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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 464 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, vertente
TRA
P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fuscà. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E pagina 1 di 6 (C.F. e P.IVA , e, per Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
essa, quale mandataria con rappresentanza, C.F. e P. Controparte_2
IVA , rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentino Capece Minutolo e Marco Giuliani. P.IVA_4
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, nell'integrale accoglimento della proposta impugnazione,
In via principale riformare integralmente la sentenza n.15821/2018 emessa dal Tribunale di Roma nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano il 30.7.2018, pubblicata in pari data, nell'ambito della causa civile
n.46386/2013 R.G. e per l'effetto accogliere la domanda formulata dal nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio. In via istruttoria si chiede la rinnovazione della Ctu contabile al fine di accertare a quali delle fatture sottese alla emissione del decreto ingiuntivo opposto si riferiscano i mandati di pagamento prodotti dal
[...]
e quindi determinare l'importo complessivamente corrisposto e l'eventuale credito residuo Parte_1 in favore della società opposta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
L'appellata ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
Vinte le spese”.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6195/2013, Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era stato ingiunto al Comune opponente il pagamento in favore di d'ora in poi ), cessionaria dei crediti Controparte_1 CP_3
di della somma di € 35.844,66, oltre interessi convenzionali pari, su base annua, a Euribor CP_4
1 mese (base 360) maggiorato del 7,00% a decorrere dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo,
pagina 2 di 6 Tra ed il ra stata convenuta la fornitura di energia elettrica Controparte_5 Parte_1
mediante la sottoscrizione di 33 contratti in data 23.10.2007 e 27.1.2009.
In data 25.6.2010 la aveva ceduto a i crediti vantati nei confronti del Controparte_5 CP_3
pari in linea capitale a €97.505,20, Parte_1
Il decreto ingiuntivo era stato opposto sulla scorta delle seguenti eccezioni:
- incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria;
- carenza di legittimazione attiva di per mancata accettazione da parte del CP_3 Pt_1
dell'atto di cessione del credito;
- integrale soddisfacimento del credito ingiunto.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15821/2018, impugnata, condannava il Parte_1
l pagamento di € 35.844,66, oltre interessi di mora per l'importo di € 9.418, 95 dalla data di
[...]
scadenza di ogni fattura fino alla data di notifica dell'opposizione (24.6.2013).
3. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1 Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Non era corretto quanto affermato dal Tribunale circa l'applicabilità del foro di Roma
convenzionalmente stabilito nel contratto di fornitura, essendo la cessionaria rimasta estranea a tale accordo.
Quanto alla valutazione di genericità della eccezione l'appellante ha osservato che, stante l'inapplicabilità delle clausole sul foro esclusivo di Roma, era evidente che nel caso di specie,
sussistevano soltanto i due criteri concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., le cui disposizioni, in ogni caso, radicavano la competenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia sia quale foro generale delle persone giuridiche sia quale foro destinatae soluzionis in quanto il pagamento deve essere effettuato presso la tesoreria dell'Ente.
Il Comune opponente non aveva quindi .l'onere di contestare l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione dato che di tali criteri (artt. 19 e 20 c.p.c.) aveva sempre invocato l'applicazione (e non l'esclusione) .
pagina 3 di 6 Nel caso di specie quindi la società cessionaria era tenuta a osservare le regole ordinarie sulla competenza territoriale e segnatamente l'art. 19 c.p.c. che regolamenta il foro generale delle persone giuridiche con la conseguenza che la competenza a conoscere della presente controversia era del
Tribunale di Vibo Valentia all'interno del cui circondario aveva sede il Parte_1
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui non è stata ritenuta rilevante,
ai fini della opponibilità della cessione del credito, l'omessa accettazione della stessa da parte del quando invece nel contratto di cessione era espressamente previsto che le parti, in Pt_1
ottemperanza alla circolare MEF n. 29/2009, avrebbero richiesto al debitore l'espressa accettazione della cessione del credito.
Inoltre, trattandosi di contratto di durata, trovava applicazione il divieto di cessione senza l'adesione dell'ente, ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva recepito acriticamente le risultanze della C.T.U. che, valutando la valenza liberatoria dei pagamenti documentati dal non aveva attribuito rilievo ai criteri di imputazione di pagamento Pt_1
indicati nei mandati di pagamento, ai pagamenti effettuati alla cedente in epoca anteriore alla cessione, e comunque alla mancata accettazione della cessione.
4. Il primo motivo d'appello è infondato in quanto, per come lo stesso è stato formulato, non è
sufficiente il rilievo per cui la clausola contenuta nei contratti di fornitura dell'energia elettrica non
è applicabile se non tra le parti contraenti, atteso che il Tribunale ha dedotto anche la genericità
dell'eccezione che non escludeva qualsiasi altro collegamento con il foro di Roma.
Difatti il si è limitato a negare la competenza del Tribunale di Roma unicamente sulla Pt_1
base della non applicabilità degli artt. 13 e 17 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura e della applicabilità di conseguenza del foro generale del convenuto, senza però escludere gli altri possibili collegamenti con il foro di Roma, quale il luogo ove era sorta l'obbligazione.
5. Il secondo motivo è infondato, in quanto il riferimento nel contratto di cessione alla necessità
dell'accettazione della cessione da parte del debitore è ai fini dell'applicazione dell'art. 48 bis D.P.R.
n. 602/1973 e non ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto.
La disciplina normativa applicabile ratione temporis è invece quella di cui all'art. 117 D.P.R. n.
163/2006 secondo cui la cessione si intende accettata decorso un certo termine in mancanza di rifiuto.
pagina 4 di 6 6. Il terzo motivo pure è infondato.
Il C.T.U. ha esaminato i mandati di pagamento emessi dal l fine di stabilire Parte_1
se essi fossero imputabili alle fatture presenti nel decreto ingiuntivo o ad altri diversi crediti presenti o meno nella cessione di credito, dato che sono state oggetto di domanda monitoria solo alcune fatture oggetto della cessione.
Ha quindi rilevato che in tutti i mandati di pagamento, tranne uno, non vi era una chiara imputazione valida ai fini di cui all'art. 1193, comma 1, c.c.. Difatti non era sufficiente l'indicazione di un mero periodo temporale, mancando l'indicazione delle specifiche fatture che si intendevano saldare e, in alcuni casi, l'indicazione degli importi pagati su ogni fattura. Il semplice riferimento al fatturato di alcuni mesi era ambiguo, non essendo dato comprendere se si riferiva alla data di emissione o di scadenza delle fatture oppure al periodo delle forniture fatturate.
Il mandato di pagamento n. 860 del 4.12.2008 invece era specifico, ma riguardava fatture elencate nell'atto di cessione del credito, ma non azionate col decreto ingiuntivo e fatture non oggetto di cessione di credito né azionate col decreto ingiuntivo.
L'imputazione dei pagamenti, a eccezione di quelli di cui al mandato n. 860/2008, è quindi avvenuta sulla base del criterio residuale di cui al secondo comma dell'art. 1193 c.c. e tenuto conto dell'efficacia liberatoria dei pagamenti in favore dell'Enel anteriori alla notifica dell'atto di cessione.
Inoltre il C.T.U. ha tenuto conto anche degli ulteriori pagamenti intervenuti rispetto a quelli indicati nei mandati di pagamento e ha proceduto col medesimo criterio a scomputare i pagamenti effettuati fino alla concorrenza di € 61.660,54.
7. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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