Ordinanza cautelare 4 dicembre 2023
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lobrace, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale elettivo come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Generale Comandante pro tempore ;
Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona del Comandante pro tempore ;
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;
per l'annullamento
A) del provvedimento non recante alcun numero di protocollo e data, notificato a mani da parte del Comandante della Compagnia Carabinieri di Foggia in data 01/08/2023 (in uno alla relata di notificazione fatta in pari data) con il quale veniva reso noto il mancato accoglimento dell''istanza di trasferimento presentata dal Mar. Ord. -OMISSIS- -OMISSIS-in data 22/11/2022 (cfr. all. n. 1);
b) del provvedimento del 24/05/2023, notificato in data 03/07/2023 e non recante alcun numero di protocollo, con il quale, ai sensi dell''art. 10 – bis della L. n. 241/90, venivano comunicati i motivi ostativi all''accoglimento dell''istanza di trasferimento presentata dal Mar. Ord. -OMISSIS- -OMISSIS-in data 22/11/2022 (cfr. all. n. 2);
c) ove e per quanto occorra, le parti del provvedimento prot. n. CC-TBA38789-0003223-17/10/2023 del 17/10/2023 con il quale, in virtù dell''istanza di accesso agli atti, è stato leso il diritto di difesa dell''istante per la mancata ostensione di atti fondamentali ai fini della richiesta presentata nonché è stato impropriamente trattato l''accesso con l''ostensione di documentazione non attinente a quella richiesta (cfr. all. n. 3);
d) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Puglia;
Vista la memoria depositata in data 14 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EO OL e uditi l’avvocato Michele Lobrace per il ricorrente e l’avvocato di Stato Lidia Fiandaca per le Autorità intimate;
Ritenuto che, non essendo intervenuto alcun provvedimento di ritiro dei provvedimenti impugnati, deve dichiararsi non già la cessazione della materia del contendere, bensì la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, posto che il trasferimento dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, disposta con provvedimento n. 1389/T-13-2’23 di prot. del 23 aprile 2024, è riconducibile a ordinaria tornata di trasferimenti;
Considerato che, a differenza di quanto dedotto nella predetta memoria difensiva, l’intervenuto trasferimento, a seguito della suddetta tornata ordinaria, non assevera in alcun modo la fondatezza del ricorso, essendo peraltro evidente che esso è ricollegato al consentaneo trasferimento di altre due unità alla Stazione di -OMISSIS-, né viene in alcun modo revocata in dubbio la motivazione di natura organizzativa posta a fondamento del diniego impugnato;
Ritenuto, pertanto e peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO OL, Presidente, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EO OL |
IL SEGRETARIO