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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2971/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2971/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,
Il Giudice Lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2971/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_2 C.F._1
LOZZINI, elettivamente domiciliato in POTENZA – Via S. Remo, 154 - presso il difensore avv.
LUIGI LOZZINI
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti ANTONELLA CARLOMAGNO e RENATA FIORE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale e Email_1
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di conseguire il risarcimento dei danni
[...] subiti a causa del sinistro occorso in data 18.07.2023, alle ore 17.20 circa, in lungo via CP_1
Manfredonia.
A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che:
o nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, alla guida del motociclo Honda, targato DV
31026, percorreva via Manfredonia direzione centro cittadino, allorquando, giunto in prossimità dell'ingresso Comando Carabinieri NAS, perdeva il controllo del mezzo a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, così finendo fuori strada e cadendo a terra;
o sul luogo del sinistro, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di che hanno CP_1 redatto apposito rapporto d'intervento, nonché verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 1170991/23;
o il suddetto verbale di contestazione è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di che, CP_1 con sentenza n. 258/2024 del 6.03.2024, ha rigettato l'opposizione proposta, così confermando il provvedimento impugnato;
o a causa dell'urto, ha riportato lesioni personali, che rendevano necessario il ricovero presso gli
Ospedali Riuniti di ove gli veniva diagnosticato “politrauma della strada, frattura CP_1 scomposta distale femore destro, frattura composta della 3-4-5 costa sinistra”;
o il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel
16%, nonché danni morali e patrimoniali;
o il danno subito è stato quantificato in € 47.006,25, di cui € 39.038,00 per danno biologico, €
4.296,45 per danno morale e € 3.371,80 per danno patrimoniale;
o sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., Controparte_1 giacché il sinistro sarebbe asseritamente stato causato dall'avvallamento presente sul manto stradale non visibile né segnalato.
L'attore ha, pertanto, concluso, chiedendo l'accertamento della responsabilità del Controparte_1 convenuto nella causazione dei danni asseritamente patiti, con la relativa condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di € 47.006,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito l'infondatezza della domanda, giacché Controparte_1 risulterebbe accertata una negligente condotta di guida tenuta dall'attore, al quale sarebbe, pertanto, da ascrivere la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro occorso. Il convenuto ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda, giacché infondata nell'an e nel quantum, nonché la pagina 3 di 11 condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, aumentate di oneri nella misura del 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, giacché la difesa dell'Ente è stata assunta da avvocati incardinati nella struttura interna dell'Ente stesso.
Con ordinanza del 30.12.2024, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice, sicché, con istanza ex art. 177 c.p.c. del 10.03.2025, l'attore ha domandato la revoca della suddetta ordinanza, reiterando le richieste istruttorie.
All'udienza del 25.06.2025, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. In rito, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate dall'attore con la comparsa conclusionale in base a quanto segue.
Orbene, con ordinanza del 30.12.2024, il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice e, in particolare, quella capitolata alla lettera A perché formulata in termini generici, quella capitolata alla lettera B perché formulata in termini valutativi, quelle formulate alle lettere C e D perché ininfluenti. Con istanza ex art. 177 c.p.c. del 10.03.2025, l'attore ha domandato la revoca della suddetta ordinanza, reiterando la richiesta di assunzione delle prove testimoniali e dell'espletamento di una consulenza medico-legale.
Sul punto, giova rammentare che, in relazione alle richieste istruttorie, è compito del Giudice effettuare il giudizio preliminare di ammissibilità, ossia la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per l'esperimento del mezzo di prova, e di rilevanza, quindi di probabile utilità del contributo probatorio ai fini della decisione. Tale giudizio, di particolare importanza per le prove costituende, come la prova testimoniale, è demandato al Giudice istruttore, che si pronuncia all'uopo con un'ordinanza che, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., non pregiudica la decisione della causa e risulta sempre revocabile e modificabile nel corso del giudizio. Ciò nondimeno, la revoca dell'ordinanza istruttoria richiede fatti ovvero esigenze processuali sopravvenute rappresentate dall'istante.
Nel caso in esame, non ricorrono le condizioni menzionate e, pertanto, la suddetta istanza di revoca va rigettata.
Invero, con riferimento alla prova testimoniale richiesta dall'attore con l'atto di citazione, si conferma l'inammissibilità della stessa, giacché risulta articolata secondo capitoli generici o comunque non influenti ai fini della presente decisione.
