Articolo 4 della Legge 26 luglio 1975, n. 386
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 settembre 1975
Art. 4.
In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto di tesoreria, di cui al precedente articolo, per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 6 settembre 1975