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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2554/2021 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nata a [...] in data [...]), con l' Parte_1 avv. MAURO FILOMENA (già con l' avv. CIANFRONE LILIA, già con l' avv.
ZAGARESE MARIA TERESA) - RICORRENTE
E
(nato a [...] in data [...]), con l' avv. Controparte_1
MINNICELLI MAURIZIO - RESISTENTE
E
- INTERVENIENTE Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
I FATTI
1 Con ricorso depositato il 28.10.2021, ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciata la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio in Altomonte (CS) in data 15/07/2006 e dal quale ha avuto il figlio , nato il [...]. Avendo premesso che la convivenza Persona_1 coniugale è divenuta intollerabile per il comportamento violento e prevaricatorio del marito, ha chiesto che la separazione fosse addebitata a quest' ultimo e che al medesimo fosse imposto l' obbligo di contribuire al mantenimento suo e del figlio con un assegno mensile di € 2.500,00.
2 Si è associato alla domanda di separazione , il quale Controparte_1 tuttavia ha negato di essere responsabile della crisi coniugale e, facendo presente le sue precarie condizioni economiche, ha chiesto che gli fosse imposto di contribuire al solo mantenimento del figlio.
3 All' esito della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale
(udienza 5.1.2022), questi ha disposto, in via provvisoria e urgente: che i coniugi vivessero separati;
che il figlio fosse affidato congiuntamente ai genitori, salva la sua collocazione prevalente presso la madre;
che lo contribuisse al P_
1 mantenimento della moglie e del figlio con un assegno mensile di € 1.000,00 (di cui €
300,00 per il figlio) e con la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
4 Nel corso del giudizio, è stato espletato l' interrogatorio formale della Parte_1 ed è stato escusso il teste indicato dalla stessa . Con ordinanza dell' Parte_1
8.1.2024, è stata disposta la riduzione, da € 1.000,00 a € 600,00, dell' importo dell' assegno dovuto mensilmente dallo per il mantenimento di moglie e P_ figlio (di cui € 300,00 per il mantenimento della prima ed € 300,00 per il mantenimento del secondo). Quindi, sulle conclusioni rassegnate a mezzo delle note depositate ai sensi dell' art. 127 ter CPC, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con ordinanza del 9.12.2024.
5 Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue richieste.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
6 La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (oltre tre anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
7 La richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito merita accoglimento, in quanto la contrarietà della condotta di questo ai doveri del matrimonio è dalla sua condanna in sede penale per maltrattamenti e lesioni in danno della moglie, nell' ambito del procedimento n. 1757/2021 RGNR.
8 Per quanto attiene all' affidamento del figlio , ancora minorenne, la Per_1 condizione di detenzione e di disagio mentale dello (vedi dichiarazioni P_ rese dai difensori all' udienza del 5.6.2023), consiglia che l' affido, pur disposto interinalmente in modalità condivisa, sia stabilito in modalità esclusiva in favore della madre. L' età del minore (che ha 17 anni ed è prossimo al raggiungimento della maggiore età) rende superflua ogni regolazione delle modalità di incontro padre/figlio.
9 Relativamente ai provvedimenti di natura economica, va osservato che lo
è socio accomandatario della EDILPETRA sas, esercente attività edile, P_ con una quota di partecipazione del 95% (il residuo 5% è nella titolarità della moglie).
Egli è proprietario al 50% - il residuo 50% è nella titolarità della sas - di locali deposito che sono stati locati a terzi (supermercati MD) sino al febbraio 2020, nonché proprietario esclusivo di terreni. Tuttavia, probabilmente anche a cagione della sua temporanea condizione di disagio psichico, la società e, di conseguenza, egli stesso stanno percependo redditi decisamente esigui, laddove la lavora, Parte_1 seppur precariamente e a tempo parziale, presso una ditta di pompe funebri. In tale situazione, il Collegio reputa di confermare la statuizione adottata dal giudice istruttore con l' ordinanza dell' 8.1.2024, che ha fissato in € 600,00 l' importo mensile dell' assegno dovuto mensilmente dallo per il mantenimento di moglie e P_ figlio.
10 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
b) Rigetta la domanda di addebito avanzata dalla;
Parte_1
c) Dispone l' affido esclusivo del minore in favore della Persona_1 madre, con libertà del padre di incontrare il figlio quando lo vorrà, nel rispetto delle esigenze di questo;
d) Dispone che contribuisca al mantenimento della Controparte_1 moglie e del figlio, versando mensilmente alla prima l' importo di € 600,00 (di cui € 300,00 per il mantenimento della moglie e € 300,00 per il mantenimento del figlio), nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, come definite dall' ordinanza presidenziale resa all' udienza del 5.1.2022;
e) Compensa le spese di giudizio.
Castrovillari, camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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