pagina 4 di 11 Si rappresenta, inoltre, che dal rapporto d'intervento redatto dalla Polizia Locale di intervenuta CP_1 sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto, non risulta, quale persona informata sui fatti, il nominativo di , citato a testimoniare dall'odierno attore. Testimone_1
Va, inoltre, disattesa la richiesta avanzata da parte attrice e volta all'espletamento di una consulenza medico-legale. Sul punto, è utile precisare che la CTU non costituisce un mezzo probatorio a disposizione delle parti, sulla cui ammissibilità e rilevanza il Giudice è tenuto a pronunciarsi, bensì rappresenta un ausilio di natura tecnico-specialistica, che il giudice può disporre allorquando se ne rappresenti la necessità. Costituisce, quindi, un ausilio cui il Giudice può ricorrere per supplire alle sue deficienze cognitive nei settori della tecnica. Pertanto, la CTU non può supplire alle deficienze di allegazione e prova delle parti, svolgendo altrimenti un'indagine esplorativa di elementi e circostanze non allegate e provate (cfr. Cass., 30218/2017; Cass., 3130/2011). Con maggiore impegno esplicativo, non è consentito supplire, mediante la prova tecnica, alla carenza della prova storica dei fatti costitutivi della domanda. Nel caso in esame, considerato il mancato assolvimento ad opera dell'attore dell'onere di specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, in base a quanto sarà esposto nel proseguo, non risulta necessario l'esperimento della suddetta consulenza.
In base a quanto testé enunciato, le richieste istruttorie vanno disattese e, pertanto, va confermata l'ordinanza pronunciata in data 30.12.2024.
2. Nel merito, la domanda non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attore danneggiato e del danno risarcibile.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 14 d.lgs. 285/1992, ai sensi del quale l'ente proprietario della strada deve garantire la manutenzione e gestione delle stesse, la loro efficienza tecnica, nonché l'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica.
Ciò posto, con riferimento all'inquadramento giuridico della fattispecie, si è discusso, nel caso di sinistro asseritamente causato da una situazione di pericolo presente su una strada pubblica, circa la responsabilità dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c.
Invero, secondo un orientamento, residuerebbe la responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2043
c.c., con il relativo onere del soggetto danneggiato di provare la condotta dolosa o colposa dell'Ente convenuto, oltre che l'insidia, salva in ogni caso la prova liberatoria che il sinistro poteva essere evitato da una diversa condotta di guida del conducente del veicolo (cfr. Cass., 6807/2002). È, tuttavia, prevalsa la tesi secondo cui, nel caso in esame, si configura l'ipotesi tipica della responsabilità per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., di talché sul danneggiato incombe solo l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la situazione di pericolo esistente sul manto stradale, salvo il caso pagina 5 di 11 fortuito. Invero, la Suprema Corte ha chiarito come la P.A. risulti responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi sui beni demaniali, salvo la prova che il danno sia stato determinato da un fattore estrinseco, in quanto estraneo alla sua sfera di controllo, ovvero l'ipotesi in cui la fonte di pericolo costituisca essa stessa il caso fortuito, poiché causa di una potenzialità offensiva prima che fosse esigibile l'obbligo di custodia in capo all'ente pubblico (cfr. Cass., 6826/2021; Cass., 16295/2019;
Cass., 6703/2018; Cass., 20427/2008). Con maggiore impegno esplicativo, risulta che l'ente proprietario della strada, in quanto titolare dell'obbligo di custodia e del relativo dovere di vigilanza, risulta responsabile dei danni occorsi sulla stessa, ove risulti provato il collegamento eziologico tra la fonte di pericolo presente sul tratto stradale e l'evento dannoso. Recentemente, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.,
16295/2019). Inoltre, la giurisprudenza, ritenendo irrilevante le dimensioni della strada, ha chiarito che
“la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (cfr.
Cass., 24793/2013).
Pertanto, in base a quanto testé enunciato, si ritiene che la fattispecie ricorrente nel caso in esame vada inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Sulla natura giuridica della responsabilità ex art. 2051 c.c., si contrappongono la teoria soggettiva
(responsabilità per colpa presunta, sicché è ammessa la prova dell'assenza di colpa) e la teoria oggettiva (responsabilità oggettiva, che è esclusa solo dal caso fortuito, che interrompe il nesso causale). Sul punto, la giurisprudenza ha mostrato di aderire alla teoria oggettiva, giacché la responsabilità risarcitoria sorge per il mero verificarsi di un evento dannoso e per la sua derivazione causale dal bene in custodia, non rilevando la condotta colposa del custode (cfr. Cass., n. 12663/2024;
Cass., n. 18518/2024; Cass., n. 20943/2022; Cass., n. 25423/2006). La relazione qualificata con la res, quindi, giustifica l'allocazione dell'obbligo risarcitorio in capo al custode, precisando che il custode è
pagina 6 di 11 chi in concreto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, prescindendo dalla proprietà o dalla relazione diretta con il bene.
Dunque, per questa tesi, la responsabilità per cose in custodia opererebbe automaticamente ove fosse provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi il diverso profilo dell'assenza di diligenza del custode. L'obbligo risarcitorio è, pertanto, escluso ove intervenga un fattore interruttivo del nesso causale, quale il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce sul piano eziologico come causa o concausa nella verificazione del danno
(cfr. Cass., n. 26142/2023, Cass., n. 35429/2022).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che anche la condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato o del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, allorquando, consistendo in un fattore sopravvenuto anomalo, è dotata di un'idoneità causale assorbente (cfr. Cass., n. 21675/2023;
Cass., n. 18435/2014; Cass., n. 4659/2014).
