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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/09/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione Bottino
scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.25 la seguente
SENTENZA
nella causa n. RG 13071/2024
tra Parte_1 genitore del minore Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Garambone Lusianna
ricorrente contro
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. difeso come in atti convenuto
Motivi della decisione Il ricorrente con ricorso depositato in data 24.10.24, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento di somme dovuti a titolo di ratei di indennità di frequenza per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2023 a) avendo ottenuto, il positivo riconoscimento del requisito sanitario in sede amministrativa ed avendo provato mediante il deposito di certificati di frequenza di centri
ed avendo allegato il titolo per i mesi estivi riabilitativi all' CP_1 il possesso dei requisiti per il riconoscimento della presentazione prestazione assistenziale richiesta, del calendario delle presenza;
d) che 1' CP_1 non pagava la prestazione dovuta,
allegando l'assenza del calendario delle presenza
L' CP_1 si costituiva in giudizio ribadendo le ragioni del rigetto in via amministrativa.
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione dei calendari delle presenza allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa. Il credito vantato appare correttamente quantificato nel corpo del ricorso dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna 1' CP_1 al pagamento delle somme dovute a titolo di dell' indennità di ratei di luglio, agosto e settembre 2023
frequenza in favore di oltre interessi Persona_1
legali come per legge;
condanna 1' CP_1 al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 1340,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore
anticipatario.
Aversa 15.9.25
Il Giudice Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli Nord, dott. Marco ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione Bottino
scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 12.9.25 la seguente
SENTENZA
nella causa n. RG 13071/2024
tra Parte_1 genitore del minore Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Garambone Lusianna
ricorrente contro
CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. difeso come in atti convenuto
Motivi della decisione Il ricorrente con ricorso depositato in data 24.10.24, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento di somme dovuti a titolo di ratei di indennità di frequenza per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2023 a) avendo ottenuto, il positivo riconoscimento del requisito sanitario in sede amministrativa ed avendo provato mediante il deposito di certificati di frequenza di centri
ed avendo allegato il titolo per i mesi estivi riabilitativi all' CP_1 il possesso dei requisiti per il riconoscimento della presentazione prestazione assistenziale richiesta, del calendario delle presenza;
d) che 1' CP_1 non pagava la prestazione dovuta,
allegando l'assenza del calendario delle presenza
L' CP_1 si costituiva in giudizio ribadendo le ragioni del rigetto in via amministrativa.
Superflua ogni attività istruttoria, essendo gli atri requisiti documentati in atti, la causa veniva discussa e decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.
Deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dei ratei dovuti per il periodo indicato in ricorso sussistendo, come da certificazione dei calendari delle presenza allegata in atti, altresì il requisito economico sin dalla data di cui al decreto di omologa. Il credito vantato appare correttamente quantificato nel corpo del ricorso dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna 1' CP_1 al pagamento delle somme dovute a titolo di dell' indennità di ratei di luglio, agosto e settembre 2023
frequenza in favore di oltre interessi Persona_1
legali come per legge;
condanna 1' CP_1 al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 1340,00 oltre IVA CPA e S.G. al Procuratore
anticipatario.
Aversa 15.9.25
Il Giudice Marco Bottino