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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1306 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/06/1976,
e
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1984, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica DE MURI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia emettere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Malo (VI) il 06/06/2009, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Malo, per le relative annotazioni, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, depositato il
04/04/2025, con la sopra indicata modifica inerente al luogo di residenza di madre e prole, che di seguito si trascrivono:
1- Le due figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a Malo,
Via Lungo Giara n. 26, dove hanno la residenza, a seguito del trasferimento avvenuto lo scorso luglio. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno le figlie con sé;
2- Il padre potrà vedere liberamente le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali delle stesse, nonché con i propri e quelli della sig.ra
, previo avviso telefonico, e comunque eserciterà il proprio diritto di Pt_2
visita secondo le indicazioni di massima di seguito illustrate: • Durante la settimana, fatto salvo quanto sopra, le minori trascorreranno presso l'abitazione dei nonni paterni, ove il padre le raggiungerà dopo il lavoro, un
2 paio di pomeriggi a settimana, prima o dopo l'allenamento sportivo, in base agli accordi intervenuti tra i genitori;
• A fine settimana alternati, con pernottamento, secondo le modalità che i genitori concorderanno di volta in volta o, in mancanza di diverso accordo, dal pomeriggio di venerdì fino alla sera di domenica, quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione della sig.ra . In caso di malattia delle bambine o del genitore, o di altro Pt_2
impedimento, anche di tipo lavorativo, con conseguente impossibilità di trascorrere il fine settimana insieme alle figlie, i genitori si accorderanno per le modalità di recupero del week-end non usufruito;
• Le figlie trascorreranno con il padre tre giorni durante le vacanze pasquali, e una settimana durante le vacanze natalizie, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio,
seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
• Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, concordando tempi e modalità con l'altro genitore al più tardi entro fine giugno;
egli potrà inoltre trascorrere ulteriori settimane con le figlie, in base ad accordi con la sig.ra ; • Le figlie trascorreranno le principali festività Pt_2
e ricorrenze (Natale, Capodanno, Pasqua, giorno del compleanno), nonché
quelle minori (carnevale, 1° maggio, 2 giugno, ed eventuali “ponti”) con un genitore o con l'altro in base al criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi;
I coniugi si danno atto che il calendario così determinato ha valore di massima e che esso sarà suscettibile di variazioni, in ragione degli impegni lavorativi e dello stato di salute di entrambi, e si impegnano a concordare le conseguenti modifiche, soprattutto in riferimento ai bisogni e alle personali
3 esigenze di ciascuna figlia, facendo in modo che i giorni di visita non fruiti dal padre siano recuperati nei giorni o nelle settimane successive.
3- La casa coniugale di Sarcedo, intestata al 50% al sig. , Parte_1
che ne è anche usufruttuario, e al 50%, in nuda proprietà alle due figlie e , rimane nella disponibilità dello stesso, che continuerà ad Per_1 Per_2
abitarvi per espressa volontà congiunta dei coniugi. La sig.ra Parte_2
, che si è trasferita a Malo con le figlie lo scorso luglio, dà atto di aver
[...]
già provveduto a ritirare i propri beni ed effetti personali, e i beni mobili nonché
i complementi di arredo a lei spettanti in base a precisi accordi intervenuti con il sig. ; Parte_1
4- Il sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 450,00
(Euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita, a mezzo accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra
, alle coordinate bancarie note. Egli contribuirà inoltre, nella Parte_2
misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla prole, di tipo medico e scolastico, purché debitamente documentate e previamente concordate, ove stabilito, anche ai fini delle detrazioni fiscali. I coniugi concordano che le spese mediche urgenti non necessitino di preventivo accordo e che il rimborso di tutte le spese anticipate da un genitore siano dall'altro obbligatoriamente rimborsate entro il bimestre successivo alla presentazione dei documenti attestanti l'esborso. Le spese relative al trasporto scolastico saranno anticipate da ciascun coniuge per la rispettiva quota di spettanza, ovvero il 50%, alle
4 scadenze previste. Ciascuno dei coniugi fruirà, in ragione del 50%, delle detrazioni fiscali relative alla prole. La sig.ra continuerà a Parte_2
percepire interamente l'assegno unico universale per le figlie;
5- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico e patrimoniale, e di non avere pertanto più nulla a pretendere reciprocamente, anche in relazione alle somme investite da entrambi per la sistemazione e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
6- Il sig. continuerà a farsi carico per intero delle rate del Parte_1
mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sita a Sarcedo, ove egli risiede, sino all'estinzione dello stesso;
7- I coniugi si danno reciproco assenso per la richiesta di rilascio, alle autorità
competenti, del passaporto personale di ciascuna figlia minore, o di altro documento valido per l'espatrio
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MALO (VI) in data
06/06/2009.
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
5 art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 18/12/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
6 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, alle condizioni accordate;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso per la richiesta di rilascio,
alle autorità competenti, del passaporto personale di ciascuna figlia minore, o di altro documento valido per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
7 e da in MALO (VI) il 06/06/2009 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MALO (VI) al n. 7, parte II,
serie A, anno 2009;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1306 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/06/1976,
e
C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
09/07/1984, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Federica DE MURI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia emettere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Malo (VI) il 06/06/2009, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Malo, per le relative annotazioni, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, depositato il
04/04/2025, con la sopra indicata modifica inerente al luogo di residenza di madre e prole, che di seguito si trascrivono:
1- Le due figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre a Malo,
Via Lungo Giara n. 26, dove hanno la residenza, a seguito del trasferimento avvenuto lo scorso luglio. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni,
capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avranno le figlie con sé;
2- Il padre potrà vedere liberamente le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici e personali delle stesse, nonché con i propri e quelli della sig.ra
, previo avviso telefonico, e comunque eserciterà il proprio diritto di Pt_2
visita secondo le indicazioni di massima di seguito illustrate: • Durante la settimana, fatto salvo quanto sopra, le minori trascorreranno presso l'abitazione dei nonni paterni, ove il padre le raggiungerà dopo il lavoro, un
2 paio di pomeriggi a settimana, prima o dopo l'allenamento sportivo, in base agli accordi intervenuti tra i genitori;
• A fine settimana alternati, con pernottamento, secondo le modalità che i genitori concorderanno di volta in volta o, in mancanza di diverso accordo, dal pomeriggio di venerdì fino alla sera di domenica, quando il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione della sig.ra . In caso di malattia delle bambine o del genitore, o di altro Pt_2
impedimento, anche di tipo lavorativo, con conseguente impossibilità di trascorrere il fine settimana insieme alle figlie, i genitori si accorderanno per le modalità di recupero del week-end non usufruito;
• Le figlie trascorreranno con il padre tre giorni durante le vacanze pasquali, e una settimana durante le vacanze natalizie, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio,
seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
• Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie per almeno quindici giorni, anche non consecutivi, concordando tempi e modalità con l'altro genitore al più tardi entro fine giugno;
egli potrà inoltre trascorrere ulteriori settimane con le figlie, in base ad accordi con la sig.ra ; • Le figlie trascorreranno le principali festività Pt_2
e ricorrenze (Natale, Capodanno, Pasqua, giorno del compleanno), nonché
quelle minori (carnevale, 1° maggio, 2 giugno, ed eventuali “ponti”) con un genitore o con l'altro in base al criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi;
I coniugi si danno atto che il calendario così determinato ha valore di massima e che esso sarà suscettibile di variazioni, in ragione degli impegni lavorativi e dello stato di salute di entrambi, e si impegnano a concordare le conseguenti modifiche, soprattutto in riferimento ai bisogni e alle personali
3 esigenze di ciascuna figlia, facendo in modo che i giorni di visita non fruiti dal padre siano recuperati nei giorni o nelle settimane successive.
3- La casa coniugale di Sarcedo, intestata al 50% al sig. , Parte_1
che ne è anche usufruttuario, e al 50%, in nuda proprietà alle due figlie e , rimane nella disponibilità dello stesso, che continuerà ad Per_1 Per_2
abitarvi per espressa volontà congiunta dei coniugi. La sig.ra Parte_2
, che si è trasferita a Malo con le figlie lo scorso luglio, dà atto di aver
[...]
già provveduto a ritirare i propri beni ed effetti personali, e i beni mobili nonché
i complementi di arredo a lei spettanti in base a precisi accordi intervenuti con il sig. ; Parte_1
4- Il sig. corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 450,00
(Euro quattrocentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT costo-vita, a mezzo accredito sul conto corrente intestato alla sig.ra
, alle coordinate bancarie note. Egli contribuirà inoltre, nella Parte_2
misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla prole, di tipo medico e scolastico, purché debitamente documentate e previamente concordate, ove stabilito, anche ai fini delle detrazioni fiscali. I coniugi concordano che le spese mediche urgenti non necessitino di preventivo accordo e che il rimborso di tutte le spese anticipate da un genitore siano dall'altro obbligatoriamente rimborsate entro il bimestre successivo alla presentazione dei documenti attestanti l'esborso. Le spese relative al trasporto scolastico saranno anticipate da ciascun coniuge per la rispettiva quota di spettanza, ovvero il 50%, alle
4 scadenze previste. Ciascuno dei coniugi fruirà, in ragione del 50%, delle detrazioni fiscali relative alla prole. La sig.ra continuerà a Parte_2
percepire interamente l'assegno unico universale per le figlie;
5- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico e patrimoniale, e di non avere pertanto più nulla a pretendere reciprocamente, anche in relazione alle somme investite da entrambi per la sistemazione e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
6- Il sig. continuerà a farsi carico per intero delle rate del Parte_1
mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sita a Sarcedo, ove egli risiede, sino all'estinzione dello stesso;
7- I coniugi si danno reciproco assenso per la richiesta di rilascio, alle autorità
competenti, del passaporto personale di ciascuna figlia minore, o di altro documento valido per l'espatrio
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in MALO (VI) in data
06/06/2009.
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
5 art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 18/12/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
6 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, alle condizioni accordate;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso per la richiesta di rilascio,
alle autorità competenti, del passaporto personale di ciascuna figlia minore, o di altro documento valido per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
7 e da in MALO (VI) il 06/06/2009 Parte_1 Parte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MALO (VI) al n. 7, parte II,
serie A, anno 2009;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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