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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/02/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.5.1960, rapp. e difeso dall'avv. Nicolina Ferone;
ricorrente
E
(c.f.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.5.1960, rapp. e difesa dall'avv. Sabino Farese;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.1.2024; in data 16.1.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 24.2.2023, proponeva domanda Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
1 -aveva contratto matrimonio concordatario in data 12/08/1979 in ON IN – AV-
(atto n.20, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1979), con;
Controparte_1
-dall'unione erano nati tre figli (Nicolina, e ), allo sato tutti Persona_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- con decreto n.2305 depositato in data 8.9.2020 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione consensuale, recependo le condizioni da loro stessi concordate nel corso del giudizio iniziato come contenzioso (assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
nessun contributo di tipo economico);
- i coniugi avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (udienza del 16.7.2020);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendeva, quindi, chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo peraltro necessario addivenire ad accordi economici, in assenza di richieste.
All'udienza presidenziale del 15.6.2023 la resistente non compariva nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza e, preso atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, si procedeva all'ascolto del solo ricorrente, che si riportava al ricorso;
all'esito il Presidente dava atto che non vi erano provvedimenti urgenti da assumere in assenza di richieste;
rilevava che tra le parti erano vigenti gli accordi separativi che non contemplavano obblighi reciproci di mantenimento e neppure riferibili ai figli (già maggiorenni ed economicamente autosufficienti all'epoca della separazione); fissava la udienza di comparizione e trattazione dinanzi all'istruttore.
Si costituiva che non si opponeva alla domanda di divorzio e chiedeva la Controparte_1
conferma delle condizioni di separazione già omologate, senza comparire alle successive udienze.
All'udienza dell'11.1.2024, sulle conclusioni precisate tempestivamente dal solo ricorrente, superflua essendo ogni attività istruttoria, la causa era riservata alla decisione del Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
In data 16.1.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
In data 26.1.2024 sono pervenute note tardive della resistente di adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nota contenente anche istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato).
2 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata con decreto n.
2305 depositato in data 8.9.2020) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge
1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del
2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (16.7.2020) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con l'indicato decreto, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalla ricorrente personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione per mancata comparizione della parte resistente, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente e al comportamento processuale tenuto dalla controparte, che si è costituita, aderendo alla domanda di divorzio, ma poi non è più comparsa, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio, considerato anche l'interrotto protrarsi della relativa separazione, ben oltre il termine semestrale normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi il Presidente del Tribunale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Non vi sono reciproche pretese di natura economica.
4. La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione, l'assenza di provvedimenti accessori, la sia pur tardiva adesione della resistente alla domanda, integrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
I compensi della difesa del ricorrente, per il patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidati all'esito del deposito della relativa istanza.
I compensi della difesa della resistente, per il patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati come da separato decreto in presenza di specifica istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ON IN (AV) in data 12/08/1979 (atto n.20, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1979) da e;
Parte_1 Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.2.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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