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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3995/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3995/2018 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
ACIREALE (CT) VIA GRASSI BERTAZZI 83, rappr. e dif. dall'Avv. SCANDURA SALVATORE
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elett. dom. in VIA GIUSEPPE SIMILI 14 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.LA ROSA MONACO
GIUSEPPE (cf ) giusta procura in atti C.F._3
CONVENUTA
Con provvedimento del 24.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in verbale e negli atti di causa.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.02.2018, premetteva che, in data 10.04.2010 alle ore 14:00 Parte_1
circa, l'attore parcava la propria autovettura BMW X5 tg. DF 897 NG, regolarmente chiusa a chiavi, in via Spiaggia, pressi lido "Simpson", nel Comune di Mascali (CT). Allorquando , verso le ore 15:30, giunto sul posto dove aveva precedentemente parcato l'automobile per riprenderla, non ritrovava più il proprio mezzo, che era stato asportato da ignoti;
il sig. , pertanto, si recava presso la stazione dei Pt_1
Carabinieri di Riposto per sporgere denuncia di furto del mezzo BMW X5 tg. DF 897 NG. In data
12.4.2010, un 'autopattuglia dei Carabinieri rinveniva in via Stazione, pressi civ. 9, il mezzo BMW X5 tg. DF 897 NG, rubato all'attore in data 10.4.2010. Il mezzo BMW X5 è stato rinvenuto mancante di varie parti di carrozzeria, ed in particolare: dei 4 sportelli, del cofano anteriore e posteriore, dei gruppi ottici anteriori e posteriori , dei sedili anteriori e posteriori , dei parafanghi sinistro e destro, del paraurti anteriore e posteriore e dei bauletti , con riserva di parti meccaniche ed elettriche. Sicchè, essendo rimaste inevase le Raccomandate inviate alla , quale impresa assicuratrice che Controparte_2
garantiva, all'epoca del furto, la garanzia furto ed incendio ex polizza n. 169.013.0000062027 stipulata dall'Attore con essa è tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore. Pertanto, Controparte_1
chiedeva: ritenere valido il contratto stipulato fra il Sig. e la , in data Parte_1 Controparte_2
12.02.2010; conseguentemente condannare la , in persona del Suo leg. rappr. pro Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dall 'attore nel furto de quo. Liquidare tali danni nella complessiva somma di € 23.571,62, detratta la franchigia prevista dal contratto, o in quell'altra somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna, oltre interessi legali dal dì del fatto al passaggio in giudicato del provvedimento.
Si costituiva la la quale contestava in fatto ed in diritto, nonché nel quantum, la Controparte_2
domanda avanzata e chiedeva: dichiarare la prescrizione del diritto;
dichiarare il grave inadempimento contrattuale e conseguentemente rigettare la domanda attrice;
rigettare comunque con qualsiasi formula la domanda attrice. Con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 24.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. deve essere rigettata l'eccepita prescrizione biennale del diritto nel periodo intercorrente tra la CP_3
richiesta del 15-04-2010 e quella effettuata in data 24-07-2013, in quanto parte attrice ha depositato raccomandata ricevuta il 28-11-2011 dalla Compagnia convenuta, recante numero 144685076830, che pagina 2 di 4 deve essere considerato idoneo atto interruttivo in quanto concernente il sinistro per cui è causa, tuttavia, nel merito la domanda non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Invero, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 23.07.2019, in quanto nelle Condizioni Generali della polizza in oggetto, nella sezione Danni, è previsto che: fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza necessarie per riportare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di , purchè detto CP_2
consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora il consenso di non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, CP_2
oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'assicurato può procedere al ripristino ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di , senza avere diritto a indennità. Inoltre, ha la facoltà di fare eseguire CP_2 CP_2
direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo.
Nella specie, appare documentato e non contestato che l'attore ha provveduto al ripristino dell'auto, circostanza appresa dalla solo a seguito di una perizia auto effettuata per un altro Controparte_2
sinistro avvenuto il 11.11.2010, successivamente al furto parziale in cui era stato coinvolto il veicolo in oggetto (si veda all.7 della comparsa di costituzione). Tuttavia, la Compagnia convenuta aveva in precedenza comunicato tramite fax del 18.05.2010, l'intenzione di avvalersi della predetta facoltà prevista nelle Condizioni Generali della polizza in oggetto.
Sicchè, in violazione di tali clausole contrattuali, l'attore provvedeva alla riparazione del mezzo, senza conservare le tracce ed i residui, senza provare di aver inoltrato apposita richiesta, né l'urgenza delle riparazioni e impediva in tal modo l'esercizio della facoltà della Compagnia assicuratrice di provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione delle parti del mezzo assicurato, per come regolarmente comunicato.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità considera il fax mezzo equipollente alla raccomandata qualora consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario (Cass. Civ., n.29464/2020). Nella specie, appare documentato ed indicato, nella copia inviata tramite fax, l'avvenuta ricezione da parte dell'Avv. Vincenzo Emanuele Mazzotta dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà, presso il numero di fax coincidente con quello riportato nell'intestazione della raccomandata inviata il 16.04.2010 alla con la quale veniva Controparte_4
denunciato il furto parziale in nome e per conto dell'attore. Sicchè, sussiste una presunzione di conoscenza di tale comunicazione, né l'attore ha fornito alcuna prova in senso contrario.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata.
pagina 3 di 4 Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquida, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, III
Scaglione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, decurtata della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
- Rigetta le domande avanzate da , con atto citazione del 27.02.2018; Parte_1
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania il 30.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3995/2018 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. dom. in Parte_1 C.F._1
ACIREALE (CT) VIA GRASSI BERTAZZI 83, rappr. e dif. dall'Avv. SCANDURA SALVATORE
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
Contro
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elett. dom. in VIA GIUSEPPE SIMILI 14 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.LA ROSA MONACO
GIUSEPPE (cf ) giusta procura in atti C.F._3
CONVENUTA
Con provvedimento del 24.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in verbale e negli atti di causa.
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27.02.2018, premetteva che, in data 10.04.2010 alle ore 14:00 Parte_1
circa, l'attore parcava la propria autovettura BMW X5 tg. DF 897 NG, regolarmente chiusa a chiavi, in via Spiaggia, pressi lido "Simpson", nel Comune di Mascali (CT). Allorquando , verso le ore 15:30, giunto sul posto dove aveva precedentemente parcato l'automobile per riprenderla, non ritrovava più il proprio mezzo, che era stato asportato da ignoti;
il sig. , pertanto, si recava presso la stazione dei Pt_1
Carabinieri di Riposto per sporgere denuncia di furto del mezzo BMW X5 tg. DF 897 NG. In data
12.4.2010, un 'autopattuglia dei Carabinieri rinveniva in via Stazione, pressi civ. 9, il mezzo BMW X5 tg. DF 897 NG, rubato all'attore in data 10.4.2010. Il mezzo BMW X5 è stato rinvenuto mancante di varie parti di carrozzeria, ed in particolare: dei 4 sportelli, del cofano anteriore e posteriore, dei gruppi ottici anteriori e posteriori , dei sedili anteriori e posteriori , dei parafanghi sinistro e destro, del paraurti anteriore e posteriore e dei bauletti , con riserva di parti meccaniche ed elettriche. Sicchè, essendo rimaste inevase le Raccomandate inviate alla , quale impresa assicuratrice che Controparte_2
garantiva, all'epoca del furto, la garanzia furto ed incendio ex polizza n. 169.013.0000062027 stipulata dall'Attore con essa è tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore. Pertanto, Controparte_1
chiedeva: ritenere valido il contratto stipulato fra il Sig. e la , in data Parte_1 Controparte_2
12.02.2010; conseguentemente condannare la , in persona del Suo leg. rappr. pro Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dall 'attore nel furto de quo. Liquidare tali danni nella complessiva somma di € 23.571,62, detratta la franchigia prevista dal contratto, o in quell'altra somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna, oltre interessi legali dal dì del fatto al passaggio in giudicato del provvedimento.
Si costituiva la la quale contestava in fatto ed in diritto, nonché nel quantum, la Controparte_2
domanda avanzata e chiedeva: dichiarare la prescrizione del diritto;
dichiarare il grave inadempimento contrattuale e conseguentemente rigettare la domanda attrice;
rigettare comunque con qualsiasi formula la domanda attrice. Con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 24.10.2024 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. deve essere rigettata l'eccepita prescrizione biennale del diritto nel periodo intercorrente tra la CP_3
richiesta del 15-04-2010 e quella effettuata in data 24-07-2013, in quanto parte attrice ha depositato raccomandata ricevuta il 28-11-2011 dalla Compagnia convenuta, recante numero 144685076830, che pagina 2 di 4 deve essere considerato idoneo atto interruttivo in quanto concernente il sinistro per cui è causa, tuttavia, nel merito la domanda non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.
Invero, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 23.07.2019, in quanto nelle Condizioni Generali della polizza in oggetto, nella sezione Danni, è previsto che: fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza necessarie per riportare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di , purchè detto CP_2
consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora il consenso di non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, CP_2
oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'assicurato può procedere al ripristino ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di , senza avere diritto a indennità. Inoltre, ha la facoltà di fare eseguire CP_2 CP_2
direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo.
Nella specie, appare documentato e non contestato che l'attore ha provveduto al ripristino dell'auto, circostanza appresa dalla solo a seguito di una perizia auto effettuata per un altro Controparte_2
sinistro avvenuto il 11.11.2010, successivamente al furto parziale in cui era stato coinvolto il veicolo in oggetto (si veda all.7 della comparsa di costituzione). Tuttavia, la Compagnia convenuta aveva in precedenza comunicato tramite fax del 18.05.2010, l'intenzione di avvalersi della predetta facoltà prevista nelle Condizioni Generali della polizza in oggetto.
Sicchè, in violazione di tali clausole contrattuali, l'attore provvedeva alla riparazione del mezzo, senza conservare le tracce ed i residui, senza provare di aver inoltrato apposita richiesta, né l'urgenza delle riparazioni e impediva in tal modo l'esercizio della facoltà della Compagnia assicuratrice di provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione delle parti del mezzo assicurato, per come regolarmente comunicato.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità considera il fax mezzo equipollente alla raccomandata qualora consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario (Cass. Civ., n.29464/2020). Nella specie, appare documentato ed indicato, nella copia inviata tramite fax, l'avvenuta ricezione da parte dell'Avv. Vincenzo Emanuele Mazzotta dell'intenzione di avvalersi di tale facoltà, presso il numero di fax coincidente con quello riportato nell'intestazione della raccomandata inviata il 16.04.2010 alla con la quale veniva Controparte_4
denunciato il furto parziale in nome e per conto dell'attore. Sicchè, sussiste una presunzione di conoscenza di tale comunicazione, né l'attore ha fornito alcuna prova in senso contrario.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata.
pagina 3 di 4 Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquida, tenuto conto del valore della controversia, tabella n.2, III
Scaglione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, decurtata della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
- Rigetta le domande avanzate da , con atto citazione del 27.02.2018; Parte_1
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania il 30.04.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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