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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12368/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12368/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
C.F. , elettivamente domiciliata a VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 3 C.F._1
95047 PATERNO' ITALIA, presso lo studio dell'avvocato OLIVERI BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliato a VIA FIRENZE 120 95128 CATANIA, C.F._2 presso lo studio dell'avvocato AMATO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
1 (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
(CT), elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N. 6, PATERNO', presso lo studio dell'avvocato TRISCARI FLORIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 3/08/2019, ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Paternò in data 21/09/2004 (atto n. 42, P.1, anno 2004), Controparte_1
unione dalla quale è nato il figlio , in data 21/12/2002, e ha dedotto il progressivo CP_2
logoramento del rapporto coniugale in ragione dell'uso di sostanze stupefacenti e della dedizione al gioco d'azzardo da parte del coniuge, anche in ragione del rifiuto da parte dello stesso di un percorso presso il SERT, sicché è addivenuta alla volontà di separarsi dal marito.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale e di stabilire a carico di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, per il figlio . CP_2
Alla udienza presidenziale dell'11/02/2021 sono comparsi entrambi i coniugi e il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente – preso atto del venir meno della questione sull'affidamento del figlio nelle more divenuto maggiorenne – ha rigettato la CP_2
2 domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, atteso che ivi il figlio abitava con il padre recandosi altresì stabilmente dalla madre.
Inoltre, essendo stato dedotto che la ricorrente provvedeva direttamente alle esigenze del figlio,
comprandogli cibo, vestiti e medicine ed il convenuto ha dichiarato di mantenere direttamente il figlio e di versargli € 200,00 del proprio reddito di cittadinanza, il Presidente ha CP_2
disposto il mantenimento diretto del figlio durante il periodo di permanenza dello CP_2
stesso presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In data 12/04/2021 è intervenuto nel procedimento il figlio maggiorenne Controparte_2
chiedendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
In data 16/04/2021 si è costituito altresì nel procedimento chiedendo di Controparte_1
rigettare le domande di parte ricorrente in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne ed alla assegnazione della casa coniugale;
di confermare i provvedimenti dell'udienza presidenziale per quanto riguarda il collocamento ed il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e di dichiarare la separazione legale dei coniugi, con l'annotazione in calce all'atto di matrimonio dell'emananda sentenza.
Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2021, il giudice istruttore ha rigettato la domanda del terzo intervenuto, ritenendolo privo di legittimazione attiva, e ha assegnato i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, che non sono state depositate dalle parti nel termine assegnato.
I procuratori delle parti successivamente hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
3 Mutato il giudice istruttore, parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di rinunciare a tutte le altre domande formulate, insistendo solo sulla pronuncia relativa allo status, mentre il legale del convenuto ha insistito nelle precedenti richieste formulate.
La causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Preso atto della rinuncia alle restanti domande formulate in ricorso da parte di , Parte_1
occorre pronunciarsi sulle richieste di riproposte anche in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni.
Segnatamente, quest'ultimo in seno alla propria comparsa di costituzione, oltre ad aderire alla domanda di separazione dei coniugi, ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in seno alla ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Con riferimento al figlio maggiorenne , si osserva che alcuna statuizione può essere CP_2
effettuata propriamente in termini di “collocamento” come chiesto dal convenuto.
Al contempo, si osserva che risulta incontestata la permanenza del figlio maggiorenne nella casa coniugale presso il padre, tanto che non ha insistito nelle proprie Controparte_2
domande formulate in seno all'intervento spiegato nel giudizio (che pertanto si intendono
4 rinunciate in quanto non riproposte) e la ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda di mantenimento in proprio favore per il figlio maggiorenne e alla assegnazione della casa coniugale.
Altresì incontroversa tra le parti è la non autosufficienza dal punto di vista economico del figlio maggiorenne . Controparte_2
Pertanto, deve essere confermato quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, onerando le parti del mantenimento diretto del figlio maggiorenne, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Tenuto conto della natura del giudizio e della rinuncia alle altre domande spiegate da parte della ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12368/2019 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di mantenimento diretto del figlio maggiorenne nei periodi di rispettiva permanenza, oltre ripartizione delle spese Controparte_2
straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12368/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
C.F. , elettivamente domiciliata a VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 3 C.F._1
95047 PATERNO' ITALIA, presso lo studio dell'avvocato OLIVERI BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliato a VIA FIRENZE 120 95128 CATANIA, C.F._2 presso lo studio dell'avvocato AMATO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
1 (C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
(CT), elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N. 6, PATERNO', presso lo studio dell'avvocato TRISCARI FLORIANA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 3/08/2019, ha esposto di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Paternò in data 21/09/2004 (atto n. 42, P.1, anno 2004), Controparte_1
unione dalla quale è nato il figlio , in data 21/12/2002, e ha dedotto il progressivo CP_2
logoramento del rapporto coniugale in ragione dell'uso di sostanze stupefacenti e della dedizione al gioco d'azzardo da parte del coniuge, anche in ragione del rifiuto da parte dello stesso di un percorso presso il SERT, sicché è addivenuta alla volontà di separarsi dal marito.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale e di stabilire a carico di un assegno mensile di Controparte_1
mantenimento di euro 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, per il figlio . CP_2
Alla udienza presidenziale dell'11/02/2021 sono comparsi entrambi i coniugi e il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente – preso atto del venir meno della questione sull'affidamento del figlio nelle more divenuto maggiorenne – ha rigettato la CP_2
2 domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale, atteso che ivi il figlio abitava con il padre recandosi altresì stabilmente dalla madre.
Inoltre, essendo stato dedotto che la ricorrente provvedeva direttamente alle esigenze del figlio,
comprandogli cibo, vestiti e medicine ed il convenuto ha dichiarato di mantenere direttamente il figlio e di versargli € 200,00 del proprio reddito di cittadinanza, il Presidente ha CP_2
disposto il mantenimento diretto del figlio durante il periodo di permanenza dello CP_2
stesso presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In data 12/04/2021 è intervenuto nel procedimento il figlio maggiorenne Controparte_2
chiedendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
In data 16/04/2021 si è costituito altresì nel procedimento chiedendo di Controparte_1
rigettare le domande di parte ricorrente in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne ed alla assegnazione della casa coniugale;
di confermare i provvedimenti dell'udienza presidenziale per quanto riguarda il collocamento ed il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e di dichiarare la separazione legale dei coniugi, con l'annotazione in calce all'atto di matrimonio dell'emananda sentenza.
Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2021, il giudice istruttore ha rigettato la domanda del terzo intervenuto, ritenendolo privo di legittimazione attiva, e ha assegnato i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, che non sono state depositate dalle parti nel termine assegnato.
I procuratori delle parti successivamente hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
3 Mutato il giudice istruttore, parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di rinunciare a tutte le altre domande formulate, insistendo solo sulla pronuncia relativa allo status, mentre il legale del convenuto ha insistito nelle precedenti richieste formulate.
La causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Preso atto della rinuncia alle restanti domande formulate in ricorso da parte di , Parte_1
occorre pronunciarsi sulle richieste di riproposte anche in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni.
Segnatamente, quest'ultimo in seno alla propria comparsa di costituzione, oltre ad aderire alla domanda di separazione dei coniugi, ha chiesto la conferma delle statuizioni adottate in seno alla ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Con riferimento al figlio maggiorenne , si osserva che alcuna statuizione può essere CP_2
effettuata propriamente in termini di “collocamento” come chiesto dal convenuto.
Al contempo, si osserva che risulta incontestata la permanenza del figlio maggiorenne nella casa coniugale presso il padre, tanto che non ha insistito nelle proprie Controparte_2
domande formulate in seno all'intervento spiegato nel giudizio (che pertanto si intendono
4 rinunciate in quanto non riproposte) e la ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda di mantenimento in proprio favore per il figlio maggiorenne e alla assegnazione della casa coniugale.
Altresì incontroversa tra le parti è la non autosufficienza dal punto di vista economico del figlio maggiorenne . Controparte_2
Pertanto, deve essere confermato quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, onerando le parti del mantenimento diretto del figlio maggiorenne, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Tenuto conto della natura del giudizio e della rinuncia alle altre domande spiegate da parte della ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12368/2019 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
PONE a carico di entrambe le parti l'obbligo di mantenimento diretto del figlio maggiorenne nei periodi di rispettiva permanenza, oltre ripartizione delle spese Controparte_2
straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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