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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3164/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15723/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250121674718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2779/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate SS ed alla Regione Campania, seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. La ricorrente impugna, nello specifico, la cartella di pagamento n. 071 2025 0121674718 000 notificatale da Agenzia delle Entrate SS di Napoli in data 24/7/2025, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche anno 2020 oggetto di pregresso avviso di accertamento n. 064044206954/2020, in ipotesi notificato in data 28/6/2023. Eccepisce l'omessa notifica del citato avviso di accertamento e la conseguente intervenuta prescrizione del credito. In data 20/11/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate SS, la quale ha rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore. In data 19/12/2025 si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha eccepito la corretta notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella e la conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria. La ricorrente, in data 31/1/2026, ha depositato controdeduzioni con le quali ha contestato la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, così come documentata dalla Regione Campania. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto. La Regione Campania, invero, non ha dato prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 064044206954/2020 che risulta spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del ricorrente, non consegnato per assenza del destinatario e poi notificato per compiuta giacenza, senza che risulti inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Ed invero, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. Un., 15/4/2021 n. 10012). A monte, deve altresì rilevarsi un profilo di inesistenza della notifica, effettuata da operatore postale privato. In proposito, deve rilevarsi come la possibilità di avvalersi di operatori postali privati sia certamente ammessa anche per la notifica di atti amministrativi, quali l'avviso di accertamento, e ciò a seguito della intervenuta liberalizzazione del relativo servizio ed alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 1 co. 3 l. 890/1982, che fa riferimento agli operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 261/1999. Come specificato già da Cass. 11 ottobre 2017 n. 23887, la legge, tuttavia, non effettua una liberalizzazione secca del servizio, ma prevede il rilascio di una licenza individuale relativa allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base di regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiarendo anche che la notifica effettuata da soggetto privo di tale licenza è inesistente. Nella specie, non risulta dimostrato ma neppure dedotto da parte resistente che la società (CRC) a mezzo della quale è stata effettuata la notificazione dell'avviso di accertamento, avesse conseguito la licenza prevista dalla legge, con la conseguenza che – in ossequio alla citata giurisprudenza – la notifica stessa deve essere ritenuta inesistente. Su queste basi interpretative, deve concludersi che – non essendo stata provata la rituale notifica dell'avviso di accertamento – il credito rivendicato sia da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorso dev'essere dunque accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata. Le spese seguono la soccombenza (da limitarsi alla Regione Campania) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 230,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge, alla rifusione del contributo unificato ed alle spese generali nella misura del 15%. Compensa nel resto.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15723/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250121674718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2779/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate SS ed alla Regione Campania, seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. La ricorrente impugna, nello specifico, la cartella di pagamento n. 071 2025 0121674718 000 notificatale da Agenzia delle Entrate SS di Napoli in data 24/7/2025, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche anno 2020 oggetto di pregresso avviso di accertamento n. 064044206954/2020, in ipotesi notificato in data 28/6/2023. Eccepisce l'omessa notifica del citato avviso di accertamento e la conseguente intervenuta prescrizione del credito. In data 20/11/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate SS, la quale ha rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore. In data 19/12/2025 si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha eccepito la corretta notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella e la conseguente irretrattabilità della pretesa tributaria. La ricorrente, in data 31/1/2026, ha depositato controdeduzioni con le quali ha contestato la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, così come documentata dalla Regione Campania. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato, e come tale dev'essere accolto. La Regione Campania, invero, non ha dato prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 064044206954/2020 che risulta spedito a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del ricorrente, non consegnato per assenza del destinatario e poi notificato per compiuta giacenza, senza che risulti inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Ed invero, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. Un., 15/4/2021 n. 10012). A monte, deve altresì rilevarsi un profilo di inesistenza della notifica, effettuata da operatore postale privato. In proposito, deve rilevarsi come la possibilità di avvalersi di operatori postali privati sia certamente ammessa anche per la notifica di atti amministrativi, quali l'avviso di accertamento, e ciò a seguito della intervenuta liberalizzazione del relativo servizio ed alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 1 co. 3 l. 890/1982, che fa riferimento agli operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 261/1999. Come specificato già da Cass. 11 ottobre 2017 n. 23887, la legge, tuttavia, non effettua una liberalizzazione secca del servizio, ma prevede il rilascio di una licenza individuale relativa allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base di regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiarendo anche che la notifica effettuata da soggetto privo di tale licenza è inesistente. Nella specie, non risulta dimostrato ma neppure dedotto da parte resistente che la società (CRC) a mezzo della quale è stata effettuata la notificazione dell'avviso di accertamento, avesse conseguito la licenza prevista dalla legge, con la conseguenza che – in ossequio alla citata giurisprudenza – la notifica stessa deve essere ritenuta inesistente. Su queste basi interpretative, deve concludersi che – non essendo stata provata la rituale notifica dell'avviso di accertamento – il credito rivendicato sia da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Il ricorso dev'essere dunque accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata. Le spese seguono la soccombenza (da limitarsi alla Regione Campania) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 230,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge, alla rifusione del contributo unificato ed alle spese generali nella misura del 15%. Compensa nel resto.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano