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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 857 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 24.12.2024, vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Ciccarelli, presso il cui Parte_1
studio elett.te domicilia in Villaricca, alla via Dante Alighieri n. 3-5
-Appellante-
e
C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge
-Appellato-
OGGETTO: appello sentenza n. 1190/2017 GdP di Caserta dep. 28.06.2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 24.12.2024
1 IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, il sig. ha promosso appello avverso la sentenza in oggetto, Pt_1
con cui il GdP di Caserta ha declinato la propria competenza in favore del GdP di
Santa Maria Capua Vetere, in riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento 16176/RA MCTC di Caserta notificato il 09.11.2016, con cui la
Motorizzazione di Caserta intimava al di sottoporsi entro 30 gg ad un Pt_1
nuovo esame di idoneità tecnica, avendo esaurito tutto il punteggio a sua disposizione in ordine alla patente di guida . In particolare, NumeroD_1
l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP dichiarava la propria incompetenza.
Si è costituito il aderendo al motivo di gravame proposto CP_1 dall'appellante, ma concludendo per il rigetto della domanda nel merito.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per cambio giudice assegnatario e per carico di ruolo, all'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Appare fondato il motivo di appello, tra l'altro condiviso anche dall'appellato, relativo all'erronea rilevazione del difetto di competenza territoriale da parte del giudice di prime cure.
Si evidenzia, sul punto, che la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che <in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti … A tale generale devoluzione della giurisdizione al
2 giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida…>> (Cass., sez. Unite, ord. 21 – 27 luglio 2015, n. 15689). Pertanto, in conformità a tale principio, confermato anche da diverse pronunce del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 4775/2020), anche in riferimento al provvedimento di revisione della patente troverà applicazione l'art. 7 comma II del d.lgs 150/2011, secondo cui “l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui
è stata commessa la violazione”. Tuttavia, nel caso in esame, essendo stata contestata l'omessa notifica dei verbali di contravvenzione prodromici alla decurtazione dei punti, non è possibile stabilire il luogo dell'infrazione, ma considerato che il provvedimento di revisione impugnato risulta emesso dalla
Parte_ di Caserta dovrà ritenersi competente per territorio il GdP di Caserta.
Accolto il motivo di appello, si ritiene che codesto Tribunale abbia titolo a pronunciarsi nel merito della controversia, non rientrando la questione processuale in esame tra quelle che consentono la rimessione al primo giudice.
Ciò precisato, la domanda di parte appellante si ritiene fondata per quanto si osserva.
Seppur si condivida la giurisprudenza citata dall'Avvocatura, secondo cui <Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato, ad opera dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ed ai fini dell'esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, delle variazioni di punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri>> (Cass. Sent. n. 28298/2020; Cass. Civ. sez. VI n 18174/2016), tuttavia, nel caso in esame, appare dirimente, ai fini decisori, la mancata prova della notifica non della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, che,
3 come precisato dalla giurisprudenza pocanzi richiamata, non è necessaria, ma dei verbali di contravvenzione, a cui è collegata la sanzione accessoria della decurtazione.
Dalle sentenze richiamate, si evince, infatti, che il motivo per cui non si ritiene necessaria la comunicazione delle variazioni di punteggio, è rappresentato dal fatto che si presume che il contravventore conosca da subito, proprio attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della decurtazione dei punti, ma se è in contestazione la notifica del verbale, viene meno il presupposto della conoscibilità dell'avvenuta decurtazione.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, il , restando contumace in CP_1
primo grado e non depositando i verbali di contravvenzione sottesi al provvedimento impugnato, con prova della relativa notifica, non ha assolto al proprio onere probatorio, si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di annullamento del provvedimento 16176/RA MCTC di Caserta notificato il
09.11.2016.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile complessità bassa scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase di trattazione ed esclusione della fase decisionale, in riferimento al giudizio di primo grado, data la natura contumaciale e con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale, in riferimento all'appello, data la natura documentale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, sull'appello in esame così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 1190/2017
GdP di Caserta dep. 28.06.2017, annulla il provvedimento 16176/RA
MCTC di Caserta notificato il 09.11.2016;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore di , Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 646,50 per
4 esborsi (di cui € 264,00 per il primo grado ed € 382,50 per l'appello) ed €
4.447,00 per compensi (di cui € 1060,50 per il primo grado ed € 3386,50 per l'appello), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario
Così deciso il 29/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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