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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/11/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1908/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1908/2014 R.G.A.C.,
TRA
in persona del l.r. p.t., e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, rapp.ti e difesi, giusta procura in calce delle copie notificate del decreto ingiuntivo
[...] opposto, dall'Avv. Aldo MELCHIONDA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI-OPPONENTI
E in persona del Curatore p.t.; Controparte_1
CONVENUTO -OPPOSTO contumace avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (noleggio)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse alla a ed a Parte_2 Parte_1 Pt_3
, in solido tra loro, e con clausola di immediata esecuzione, di pagare, alla medesima
[...] ricorrente, la somma di euro 125.020,00, oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza delle singole cambiali.
La ricorrente aveva noleggiato alla a perforatrice Parte_2 verticale VD1330: il canone mensile, da versarsi per i trentasei mesi di durata del rapporto, corrispondeva ad euro 6.580,00.
La noleggiatrice traeva cambiali per i singoli canoni, garantite dall'avallo del Pt_3
e della . Pt_2
Le cambiali scadute dal Luglio all'Ottobre 2012 erano state protestate.
1 N. 1908/2014 R.G.A.C.
Ulteriori diciannove cambiali, con scadenza posteriore, non venivano neppure
«bancate» (sic), e non venivano onorate.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 425/2014, immediatamente esecutivo.
3. La e Parte_2 Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione.
La firma della , apparentemente presente sulle cambiali, era apocrifa. Pt_2
Tra le parti era stata pattuita la restituzione della perforatrice, in anticipo rispetto alla scadenza pattuita, e, corrispondentemente, era stato stabilito che fossero restituite le cambiali che sarebbero scadute dopo il 18 Ottobre 2010, giorno nel quale la macchina era stata riconsegnata.
4. La società creditrice non si costituiva.
5. Essendo risultato che la era stata dichiarata fallita, dal Controparte_1
Tribunale di Parma, mediante sentenza n. 40/14, emessa in data 13 Marzo 2014 e depositata il
19 successivo, la causa veniva dichiarata interrotta: gli opponenti, quindi, la riassumevano.
6. La Curatela rimaneva contumace.
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, che la lite fosse risolta per via negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e la domanda, avanzata dalla ol ricorso monitorio, dev'essere rigettata. Controparte_1
2. Innanzitutto, occorre precisare che la notificazione dell'atto di citazione risulta compiuta quando il fallimento era già stato dichiarato: essa, tuttavia, non deve considerarsi inesistente, ma nulla, in presenza di un collegamento tra la parte e la Curatela, nei cui confronti, pertanto, doveva disporsi la rinnovazione della notificazione medesima (cfr., ex pluribus, e mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. V, ord. 19.9.2024, n. 25230): e l'interruzione, seguita dalla riassunzione notificata equivale alla rinnovazione, essendo capace di instaurare il contraddittorio con la Curatela.
Quest'ultima, non essendosi costituita, dev'essere dichiarata contumace.
3.a Nel merito, dinanzi alle specifiche deduzioni difensive degli opponenti, accompagnate da documentazione puntualmente relativa ad esse, la contrapposta posizione della rimasta priva di qualunque sostegno, in ragione della contumacia Controparte_1 di tale parte.
3.b Il riferimento è, innanzitutto, quanto alle firme della , alla c.t.u. acquisita nel Pt_2 parallelo giudizio n. 1968/2011 R.G.A.C., anch'esso pendente innanzi al medesimo Tribunale, contro la stessa creditrice, e nel quale altre cambiali venivano censurate di apocrifia delle sottoscrizioni della stessa : l'ausiliario si esprimeva nel senso che, appunto, costei non Pt_2 avesse sottoscritto i titoli.
A questo elemento si aggiunge che gli opponenti avevano chiesto che la controparte esibisse in originale le cambiali, affinché fosse possibil esaminarle più pienamente: il che non
è, ovviamente, accaduto.
2 N. 1908/2014 R.G.A.C.
3.c In proposito, poi, dell'esistenza stessa (o, meglio, della persistenza sino all'epoca di deposito del ricorso monitorio) del debito della e di Parte_2 può osservarsi, in primo luogo, che la presenza di una firma di avallo Parte_3 apocrifa indebolisce la posizione della parte creditrice, rendendo meno probabile che la descrizione delle circostanze, da essa formulata, sia veridica.
In secondo luogo, gli opponenti depositano una missiva della Parte_2 nella quale si chiedeva la restituzione delle cambiali ancora in possesso della
[...] pur dopo il concluso accordo, accompagnata, nel fascicolo degli Controparte_1 stessi opponenti, da una bolla di consegna, con data al 18 Ottobre 2010, ossia alla data indicata dagli stessi opponenti: che si riferisce alla perforatrice verticale VD1330, e che reca una firma per accettazione.
Può, insomma ritenersi più verosimile la tesi degli opponenti, anziché quella enunziata nel ricorso monitorio.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione delle particolari difficoltà di risoluzione della causa e della condotta processuale della Curatela, la quale non ha partecipato attivamente alla lite, così non frapponendo ulteriori ostacoli all'accertamento dei diritti degli opponenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1908/2014 R.G.A.C., promossa da dalla in persona del l.r. p.t., e da Parte_1 Parte_2 contro il in persona del Parte_3 Controparte_1
Curatore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace il Fallimento Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 425/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. rigetta la domanda proposta, col ricorso monitorio, dalla Controparte_1 contro la e Parte_2 Parte_3 Parte_1
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 7 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1908/2014 R.G.A.C.,
TRA
in persona del l.r. p.t., e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, rapp.ti e difesi, giusta procura in calce delle copie notificate del decreto ingiuntivo
[...] opposto, dall'Avv. Aldo MELCHIONDA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI-OPPONENTI
E in persona del Curatore p.t.; Controparte_1
CONVENUTO -OPPOSTO contumace avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo (noleggio)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse alla a ed a Parte_2 Parte_1 Pt_3
, in solido tra loro, e con clausola di immediata esecuzione, di pagare, alla medesima
[...] ricorrente, la somma di euro 125.020,00, oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza delle singole cambiali.
La ricorrente aveva noleggiato alla a perforatrice Parte_2 verticale VD1330: il canone mensile, da versarsi per i trentasei mesi di durata del rapporto, corrispondeva ad euro 6.580,00.
La noleggiatrice traeva cambiali per i singoli canoni, garantite dall'avallo del Pt_3
e della . Pt_2
Le cambiali scadute dal Luglio all'Ottobre 2012 erano state protestate.
1 N. 1908/2014 R.G.A.C.
Ulteriori diciannove cambiali, con scadenza posteriore, non venivano neppure
«bancate» (sic), e non venivano onorate.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 425/2014, immediatamente esecutivo.
3. La e Parte_2 Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione.
La firma della , apparentemente presente sulle cambiali, era apocrifa. Pt_2
Tra le parti era stata pattuita la restituzione della perforatrice, in anticipo rispetto alla scadenza pattuita, e, corrispondentemente, era stato stabilito che fossero restituite le cambiali che sarebbero scadute dopo il 18 Ottobre 2010, giorno nel quale la macchina era stata riconsegnata.
4. La società creditrice non si costituiva.
5. Essendo risultato che la era stata dichiarata fallita, dal Controparte_1
Tribunale di Parma, mediante sentenza n. 40/14, emessa in data 13 Marzo 2014 e depositata il
19 successivo, la causa veniva dichiarata interrotta: gli opponenti, quindi, la riassumevano.
6. La Curatela rimaneva contumace.
7. Falliva il tentativo, promosso da chi scrive, che la lite fosse risolta per via negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e la domanda, avanzata dalla ol ricorso monitorio, dev'essere rigettata. Controparte_1
2. Innanzitutto, occorre precisare che la notificazione dell'atto di citazione risulta compiuta quando il fallimento era già stato dichiarato: essa, tuttavia, non deve considerarsi inesistente, ma nulla, in presenza di un collegamento tra la parte e la Curatela, nei cui confronti, pertanto, doveva disporsi la rinnovazione della notificazione medesima (cfr., ex pluribus, e mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. V, ord. 19.9.2024, n. 25230): e l'interruzione, seguita dalla riassunzione notificata equivale alla rinnovazione, essendo capace di instaurare il contraddittorio con la Curatela.
Quest'ultima, non essendosi costituita, dev'essere dichiarata contumace.
3.a Nel merito, dinanzi alle specifiche deduzioni difensive degli opponenti, accompagnate da documentazione puntualmente relativa ad esse, la contrapposta posizione della rimasta priva di qualunque sostegno, in ragione della contumacia Controparte_1 di tale parte.
3.b Il riferimento è, innanzitutto, quanto alle firme della , alla c.t.u. acquisita nel Pt_2 parallelo giudizio n. 1968/2011 R.G.A.C., anch'esso pendente innanzi al medesimo Tribunale, contro la stessa creditrice, e nel quale altre cambiali venivano censurate di apocrifia delle sottoscrizioni della stessa : l'ausiliario si esprimeva nel senso che, appunto, costei non Pt_2 avesse sottoscritto i titoli.
A questo elemento si aggiunge che gli opponenti avevano chiesto che la controparte esibisse in originale le cambiali, affinché fosse possibil esaminarle più pienamente: il che non
è, ovviamente, accaduto.
2 N. 1908/2014 R.G.A.C.
3.c In proposito, poi, dell'esistenza stessa (o, meglio, della persistenza sino all'epoca di deposito del ricorso monitorio) del debito della e di Parte_2 può osservarsi, in primo luogo, che la presenza di una firma di avallo Parte_3 apocrifa indebolisce la posizione della parte creditrice, rendendo meno probabile che la descrizione delle circostanze, da essa formulata, sia veridica.
In secondo luogo, gli opponenti depositano una missiva della Parte_2 nella quale si chiedeva la restituzione delle cambiali ancora in possesso della
[...] pur dopo il concluso accordo, accompagnata, nel fascicolo degli Controparte_1 stessi opponenti, da una bolla di consegna, con data al 18 Ottobre 2010, ossia alla data indicata dagli stessi opponenti: che si riferisce alla perforatrice verticale VD1330, e che reca una firma per accettazione.
Può, insomma ritenersi più verosimile la tesi degli opponenti, anziché quella enunziata nel ricorso monitorio.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione delle particolari difficoltà di risoluzione della causa e della condotta processuale della Curatela, la quale non ha partecipato attivamente alla lite, così non frapponendo ulteriori ostacoli all'accertamento dei diritti degli opponenti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1908/2014 R.G.A.C., promossa da dalla in persona del l.r. p.t., e da Parte_1 Parte_2 contro il in persona del Parte_3 Controparte_1
Curatore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara contumace il Fallimento Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 425/2014, emesso dal Tribunale di Potenza;
3. rigetta la domanda proposta, col ricorso monitorio, dalla Controparte_1 contro la e Parte_2 Parte_3 Parte_1
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 7 Novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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