Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 15/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2025, proposto da
LP IE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rizzardo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cortina d'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consiglio di Bacino Dolomiti, non costituito in giudizio;
per l’annullamento e comunque per l’accertamento di illegittimità
- del provvedimento di silenzio rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 06.11.2024 a mezzo PEC dalla ricorrente al Comune di Cortina d’Ampezzo;
- in subordine, del silenzio rigetto e/o del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cortina d’Ampezzo sull’istanza di accesso civico generalizzato trasmessa in data 06.11.2024 a mezzo PEC dalla ricorrente al Comune medesimo;
nonché per l’effetto per la declaratoria del diritto di LP IE s.r.l. all’accesso ai documenti di cui all’anzidetta istanza;
nonché per quanto necessiti per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina d’Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, LP IE s.r.l. (d’ora innanzi, solo LP) ha chiesto di annullare il silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla sua istanza di accesso agli atti presentata il 6 novembre 2024 al Comune di Cortina d’Ampezzo, con conseguente condanna al rilascio della documentazione richiesta.
Al fine di delimitare il thema decidendum , giova premettere che LP è una società in house partecipata da NU s.r.l. e AR s.p.a. che ha ad oggetto l’esercizio di servizi pubblici, tra cui la gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.
È opportuno altresì specificare che il Consiglio di Bacino Dolomiti – costituito mediante una convenzione sottoscritta nel 2016 da tutti i Comuni della Provincia di Belluno, tra cui il Comune di Cortina d’Ampezzo –, con deliberazione n. 3 del 27 marzo 2024, ha deciso di confermare l’atto di indirizzo dapprima espresso con deliberazione n. 15 del 18 ottobre 2023 e, così, di affidare il servizio di gestione dei rifiuti mediante il ricorso all’ in house providing .
Con successiva deliberazione n. 4 del 23 aprile 2024, lo stesso Consiglio di Bacino ha quindi affidato alla costituenda NU s.r.l. – società a totale capitale pubblico, le cui quote sono possedute dai Comuni della Provincia di Belluno – il servizio in questione a far data dal 1° gennaio 2025: un servizio, si legge nella deliberazione, “ già correntemente gestit [o] dalla medesima società e dalle altre tre società pubbliche ON SR, Ponte ER SR e LP IE SR che saranno in futuro controllate da NU SR ”.
Nella pianificazione originaria, LP sarebbe stata individuata quale gestore del servizio nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo: ciò risulterebbe – secondo la prospettazione attorea – dalla deliberazione n. 3/2024, costituente l’allegato B della deliberazione n. 4/2024, nella parte in cui specifica i “ modelli di raccolta previsti nei Comuni del bacino per tutte le principali frazioni merceologiche ” (cfr. doc. 5 di parte attrice, pag. 46).
Tale pianificazione avrebbe subito un cambiamento a seguito della trasmissione di una missiva inviata dal Comune di Cortina d’Ampezzo a vari destinatari, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti e NU s.r.l., nella quale venivano mosse osservazioni critiche all’operato di LP, con richiesta di revisione dei documenti progettuali approvati in sede di affidamento del servizio: una revisione finalizzata ad ottenere che fosse NU s.r.l. e non LP a gestire la raccolta dei rifiuti in quel territorio comunale.
LP – dopo aver conosciuto, in via informale, dell’esistenza di tale missiva – ha chiesto a NU s.r.l., il 25 settembre 2024, il rilascio di copia della stessa “ per le opportune valutazioni sulle eventuali mancanze che possano esser [l] e ascritte ”.
Richiesta rigettata da NU s.r.l. con nota del 23 novembre 2024, a fronte della genericità della stessa, della mancanza di interesse all’ostensione, nonché dell’opposizione all’accesso avanzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo: in specie, NU s.r.l. ha osservato che LP non avrebbe “ esplicitato alcun interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, […] né addotto alcuna motivazione ”.
Tuttavia LP – prima di ottenere detto riscontro negativo – aveva rivolto, il 6 novembre 2024, la summenzionata istanza di accesso al Comune di Cortina d’Ampezzo, chiedendo copia della “ nota del 5 luglio 2024, indirizzata dal Comune di Cortina d’Ampezzo al Consiglio di Bacino Dolomiti e a NU SR, oltre ad altra eventuale corrispondenza intercorsa con NU SR e/o il Consiglio di Bacino Dolomiti, nella quale si faccia riferimento all’operato della scrivente Società ”.
Istanza ostensiva rispetto alla quale il Comune non ha assunto alcun provvedimento espresso.
2. Avverso questo silenzio diniego, formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, LP ha proposto il presente ricorso, articolando le seguenti censure.
I) “ Violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 22 ss. L. n. 241/1990; errato diniego all’accesso documentale richiesto; Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta; Sviamento di potere per carenza di sufficiente motivazione ”.
La ricorrente ritiene di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Come specificato nell’istanza, la pretesa ostensiva troverebbe fondamento nel fatto che LP sarebbe stata individuata come esercente il servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Cortina d’Ampezzo, sicché la stessa società godrebbe di un interesse legittimo a prendere visione di eventuali giudizi formulati contro il suo operato: ciò sia per avere la possibilità di valutare eventuali critiche costruttive per il miglioramento del servizio, sia per difendere, in ogni sede, la propria reputazione qualora, dall’esame della nota, ne risultasse lesa. In particolare, LP avrebbe interesse a proporre una opposizione alla richiesta del Comune di Cortina d’Ampezzo di sostituzione del soggetto gestore del servizio nel suo territorio: donde la necessità di conoscere il contenuto della suddetta richiesta.
II) “ In subordine: Violazione di legge in relazione al disposto di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; Errata valutazione dell’interesse all’accesso ai documenti richiesti dal privato; Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà grave e manifesta; Sviamento di potere per carenza di sufficiente motivazione ”.
In via gradata, la ricorrente osserva come l’istanza ostensiva valga anche come richiesta di accesso civico generalizzato, il cui accoglimento prescinderebbe dallo scrutinio sull’interesse concreto e attuale in capo al soggetto privato. In specie, detta qualificazione emergerebbe dal fatto che l’istanza sia tesa anche a un controllo sull’efficienza del servizio svolto da LP, così da permetterle “ di valutare eventuali critiche costruttive per il miglioramento del servizio ”.
3. Il Comune di Cortina d’Ampezzo si è costituito in giudizio, eccependo innanzitutto l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.
Con riguardo alla prima censura, la parte resistente ha osservato che la domanda di accesso oggetto di causa coinciderebbe con quella che LP aveva già proposto a NU s.r.l. il 25 settembre 2024, da quest’ultima respinta con nota del 23 novembre 2024 anche sulla scorta dell’opposizione formulata dallo stesso Comune. Dal fatto che tale diniego non sia stato impugnato entro il termine decadenziale deriverebbe l’inammissibilità per carenza di interesse dell’azione proposta avverso il successivo silenzio significativo, in quanto lo stesso sarebbe un atto meramente confermativo del suddetto diniego espresso.
Con riguardo alla seconda censura, il Comune resistente ha evidenziato che l’istanza di accesso di LP sarebbe stata formulata esclusivamente ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990: donde non potrebbe qualificarsi come richiesta di accesso civico generalizzato, stante l’impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell’accesso presentato all’Amministrazione.
Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha comunque resistito nel merito alle censure proposte, insistendo per una pronuncia di infondatezza.
3.1. Il Consiglio di Bacino Dolomiti, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente rispetto al primo motivo di ricorso.
La richiesta del 25 settembre 2024 presentata da LP a NU s.r.l. non presenta infatti i caratteri di una formale istanza di accesso documentale, avanzata ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990.
È opportuno precisare che, con detta missiva, l’odierna ricorrente ha chiesto, “ in ottica di leale collaborazione fra le società che compongono la holding facente capo a NU SR, di poter avere copia della nota sopra menzionata, per le opportune valutazioni sulle eventuali mancanze che possano essere ascritte a LP ”. Proprio il richiamo alla “ leale collaborazione fra le società ” risulta dirimente al fine di qualificare la missiva in esame come mera richiesta di chiarimenti proposta dalla società controllata nei confronti della società controllante, in ordine a un atto in grado di incidere sui rapporti societari infragruppo.
Tale conclusione risulta inoltre avvalorata dal fatto che la richiesta non richiama alcuna norma di legge, né contiene i presupposti sostanziali dell’accesso documentale, né tantomeno enuncia compiutamente i motivi sottesi alla pretesa conoscitiva.
D’altra parte, plurime circostanze sono ostative al riconoscimento del silenzio significativo qui impugnato come atto meramente confermativo del diniego espresso emesso da NU s.r.l. il 23 novembre 2024: infatti l’istanza di accesso oggetto di causa è stata presentata al Comune di Cortina d’Ampezzo, cioè a un soggetto diverso dalla società capogruppo; è stata proposta il 6 novembre 2024, ossia in un momento precedente al diniego opposto da NU s.r.l.; ha un oggetto più ampio della richiesta conoscitiva del 25 settembre 2024, riguardante non solo la “nota di critica” del suddetto Comune ma anche ogni “ altra eventuale corrispondenza intercorsa con NU SR e/o il Consiglio di Bacino Dolomiti, nella quale si faccia riferimento all’operato della scrivente Società ”; contiene una compiuta enunciazione delle ragioni sottese alla pretesa ostensiva, concernenti non solo la leale collaborazione fra le società del gruppo ma anche l’esigenza difensiva di tutela dell’immagine di LP.
6. Il primo motivo di ricorso è tuttavia infondato.
In base all’art. 22, comma 1, lett. b) , della legge n. 241/1990, l’istante deve dimostrare, per il riconoscimento della propria pretesa conoscitiva, di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.
Il successivo art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce comunque all’istante l’ostensione qualora la conoscenza dei documenti richiesti “ sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8645).
Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “ l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19).
Con specifico riferimento al perimetro del sindacato esercitabile dall’Amministrazione detentrice del documento richiesto ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso, così come del giudice amministrativo adito ex art. 116 cod. proc. amm., la giurisprudenza ha chiarito che “ il principio di cui all'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, secondo cui «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», impone al giudice di accertare se la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Dunque, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1121).
Nel caso di specie, LP ha configurato – sia nell’istanza di accesso, sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio – il proprio interesse all’accesso sotto plurimi profili: in primo luogo, perché il Comune di Cortina d’Ampezzo avrebbe formalizzato una richiesta di avvio del procedimento volto alla gestione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di NU s.r.l., con conseguente estromissione della stessa LP, la quale sarebbe quindi interessata a proporre opposizione alla suddetta richiesta; in secondo luogo, perché una dichiarazione critica nei confronti del suo operato sarebbe in grado di lederne la reputazione e l’immagine; in terzo luogo, perché la conoscenza delle contestazioni sollevate dall’ente locale ampezzano le permetterebbe di assumere le misure atte a migliorare la propria organizzazione aziendale.
Invero le suddette argomentazioni, con cui LP ha inteso prospettare il suo interesse conoscitivo, non sono rilevanti al fine del riconoscimento della pretesa ostensiva.
È opportuno rammentare che il Consiglio di Bacino Dolomiti, con deliberazione n. 4/2024, ha ritenuto di “ affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell’in house providing alla costituenda società holding NU SR, quale futuro gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Dolomiti, composto dai comuni della Provincia di Belluno, già correntemente gestiti dalla medesima società e dalle altre tre società pubbliche ON SR, Ponte ER SR e LP IE SR che saranno in futuro controllate da NU SR ”. In forza dello schema di contratto di servizio in quella sede approvato, la stessa NU s.r.l. avrebbe dovuto assumere l’obbligo di erogazione del servizio per quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 2025: obbligo poi effettivamente assunto il 31 ottobre 2024, con la sottoscrizione del contratto di servizio tra il Consiglio di Bacino Dolomiti e NU s.r.l.
In base alla stessa deliberazione n. 4/2024, NU s.r.l., quale “ futuro soggetto unico affidatario ”, avrebbe dovuto a sua volta subaffidare il servizio ad altre società che già avevano operato nell’Ambito Territoriale Omogeneo, tra cui LP, tutte partecipate con quota di maggioranza dalla holding , e perciò a loro volta in house dai Comuni (siccome gli stessi enti locali avevano assunto l’obbligo di conferire alla stessa holding le quote di partecipazione rispettivamente possedute nelle tre società in house ON s.r.l., Ponte ER s.r.l. e, per l’appunto, LP).
Per quanto qui rileva, NU s.r.l., con nota del 10 settembre 2024 indirizzata al Comune di Cortina d’Ampezzo e al Consiglio di Bacino Dolomiti, ha comunicato la propria “ piena disponibilità ad assumere direttamente il servizio nelle tempistiche e con le modalità che verranno illustrate nella revisione progettuale e nel correlato programma ” nel territorio ampezzano.
Indi il Consiglio di Bacino Dolomiti, con deliberazione n. 13 del 20 dicembre 2024, ha preso atto della necessità di attuare una revisione del progetto di gestione integrata del servizio nel Comune suddetto, autorizzando nel frattempo l’“ affidamento-ponte ” del servizio per nove mesi all’attuale gestore esterno, con “ subentro di NU SR a decorrere dal 1° ottobre 2025 ”.
Da quanto sin qui esposto risulta che la società capogruppo, unica affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ha dato la propria disponibilità a revisionare la scheda progettuale del servizio in parola, ricevendo poi la relativa autorizzazione da parte dell’Autorità di Bacino: per l’effetto, la stessa NU s.r.l. ha assunto l’impegno di svolgere direttamente la raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo.
In tal modo NU s.r.l. ha di fatto avocato a sé il servizio nel suddetto territorio, disponendo che lo stesso non fosse più svolto dalla propria controllata LP, come invece ipotizzato nella deliberazione n. 3/2024, laddove LP, di cui il Comune di Cortina d’Ampezzo era socio, era stata indicata come futuro gestore del servizio (cfr. doc. 5 di parte attrice, p. 36).
È evidente quindi che l’odierna ricorrente non ha mai esercitato il servizio in oggetto nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo: ivi, infatti, il servizio era originariamente svolto da un operatore economico esterno selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, il quale avrebbe dovuto essere sostituito da LP con l’avvio dell’affidamento del servizio integrato nell’intero Ambito Territoriale Omogeneo a partire dal 1° gennaio 2025, sennonché il gestore unico del servizio, ossia NU s.r.l., ha deciso di assumere in proprio l’esecuzione.
Una scelta, questa, che non è riconducibile al Comune di Cortina d’Ampezzo, bensì alla stessa NU s.r.l. nonché al Consiglio di Bacino Dolomiti, e che non è stata contestata da LP né in via stragiudiziale, né in via giudiziale. D’altra parte, che LP non abbia un concreto interesse a lamentare il mancato subaffidamento del servizio trova conferma nel fatto – incontestato tra le parti – che essa è destinata a essere fusa per incorporazione nella sua controllante NU s.r.l., perdendo così la propria soggettività giuridica.
Sicché l’interesse vantato da LP a conoscere gli atti prodromici a questa decisione – che costituisce al tempo stesso una scelta imprenditoriale della holding e un atto di organizzazione amministrativa a livello d’Ambito Territoriale Omogeneo – esula dall’ambito della presente actio ad exhibendum proposta nei confronti del Comune di Cortina d’Ampezzo, dato che la decisione di revisionare il progetto di gestione non è in alcun modo riconducibile alla sfera di competenza comunale, poiché ascrivibile alla volontà di altri soggetti.
Sotto un diverso profilo, la circostanza che LP non abbia mai concretamente esercitato il servizio in esame nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo comporta che la stessa società non abbia alcun interesse a conoscere l’eventuale dichiarazione “critica” mossa al suo operato dall’ente locale al fine di ottimizzare la propria organizzazione. È evidente infatti che non possa essere migliorato un servizio che mai è stato avviato, né è destinato a venire svolto, data la riorganizzazione aziendale preannunciata da NU s.r.l. con la nota del 10 settembre 2024, autorizzata dal Consiglio di Bacino Dolomiti con la deliberazione n. 13/2024.
Non è riscontrabile neppure il dedotto interesse difensivo di LP finalizzato a tutelare la propria immagine e reputazione a fronte di una ipotizzata contestazione del Comune resistente. La documentazione richiesta – a prescindere dalla sua qualificazione come atto confidenziale – costituisce infatti esplicitazione della normale dialettica interna tra il Comune e la propria società in house (ossia NU s.r.l.) al fine del raggiungimento del più alto livello di efficienza in un servizio pubblico essenziale quale la raccolta dei rifiuti e, quindi, della migliore pianificazione del servizio medesimo a livello d’Ambito Territoriale Omogeneo.
Detta corrispondenza, da quel che è desumibile dagli atti di causa, ha quindi un valore di mera interlocuzione interna: da un lato, con l’affidatario unico del servizio, allo scopo di stimolare quest’ultimo ad ottimizzare la propria organizzazione aziendale, specie in vista dei Giochi Olimpici Invernali ospitati l’anno prossimo a Cortina d’Ampezzo; dall’altro lato, con il competente Consiglio di Bacino, al fine di valutare una variazione del progetto di affidamento. Una interlocuzione volta ad agevolare l’ iter di formazione della volontà sia dell’impresa capogruppo, sia dell’organo decisionale dell’Autorità di Bacino, che tuttavia non partecipa alla natura, rispettivamente, di atto di gestione societaria o di atto amministrativo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
7. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
La domanda di accesso di LP del 6 novembre 2024, rispetto alla quale si è formato il silenzio diniego qui impugnato, è stata proposta esclusivamente – come riportato nel corpo di testo dell’istanza – “ ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) ”.
La volontà di LP di richiedere soltanto l’accesso documentale – e non l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2023 – è desumibile chiaramente da ulteriori indici testuali: nell’oggetto, si rinviene l’eloquente indicazione “ Richiesta di accesso agli atti ex art. 22 e seguenti Legge 7 agosto 1990, n. 241 ”; nelle conclusioni, è riaffermato che trattasi di “ formale istanza di accesso agli atti ex art. 22 e seguenti Legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
A fronte di ciò, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 10 del 2 aprile 2020, secondo cui “ in presenza di una istanza di accesso ai documenti espressamente motivata con esclusivo riferimento alla disciplina generale della l. n. 241 del 1990, o ai suoi elementi sostanziali, la pubblica amministrazione, una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante della titolarità di un interesse differenziato in capo al richiedente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. n. 241 del 1990, non può esaminare la richiesta di accesso civico generalizzato, a meno che non sia accertato che l’interessato abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla l. n. 241 del 1990, anche l’accesso civico generalizzato e non abbia inteso limitare il proprio interesse ostensivo al solo accesso documentale, uti singulus .
Diversamente, infatti, la pubblica amministrazione si pronuncerebbe, con una sorta di diniego difensivo “in prevenzione”, su una istanza, quella di accesso civico generalizzato, mai proposta, nemmeno in forma, per così dire, implicita e/o congiunta o, comunque, ancipite dall’interessato, che si è limitato a richiedere l’accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990.
Ne discende che al giudice amministrativo, in sede di esame del ricorso avverso il diniego di una istanza di accesso motivata con riferimento alla disciplina ordinaria, di cui alla l. n. 241 del 1990 o ai suoi presupposti sostanziali, è precluso di accertare la sussistenza del diritto del richiedente secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato, stante l’impossibilità di convertire, in sede di ricorso giurisdizionale, il titolo dell’accesso eventualmente rappresentato all’amministrazione sotto l’uno o l’altro profilo ” (cfr. §§ 11.1, 11.2, 11.3).
Pertanto, siccome l’istanza di accesso di LP è espressamente motivata con riguardo alla sola disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990, è precluso in questa sede il vaglio della sussistenza dei presupposti sostanziali dell’accesso civico generalizzato, invero mai richiesto dall’odierna ricorrente.
Con la conseguenza che il secondo motivo di ricorso – implicante per l’appunto una riqualificazione dell’istanza quale richiesta di accesso civico generalizzato – è inammissibile.
8. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
9. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO