le successive modificazioni e/o integrazioni o atti sostitutivi, nella parte in cui prevedono e/o consentono la realizzazione del quarto binario della rete ferroviaria Rho - Parabiago;
- il D.p.c.m. 22 ottobre 2008 “ interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 ”, e le successive modificazioni e integrazioni o atti sostitutivi;
- l’Intesa generale quadro tra Governo e Regione RDa, sottoscritta 1’11 aprile 2003, e relativi atti di approvazione allo stato non noti, che ricomprende l’opera nell’ambito del potenziamento del Sistema Gottardo, e le successive modificazioni e/o integrazioni o atti sostitutivi;
- il IAno delle priorità degli interventi ferroviari (PPI), approvato con deliberazione del CIPE 20 dicembre 2004, n. 91, e le successive modificazioni e/o integrazioni o atti sostitutivi;
- la Deliberazione CIPE n. 130/2006;
- la Nota prot. DBA- 2013 - 0023820 del 17.10.2013 Esito positivo delle verifiche tecniche e amministrative per la procedibilità della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto “ potenziamento della Linea Ferroviaria Rho -Arona, tratta Rho Gallarate. Quadruplicamento Rho - Parabiago e Raccordo a Y ”, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA - VAS al prot. n. CTVA - 2013 - 0009845 del 29.10.2013;
- l’Annuncio della domanda di compatibilità ambientale e del conseguente deposito del progetto definitivo, avvenuto in data 15.10.2013 e, ancorché non ancora approvato dal CIPE, autorità competente, per scrupolo difensivo, il progetto definitivo, e allegati ed in particolare SIA e Relazione generale “ Potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona, tratta Rho Parabiago, tratta Rho - Gallarate . Quadruplicamento Rho Parabiago ” della società IT S.p.A., acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente al prot. n. DVA 2013 - 0023820 DEL 17.10.2013 (doc. 5);
- il Parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot n 33758/203 del 30.12.2013 (doc 3 bis);
- la Comunicazione di avvio della procedura di VIA del 15 ottobre 2013 e la dichiarazione di pubblica utilità del 25 ottobre 2013, ed ulteriori comunicazioni allo stato non note (doc. 3);
- i Verbali e, ove esistente, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul progetto di cui è causa (prima seduta 16 dicembre 2013) e i relativi avvisi di convocazione e i pareri favorevoli anche con prescrizioni in quella sede espressi dalle Amministrazioni convocate, ivi compresa Regione RDa, allo stato non noti;
- la Deliberazione G.R. RDa n. X/1264 del 24.1.2014 avente ad oggetto “ espressione del parere regionale ai sensi dell'art. 167 comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, sul progetto definitivo del potenziamento della Linea Rho-Arona, tratta Rho Gallarate, Quadruplicamento Rho Parabiago e raccordo a Y ” (doc. 4), non pubblicata;
- per quanto occorrer possa, di tutti i tavoli tecnici e istituzionali successivi all’8 aprile 2009 citati nella delibera di Regione RDa n. 1264/2014, Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 78 del 9 luglio 2013;
- il IAno Servizi Ferroviari della Regione RDa triennio 2007-2009, 2010-2013 e triennio successivo ove esistenti;
- ove occorra e nella parte di interesse, la delibera della G. Varese 10 febbraio 2010 n. 8/11335;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2013 - 2018;
- il Programma regionale della mobilità e dei trasporti vigente e/o adottato;
- la nota della Regione RDa, richiamata nel parere del Ministero dell'Ambiente, con il seguente numero S.1.2013.00.34492 del 19.6.2013;
- l’Intesa Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione RDa sottoscritta l’11 aprile 2013, e l’intesa Stato - Regione di cui all’allegato C della Delibera G.R. n. 1264/2014, Programma Regionale dei Trasporti, nella parte di interesse, le Linee Guida per le indennità di espropriazione e di deprezzamento degli immobili;
- il IAno Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con Delibera di Consiglio n. 93 17 dicembre 2003;
- con riferimento al primo progetto definitivo di cui alla delibera CIPE n. 33/2010, annullata in sede giurisdizionale, per puro scrupolo difensivo la delibera medesima e relazione di ottemperanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il parere del Ministero dell’Ambiente n. 383 del 30.11.2009 (doc. 10-14), la Delibera della G.R. RDa n. VIII/10273 del 7.10.2009, il parere del Ministero per i beni e le attività culturali pervenuto al CIPE il 10.4.2010, e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui legittimasse l’intervento di cui è causa, la Deliberazione CIPE n. 65/2005 e relativi atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, della Regione RDa e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (FI S.p.A.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2020, svoltasi in modalità da remoto, e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in trattazione il progetto di “potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona, tratta Rho Gallarate” (costituito dal quadruplicamento, per circa 9 km, della tratta ferroviaria compresa tra Rho e Parabiago), opera inserita nel primo programma delle opere strategiche di preminente interesse nazionale (approvate con la c.d. legge obiettivo, n. 443/2001).
