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29 dicembre 2023
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20 dicembre 2025
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Art. 4. Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato 1. ((Nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato le misure di natura fiscale che presentano i requisiti di cui all'articolo 107 del medesimo Trattato sono riconosciute esclusivamente alle seguenti condizioni:)) ((13)) a) se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonche' delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
c) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ((alle misure fiscali previste)) alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((13)) ------------ AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
b) se previsti nel rispetto delle condizioni di cui al capo I e II, nonche' delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al capo III, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
c) se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ((alle misure fiscali previste)) alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((13)) ------------ AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Commentari • 7
- 1. Prime considerazioni sulla norma interpretativa in materia di applicabilità dell’IMU sugli immobili destinati ad attività didattiche svolte con modalità non…Accesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 27 gennaio 2026 · 10.07819
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