Il rigore dell'interpretazione data all'art. 2051 c.c. risulta moderato dall'art. 1227 c.c., in virtù del quale il giudice può escludere dall'obbligo risarcitorio i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ovvero ridurre il risarcimento in considerazione della colpa del creditore e delle conseguenze che ne sono derivate. Il carattere oggettivo della responsabilità citata, quindi, non è insensibile all'eventuale concorso colposo del soggetto danneggiato, potendo lo stesso incidere sull'an
o sul quantum dell'obbligo risarcitorio. Opera, invero, il principio di autoresponsabilità, corollario del dovere di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., per cui ciascuno è tenuto ad evitare che dalla propria condotta imprudente o negligente derivino danni a terzi.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onus probandi, il danneggiato ha l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità, residuando in capo al convenuto l'onere di provare il caso fortuito, fattore impeditivo dell'obbligo risarcitorio (cfr. Cass., n. 12760/2024; Cass., n. 2184/2021; Cass., n.
11526/2017). È, quindi, necessaria la prova che il danno patito dal danneggiato sia conseguenza della cosa in custodia, quindi del suo naturale dinamismo o della sua difettosità (cfr. Cass., 5752/2022).
Pertanto, nel caso di sinistro asseritamente dovuto ad un pericolo occulto esistente sulla strada, risulta necessaria una valutazione del caso concreto;
quindi, occorre tenere in considerazione le condizioni della strada, le segnalazioni della fonte di pericolo e la condotta tenuta dal soggetto danneggiato.
Invero, è stato chiarito che, ove la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile mediante l'adozione di cautele ordinarie, l'eventuale condotta imprudente tenuta dal soggetto danneggiato costituisce causa esclusiva nella produzione del sinistro, interrompendo così il legame eziologico tra la fonte di pericolo e il danno (cfr. Cass., 6554/2021).
pagina 7 di 11 Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda non risulta fondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, dalla documentazione regolarmente depositata, emerge che sul luogo del sinistro vi fosse un avvallamento, fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada (cfr. fotografie allegate alla memoria art. 171 ter, n. 2, c.p.c.). Tale circostanza, oltre a non essere specificamente contestata da parte convenuta, risulterebbe dalle fotografie depositate da parte attrice (cfr. fotografie allegate alla memoria art. 171 ter, n. 2, c.p.c.), nonché dai rilievi fotografici effettuati dalle forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di CP_1 allegato all'atto di citazione). Sul punto, appare opportuno chiarire che la fotografia costituisce una prova precostituita della sua conformità alle cose in essa rappresentate, salvo l'onere di disconoscimento a carico della controparte (cfr. Cass., 9977/2018).
Tuttavia, non risulta provata l'insidiosità del suddetto avvallamento e, dalla documentazione allegata, è emersa una condotta imprudente tenuta dal danneggiato, sicché in essa si deve rinvenire la causa CP_ esclusiva nella produzione del sinistro, con conseguente esclusione di responsabilità in capo all' convenuto.
Invero, sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto, è intervenuta la Polizia Locale di CP_1 che ha redatto apposito rapporto d'intervento (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di CP_1 allegato all'atto di citazione). Sul punto, appare opportuno precisare che il verbale redatto dalle forze dell'ordine ha natura di atto pubblico, quindi fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, con riferimento alle altre circostanze accertate, in quanto apprese da terzi o risultanti da distinti accertamenti, conserva comunque un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., 10376/2024; Cass., 9037/2019; Cass., 20025/2016; Cass.,
22662/2008). Ebbene, il predetto verbale, pur accertando, in relazione allo stato della superficie stradale, la presenza di una strada “asfaltata con un piccolo avvallamento”, ha, altresì, rilevato condizioni climatiche serene e delle condizioni della strada asciutte (cfr. rapporto d'intervento della
Polizia Locale di allegato all'atto di citazione). Risulta, inoltre, che il sinistro sia avvenuto alle CP_1 ore 17.20 del 18.07.2023, quindi in condizioni di piena luce, come emerso anche dalla documentazione depositata da parte convenuta e contrariamente a quanto asserito dall'attore (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta). Si deve, dunque, ritenere che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile se l'utente della strada avesse tenuto una condotta di media diligenza.
Inoltre, in relazione alla presunta dinamica del sinistro, dal suddetto verbale emerge testualmente che
“Il veicolo in epigrafe … giunto in prossimità del Comando Carabinieri per la tutela della salute, a pagina 8 di 11 dire del suo conducente, causa di uno sprofondamento del manto stradale, il motociclista, perdeva il controllo del proprio mezzo e dopo circa 30 mt. deviava la marcia verso destra uscendo dalla sede stradale. Dopo aver percorso circa 18 mt. saliva sul marciapiede, ivi presente, urtando, col mezzo, una basola di cemento mentre, col manubrio destro, la recinzione del predetto Comando CC.
Successivamente rovinava al suolo, unitamente al mezzo che si arrestava dopo altri 24 mt. sul fianco sinistro” (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di allegato all'atto di citazione). CP_1
Dunque, dal suddetto rapporto non emerge un collegamento causale diretto tra l'avvallamento presente sul tratto stradale e il sinistro, giacché il danneggiato avrebbe proseguito la corsa prima di uscire fuori strada e arrestarsi a terra.
In aggiunta, le forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni di
, presente nell'immediatezza dei fatti, il quale ha testualmente riferito che “Giunto in Testimone_2 prossimità di PROVINCIA (NAS) vedevo il motociclo che mi precedeva che perdeva il controllo e non riuscendo a trattenere il veicolo impattava contro il muro di cinta degli Uffici Regionali”, così confermando il sinistro in esame (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di allegato CP_1 all'atto di citazione). Ciò nondimeno, lo stesso testimone riferisce alle forze dell'ordine che “Il centauro mi diceva che aveva perso il controllo a causa di una buca sul manto stradale”, così limitandosi a riferire quanto appreso dallo stesso danneggiato (cfr. rapporto d'intervento della Polizia
Locale di allegato all'atto di citazione). Dunque, da tali dichiarazioni non è emerso che la causa CP_1 del sinistro occorso sia stato l'avvallamento presente sul tratto stradale.
In aggiunta, l'imprudente condotta di guida tenuta dall'attore al momento del sinistro risulta dal verbale di contestazione di violazione del codice della strada del 16.08.2023, con cui è stata accertata la violazione ad opera dell'attore dell'art. 141, c. 2 e 11, del codice della strada (cfr. verbale di contestazione allegato all'atto di citazione). Dunque, con il suddetto verbale, le forze dell'ordine hanno accertato che “in data 18.07.2023 verso le ore 17.20, quale conducente del veicolo di cui sopra, proveniente dalla SS 673, percorreva via Manfredonia in direzione centro cittadino, giunto in prossima dell'ingresso Comando Carabinieri NAS, a causa della presenza di un piccolo avvallamento della sede stradale, non era in grado di conservare il controllo del mezzo tanto da uscire fuori dalla carreggiata, salire su un marciapiede e dopo aver urtato una recinzione, rovinava al suolo” (cfr. verbale di contestazione allegato all'atto di citazione). Pertanto, è stato contestato al danneggiato una negligente condotta di guida che gli ha impedito di controllare il mezzo condotto, così causando il sinistro in esame. Sul punto si rileva che l'ingiunto ha, con ricorso, proposto opposizione al suddetto verbale innanzi al Giudice di Pace di il quale, con sentenza n. 258/2024 del 6.03.2024, ha rigettato la CP_1 domanda, così confermando il verbale impugnato. Invero, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato pagina 9 di 11 come, dal rapporto d'intervento della Polizia Locale di risulta che il conducente, dopo essere CP_1 incorso nell'ostacolo, ha percorso 30 metri prima di deviare verso destra e ulteriori 18 metri prima di salire sul marciapiede attiguo (cfr. sentenza n. 258/2024 allegata all'atto di citazione). Dunque, il provvedimento confermato ha accertato una negligente condotta di guida tenuta dal soggetto danneggiato al momento del sinistro, cui può essere ascritta la responsabilità nella produzione del sinistro in esame.
Dunque, sulla base di quanto suesposto, la causa dell'evento dannoso asseritamente patito dall'odierno istante si rinviene nella negligente condotta di guida dallo stesso tenuta, sicché va escluso, in quanto non provato, il nesso eziologico tra l'insidia denunciata e il danno di cui si chiede il ristoro. Si deve, invero, ritenere che una diversa condotta del danneggiato avrebbe potuto evitare il danno.
Ciò posto, stante l'infondatezza della domanda in punto di an, appare irrilevante l'accertamento del quantum debeatur.
Dalle considerazioni testé enunciate, risulta dunque infondata la domanda risarcitoria proposta, che va, pertanto, rigettata.
3. Con riferimento alla richiesta, avanzata dal convenuto, di condanna di al Parte_2 risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., bisogna rilevare che tale domanda è infondata, in mancanza di prova della mala fede o colpa grave da imputare all'attore, il quale si è semplicemente limitato ad agire a tutela di un proprio preteso diritto, come peraltro è sua facoltà.
Pertanto, in applicazione del recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. “non è sufficiente la mera opinabilità della pretesa azionata ma occorre la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza” (Cass. Sez. II, n. 3464/2017), tale ulteriore domanda non merita accoglimento.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulle per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Sul punto, si precisa che risulta dovuto il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stato detto Comune patrocinato dalla sua Avvocatura interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti del ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone: pagina 10 di 11 1) rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna al pagamento, in favore del delle spese di lite Parte_2 Controparte_1 del presente giudizio che liquida per compenso professionale in € 3.397,00, oltre rimborso forfettario al 15% e oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge.
Foggia, 25.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 2971/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 25 giugno 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,
Il Giudice Lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2971/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUIGI Parte_2 C.F._1
LOZZINI, elettivamente domiciliato in POTENZA – Via S. Remo, 154 - presso il difensore avv.
LUIGI LOZZINI
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti ANTONELLA CARLOMAGNO e RENATA FIORE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale e Email_1
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
pagina 2 di 11 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di conseguire il risarcimento dei danni
[...] subiti a causa del sinistro occorso in data 18.07.2023, alle ore 17.20 circa, in lungo via CP_1
Manfredonia.
A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che:
o nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, alla guida del motociclo Honda, targato DV
31026, percorreva via Manfredonia direzione centro cittadino, allorquando, giunto in prossimità dell'ingresso Comando Carabinieri NAS, perdeva il controllo del mezzo a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, così finendo fuori strada e cadendo a terra;
o sul luogo del sinistro, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di che hanno CP_1 redatto apposito rapporto d'intervento, nonché verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. 1170991/23;
o il suddetto verbale di contestazione è stato impugnato innanzi al Giudice di Pace di che, CP_1 con sentenza n. 258/2024 del 6.03.2024, ha rigettato l'opposizione proposta, così confermando il provvedimento impugnato;
o a causa dell'urto, ha riportato lesioni personali, che rendevano necessario il ricovero presso gli
Ospedali Riuniti di ove gli veniva diagnosticato “politrauma della strada, frattura CP_1 scomposta distale femore destro, frattura composta della 3-4-5 costa sinistra”;
o il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel
16%, nonché danni morali e patrimoniali;
o il danno subito è stato quantificato in € 47.006,25, di cui € 39.038,00 per danno biologico, €
4.296,45 per danno morale e € 3.371,80 per danno patrimoniale;
o sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., Controparte_1 giacché il sinistro sarebbe asseritamente stato causato dall'avvallamento presente sul manto stradale non visibile né segnalato.
L'attore ha, pertanto, concluso, chiedendo l'accertamento della responsabilità del Controparte_1 convenuto nella causazione dei danni asseritamente patiti, con la relativa condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di € 47.006,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito l'infondatezza della domanda, giacché Controparte_1 risulterebbe accertata una negligente condotta di guida tenuta dall'attore, al quale sarebbe, pertanto, da ascrivere la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro occorso. Il convenuto ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della domanda, giacché infondata nell'an e nel quantum, nonché la pagina 3 di 11 condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, aumentate di oneri nella misura del 23,80%, da corrispondersi in luogo di iva e cpa, giacché la difesa dell'Ente è stata assunta da avvocati incardinati nella struttura interna dell'Ente stesso.
Con ordinanza del 30.12.2024, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice, sicché, con istanza ex art. 177 c.p.c. del 10.03.2025, l'attore ha domandato la revoca della suddetta ordinanza, reiterando le richieste istruttorie.
All'udienza del 25.06.2025, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. In rito, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate dall'attore con la comparsa conclusionale in base a quanto segue.
Orbene, con ordinanza del 30.12.2024, il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte attrice e, in particolare, quella capitolata alla lettera A perché formulata in termini generici, quella capitolata alla lettera B perché formulata in termini valutativi, quelle formulate alle lettere C e D perché ininfluenti. Con istanza ex art. 177 c.p.c. del 10.03.2025, l'attore ha domandato la revoca della suddetta ordinanza, reiterando la richiesta di assunzione delle prove testimoniali e dell'espletamento di una consulenza medico-legale.
Sul punto, giova rammentare che, in relazione alle richieste istruttorie, è compito del Giudice effettuare il giudizio preliminare di ammissibilità, ossia la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per l'esperimento del mezzo di prova, e di rilevanza, quindi di probabile utilità del contributo probatorio ai fini della decisione. Tale giudizio, di particolare importanza per le prove costituende, come la prova testimoniale, è demandato al Giudice istruttore, che si pronuncia all'uopo con un'ordinanza che, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., non pregiudica la decisione della causa e risulta sempre revocabile e modificabile nel corso del giudizio. Ciò nondimeno, la revoca dell'ordinanza istruttoria richiede fatti ovvero esigenze processuali sopravvenute rappresentate dall'istante.
Nel caso in esame, non ricorrono le condizioni menzionate e, pertanto, la suddetta istanza di revoca va rigettata.
Invero, con riferimento alla prova testimoniale richiesta dall'attore con l'atto di citazione, si conferma l'inammissibilità della stessa, giacché risulta articolata secondo capitoli generici o comunque non influenti ai fini della presente decisione.
pagina 4 di 11 Si rappresenta, inoltre, che dal rapporto d'intervento redatto dalla Polizia Locale di intervenuta CP_1 sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto, non risulta, quale persona informata sui fatti, il nominativo di , citato a testimoniare dall'odierno attore. Testimone_1
Va, inoltre, disattesa la richiesta avanzata da parte attrice e volta all'espletamento di una consulenza medico-legale. Sul punto, è utile precisare che la CTU non costituisce un mezzo probatorio a disposizione delle parti, sulla cui ammissibilità e rilevanza il Giudice è tenuto a pronunciarsi, bensì rappresenta un ausilio di natura tecnico-specialistica, che il giudice può disporre allorquando se ne rappresenti la necessità. Costituisce, quindi, un ausilio cui il Giudice può ricorrere per supplire alle sue deficienze cognitive nei settori della tecnica. Pertanto, la CTU non può supplire alle deficienze di allegazione e prova delle parti, svolgendo altrimenti un'indagine esplorativa di elementi e circostanze non allegate e provate (cfr. Cass., 30218/2017; Cass., 3130/2011). Con maggiore impegno esplicativo, non è consentito supplire, mediante la prova tecnica, alla carenza della prova storica dei fatti costitutivi della domanda. Nel caso in esame, considerato il mancato assolvimento ad opera dell'attore dell'onere di specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, in base a quanto sarà esposto nel proseguo, non risulta necessario l'esperimento della suddetta consulenza.
In base a quanto testé enunciato, le richieste istruttorie vanno disattese e, pertanto, va confermata l'ordinanza pronunciata in data 30.12.2024.
2. Nel merito, la domanda non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attore danneggiato e del danno risarcibile.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 14 d.lgs. 285/1992, ai sensi del quale l'ente proprietario della strada deve garantire la manutenzione e gestione delle stesse, la loro efficienza tecnica, nonché l'apposizione e manutenzione della relativa segnaletica.
Ciò posto, con riferimento all'inquadramento giuridico della fattispecie, si è discusso, nel caso di sinistro asseritamente causato da una situazione di pericolo presente su una strada pubblica, circa la responsabilità dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c.
Invero, secondo un orientamento, residuerebbe la responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2043
c.c., con il relativo onere del soggetto danneggiato di provare la condotta dolosa o colposa dell'Ente convenuto, oltre che l'insidia, salva in ogni caso la prova liberatoria che il sinistro poteva essere evitato da una diversa condotta di guida del conducente del veicolo (cfr. Cass., 6807/2002). È, tuttavia, prevalsa la tesi secondo cui, nel caso in esame, si configura l'ipotesi tipica della responsabilità per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., di talché sul danneggiato incombe solo l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la situazione di pericolo esistente sul manto stradale, salvo il caso pagina 5 di 11 fortuito. Invero, la Suprema Corte ha chiarito come la P.A. risulti responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni occorsi sui beni demaniali, salvo la prova che il danno sia stato determinato da un fattore estrinseco, in quanto estraneo alla sua sfera di controllo, ovvero l'ipotesi in cui la fonte di pericolo costituisca essa stessa il caso fortuito, poiché causa di una potenzialità offensiva prima che fosse esigibile l'obbligo di custodia in capo all'ente pubblico (cfr. Cass., 6826/2021; Cass., 16295/2019;
Cass., 6703/2018; Cass., 20427/2008). Con maggiore impegno esplicativo, risulta che l'ente proprietario della strada, in quanto titolare dell'obbligo di custodia e del relativo dovere di vigilanza, risulta responsabile dei danni occorsi sulla stessa, ove risulti provato il collegamento eziologico tra la fonte di pericolo presente sul tratto stradale e l'evento dannoso. Recentemente, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.,
16295/2019). Inoltre, la giurisprudenza, ritenendo irrilevante le dimensioni della strada, ha chiarito che
“la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (cfr.
Cass., 24793/2013).
Pertanto, in base a quanto testé enunciato, si ritiene che la fattispecie ricorrente nel caso in esame vada inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Sulla natura giuridica della responsabilità ex art. 2051 c.c., si contrappongono la teoria soggettiva
(responsabilità per colpa presunta, sicché è ammessa la prova dell'assenza di colpa) e la teoria oggettiva (responsabilità oggettiva, che è esclusa solo dal caso fortuito, che interrompe il nesso causale). Sul punto, la giurisprudenza ha mostrato di aderire alla teoria oggettiva, giacché la responsabilità risarcitoria sorge per il mero verificarsi di un evento dannoso e per la sua derivazione causale dal bene in custodia, non rilevando la condotta colposa del custode (cfr. Cass., n. 12663/2024;
Cass., n. 18518/2024; Cass., n. 20943/2022; Cass., n. 25423/2006). La relazione qualificata con la res, quindi, giustifica l'allocazione dell'obbligo risarcitorio in capo al custode, precisando che il custode è
pagina 6 di 11 chi in concreto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, prescindendo dalla proprietà o dalla relazione diretta con il bene.
Dunque, per questa tesi, la responsabilità per cose in custodia opererebbe automaticamente ove fosse provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi il diverso profilo dell'assenza di diligenza del custode. L'obbligo risarcitorio è, pertanto, escluso ove intervenga un fattore interruttivo del nesso causale, quale il caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed inevitabile, che si inserisce sul piano eziologico come causa o concausa nella verificazione del danno
(cfr. Cass., n. 26142/2023, Cass., n. 35429/2022).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che anche la condotta imprevedibile ed inevitabile del danneggiato o del terzo può integrare gli estremi del caso fortuito, allorquando, consistendo in un fattore sopravvenuto anomalo, è dotata di un'idoneità causale assorbente (cfr. Cass., n. 21675/2023;
Cass., n. 18435/2014; Cass., n. 4659/2014).
Il rigore dell'interpretazione data all'art. 2051 c.c. risulta moderato dall'art. 1227 c.c., in virtù del quale il giudice può escludere dall'obbligo risarcitorio i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza ovvero ridurre il risarcimento in considerazione della colpa del creditore e delle conseguenze che ne sono derivate. Il carattere oggettivo della responsabilità citata, quindi, non è insensibile all'eventuale concorso colposo del soggetto danneggiato, potendo lo stesso incidere sull'an
o sul quantum dell'obbligo risarcitorio. Opera, invero, il principio di autoresponsabilità, corollario del dovere di solidarietà sociale, ex art. 2 Cost., per cui ciascuno è tenuto ad evitare che dalla propria condotta imprudente o negligente derivino danni a terzi.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onus probandi, il danneggiato ha l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità, residuando in capo al convenuto l'onere di provare il caso fortuito, fattore impeditivo dell'obbligo risarcitorio (cfr. Cass., n. 12760/2024; Cass., n. 2184/2021; Cass., n.
11526/2017). È, quindi, necessaria la prova che il danno patito dal danneggiato sia conseguenza della cosa in custodia, quindi del suo naturale dinamismo o della sua difettosità (cfr. Cass., 5752/2022).
Pertanto, nel caso di sinistro asseritamente dovuto ad un pericolo occulto esistente sulla strada, risulta necessaria una valutazione del caso concreto;
quindi, occorre tenere in considerazione le condizioni della strada, le segnalazioni della fonte di pericolo e la condotta tenuta dal soggetto danneggiato.
Invero, è stato chiarito che, ove la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile mediante l'adozione di cautele ordinarie, l'eventuale condotta imprudente tenuta dal soggetto danneggiato costituisce causa esclusiva nella produzione del sinistro, interrompendo così il legame eziologico tra la fonte di pericolo e il danno (cfr. Cass., 6554/2021).
pagina 7 di 11 Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda non risulta fondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, dalla documentazione regolarmente depositata, emerge che sul luogo del sinistro vi fosse un avvallamento, fonte di potenziale pericolo per gli utenti della strada (cfr. fotografie allegate alla memoria art. 171 ter, n. 2, c.p.c.). Tale circostanza, oltre a non essere specificamente contestata da parte convenuta, risulterebbe dalle fotografie depositate da parte attrice (cfr. fotografie allegate alla memoria art. 171 ter, n. 2, c.p.c.), nonché dai rilievi fotografici effettuati dalle forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza dei fatti (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di CP_1 allegato all'atto di citazione). Sul punto, appare opportuno chiarire che la fotografia costituisce una prova precostituita della sua conformità alle cose in essa rappresentate, salvo l'onere di disconoscimento a carico della controparte (cfr. Cass., 9977/2018).
Tuttavia, non risulta provata l'insidiosità del suddetto avvallamento e, dalla documentazione allegata, è emersa una condotta imprudente tenuta dal danneggiato, sicché in essa si deve rinvenire la causa CP_ esclusiva nella produzione del sinistro, con conseguente esclusione di responsabilità in capo all' convenuto.
Invero, sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto, è intervenuta la Polizia Locale di CP_1 che ha redatto apposito rapporto d'intervento (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di CP_1 allegato all'atto di citazione). Sul punto, appare opportuno precisare che il verbale redatto dalle forze dell'ordine ha natura di atto pubblico, quindi fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, con riferimento alle altre circostanze accertate, in quanto apprese da terzi o risultanti da distinti accertamenti, conserva comunque un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., 10376/2024; Cass., 9037/2019; Cass., 20025/2016; Cass.,
22662/2008). Ebbene, il predetto verbale, pur accertando, in relazione allo stato della superficie stradale, la presenza di una strada “asfaltata con un piccolo avvallamento”, ha, altresì, rilevato condizioni climatiche serene e delle condizioni della strada asciutte (cfr. rapporto d'intervento della
Polizia Locale di allegato all'atto di citazione). Risulta, inoltre, che il sinistro sia avvenuto alle CP_1 ore 17.20 del 18.07.2023, quindi in condizioni di piena luce, come emerso anche dalla documentazione depositata da parte convenuta e contrariamente a quanto asserito dall'attore (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta). Si deve, dunque, ritenere che il pericolo fosse prevedibile ed evitabile se l'utente della strada avesse tenuto una condotta di media diligenza.
Inoltre, in relazione alla presunta dinamica del sinistro, dal suddetto verbale emerge testualmente che
“Il veicolo in epigrafe … giunto in prossimità del Comando Carabinieri per la tutela della salute, a pagina 8 di 11 dire del suo conducente, causa di uno sprofondamento del manto stradale, il motociclista, perdeva il controllo del proprio mezzo e dopo circa 30 mt. deviava la marcia verso destra uscendo dalla sede stradale. Dopo aver percorso circa 18 mt. saliva sul marciapiede, ivi presente, urtando, col mezzo, una basola di cemento mentre, col manubrio destro, la recinzione del predetto Comando CC.
Successivamente rovinava al suolo, unitamente al mezzo che si arrestava dopo altri 24 mt. sul fianco sinistro” (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di allegato all'atto di citazione). CP_1
Dunque, dal suddetto rapporto non emerge un collegamento causale diretto tra l'avvallamento presente sul tratto stradale e il sinistro, giacché il danneggiato avrebbe proseguito la corsa prima di uscire fuori strada e arrestarsi a terra.
In aggiunta, le forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni di
, presente nell'immediatezza dei fatti, il quale ha testualmente riferito che “Giunto in Testimone_2 prossimità di PROVINCIA (NAS) vedevo il motociclo che mi precedeva che perdeva il controllo e non riuscendo a trattenere il veicolo impattava contro il muro di cinta degli Uffici Regionali”, così confermando il sinistro in esame (cfr. rapporto d'intervento della Polizia Locale di allegato CP_1 all'atto di citazione). Ciò nondimeno, lo stesso testimone riferisce alle forze dell'ordine che “Il centauro mi diceva che aveva perso il controllo a causa di una buca sul manto stradale”, così limitandosi a riferire quanto appreso dallo stesso danneggiato (cfr. rapporto d'intervento della Polizia
Locale di allegato all'atto di citazione). Dunque, da tali dichiarazioni non è emerso che la causa CP_1 del sinistro occorso sia stato l'avvallamento presente sul tratto stradale.
In aggiunta, l'imprudente condotta di guida tenuta dall'attore al momento del sinistro risulta dal verbale di contestazione di violazione del codice della strada del 16.08.2023, con cui è stata accertata la violazione ad opera dell'attore dell'art. 141, c. 2 e 11, del codice della strada (cfr. verbale di contestazione allegato all'atto di citazione). Dunque, con il suddetto verbale, le forze dell'ordine hanno accertato che “in data 18.07.2023 verso le ore 17.20, quale conducente del veicolo di cui sopra, proveniente dalla SS 673, percorreva via Manfredonia in direzione centro cittadino, giunto in prossima dell'ingresso Comando Carabinieri NAS, a causa della presenza di un piccolo avvallamento della sede stradale, non era in grado di conservare il controllo del mezzo tanto da uscire fuori dalla carreggiata, salire su un marciapiede e dopo aver urtato una recinzione, rovinava al suolo” (cfr. verbale di contestazione allegato all'atto di citazione). Pertanto, è stato contestato al danneggiato una negligente condotta di guida che gli ha impedito di controllare il mezzo condotto, così causando il sinistro in esame. Sul punto si rileva che l'ingiunto ha, con ricorso, proposto opposizione al suddetto verbale innanzi al Giudice di Pace di il quale, con sentenza n. 258/2024 del 6.03.2024, ha rigettato la CP_1 domanda, così confermando il verbale impugnato. Invero, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato pagina 9 di 11 come, dal rapporto d'intervento della Polizia Locale di risulta che il conducente, dopo essere CP_1 incorso nell'ostacolo, ha percorso 30 metri prima di deviare verso destra e ulteriori 18 metri prima di salire sul marciapiede attiguo (cfr. sentenza n. 258/2024 allegata all'atto di citazione). Dunque, il provvedimento confermato ha accertato una negligente condotta di guida tenuta dal soggetto danneggiato al momento del sinistro, cui può essere ascritta la responsabilità nella produzione del sinistro in esame.
Dunque, sulla base di quanto suesposto, la causa dell'evento dannoso asseritamente patito dall'odierno istante si rinviene nella negligente condotta di guida dallo stesso tenuta, sicché va escluso, in quanto non provato, il nesso eziologico tra l'insidia denunciata e il danno di cui si chiede il ristoro. Si deve, invero, ritenere che una diversa condotta del danneggiato avrebbe potuto evitare il danno.
Ciò posto, stante l'infondatezza della domanda in punto di an, appare irrilevante l'accertamento del quantum debeatur.
Dalle considerazioni testé enunciate, risulta dunque infondata la domanda risarcitoria proposta, che va, pertanto, rigettata.
3. Con riferimento alla richiesta, avanzata dal convenuto, di condanna di al Parte_2 risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., bisogna rilevare che tale domanda è infondata, in mancanza di prova della mala fede o colpa grave da imputare all'attore, il quale si è semplicemente limitato ad agire a tutela di un proprio preteso diritto, come peraltro è sua facoltà.
Pertanto, in applicazione del recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. “non è sufficiente la mera opinabilità della pretesa azionata ma occorre la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza” (Cass. Sez. II, n. 3464/2017), tale ulteriore domanda non merita accoglimento.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulle per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Sul punto, si precisa che risulta dovuto il riconoscimento degli invocati oneri riflessi in sostituzione di iva e cpa, essendo stato detto Comune patrocinato dalla sua Avvocatura interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti del ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1 dispone: pagina 10 di 11 1) rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
2) condanna al pagamento, in favore del delle spese di lite Parte_2 Controparte_1 del presente giudizio che liquida per compenso professionale in € 3.397,00, oltre rimborso forfettario al 15% e oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge.
Foggia, 25.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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