Art. 1.
Gli articoli 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755 , sono abrogati.
E' altresi' risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la societa' "Aeroporti di Roma - Societa' per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.a.", ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data 1 luglio 1974.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sara' modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Societa' aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.
Gli articoli 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755 , sono abrogati.
E' altresi' risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la societa' "Aeroporti di Roma - Societa' per la gestione del sistema aeroportuale della capitale p.a.", ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti in data 1 luglio 1974.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sara' modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Societa' aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 1974.