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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 303/2025 R.G. promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. CICCARONE SILVIA C.F. ; C.F._3
contro
, C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. CAFARELLI MARIACRISTINA C.F. . C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 21/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 e proponevano ricorso in Parte_1 Parte_2
opposizione all'iscrizione ipotecaria eseguita in loro danno sull'immobile sito in
Lecce, via De Nicola n. 8, da ai sensi dell'art. Controparte_1
77 D.P.R. 602/1973, deducendo di aver contratto matrimonio nel 1981 e di aver costituito nel 1995 un fondo patrimoniale tra coniugi (art. 170 c.c.), destinando ai bisogni della famiglia proprio l'immobile oggetto dell'iscrizione ipotecaria;
dedotta quindi l'estraneità dei debiti per cui era stata iscritta l'ipoteca rispetto ai bisogni della famiglia ed evidenziando in ogni caso che l'immobile doveva ritenersi di proprietà della sola , i ricorrenti chiedevano di dichiararsi Parte_2
l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva , la quale, da un lato, eccepiva il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ragione della natura dei debiti che avevano condotto all'iscrizione ipotecaria e, dall'altro, evidenziava come i ricorrenti non avessero fornito la prova dell'estraneità dei debiti rispetto ai bisogni della famiglia, concludendo infine per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quanto alla decisione sui titoli di natura tributaria che hanno condotto all'iscrizione ipotecaria di cui si discute.
Trattasi in particolare della cartella di pagamento n. 05920180022589357000,
notificata il 29/08/2018 e della cartella di pagamento n.
05920200005736511000, notificata il 26/11/2021, aventi ad oggetto tributi locali e diritti annuali della Camera di Commercio attratti alla giurisdizione tributaria
(Cass. 7636/2025).
Tutti i restanti titoli hanno invece ad oggetto somme richieste da e INAIL CP_2
e come tali sono attratti alla giurisdizione ordinaria.
*
pagina 2 di 6 Tanto premesso, per i titoli per cui sussiste giurisdizione ordinaria, il ricorso è
infondato.
È opportuno muovere dai principi espressi dalla Suprema Corte in materia:
“la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione
coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è
ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle
condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se
l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare
del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al
debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del
fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche
della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle
necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a
prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. 3, n. 20998 del 23 agosto
2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi), e che il
detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass., Sez. 3, n. 1652 del
29 gennaio 2016);
1.4. questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di fondo patrimoniale, il
criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni
del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione
tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito
di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può
ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può
dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o
d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il
soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze
volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il
pagina 3 di 6 potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura
voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (cfr. Cass. n.
3738/2015)” (Cass. 25010/2021; vedi anche Cass. 20998/2018, Cass. 1652/2016,
Cass. 3738/2015).
Applicati tali principi al caso di specie, emerge l'infondatezza del ricorso.
In primo luogo, già le sole allegazioni dei ricorrenti in punto ad estraneità dei debiti contributivi e INAIL rispetto ai bisogni della famiglia sono del tutto CP_2
carenti, nel senso che essi hanno omesso una puntuale e dettagliata elencazione delle ragioni che sosterrebbero tale affermazione, espresso invero solo apoditticamente;
a maggior ragione, difetta la prova, di cui i ricorrenti erano onerati, della pur generica affermazione in questione, non avendo essi offerto nemmeno un principio di prova che proprio i debiti contributivi per cui è stata iscritta ipoteca fossero del tutto estranei ai bisogni della famiglia, poiché ad esempio contratti per far fronte ad esigenze di natura voluttuaria o speculativa.
In secondo luogo, va evidenziato che le affermazioni dei ricorrenti stesso presentano invero un contenuto di piena ammissione circa l'inerenza dei debiti contributivi rispetto ai bisogni della famiglia : essi infatti Persona_1
hanno affermato (pag. 4 memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.) che la famiglia è monoreddito e vive dei soli proventi dell'attività del , ossia Parte_1
“l'unico generatore di reddito di una famiglia il cui tenore di vita era molto
umile e tale è rimasto, come dimostrato dallo stesso fatto di essere proprietari di
un solo unico immobile da ben 40 anni, ossia la casa familiare costituita in
fondo patrimoniale”.
Ebbene, tali affermazioni chiariscono come i debiti contributivi siano stati assunti esattamente per far fronte ai bisogni primari della famiglia e non già per far fronte a bisogni meramente voluttuari o speculativi estranei alle necessità
della famiglia (vedi Cass. 25010/2021 sopra citata).
pagina 4 di 6 In altre parole, nell'affermare che i debiti contributivi derivassero dall'attività di imprenditore del (circostanza pacifica) e che lo stesso fosse Parte_1 Parte_1
l'unico generatore di reddito di una famiglia il cui “tenore di vita era molto umile”, gli opponenti hanno ammesso che tali debiti sono stati esattamente contratti per le esigenze di vita famigliari e che dunque l'esecuzione sul fondo patrimoniale è del tutto legittima, proprio in quanto inerente a debiti contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
*
Quanto poi alle residue contestazioni in ordine alla proprietà del bene su cui è
stata iscritta ipoteca, è sufficiente evidenziare che, da un lato, le pattuizioni tra coniugi nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non valgono evidentemente a modificare il regime di proprietà opponibile a terzi (risultando esso come in comproprietà tra i coniugi) e che, dall'altro lato, l'ipoteca è stata correttamente iscritta sul diritto di proprietà di per la quota Parte_1
di 10/20, ossia esattamente per la metà (vedi nota di iscrizione ipotecaria).
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
303/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in riferimento alla domanda relativa alla cartella di pagamento n.
pagina 5 di 6 05920180022589357000, notificata il 29/08/2018 e alla cartella di pagamento n. 05920200005736511000, notificata il 26/11/2021.
2. Indica nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce il giudice competente su tale domanda.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti della resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 24 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 303/2025 R.G. promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. CICCARONE SILVIA C.F. ; C.F._3
contro
, C.F. , difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. CAFARELLI MARIACRISTINA C.F. . C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 21/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 e proponevano ricorso in Parte_1 Parte_2
opposizione all'iscrizione ipotecaria eseguita in loro danno sull'immobile sito in
Lecce, via De Nicola n. 8, da ai sensi dell'art. Controparte_1
77 D.P.R. 602/1973, deducendo di aver contratto matrimonio nel 1981 e di aver costituito nel 1995 un fondo patrimoniale tra coniugi (art. 170 c.c.), destinando ai bisogni della famiglia proprio l'immobile oggetto dell'iscrizione ipotecaria;
dedotta quindi l'estraneità dei debiti per cui era stata iscritta l'ipoteca rispetto ai bisogni della famiglia ed evidenziando in ogni caso che l'immobile doveva ritenersi di proprietà della sola , i ricorrenti chiedevano di dichiararsi Parte_2
l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Si costituiva , la quale, da un lato, eccepiva il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in ragione della natura dei debiti che avevano condotto all'iscrizione ipotecaria e, dall'altro, evidenziava come i ricorrenti non avessero fornito la prova dell'estraneità dei debiti rispetto ai bisogni della famiglia, concludendo infine per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario quanto alla decisione sui titoli di natura tributaria che hanno condotto all'iscrizione ipotecaria di cui si discute.
Trattasi in particolare della cartella di pagamento n. 05920180022589357000,
notificata il 29/08/2018 e della cartella di pagamento n.
05920200005736511000, notificata il 26/11/2021, aventi ad oggetto tributi locali e diritti annuali della Camera di Commercio attratti alla giurisdizione tributaria
(Cass. 7636/2025).
Tutti i restanti titoli hanno invece ad oggetto somme richieste da e INAIL CP_2
e come tali sono attratti alla giurisdizione ordinaria.
*
pagina 2 di 6 Tanto premesso, per i titoli per cui sussiste giurisdizione ordinaria, il ricorso è
infondato.
