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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/02/2024, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 2526/2021 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Rosario Bongarzone e dall'avv.to Paolo Zinzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BRUNO
DANIELA ed elettivamente domiciliata presso l' Org_1 [...]
Controparte_2
S. LORENZO 312/G a .
[...] CP_2
- resistente -
All'esito dell'udienza del 12/02/2024 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 18/03/2021, il sig. e, avendo Parte_1
premesso di essere stato inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di quale personale Ata e di aver richiesto la valutazione del punteggio maturato per CP_2
lo svolgimento del servizio militare svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie ma non in costanza di nomina, convenne in giudizio il Controparte_1
, lamentando l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, del
[...]
1 detto servizio militare, per il quale gli era stato assegnato, il punteggio complessivo di 0,60, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
Dedusse in particolare la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs. 297/1994, Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, l'art.20 della l. 958/1986, e l'art. 52 Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Chiese pertanto di: “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 640/2017 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente
Amministrativo di 12,50 e di Collaboratore Scolastico di 12,50 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
Si costituì in giudizio il ministero convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito dell'udienza trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in memoria.
La recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali
2 graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente) (Cassazione civile sez. un., 04/04/2023, n.9330).
In applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, tenuto conto che nella fattispecie in esame non è domandato l'annullamento di un atto amministrativo, bensì la corretta valutazione, in forza della normativa primaria, del servizio militare (e civile) prestato e il conseguente accertamento del diritto a un determinato punteggio, ai fini del posizionamento in graduatoria, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, pur volendo superare il condivisibile rilievo preliminare di parte convenuta, concernente la mancata allegazione al ricorso della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo di istituto del ricorrente e delle relative graduatorie e la conseguente impossibilità per l'amministrazione e per questo Giudice di verificare l'effettiva ed esatta indicazione in essa del servizio di leva, il ricorso va comunque respinto per le motivazioni di seguito riportate.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.640/2017 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo,
esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Ai sensi del D.M. 640/2017 - che riguarda l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e di circolo per i profili del personale ATA valide per il triennio scolastico 2017/18,
3 2018/19, 2019/20) - è previsto che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,
e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie,
nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4.
Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto,
del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito
4 provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e'
valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità,
a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che e “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1,
limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di
5 leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7,
cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi,
e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina. Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7
d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”(Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
6 Ciò posto, va tuttavia osservato e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né
l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 640/2017, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 640/17 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di pronunce difformi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 14/02/2024.
IL GIUDICE
Dante Martino
7
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n° 2526/2021 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Rosario Bongarzone e dall'avv.to Paolo Zinzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Indirizzo Telematico.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BRUNO
DANIELA ed elettivamente domiciliata presso l' Org_1 [...]
Controparte_2
S. LORENZO 312/G a .
[...] CP_2
- resistente -
All'esito dell'udienza del 12/02/2024 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 18/03/2021, il sig. e, avendo Parte_1
premesso di essere stato inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di quale personale Ata e di aver richiesto la valutazione del punteggio maturato per CP_2
lo svolgimento del servizio militare svolto successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie ma non in costanza di nomina, convenne in giudizio il Controparte_1
, lamentando l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, del
[...]
1 detto servizio militare, per il quale gli era stato assegnato, il punteggio complessivo di 0,60, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
Dedusse in particolare la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia – tra cui il D. Lgs. 297/1994, Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, l'art.20 della l. 958/1986, e l'art. 52 Cost.- e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Chiese pertanto di: “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del D.M. 640/2017 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente
Amministrativo di 12,50 e di Collaboratore Scolastico di 12,50 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.”
Si costituì in giudizio il ministero convenuto, eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito dell'udienza trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127 ter c.p.c.
Il ricorso va respinto.
Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in memoria.
La recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha infatti affermato che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali
2 graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente) (Cassazione civile sez. un., 04/04/2023, n.9330).
In applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, tenuto conto che nella fattispecie in esame non è domandato l'annullamento di un atto amministrativo, bensì la corretta valutazione, in forza della normativa primaria, del servizio militare (e civile) prestato e il conseguente accertamento del diritto a un determinato punteggio, ai fini del posizionamento in graduatoria, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, pur volendo superare il condivisibile rilievo preliminare di parte convenuta, concernente la mancata allegazione al ricorso della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo di istituto del ricorrente e delle relative graduatorie e la conseguente impossibilità per l'amministrazione e per questo Giudice di verificare l'effettiva ed esatta indicazione in essa del servizio di leva, il ricorso va comunque respinto per le motivazioni di seguito riportate.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M. n.640/2017 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo,
esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Ai sensi del D.M. 640/2017 - che riguarda l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e di circolo per i profili del personale ATA valide per il triennio scolastico 2017/18,
3 2018/19, 2019/20) - è previsto che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,
e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie,
nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4.
Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto,
del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito
4 provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e'
valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità,
a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che e “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1,
limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di
5 leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7,
cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi,
e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina. Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485 comma 7
d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”(Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
6 Ciò posto, va tuttavia osservato e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né
l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 640/2017, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Deve dunque ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 640/17 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Per i motivi su esposti, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi, connessi all'esistenza di pronunce difformi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo il 14/02/2024.
IL GIUDICE
Dante Martino
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