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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice RI IE, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 896/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Rosario Guglielmotti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/05/2018, amentava Parte_1
adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire “alla luce della sentenza definitiva n° 28/2017 del Tribunale di Vallo della Lucania, il debito presunto di Euro 3.048,48, richiesto e vantano dall' è da ritenersi CP_1 arbitrario ed illegittimo” 2) “ritenere e dichiarare illegittime le trattenute operate dall' [..] e per l'effetto condannare l' alla restituzione in CP_1 CP_1
favore della ricorrente della somma di Euro 1.150,00, trattenuta illecitamente dal giugno 2016 sino ad oggi, nonché delle ulteriori somme che matureranno fino alla definitiva cancellazione del provvedimento a seguito dell'emananda sentenza, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'effettivo saldo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Il infatti, ricorreva a questo tribunale (sempre nella funzione di Parte_1
Giudice del lavoro) nel 2014 al fine di riottenere la reiscrizione nell'albo dei braccianti agricoli per l'anno 2007; tale procedimento si concludeva con sentenza
28/2017 richiamata in atti (depositata in uno all'odierno ricorso), che ordinava la reiscrizione del ricorrente in detto albo per il periodo contestato.
In corso del medesimo procedimento, l' aveva provveduto a comunicare CP_1
l'indebito in relazione alla indennità di disoccupazione agricola percepita nel frattempo dal (per un totale di Euro 3.048,48), chiedendone la Parte_1
restituzione e operando dal giugno del 2016 trattenuta su pensione erogata (cat
IO 15035443).
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale chiedeva la cessazione della materia del
[...]
contendere, esponendo di aver restituito la somma già percepita ed aver sospeso dette trattenute. Chiedeva pertanto compensazione delle spese. Non veniva data però prova effettiva di detto pagamento, né dell'interruzione della trattenuta, che risulta solo da un documento riportante comunicazioni interne all'ente.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In merito alla cessazione della materia del contendere, Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. nn.
5097/99 e 3265/95). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche
Pag. 2 di 4 d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti dagli atti di causa.
È il caso di rilevare che, nel caso di specie, parte ricorrente non aderisce alla richiesta, chiedendo sempre la decisione e l'accoglimento della domanda.
Ebbene, sul punto, anche nel caso si ravvedesse la necessità di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, occorrerà in ogni caso statuire in ordine alle spese, che seguiranno la soccombenza virtuale.
2.2 Nel caso di specie, però, l' ha meramente dichiarato di aver operato la CP_1
restituzione di quanto già percepito sino al 02/04/2019, ma non risulta alcun provvedimento e/o altra documentazione (anche contabile) che possa provare quanto affermato dall' . Il comportamento processuale di parte ricorrente, CP_1
che ha sempre reiterato le proprie conclusioni (pertanto richiedendo la restituzione delle somme percepite e la sospensione della trattenuta), determina un implicito disconoscimento di quanto dedotto dall' . Si impone, pertanto, CP_1
anche la decisione nel merito.
2.3 Nel merito, stante che la sentenza che impone la reiscrizione all'albo del ricorrente, comporta naturalmente la non debenza da parte di quest'ultimo delle somme indicate come indebitamente percepita.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento di indebito impugnato e comunicato dall con nota del 06/04/2016, per un importo CP_1
complessivo di € 3.048,48;
Pag. 3 di 4 2) Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre CP_1
interesse dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in euro 1.500,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv Rosario Guglielmotti.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. RI IE
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice RI IE, all'udienza del 04/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 896/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Rosario Guglielmotti giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 23/05/2018, amentava Parte_1
adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire “alla luce della sentenza definitiva n° 28/2017 del Tribunale di Vallo della Lucania, il debito presunto di Euro 3.048,48, richiesto e vantano dall' è da ritenersi CP_1 arbitrario ed illegittimo” 2) “ritenere e dichiarare illegittime le trattenute operate dall' [..] e per l'effetto condannare l' alla restituzione in CP_1 CP_1
favore della ricorrente della somma di Euro 1.150,00, trattenuta illecitamente dal giugno 2016 sino ad oggi, nonché delle ulteriori somme che matureranno fino alla definitiva cancellazione del provvedimento a seguito dell'emananda sentenza, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'effettivo saldo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Il infatti, ricorreva a questo tribunale (sempre nella funzione di Parte_1
Giudice del lavoro) nel 2014 al fine di riottenere la reiscrizione nell'albo dei braccianti agricoli per l'anno 2007; tale procedimento si concludeva con sentenza
28/2017 richiamata in atti (depositata in uno all'odierno ricorso), che ordinava la reiscrizione del ricorrente in detto albo per il periodo contestato.
In corso del medesimo procedimento, l' aveva provveduto a comunicare CP_1
l'indebito in relazione alla indennità di disoccupazione agricola percepita nel frattempo dal (per un totale di Euro 3.048,48), chiedendone la Parte_1
restituzione e operando dal giugno del 2016 trattenuta su pensione erogata (cat
IO 15035443).
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale chiedeva la cessazione della materia del
[...]
contendere, esponendo di aver restituito la somma già percepita ed aver sospeso dette trattenute. Chiedeva pertanto compensazione delle spese. Non veniva data però prova effettiva di detto pagamento, né dell'interruzione della trattenuta, che risulta solo da un documento riportante comunicazioni interne all'ente.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In merito alla cessazione della materia del contendere, Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. nn.
5097/99 e 3265/95). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche
Pag. 2 di 4 d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti dagli atti di causa.
È il caso di rilevare che, nel caso di specie, parte ricorrente non aderisce alla richiesta, chiedendo sempre la decisione e l'accoglimento della domanda.
Ebbene, sul punto, anche nel caso si ravvedesse la necessità di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, occorrerà in ogni caso statuire in ordine alle spese, che seguiranno la soccombenza virtuale.
2.2 Nel caso di specie, però, l' ha meramente dichiarato di aver operato la CP_1
restituzione di quanto già percepito sino al 02/04/2019, ma non risulta alcun provvedimento e/o altra documentazione (anche contabile) che possa provare quanto affermato dall' . Il comportamento processuale di parte ricorrente, CP_1
che ha sempre reiterato le proprie conclusioni (pertanto richiedendo la restituzione delle somme percepite e la sospensione della trattenuta), determina un implicito disconoscimento di quanto dedotto dall' . Si impone, pertanto, CP_1
anche la decisione nel merito.
2.3 Nel merito, stante che la sentenza che impone la reiscrizione all'albo del ricorrente, comporta naturalmente la non debenza da parte di quest'ultimo delle somme indicate come indebitamente percepita.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento di indebito impugnato e comunicato dall con nota del 06/04/2016, per un importo CP_1
complessivo di € 3.048,48;
Pag. 3 di 4 2) Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre CP_1
interesse dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria;
3) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite CP_1
liquidate in euro 1.500,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n. 55/14, Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv Rosario Guglielmotti.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/02/2025
Il giudice
Dott. RI IE
Pag. 4 di 4