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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
MA ZI, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3780/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), , nato a [...] C.F._1 Parte_2
di Napoli il 06.02.1987, (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...], (c.f.: ),
[...] C.F._3
nella qualità di eredi del sig. nato a [...] Persona_1
(NA) il 26/01/1958, deceduto il 02/02/2024, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti DEL BONO MAURIZIO e RUSSO GIUSEPPINA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTI
E
1 in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LO CA, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/02/2025, le parti ricorrenti, nella qualità di eredi del sig. , hanno esposto che il loro dante causa Persona_1
aveva presentato domanda amministrativa del 28 settembre 2022, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, lamentando di aver ottenuto il riconoscimento solo del
75% di invalidità; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo quanto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Hanno quindi adito il Tribunale di Napoli, formulando le seguenti conclusioni:
“ accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, confermare in danno dell'epigrafato convenuto così come riconosciuto dal CTU in sede di ATP, la pretesa dell'invalidità civile al 100% in favore dei sigg. Parte_1
e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
ai sensi della legge 118/71 e D. Lgs. 509/1988, dalla Persona_1
data della domanda amministrativa (28/09/2022), così come del resto già riconosciuto dal CTU in sede di ATP, condannando per l'effetto l'epigrafato convenuto l' Controparte_2
persona del Presidente legale rapp.te pro-
[...]
tempore dom.to in Roma alla via Ciro il Grande n.°21 nonchè presso la sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi n.°55, al pagamento in favore degli istanti nella predetta qualità, dei ratei maturati e non riscossi già spettanti della pensione d'inabilità, con decorrenza dal mese di settembre
2 2022 in poi (mese di presentazione della domanda amministrativa) ed in via gradata anche da epoca successiva, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
-accertare e dichiarare il dante causa sig. invalido civile Persona_1
al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ex L.18/80 sin dalla data della presentazione delle domanda amministrativa (28/09/2022) e per lo effetto condannare l'epigrafato convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella predetta qualità di eredi dell'indennità di accompagnamento ex L.
18/80 e dei relativi ratei maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda amministrativa (28/09/22) ed in via gradata anche da epoca successiva, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
spese vinte”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Va precisato che, come dedotto dalla parte ricorrente, nella prima fase, il ctu ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario previsto ai fini della pensione di inabilità, in quanto il ctu ha accertato che il de cuius “ era
4 meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa (28/09/2022)”.
Nel presente giudizio di opposizione, dunque, la parte ricorrente chiede la conferma di tale conclusione, ma contesta l'accertamento del ctu, che non ha ritenuto sussistere il requisito sanitario previsto ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Ricorre, dunque, l'ipotesi di opposizione cd. “parziale”. In merito, la
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione”. (Cass. civ. Sez. VI – Lavoro
Ord., 05/02/2019, n. 3377). Nella motivazione difatti, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “La omologa “parziale” neppure può essere resa nella fase che fa seguito alla rituale introduzione del giudizio di cui al comma 6: nè nel corso del giudizio – che resta regolato dal rito ordinario di lavoro senza alcuna previsione di omologa- nè all'atto della sua definizione, che, come risulta testualmente dall'u.c., avviene con la pronuncia di una sentenza laddove la omologa, esito non contemplato dal rito ordinario, è resa con decreto pronunciato fuori udienza (disposizione in commento, comma 5)”
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio ha riguardo solo l'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , medico legale, Persona_2
ha motivato in maniera puntuale e aderente all'esame degli atti, le proprie conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alla quale non risultava
5 presente il CTP.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“…Dallo studio della documentazione agli atti, da quanto si evince dal verbale della Commissione sanitaria dell'ASL del 16/01/2023, si può desumere che il de cuius era affetto dalle seguenti infermità:
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON ESITI DI
ICTUS CEREBRALE CON IP SX.
CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA COMPLICATA DA FA IN
TRATTAMENTO CON AO E CON PREGRESSO (2019) IMPIANTO DI
PMK
ACCREDITABILE POLIARTROSI.
CATARATTA IN OO.
Pertanto, considerato quanto sopra riportato con particolare riferimento alla diagnosi formulata dal sottoscritto, considerata la documentazione sanitaria allegata, nonchè l'esame obbiettivo rilevato dalla Commissione dell'ASL (orientato nello spazio e nel tempo, non cianosi e dispnea a riposo, funzione prensile ridotta a sx e conservata a dx, passaggi posturali autonomi ma rallentati, deambulazione autonoma a piccoli passi) pur in assenza di riscontro clinico attuale, si ritiene che il de cuius, dopo valutazione per singola affezione secondo le T.I. del 05/02/92, era meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa (28/09/2022).
Tuttavia, per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, di fatto le patologie descritte in atti non permettono di far ritenere che esse erano foriere di impossibilità a svolgere in autonomia gli atti quotidiani basali della vita. Infatti, si rileva che il de cuius per una repentina ingravescenza delle condizioni cliniche pervenne al decesso dopo due giorni dell'ultimo ricovero ospedaliero del Febbraio 2024.
6 Per tali motivi, NON è possibile accreditare né su base clinica né su base documentale che il de cuius fosse meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
Il ctu, già nella fase di Atp, ha risposto ai rilievi della parte ricorrente, deducendo quanto segue:
“quanto le patologie documentate in atti, pur essendo di particolare gravità non ci permettono di ritenere con verosimiglianza che il de cuius non fosse in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita poiché non è documentato che non poteva deambulare da solo né che fosse disorientato nei parametri spazio temporali.
Infatti, sempre dalla documentazione sanitaria si può rilevare che la condizione clinica è precipitata repentinamente determinando l'exitus del paziente. Pertanto, si conferma quanto già indicato nella bozza di ATP.”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza
7 sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “).
Ne consegue che le conclusioni del ctu rese nella prima fase sono da confermare, anche relativamente all'accertamento dell'invalidità al 100%.
L'opposizione, limitata alla sola indennità di accompagnamento, va di conseguenza rigettata, con conseguente conferma di quanto accertato dal ctu nella prima fase del giudizio.
Si richiamano, difatti, i principi affermati dalla Suprema Corte citata, circa l'inammissibilità della cd. “ omologa parziale”.
Ne consegue che - in accoglimento parziale della domanda di accertamento
– va dichiarato che il de cuius era meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa
(28/09/2022).
Sussistono quindi i requisiti sanitari previsti ai fini della pensione di inabilità dal 28.09.2022 sino alla data del decesso.
8 In merito alla domanda relativa al pagamento dei ratei, maturati e non riscossi, si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro
Sent., 24/10/2018, n. 27010).
La domanda relativa ai ratei dunque è inammissibile;
del resto la parte ricorrente non ha allegato nulla circa la sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici, né ha depositato certificazione dell'agenzia delle entrate di tutti i componenti della famiglia.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda relativa al requisito sanitario previsto per la pensione e del rigetto della domanda relativa all'accompagnamento, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in misura di due terzi e condanna l al pagamento del residuo terzo CP_1
delle spese di lite.
Pone le spese delle ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. MA ZI- così provvede:
- Rigetta l'opposizione formulata con riferimento all'indennità di accompagnamento;
9 - In accoglimento parziale della domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini della pensione di inabilità, dichiara che il de cuius era meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa (28/09/2022), sino al decesso.
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna l' al CP_1
pagamento del residuo terzo delle spese di giudizio, liquidato tale terzo in € 600,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione;
- pone le spese di ctu della fase ATP, , liquidate come da separato decreto, a carico dell CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 30/09/25 – 13/10/2025
Il Giudice
IN BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/10/2025 in
Cancelleria
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
MA ZI, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al 3780/2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), , nato a [...] C.F._1 Parte_2
di Napoli il 06.02.1987, (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...], (c.f.: ),
[...] C.F._3
nella qualità di eredi del sig. nato a [...] Persona_1
(NA) il 26/01/1958, deceduto il 02/02/2024, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti DEL BONO MAURIZIO e RUSSO GIUSEPPINA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTI
E
1 in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LO CA, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/02/2025, le parti ricorrenti, nella qualità di eredi del sig. , hanno esposto che il loro dante causa Persona_1
aveva presentato domanda amministrativa del 28 settembre 2022, al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, lamentando di aver ottenuto il riconoscimento solo del
75% di invalidità; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo quanto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Hanno quindi adito il Tribunale di Napoli, formulando le seguenti conclusioni:
“ accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, confermare in danno dell'epigrafato convenuto così come riconosciuto dal CTU in sede di ATP, la pretesa dell'invalidità civile al 100% in favore dei sigg. Parte_1
e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_3
ai sensi della legge 118/71 e D. Lgs. 509/1988, dalla Persona_1
data della domanda amministrativa (28/09/2022), così come del resto già riconosciuto dal CTU in sede di ATP, condannando per l'effetto l'epigrafato convenuto l' Controparte_2
persona del Presidente legale rapp.te pro-
[...]
tempore dom.to in Roma alla via Ciro il Grande n.°21 nonchè presso la sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi n.°55, al pagamento in favore degli istanti nella predetta qualità, dei ratei maturati e non riscossi già spettanti della pensione d'inabilità, con decorrenza dal mese di settembre
2 2022 in poi (mese di presentazione della domanda amministrativa) ed in via gradata anche da epoca successiva, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
-accertare e dichiarare il dante causa sig. invalido civile Persona_1
al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ex L.18/80 sin dalla data della presentazione delle domanda amministrativa (28/09/2022) e per lo effetto condannare l'epigrafato convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella predetta qualità di eredi dell'indennità di accompagnamento ex L.
18/80 e dei relativi ratei maturati e maturandi con decorrenza dalla domanda amministrativa (28/09/22) ed in via gradata anche da epoca successiva, con l'aggiunta degli interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
spese vinte”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Va precisato che, come dedotto dalla parte ricorrente, nella prima fase, il ctu ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario previsto ai fini della pensione di inabilità, in quanto il ctu ha accertato che il de cuius “ era
4 meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa (28/09/2022)”.
Nel presente giudizio di opposizione, dunque, la parte ricorrente chiede la conferma di tale conclusione, ma contesta l'accertamento del ctu, che non ha ritenuto sussistere il requisito sanitario previsto ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Ricorre, dunque, l'ipotesi di opposizione cd. “parziale”. In merito, la
Suprema Corte di Cassazione è intervenuta affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione”. (Cass. civ. Sez. VI – Lavoro
Ord., 05/02/2019, n. 3377). Nella motivazione difatti, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “La omologa “parziale” neppure può essere resa nella fase che fa seguito alla rituale introduzione del giudizio di cui al comma 6: nè nel corso del giudizio – che resta regolato dal rito ordinario di lavoro senza alcuna previsione di omologa- nè all'atto della sua definizione, che, come risulta testualmente dall'u.c., avviene con la pronuncia di una sentenza laddove la omologa, esito non contemplato dal rito ordinario, è resa con decreto pronunciato fuori udienza (disposizione in commento, comma 5)”
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio ha riguardo solo l'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , medico legale, Persona_2
ha motivato in maniera puntuale e aderente all'esame degli atti, le proprie conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alla quale non risultava
5 presente il CTP.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“…Dallo studio della documentazione agli atti, da quanto si evince dal verbale della Commissione sanitaria dell'ASL del 16/01/2023, si può desumere che il de cuius era affetto dalle seguenti infermità:
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON ESITI DI
ICTUS CEREBRALE CON IP SX.
CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA COMPLICATA DA FA IN
TRATTAMENTO CON AO E CON PREGRESSO (2019) IMPIANTO DI
PMK
ACCREDITABILE POLIARTROSI.
CATARATTA IN OO.
Pertanto, considerato quanto sopra riportato con particolare riferimento alla diagnosi formulata dal sottoscritto, considerata la documentazione sanitaria allegata, nonchè l'esame obbiettivo rilevato dalla Commissione dell'ASL (orientato nello spazio e nel tempo, non cianosi e dispnea a riposo, funzione prensile ridotta a sx e conservata a dx, passaggi posturali autonomi ma rallentati, deambulazione autonoma a piccoli passi) pur in assenza di riscontro clinico attuale, si ritiene che il de cuius, dopo valutazione per singola affezione secondo le T.I. del 05/02/92, era meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa (28/09/2022).
Tuttavia, per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, di fatto le patologie descritte in atti non permettono di far ritenere che esse erano foriere di impossibilità a svolgere in autonomia gli atti quotidiani basali della vita. Infatti, si rileva che il de cuius per una repentina ingravescenza delle condizioni cliniche pervenne al decesso dopo due giorni dell'ultimo ricovero ospedaliero del Febbraio 2024.
6 Per tali motivi, NON è possibile accreditare né su base clinica né su base documentale che il de cuius fosse meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
Il ctu, già nella fase di Atp, ha risposto ai rilievi della parte ricorrente, deducendo quanto segue:
“quanto le patologie documentate in atti, pur essendo di particolare gravità non ci permettono di ritenere con verosimiglianza che il de cuius non fosse in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita poiché non è documentato che non poteva deambulare da solo né che fosse disorientato nei parametri spazio temporali.
Infatti, sempre dalla documentazione sanitaria si può rilevare che la condizione clinica è precipitata repentinamente determinando l'exitus del paziente. Pertanto, si conferma quanto già indicato nella bozza di ATP.”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza
7 sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “).
Ne consegue che le conclusioni del ctu rese nella prima fase sono da confermare, anche relativamente all'accertamento dell'invalidità al 100%.
L'opposizione, limitata alla sola indennità di accompagnamento, va di conseguenza rigettata, con conseguente conferma di quanto accertato dal ctu nella prima fase del giudizio.
Si richiamano, difatti, i principi affermati dalla Suprema Corte citata, circa l'inammissibilità della cd. “ omologa parziale”.
Ne consegue che - in accoglimento parziale della domanda di accertamento
– va dichiarato che il de cuius era meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa
(28/09/2022).
Sussistono quindi i requisiti sanitari previsti ai fini della pensione di inabilità dal 28.09.2022 sino alla data del decesso.
8 In merito alla domanda relativa al pagamento dei ratei, maturati e non riscossi, si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro
Sent., 24/10/2018, n. 27010).
La domanda relativa ai ratei dunque è inammissibile;
del resto la parte ricorrente non ha allegato nulla circa la sussistenza degli ulteriori requisiti socio economici, né ha depositato certificazione dell'agenzia delle entrate di tutti i componenti della famiglia.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda relativa al requisito sanitario previsto per la pensione e del rigetto della domanda relativa all'accompagnamento, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, in misura di due terzi e condanna l al pagamento del residuo terzo CP_1
delle spese di lite.
Pone le spese delle ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. MA ZI- così provvede:
- Rigetta l'opposizione formulata con riferimento all'indennità di accompagnamento;
9 - In accoglimento parziale della domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini della pensione di inabilità, dichiara che il de cuius era meritevole di riconoscimento della totale e permanente inabilità (100%) sin dalla data della domanda amministrativa (28/09/2022), sino al decesso.
- compensa per due terzi le spese di lite e condanna l' al CP_1
pagamento del residuo terzo delle spese di giudizio, liquidato tale terzo in € 600,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione;
- pone le spese di ctu della fase ATP, , liquidate come da separato decreto, a carico dell CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 30/09/25 – 13/10/2025
Il Giudice
IN BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/10/2025 in
Cancelleria
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