Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 5 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03630/2026REG.PROV.COLL.
N. 04522/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4522 del 2025, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- nella loro qualità di eredi e aventi causa del defunto -OMISSIS-, deceduto in -OMISSIS- il -OMISSIS- 2007, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Fragapane e Dario Cutaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19440/2024, resa tra le parti, che ha respinto il gravame proposto dagli odierni appellanti contro il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di adesione alla procedura transattiva ex lege n. 222/2007 e 244/2007 (prot. RIDAB N. -OMISSIS-/2019), unitamente al sottostante preavviso di rigetto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IA ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1.- Oggetto della presente controversia è l’accertamento del diritto degli odierni appellanti, quali eredi del sig. -OMISSIS- deceduto per -OMISSIS- il -OMISSIS- 2007, di accedere alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, con conseguente risarcimento dei danni subiti a causa dell’ingiustificato rigetto della domanda di adesione alla transazione e della illegittima durata del procedimento.
Il provvedimento di rigetto impugnato è stato adottato dal Ministero della Salute nel 2019, a distanza di nove anni dalla presentazione della domanda in data -OMISSIS- 2010, all’esito del giudizio civile promosso dal de cuius, unitamente ad altri soggetti danneggiati , per il risarcimento dei danni -asseritamente- provocati dalla somministrazione di plasmaderivati per la cura -OMISSIS- (in aggiunta all’indennizzo ex lege n. 210/1992), proseguito dopo il suo decesso dagli eredi; giudizio conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza della suprema Corte n. -OMISSIS- aprile 2019.
Nel 2005, il Tribunale di Torino -con la sentenza n.-OMISSIS-- aveva invero respinto la domanda risarcitoria in questione, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del credito; ma tale pronunzia era stata riformata nel 2010 dalla Corte di appello di Torino che, pur avendo escluso la prescrizione, aveva respinto la domanda nel merito (cfr. sentenza n. -OMISSIS- marzo 2010). Con la declaratoria di inammissibilità della Cassazione, tali statuizioni sono passate in giudicato.
A completamento del quadro in cui la vicenda si è sviluppata, deve farsi menzione della sopravvenienza - medio tempore - del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/14, con cui era stata prevista l’”equa riparazione” in favore dei soggetti danneggiati che avessero presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, di cui alla legge n.244/2007; gli appellanti dichiarano però di non aver avuto accesso neanche a tale forma di ristoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute con atto in data 7 giugno 2025 per resistere al gravame; ha poi meglio articolato le proprie difese in successive memorie, cui la parte appellante ha replicato con atto in data 19 gennaio 2026.
All’udienza del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Il gravame non può trovare accoglimento.
La difesa appellante ruota intorno ai seguenti argomenti: a) asserito raggiungimento della prova del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta dell’amministrazione (motivi sub 1 e 2), anche in ragione del fatto che il nesso di causalità sia stato implicitamente riconosciuto con l’indennizzo ex lege 210/1992 (motivo sub 3); b) illegittima protrazione del procedimento di valutazione dell’istanza per cui è causa (motivi 4 e 5), anche in violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto (motivo sub 7); c) erronea valorizzazione di circostanze sopravvenute come la sentenza della Cassazione citata (motivo sub 6); d) violazione delle garanzie procedimentali (motivo sub 8).
Tutta la costruzione giuridica su cui l’appello si fonda tuttavia, articolata in ben otto motivi, si infrange su di un dato incontestabile che incarna la ragione più liquida: la Corte di appello di Torino, con la sentenza n. -OMISSIS- marzo 2010 su richiamata, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, nel delibare la domanda risarcitoria del de cuius, ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni e i lamentati danni alla salute.
Con la richiamata decisione invero, dato per acquisito “.. di dover negare la rilevanza causale della responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe comunque impedito l’evento prospettato ”, se ne è fatto discendere -sul piano dei principi- che “ L’accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa quindi per il tramite del cd. enunciato controfattuale, che colloca al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto e quindi verifica se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato ”; giungendosi ad escludere, nella fattispecie concreta, che si sarebbe potuto esprimere un giudizio probabilistico attendibile in merito al fatto che il contagio di -OMISSIS-, avvenuto negli anni 1985-1987, avrebbe potuto essere evitato ove fossero stati imposti da parte dell’Amministrazione sanitaria statuale “.. in conformità all’insegnamento impartito già negli anni ’80 (e certamente dal 1986) dalla comunità scientifica, i controlli preventivi sulle persone dei donatori basati sui tests combinati volti a riscontrare un valore anormale delle ALT e lo stato anti-HBC ” (cfr. sentenza citata, pag.25).
La conclusione è che “.. al riguardo la prova necessaria, anche solo sotto il profilo della preponderanza causale, non sussiste, visto che secondo la gran parte dei Consulenti che si sono espressi sull’argomento, le probabilità di una efficace prevenzione si sarebbe situata intorno ad un 25-30% e comunque sotto il 50% ” (cfr. stessa sentenza pag. 29).
In buona sostanza, la Corte di appello ha escluso in capo al Ministero resistente una responsabilità omissiva colpevole.
Tale statuizione, passata -si ribadisce ancora una volta- in giudicato, esclude in radice la sussistenza di uno dei due requisiti necessari per accedere alla transazione ex legibus 222/2007 e 244/2007 (appunto la sussistenza del nesso di causalità tra danni lamentati e trasfusioni), rendendo irrilevante qualsivoglia accertamento in merito all’altro presupposto della pendenza di un giudizio civile, così vanificando tutte le argomentazioni articolate sul punto dalla parte appellante.
Ricostruendo sinteticamente il quadro normativo di riferimento, in linea con quanto già evidenziato dal giudice di prime cure, deve invero rimarcarsi che: a) l’art. 33 della legge n. 222/2007 e l’ art. 2, commi 361 e 362, della legge 244/2007 autorizzano il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a stipulare transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofiliaci ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano istaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti; b) con successivo decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 132 del 28 aprile 2009, sono stati definiti i criteri utili a stipulare le transazioni con i soggetti indicati dalle citate disposizioni, tra i quali -per quanto qui rileva- l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e l'esistenza del nesso causale tra il danno in questione e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti (art. 2 del suddetto decreto); c) in attuazione dell’art. 5 di tale D.M. n. 132/2009, il decreto ministeriale 4 maggio 2012 ha poi individuato l’ulteriore presupposto che “non sia già intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione” (art. 5, lett.c); d) infine, con il successivo d.l. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, articolo 27 bis, richiamato sub 1, è stata prevista l’“ equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti da vaccinazioni obbligatorie ” che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, di cui alla l. 244 del 2007, entro il 19 gennaio 2010.
Così ricostruita la cornice normativa, è immediatamente percepibile che sull’assenza del nesso causale si infrange sia l’asserita illegittimità del diniego (al contrario legittimamente giustificato dall’assenza di questo requisito), sia la richiesta del danno da ritardo, non avendo gli appellanti titolo ad ottenere il bene della vita; fermo restando che, in ogni caso, gli interessati avrebbero potuto diligentemente esperire l’azione contro il silenzio per sollecitare la definizione dell’istanza di cui si tratta ma non risulta che l’abbiano proposta.
3.- In sintesi, il gravame va respinto; considerata tuttavia la natura della pretesa azionata in giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC D'NG, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
IA ER, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA ER | IC D'NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.