Il primo progetto definitivo del quadruplicamento in questione (approvato con delibera CIPE n. 33 del 13.5.2010, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 166 del d.lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità) era stato impugnato dal Comitato civico contro il potenziamento della ferrovia della tratta Rho – Parabiago, unitamente ad alcuni privati, e veniva annullato con sentenza di questo T.A.R. n. 1914/2012, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6667/2012.
Successivamente all’annullamento del progetto definitivo, le amministrazioni resistenti hanno avviato un nuovo procedimento per la realizzazione dell’opera “ Potenziamento della Linea Ferroviaria Rho – Gallarate – Arona, tratta Rho – Gallarate. Quadruplicamento Rho – Parabiago e raccordo a Y, ai sensi ai sensi dell’art. 167, comma 5 del D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. ”, oggetto del presente giudizio.
In particolare, il soggetto proponente Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (FI), tramite IT S.p.A., con l’avvallo del Ministero dell’Ambiente, ha avviato il procedimento per l’approvazione di un nuovo progetto definitivo ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis ), “ indipendentemente dalla redazione ed approvazione del progetto preliminare ”. Il progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione del potenziamento ferroviario dell’attuale tratta a due binari, portandola a quattro binari (anziché a tre, come previsto dal precedente progetto preliminare), dall’uscita della stazione di Rho, in direzione Arona, fino a oltre la stazione di Parabiago.
La Regione RDa, con D.G.R. n. 1264 del 24 gennaio 2014, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni indicate nella stessa D.G.R. Inoltre, la Regione ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale, dopo l’istruttoria dello studio di impatto ambientale (SIA), nonché sotto il profilo della localizzazione dell’opera e della verifica di compatibilità con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, con particolare riferimento al piano territoriale (PTR).
Il 23 maggio 2014 la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale (Commissione VIA) presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso il parere positivo con prescrizioni n. 1509 del 23 maggio 2014, pubblicato in data 10.6.2014.
Avverso tale parere e gli altri atti indicati in epigrafe (tra cui, in particolare, la menzionata D.G.R. n. 1264 del 24 gennaio 2014) hanno proposto l’odierno ricorso il Comitato civico contro il potenziamento della ferrovia della tratta Rho Parabiago, nonché alcuni soggetti privati (di cui alcuni proprietari di terreni oggetto di esproprio), deducendo i seguenti motivi:
1) omessa VIA e VAS; carenza di motivazione e di attività istruttoria; sviamento di potere; contrasto con precedenti atti della stessa amministrazione; violazione della Delibera CIPE n. 65/2005 e del Parere del Ministero dell’Ambiente n. 7508/2004; illogicità e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 164 ss. del d.lgs. n. 163/2006 e, in particolare, degli artt. 165, 167, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006, e dell’art. 41 della l.r. n. 11/2009;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 182, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006; incompetenza assoluta; eccesso e sviamento di potere e illogicità; motivazione carente e apparente; omessa valutazione degli impatti ambientali;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 182, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 6 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché delle Direttive 97/11/CE, 2011/92/UE e 2011/92/UE, 2014/52/UE e del D.P.C.M. 27/12/1988; carenza di motivazione e attività istruttoria;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 182, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 6 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 41 della l. l.r. n. 9/2003 e della l.r. n. 6/2012, nonché delle Direttive 97/11/CE, 2011/92/UE, 2011/92/UE, 2014/52/UE e del D.P.C.M. 27/12/1988; carenza di motivazione e attività istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. e dell’art. 29, comma 2- bis , della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 3- sexies e dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 e della l. 16 marzo 2001 n. 108, di ratifica della Convenzione di Aarhus, nonché degli artt. 165 e 184 del d.lgs. n. 163/2006, e delle direttive 97/11/CE, 2011/92/UE, 2011/92/UE, 2014/52/UE; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 ss. della l. n. 241/1990, degli artt. 165, 182, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006.
Il motivo conduttore delle censure sollevate dai ricorrenti è sostanzialmente sussumibile nell’assunto secondo cui, nella fattispecie, si sia dato corso, per i molteplici motivi indicati nel gravame, ad una “non – valutazione di impatto ambientale” ovvero ad una “valutazione di impatto ambientale privata o copiata”: il Ministero dell’Ambiente, in quest’ottica, non solo non avrebbe compiuto alcuna autonoma ed effettiva valutazione ambientale - che, previa analisi di tutti gli impatti, legittimasse la realizzazione di un’opera che, nel proprio precedente parere, reso nel 2004, lo stesso Ministero aveva giudicato irrimediabilmente impattante - ma avrebbe in sostanza copiato la documentazione trasmessa da IT e dalla Regione RDa, ritenendo di poter affermare la compatibilità ambientale dell’opera solo perché “serve”, salvo qualche modesto accorgimento costituente l’unico motivo per disattendere il parere in precedenza reso.
Si sono costituiti in giudizio il CIPE, la Regione RDa e FI per resistere al ricorso.
Il CIPE ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività con riguardo all’impugnazione delle delibere CIPE n. 121/2001 e n. 130/2006 (in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa pubblicazione), nonché l’inammissibilità in parte qua per mancanza di specifiche contestazioni relative alle richiamate delibere, l’inammissibilità con riguardo all’impugnazione del parere VIA n. 1509 del 23 maggio 2014 (trattandosi di atto endoprocedimentale come tale non autonomamente impugnabile), l’inammissibilità con riguardo all’impugnazione del parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 30.12.2013 (per mancanza di censure specifiche) e, infine, l’inammissibilità della chiamata in causa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risultando impugnato alcun suo atto.
FI ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità (quantomeno parziale) del ricorso, rispettivamente, per tardività e per violazione del ne bis in idem , e l’inammissibilità per difetto d’interesse e genericità: i ricorrenti impugnano una lunga serie di atti, di cui però solo una limitatissima parte è riferibile al procedimento amministrativo avviato dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 6667/2012, ossia al procedimento relativo al progetto comprensivo del quarto binario; al di là dei pareri resi dalla Regione RDa (D.G.R. RDa n. 1264/2014), dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (parere n. 33758/2013) e dalla Commissione tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS (parere n. 1509/2014) nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, l’iniziativa avversaria, per il resto, si rivolge nei confronti di atti che riguardano il vecchio procedimento amministrativo, alcuni dei quali risultano essere già stati impugnati nell’ambito del precedente giudizio, mentre gli altri sono comunque molto risalenti nel tempo; il ricorso, inoltre, sarebbe: i) inammissibile per difetto, in capo ai ricorrenti, di legittimazione attiva (che, per il Comitato, è già stata esclusa da questo TAR con la sentenza n. 1914/2012) e di interesse a ricorrere; ii) inammissibile per difetto d’interesse sotto diverso profilo (essendo rivolto contro atti aventi carattere endoprocedimentale e privi di autonoma efficacia lesiva); iii) improcedibile (per mancata impugnazione del parere favorevole del Consiglio dei Lavori Pubblici di cui alla delibera n. 73/2019, intervenuto medio tempore ).
La Regione, dal canto suo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione, per carenza di interesse e perché proposto come ricorso collettivo (in quanto gli interessi dei singoli potrebbero porsi in conflitto fra loro e non essere coincidenti, non risultando provato il presupposto necessario per la proposizione del ricorso collettivo, costituito dall’omogeneità dell’interesse sostanziale e processuale).
In vista dell’udienza le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.
All’udienza del giorno 16 giugno 2020 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni processuali, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti contestano l’illegittimità del parere ministeriale e della delibera della Regione RDa n. X/1264 per le ragioni già espresse nelle sentenze di questo TAR n. 1914/2012 e del Consiglio di Stato n. 6667/2012, tenuto conto che le norme in tema di approvazione dei progetti preliminare e definitivo di cui agli art. 164 ss. del d.lgs. n. 163/2006 impedirebbero di apportare sostanziali variazioni rispetto alla soluzione progettuale prescelta, specie in assenza di alcuna motivazione e di approfondimenti in tema di compatibilità ambientale; il Ministero dell’Ambiente - che, peraltro, avrebbe copiato le proprie conclusioni dalla delibera della Regione RDa n. 1264/2014, la quale, a sua volta, le avrebbe ricopiate dal progetto definitivo redatto da ltalferr – non avrebbe compiuto alcuna riflessione concreta sulla sopravvenuta compatibilità della soluzione progettuale un tempo esclusa, e ciò emergerebbe dallo stesso parere, nella parte in cui si dichiara che l’annullamento in sede giurisdizionale del progetto a quattro binari è stato “determinato da aspetti procedurali” (così relegando a mero vizio di forma l’omissione della valutazione di impatto ambientale e la mancanza di motivazione circa le ragioni per cui un progetto dichiarato irrealizzabile per l’incidenza negativa sull’ambiente diventa improvvisamente realizzabile); l’Amministrazione, dunque, avrebbe illegittimamente ritenuto superabili le cennate omissioni attraverso la mera riedizione del procedimento amministrativo di approvazione, o, in alternativa, richiamando le prescrizioni contenute nella ormai annullata delibera CIPE n. 33/2010; gli elementi di novità rispetto al precedente progetto, per la loro esiguità e non pertinenza rispetto agli impatti ambientali, e la descrizione dell’iter di approvazione contenuta nelle premesse del parere, confermerebbero, sotto ulteriori profili, l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Ambiente; a dire dei ricorrenti, sarebbe l’aggiunta del quarto binario in sé, a prescindere da interventi di mitigazione ambientale, ad essere incompatibile con il fitto contesto urbanistico, oltre che con i precedenti atti approvati: se gli interventi di mitigazione ambientale avessero potuto ovviare al grave contrasto con il contesto urbanistico, in sede di verifica di compatibilità ambientale il primo progetto preliminare e la prima valutazione di impatto ambientale ne avrebbero dato atto; infine, il gravato parere del Ministero dell’Ambiente indicherebbe, in maniera confessoria, che il nuovo progetto non contiene significativi elementi di novità.
2.1.1. Le censure non colgono nel segno.
Occorre preliminarmente precisare, con riguardo al precedente progetto definitivo, che questo Tribunale e il Consiglio di Stato, con le sentenze sopra richiamate, avevano stigmatizzato non già la previsione in sé del quarto binario ma, più specificamente, l’inserimento dello stesso in una fase procedimentale successiva alla VIA (che allora, in relazione al progetto preliminare, aveva preso in considerazione solo tre binari) e, conseguentemente, l’insufficienza della valutazione di impatto ambientale in precedenza compiuta in quanto riferita a un progetto preliminare che prevedeva la realizzazione di tre binari.
Ora, il procedimento amministrativo avviato nel 2013, nel quale, come visto sopra, sono accorpati il progetto preliminare e il progetto definitivo, prende invece le mosse da uno studio di impatto ambientale che, a differenza di quanto avvenuto con riguardo al precedente progetto preliminare, contempla specificamente, approfondendola, l’ipotesi del quadruplicamento dei binari (v. la relazione sub doc. 12 di FI).
In particolare, come efficacemente evidenziato da FI, la Relazione generale del progetto definitivo (doc. 12 di FI, cit.): i) ricostruisce (alle pagg. 3 – 5) la vicenda che ha condotto alla sentenza del C.d.S. n. 6667/2012 e dà atto della permanenza delle esigenze trasportistiche che impongono la realizzazione del quadruplicamento sulla tratta Rho – Parabiago; ii) recepisce (alle pagg. 6 – 7) sia le prescrizioni già formulate in passato dagli enti coinvolti rispetto all’ipotesi di quadruplicamento, sia alcune nuove prescrizioni aggiuntive, tra cui la predisposizione di uno studio archeologico integrativo, richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della RDa; iii) prende in considerazione (alle pagg. 10 – 12) tutti i profili di carattere ambientale che vengono in rilievo, distinguendoli in 13 categorie e trattandoli nei singoli capitoli: “Programmazione e pianificazione territoriale”, “Sistema dei vincoli e delle aree protette”, “Acque (acque superficiali e sotterranee, consumi di risorse idriche, scarichi idrici)”, “Emissioni in atmosfera”, “Suolo e sottosuolo (geologia e geolitologia, uso e consumo del suolo)”, “Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi e rete ecologica)”, “Morfologia del paesaggio e visualità”, “Beni storici e architettonici”, “Archeologia”, “Rumore”, “Vibrazioni”, “Emissioni ionizzanti e non ionizzanti”, “Salute Pubblica”; iv) sotto il profilo dell’inserimento territoriale (a pag. 18) tiene conto della situazione delle aree interessate, anche alla luce del fatto che queste ultime “ presentano un indice di urbanizzazione particolarmente elevato ”, andando poi ad analizzare (alle pagg. 44 – 48) la situazione di ciascuno dei Comuni coinvolti anche in funzione delle previsioni dei rispettivi strumenti urbanistici.
Ciò posto, la circostanza che, come contestato dai ricorrenti, il progetto oggetto di causa presenti diverse parti sostanzialmente identiche a quelle del progetto già annullato in sede giurisdizionale - al di là del tratto di circa 9 km in questione, nel quale viene inserito il quarto binario - non ha alcun rilievo e non è di per sé sintomatico di alcun vizio del procedimento de quo , né tantomeno di violazione del giudicato.
Invero, come visto sopra, le pronunce giurisdizionali sopra richiamate non impedivano all’Amministrazione di attivare un nuovo procedimento, relativo ad un nuovo progetto, che poteva ben coincidere in gran parte con il progetto precedente, salvo ovviamente il rispetto di quanto stabilito nelle sentenze circa la necessità di estendere la VIA anche alla previsione del quarto binario.
Le censure, pertanto, sono infondate e il motivo va respinto.
2.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Commissione Speciale VIA avrebbe totalmente abdicato ai propri compiti in tema di valutazione di impatto ambientale, attribuendoli in toto , senza compiere alcuna valutazione propria, alla Regione RDa e a IT; il parere risulterebbe “copiato”, considerato che riproduce integralmente sia la Relazione Tecnica Generale del Progetto Definitivo redatto da IT (per la parte introduttiva), sia la Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) del Progetto Definitivo redatto da IT (per la parte descrittiva e valutativa), sia la delibera regionale n. X/1264 del 24/01/2014, di approvazione del progetto (per la parte prescrittiva); il parere contiene riferimenti a periodi temporali o configurazioni progettuali riferite al progetto preliminare ( id est : quello che prevedeva tre binari) ovvero a circostanze di fatto non corrispondenti al vero (affermando, per es., che l’opera in questione si colloca “per la maggior parte in aree a destinazione agricola”, mentre la stessa Commissione Via, in occasione della approvazione del primo progetto preliminare, avrebbe accertato che l’intervento si colloca in “contesto fortemente urbanizzato”).
Con il terzo motivo, inoltre, i ricorrenti lamentano che la valutazione operata dalla Commissione VIA sarebbe stata effettuata, per quanto già esposto nelle censure precedenti, in violazione delle norme nazionali e unionali in materia.
2.2.1. Le doglianze non hanno pregio.
Secondo giurisprudenza consolidata l’Amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa ( ex multis , C.d.S., Sez. IV, n. 5984/2019; id. n. 3011/2018; Sez. V, n. 1783/2013; T.A.R. Sicilia, Sez. III, n. 89/2020). In altri termini, lo scrutinio giudiziale, in subiecta materia , non può che restare rigorosamente circoscritto ai casi di macroscopica illogicità o abnormità dell’azione amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 4179/2016).
Orbene, la parziale coincidenza tra i contenuti del parere della Commissione VIA e quelli di altri atti confluiti nella conferenza di servizi, se traguardata attraverso le surrichiamate coordinate ermeneutiche pretorie, non può rilevare ai fini della valutazione circa il corretto e legittimo esercizio della discrezionalità da parte del competente organo.
Ciò che conta, semmai, è la constatazione che nel gravato parere vengono presi in considerazione e affrontati tutti gli aspetti ambientali rilevanti nella fattispecie e che, alle pagg. 46 ss. dello stesso, vengono individuate le misure di mitigazione e le prescrizioni ritenute necessarie (v. doc. 6, pp. 46 ss.)
Nel parere de quo , peraltro, l’intervento infrastrutturale di cui è causa viene compiutamente descritto e inquadrato nel contesto di riferimento, anche in relazione al programma degli altri collegamenti ferroviari e agli accordi e protocolli che nel tempo sono stati sottoscritti per lo sviluppo del trasporto ferroviario all’interno della Regione; inoltre, viene riportata una comparazione degli scenari tra l’ipotesi progettuale oggetto del progetto preliminare del 2003 (che prevedeva, come visto sopra, il triplicamento dei binari) e l’ipotesi progettuale individuata nel progetto definitivo sottoposto a VIA (che contempla, invece, il quadruplicamento dei binari).
Dalla disamina del parere, quindi, emerge che la scelta di inserire un quarto binario in una piccola porzione della tratta (di circa 9 km) si giustifica in ragione di esigenze obiettive e circostanziate connesse al modello di esercizio; esigenze che, del resto, trovano riscontro in numerosi atti dell’istruttoria condotta dalla Commissione VIA, oltre che in atti successivi (come il Programma Regionale di Mobilità Trasporti, approvato con D.C.R. RDa n. 1245/2016, sub doc. 13 di FI; l’analisi dei flussi, sub doc. 14 di FI, e lo studio di trasporto, sub doc. 15 di FI, elaborati al fine di corrispondere a richieste istruttorie formulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in vista dell’adozione del relativo parere), e che non possono ritenersi in contrasto con quanto statuito dalle surrichiamate sentenze di questo T.A.R. e del Consiglio di Stato per quanto sopra evidenziato con riguardo alla loro reale portata.
Come già accennato sopra, il parere della Commissione VIA prende in considerazione partitamente, analizzandoli puntualmente, gli elementi del quadro di riferimento ambientale, sotto tutti i profili ritenuti rilevanti, e tiene conto sia della situazione di partenza, sia della fase di cantiere, sia della fase di esercizio; vengono quindi esaminati gli aspetti concernenti l’atmosfera, l’ambiente idrico, il suolo e il sottosuolo, la vegetazione, la flora e la fauna, gli ecosistemi, il rumore, le vibrazioni, il paesaggio sotto i profili della morfologia e della visualità, i beni storici e architettonici, l’archeologia, le materie prime e i rifiuti, le terre e le rocce da scavo, la salute pubblica (v. doc. 6 di FI, pagg. 25 – 41).
Nel parere, poi, sono indicati in sintesi gli effetti dell’intervento sulle componenti ambientali, le problematiche emerse e le misure di mitigazione da adottare. Vengono illustrate, inoltre, la struttura del piano di monitoraggio ambientale (alle pagg. 41 – 45) e le prescrizioni da recepire nella progettazione esecutiva (alle pagg. 46 ss.).
Ancora, con specifico riferimento al contesto territoriale interessato dalla tratta Rho – Parabiago il parere precisa (a pag. 17) che “ il quadruplicamento avviene in sede interessando pertanto prevalentemente aree a destinazione ferroviaria ovvero la sua fascia di rispetto individuata dagli strumenti urbanistici ”. A quest’ultimo riguardo, non può dirsi che sia contraddittorio o inveritiero – come contestato dai ricorrenti - il riferimento all’attraversamento di aree per la maggior parte a destinazione agricola, poiché tale osservazione è inserita in altra parte del parere, in cui si descrive non già la sola porzione riferibile al quadruplicamento Rho – Parabiago, ma il più ampio e complessivo intervento da realizzare. Per quanto riguarda i fabbricati a uso abitativo, l’Amministrazione ha optato per una soluzione che predilige la demolizione degli immobili più vicini anziché la loro conservazione, secondo un approccio volto a ridurre al minimo le situazioni di interferenza permanente e ad ottenere conseguentemente un tracciato il più possibile “pulito” e libero da elementi estranei.
In ragione di quanto appena esposto, l’operato della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale risulta immune dai denunciati vizi, poiché l’istruttoria svolta risulta completa ed estesa a tutti gli aspetti rilevanti nella fattispecie e non emergono sintomi evidenti di illogicità delle scelte operate né di travisamento.
Il secondo motivo e il terzo motivo, pertanto, vanno respinti.
2.3. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1264/2014, nella parte in cui ritiene sussistente la compatibilità ambientale di una soluzione progettuale a quattro binari che era stata radicalmente esclusa dalla precedente valutazione di impatto ambientale, affermando oggi la compatibilità ambientale di un progetto che la delibera n. 65/2005 aveva espressamente escluso e, con ciò, disattendendo le conclusioni cui la stessa Giunta era pervenuta, con riferimento al precedente progetto preliminare, nella precedente deliberazione, in violazione peraltro dell’art. 165, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006; con riguardo al contenuto del progetto definitivo oggetto di causa, emergerebbe dalle osservazioni presentate dal Comitato Civico Rho – Parabiago che gli impatti del progetto, nel complesso, sono molto più gravi rispetto a quanto indicato nello Studio di Impatto Ambientale, e che le mitigazioni proposte non sarebbero assolutamente commisurate all’entità di tali impatti (acustici, vibrazionali, sulla sicurezza), in parte perché si tratterebbe di mitigazioni inadeguate (per es., le barriere fonoassorbenti) o inesistenti (per es., le vibrazioni), in parte perché molti degli impatti del progetto (per es., il consumo di suolo, i rischi per la sicurezza, gli impatti ecologici e paesaggistici) sarebbero talmente invasivi da non poter essere in alcun modo mitigati, e le diverse conclusioni cui le amministrazioni resistenti sono giunte sarebbero il frutto, come illustrato nelle osservazioni, di una errata rappresentazione dei fatti; il progetto, inoltre, presenterebbe lacune anche con riferimento agli impatti atmosferici, specialmente con riferimento alle attività di cantiere, agli impatti sul suolo e sul sottosuolo, all’enorme superficie occupata dalle aree di cantiere, ai parcheggi previsti presso le stazioni di Vanzago, Nerviano e Parabiago, nonché alla deviazione del Canale Secondario Villoresi e a tutte le nuove opere di viabilità previste per far spazio all’ampliamento della sede ferroviaria o per facilitare l’accesso ai cantieri, agli impatti sulla vegetazione, sulla flora, sulla fauna e sugli ecosistemi (al riguardo, le conclusioni del SIA si porrebbero in contrasto, tra l’altro, con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale - PTR e provinciale - PTCP, che indirizzano verso la valorizzazione delle reti ecologiche, la salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la realizzazione dei corridoi ecologici e la realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree protette presenti sul territorio, come il Parco Agricolo Sud Milano, il PLIS del Basso Olona, il Bosco WWF di Vanzago, il Parco del Roccolo) e agli impatti sul paesaggio; infine, con riguardo all’impatto sull’ambiente, non sarebbero mai stati presi in considerazione - o comunque non sarebbero stati tenuti in considerazione con riferimento alla soluzione progettuale prospettata dal progetto definitivo - gli impatti sinergici (già prevedibili in fase preliminare e che non possono essere considerati quali eventi sopravvenuti) con i quali l’intervento in parola è destinato a connettersi, come per es. la nuova linea suburbana di Parabiago - Rogoredo in aggiunta alla linea Varese - Pioltello.
2.3.1. Le censure sono infondate.
Le doglianze ripropongono, nella sostanza, argomentazioni analoghe a quelle già svolte nei precedenti motivi, riversandole nei confronti della delibera regionale n. X/1264/2014.
Al riguardo, occorre premettere che il parere regionale non ha effetti vincolanti rispetto alle valutazioni demandate alla Commissione VIA. Quest’ultima, infatti, mantiene in materia la più ampia discrezionalità decisionale, come già chiarito sopra.
Ciò posto, è sufficiente rilevare che le attività poste in essere dalla Giunta regionale, alla luce degli atti di causa, non possono ritenersi in contrasto con precedenti determinazioni della stessa Regione, tenuto conto che quest’ultima, dopo l’approvazione del progetto preliminare nel 2005, si era espressa in senso favorevole alla aggiunta del quarto binario nella tratta ferroviaria oggetto di controversia (cfr. doc. 4 di FI).
Per il resto, ad avviso del Collegio, può rinviarsi a quanto già osservato con riguardo alle censure in precedenza esaminate.
Anche il quarto motivo, pertanto, va respinto.
2.4. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che l’avviso di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è stato pubblicato in data 15.10.2013, mentre la documentazione di progetto, incluso il SIA, è risultata disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare solo in data 24.10.2013, cioè nove giorni dopo la data di pubblicazione dell’avviso: questo ritardo avrebbe ridotto il tempo utile di trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione delle osservazioni e conseguentemente, considerata la cospicua mole dei documenti progettuali e la complessità degli argomenti trattati, avrebbe limitato la possibilità del pubblico di partecipare al procedimento decisionale, così contravvenendo alle previsioni legislative che impongono di fornire al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione; del resto, l’esame delle osservazioni, nel corso del procedimento, avrebbe potuto consentire al Ministero, da un lato, di prendere atto di posizioni diverse da quelle del progettista e della Regione RDa e, dall’altro, di appurare che il progetto de quo è incompatibile con “ il contesto abitato attraversato dalla linea ferroviaria, come del resto era stato inequivocabilmente evidenziato dagli stessi progettisti in fase di progettazione preliminare ”.
2.4.1. La tesi non ha pregio.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di infrastrutture strategiche non occorre che le amministrazioni procedenti motivino, in sede di approvazione del progetto (preliminare o definitivo) puntualmente e singolarmente in ordine a ciascuna delle osservazioni proposte dai soggetti, anche pubblici, coinvolti, essendo sufficiente che tali osservazioni abbiano trovato una propria sede o momento di valutazione e che la loro intervenuta (o mancata) considerazione si evinca dalla complessiva soluzione approvata (cfr. tra le tante, T.A.R. RDa – Brescia, Sez. II, n. 591/2011).
Tanto già basterebbe a respingere le doglianze.
In aggiunta, comunque, osserva il Collegio che, alla luce della documentazione di causa, i profili sollevati dai ricorrenti con le osservazioni risultano tutti debitamente trattati nel corso della conferenza di servizi e nel parere della Commissione VIA, così come risultano esaminati anche gli altri aspetti ambientali (concernenti l’impatto atmosferico, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo, gli impatti su vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, gli impatti sul paesaggio) in relazione ai quali i ricorrenti lamentano presunte lacune progettuali.
Né risulta, peraltro, che il termine assegnato al pubblico dall’Amministrazione per la presentazione delle osservazioni abbia impedito in concreto agli interessati di far valere in maniera compiuta ed effettiva la propria partecipazione procedimentale.
Il motivo, pertanto, va respinto.
2.5. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che il parere sulla compatibilità ambientale dell’intervento è stato emesso ben sette mesi dopo la data ex lege prevista. Ai sensi dell’art. 185, comma l, del d.lgs. n. 163/2006 “ La Commissione provvede all’istruttoria tecnica di cui all’art. 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere ”, quindi il parere VIA, tenuto conto che il progetto era stato presentato nell’ottobre 2013, avrebbe dovuto essere adottato entro il mese di dicembre dello stesso anno, ma è stato espresso solo nel mese di maggio 2014, ossia sette mesi dopo.
2.5.1. Le censure sono infondate.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, in materia di procedimento di VIA, il termine previsto ha carattere ordinatorio e il suo superamento non produce in ogni caso conseguenze invalidanti sul parere espresso (in tal senso, ex multis , C.d.S., Sez. V, n. 1239/2016).
Il motivo, per ciò solo, va respinto.
2.6. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni affrontate; nulla deve disporsi, invece, per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RDa (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO