CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere Rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza cartolare ex art 127 ter cpc del 20.5.25, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al RG n. 121/25 sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. PASQUALE Parte_1
BIONDI;
Ricorrente in revocazione/APPELLANTE
[...
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Saverio Marrone;
APPELLATO/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte istante nel presente giudizio ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa
Corte n. 3738/24 resa inter-partes con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso in appello in considerazione della mancata allegazione del ricorso notificato, come richiesto dal collegio, e della mancata costituzione dell'appellata. Ha dedotto la sussistenza di errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4 per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa in quanto il ricorso notificato era stato ritualmente allegato in data 13 maggio 2024 ed era stato ritualmente notificato il 3 aprile 2024. Dunque la sua presunta mancanza era da considerarsi errore sul fatto percepibile ictu oculi. Previa revocazione della sentenza ha chiesto accogliersi l'appello nel merito censurando la sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 3541/2023, in atti, avverso la quale aveva proposto tempestivo gravame e che aveva rigettato il sui ricorso volto ad “Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno …….della somma di € … ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi del'art. 1226 c.c….”. Il primo giudice aveva ritenuto che gli indumenti forniti dal datore di lavoro e indossati dal lavoratore erano finalizzati esclusivamente a preservare i capi di abbigliamento di proprietà del lavoratore da usura e residui della lavorazione, senza avere dunque alcuna finalità protettiva, facendo proprie le motivazioni di altre sentenze dell'ufficio rese in materia. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto: di prestare servizio alle dipendenze della società
[...] dal 01.01.2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la Parte_2 [...] aveva incorporato in sé le e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Società per l'esercizio di pubblici servizi;
di essere stato già dipendente della Controparte_4 dal 01/06/1987; di prestare servizio presso le officine/depositi per la manutenzione Controparte_2 rotabili di Napoli ubicate in Ponticelli;
di essere inquadrato con le mansioni di Operatore Tecnico
(parametro 170) di cui al CCNL Autoferrotranvieri (Area operativa manutenzione impianti ed officine); di svolgere abitualmente mansioni inerenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile effettuando lavori di manutenzione meccanica sulle casse e i carrelli dei treni;
- di occuparsi, in particolare, di interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti, di interventi di controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento, nonché di interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo, di interventi non ricorrenti sul materiale rotabile, in caso di riparazioni straordinarie;
- di svolgere le proprie mansioni all'esterno, quindi direttamente sul treno, nonché nel deposito/officina; di avere ricevuto all'atto dell'assunzione 1 paio di scarpe antinfortunistiche;
2 pantaloni;
2 polo estive;
2 camicie estive;
2 felpe invernali;
2 camice invernali;
1 giacca;
1 giubbotto;
1 giubbino ad alta visibilità, da utilizzare quando si lavora all'esterno dell'officina; 1 caschetto;
1 cinta anti caduta;
otoprotettore; maschera pieno facciale;
maschera mezzo facciale;
mascherine; guanti;
occhiali di protezione;
guanti di protezione anti taglio;
tuta monouso;
di utilizzare soltanto occasionalmente, nell'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti, una sottile tuta monouso messa a disposizione dall'azienda, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro;
che la tuta è soggetta a strappi e lacerazioni durante l'esecuzione delle operazioni descritte, e risulta, quindi, assolutamente inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti;
che la datrice, tuttavia, non ha mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI, né ha istituito un servizio di lavanderia interna;
che la datrice di lavoro avrebbe dovuto provvedere al lavaggio degli indumenti consegnati per la loro natura e sulla scorta di quanto previsto dalla documentazione aziendale richiamata.
Il primo giudice, richiamandosi ad altre sentenze del medesimo ufficio con articolata motivazione aveva ritenuto che gli indumenti in questione non fossero DPI e che in ogni caso il lavoratore non fosse a contatto con sostanze nocive. L'appellante ha censurato l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure, evidenziandone l'erroneità sia con riguardo alla ricostruzione in fatto sia con riguardo alla normativa ed ai principi di Contr diritto applicabili. Ha chiesto riformarsi la pronuncia di primo grado e con condanna dell' al pagamento delle somme richieste a titolo risarcitorio, vinte le spese di giudizio. L'appellata costituitasi nulla ha osservato con riguardo alla richiesta revocazione e nel merito ha chiesto rigettarsi il gravame.
Alla presente udienza tenuta in trattazione cartolare, previo deposito di note, la controversia è decisa come segue.
Va preliminarmente accolto il ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte di Appello n. 3738/24. Invero risulta dagli atti che il ricorso in appello è stato non solo ritualmente notificato a mezzo pec il 3.4.24 ma anche depositato in data 13.5.24, come richiesto dal collegio. Tali dati sono inequivocamente risultanti dal registro informatico SICID e, per il vero, correttamente, non sono Contr neppure contestati da .
La sentenza n. 3738/24 va dunque revocata. Occorre pertanto esaminare il merito delle questioni dedotte.
L'appello nel merito deve essere accolto nei termini segnati dalla presente motivazione.
Vanno richiamate le motivazioni già rese da numerose sentenze di questa Corte di appello, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.. Le sentenze in questione si sono pronunciate proprio sulla natura degli indumenti consegnati al lavoratore, essendo comunque nella specie incontestate le mansioni rese. Tutte le censure sollevate dall'appellante possono essere affrontate unitariamente enunciando i principi applicabili al caso di specie.
Innanzitutto, occorre pronunciarsi sulla natura degli indumenti consegnati al dipendente, posto che sulla tipologia non vi è contestazione. Contr Tanto premesso in fatto va rammentato che la difesa dell' si è fondata in primo grado e si fonda oggi sul rilievo che gli indumenti forniti al proprio dipendente non possono qualificarsi come DPI, trattandosi di meri indumenti di lavoro senza alcuna valenza protettiva, tenuto conto che presso la sede lavorativa del ricorrente si svolgevano esclusivamente attività di manutenzione programmata generalmente delegate a ditte esterne in relazione alle quali il ricorrente effettuava sorveglianza e che non richiedevano l'utilizzo di sostanze chimiche, vernici, solventi, polveri, saldature. Osserva la Corte che può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte presso le officine/depositi per la manutenzione rotabili di Napoli ubicate in Ponticelli, come emerge dal DVR specifico allegato.
Il lavoratore, dal canto suo, ribadisce di essere stato esposto, nello svolgimento della sua attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, oli, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, oli e grassi.
Ciò posto, occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione, e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del lavoratore ad agenti inquinanti. In linea generale si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n.81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che “Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale in atti emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda. Contr Ha sostenuto l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile. Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura della tuta monouso, Contr che la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” (v. doc. 4 in atti di parte resistente) dove viene indicato un
“Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico
– Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”. La fornitura della tuta monouso non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonchè permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impone, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, alla datrice di lavoro di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Il DVR aziendale precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (V. pag. 72 del citato DVR Deposito Officina Benevento Appia). La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019 e Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli indumenti bensì impone CP_1 al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato.
Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008.
Nel caso di specie, però, la società - come è incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia. Ed allora dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014). Il danno, quindi, in via equitativa, può essere quantificato nella misura di un terzo di quello calcolato dal lavoratore, considerando la frequenza di lavaggio dei DPI di due volte alla settimana ed il costo del lavaggio domestico come destinato per due terzi anche ad altri capi di abbigliamento, oltre quelli relativi all'attività lavorativa, per il periodo dal agosto 2011 al deposito del ricorso di primo grado. Va dunque accolto l'appello del lavoratore non essendo maturata alcuna prescrizione trattandosi di azione risarcitoria per cui si applica il termine ordinario decennale ed essendo ad ogni modo presente il reclamo gerarchico del 6.8.2021. Accertato, quindi, l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta con decorrenza dal reclamo gerarchico inviato in data 6.8.21 e per tutto il decennio anteriore, fino al agosto 2011, come richiesto dal lavoratore (da agosto 2011 a luglio 2021), nella misura di euro 2358,7 oltre interessi e rivalutazione monetaria Nessun dubbio che la società resistente debba rispondere anche del periodo precedente all'anno 2013, stante l'intervenuta e pacifica fusione del 27/12/2012, con cui la stessa ha incorporato la precedente datrice di lavoro del ricorrente. Controparte_5
Pertanto, ogni ulteriore e diversa doglianza o eccezione respinta, in accoglimento parziale dell'appello del lavoratore, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve disporsi la condanna della società al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 2358,7 oltre accessori.
Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano come da dispositivo, secondo soccombenza, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della sua serialità, con attribuzione. Ciò previa compensazione per un terzo in ragione dell'accoglimento parziale nel quantum.
Le spese del giudizio di revocazione si liquidano come in dispositivo previa compensazione per due Contr terzi per la valutazione del corretto comportamento processuale di nel giudizio di revocazione, posto che la stessa non ha minimamente contrastato le istanze del ricorrente difendendosi con riguardo al solo merito.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• revoca la sentenza di questa Corte di Appello n. 3738/24 resa inter-partes;
• accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, previa declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione, condanna l'appellata al pagamento in suo favore di euro 2358,7 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Cont
• Compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna al pagamento del residuo che liquida in euro 850,00 per il primo grado e euro 1000,00 per il grado di Appello, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario;
• Compensa per due terzi le spese del giudizio di revocazione che liquida nel residuo in euro 500,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.25 Il Consigliere est. Presidente