È opportuno muovere dai principi espressi dalla Suprema Corte in materia:
“la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione
coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è
ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle
condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se
l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare
del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al
debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del
fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche
della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle
necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a
prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. 3, n. 20998 del 23 agosto
2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi), e che il
detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass., Sez. 3, n. 1652 del
29 gennaio 2016);
1.4. questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di fondo patrimoniale, il
criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni
del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione
tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito
di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può
ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può
dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o
d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il
soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze
volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il
pagina 3 di 6 potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura
voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (cfr. Cass. n.
3738/2015)” (Cass. 25010/2021; vedi anche Cass. 20998/2018, Cass. 1652/2016,
Cass. 3738/2015).
Applicati tali principi al caso di specie, emerge l'infondatezza del ricorso.
In primo luogo, già le sole allegazioni dei ricorrenti in punto ad estraneità dei debiti contributivi e INAIL rispetto ai bisogni della famiglia sono del tutto CP_2
carenti, nel senso che essi hanno omesso una puntuale e dettagliata elencazione delle ragioni che sosterrebbero tale affermazione, espresso invero solo apoditticamente;
a maggior ragione, difetta la prova, di cui i ricorrenti erano onerati, della pur generica affermazione in questione, non avendo essi offerto nemmeno un principio di prova che proprio i debiti contributivi per cui è stata iscritta ipoteca fossero del tutto estranei ai bisogni della famiglia, poiché ad esempio contratti per far fronte ad esigenze di natura voluttuaria o speculativa.
In secondo luogo, va evidenziato che le affermazioni dei ricorrenti stesso presentano invero un contenuto di piena ammissione circa l'inerenza dei debiti contributivi rispetto ai bisogni della famiglia : essi infatti Persona_1
hanno affermato (pag. 4 memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c.) che la famiglia è monoreddito e vive dei soli proventi dell'attività del , ossia Parte_1
“l'unico generatore di reddito di una famiglia il cui tenore di vita era molto
umile e tale è rimasto, come dimostrato dallo stesso fatto di essere proprietari di
un solo unico immobile da ben 40 anni, ossia la casa familiare costituita in
fondo patrimoniale”.
Ebbene, tali affermazioni chiariscono come i debiti contributivi siano stati assunti esattamente per far fronte ai bisogni primari della famiglia e non già per far fronte a bisogni meramente voluttuari o speculativi estranei alle necessità
della famiglia (vedi Cass. 25010/2021 sopra citata).
pagina 4 di 6 In altre parole, nell'affermare che i debiti contributivi derivassero dall'attività di imprenditore del (circostanza pacifica) e che lo stesso fosse Parte_1 Parte_1
l'unico generatore di reddito di una famiglia il cui “tenore di vita era molto umile”, gli opponenti hanno ammesso che tali debiti sono stati esattamente contratti per le esigenze di vita famigliari e che dunque l'esecuzione sul fondo patrimoniale è del tutto legittima, proprio in quanto inerente a debiti contratti per i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
*
Quanto poi alle residue contestazioni in ordine alla proprietà del bene su cui è
stata iscritta ipoteca, è sufficiente evidenziare che, da un lato, le pattuizioni tra coniugi nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non valgono evidentemente a modificare il regime di proprietà opponibile a terzi (risultando esso come in comproprietà tra i coniugi) e che, dall'altro lato, l'ipoteca è stata correttamente iscritta sul diritto di proprietà di per la quota Parte_1
di 10/20, ossia esattamente per la metà (vedi nota di iscrizione ipotecaria).
Il ricorso è dunque infondato.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
303/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in riferimento alla domanda relativa alla cartella di pagamento n.
pagina 5 di 6 05920180022589357000, notificata il 29/08/2018 e alla cartella di pagamento n. 05920200005736511000, notificata il 26/11/2021.
2. Indica nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce il giudice competente su tale domanda.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti della resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 24 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6