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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 17 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4882/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra (CF: ), nella qualità di coobbligato Parte_1 C.F._1 della , rappresentato e difeso, Controparte_1 dall'Avv. Maria Rosa Crocitti, con cui elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla via Pentolai n. 17, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale Controparte_2 procuratrice speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Petito, con cui elettivamente domicilia in Copertino (LE), alla via C. Battisti n. 124, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239003422518000, notificatagli da in Controparte_4 data 15.09.2023, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420150002828974000, n. 39420160002127619000, n. 39420160004845946000, n. 39420170000008414000, n. 39420180001535415000 e n. 39420190003083945000; aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 26.485,99. Nello specifico, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli avvisi presupposti nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la S.C.C.I. S.p.a. e l' CP_2 [...]
chiedendo di: “Accertare e Dichiarare, l'inesistenza, la nullità Controparte_3 ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e sottese cartelle per omessa notifica degli atti presupposti;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale e assistenziale e della sanzioni amministrative, recato nell' intimazione di pagamento per tutti i motivi indicati in diritto nel presente atto;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente alla Sede in quanto ampiamente prescritti;
Per CP_2
l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte e portate nell' intimazione di pagamento impugnata, ordinando ai resistenti di procedere alla relativa cancellazione inibendone ogni procedura di riscossione esattoriale sullo stesso”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente in proprio e quale CP_2 mandataria della S.C.C.I., rilevando -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della Controparte_5
di cui chiedeva la estromissione.
[...]
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_6 deduceva l'infondatezza dei vizi dell'intimazione di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a. trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati CP_2 oggetto di cessione alla stessa.
1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_3 CP_3 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Inoltre, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di un atto di competenza propria dell' Controparte_3
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto.
[...] CP_7
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività e ammissibilità dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata anche successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza).
3. Ebbene, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma, concernenti la presunta omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, perché tardivamente proposta. Invero, l'intimazione de qua è stata notificata -per ammissione anche del ricorrente- in data 15.09.2023 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 17.10.2023, dunque, ben oltre il termine di 20 giorni. Peraltro, anche a voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere il vizio di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, atteso che, in relazione ad essi, risulta ritualmente notificata la successiva intimazione di pagamento n. 09420229002298851000 in data 08.06.2022 (consegnata alla madre), con conseguente onere del contribuente di far valere la nullità dell'atto presupposto entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015), onere che nella specie non è stato assolto. Parimenti non merita accoglimento l'eccezione attorea afferente all'estinzione dei crediti previdenziali di cui all'intimazione opposta stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Infatti, risulta per tabulas che, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229002298851000 (08.06.2022), comprensiva degli avvisi di addebito in ricorso, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta n. 09420239003422518000 (15.09.2023), non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi. A tal uopo, resta priva di pregio l'eccezione sollevata da parte ricorrente, con le note di trattazione scritta, in ordine alla presunta irregolarità della notifica di tale atto interruttivo, in quanto effettuata presso l'abitazione sita in via XX Settembre e poiché firmata e ricevuta dalla madre CP_8
In primo luogo, occorre evidenziare come la stessa sia stata qualificata quale “persona di famiglia”. Sul punto, la Corte di cassazione ha chiarito che “Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. In particolare, la prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto comporta a carico del destinatario l'onere della prova - non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna - dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza (attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario. (Nella specie, il S.C. ha censurato la pronuncia di merito che, nel dichiarare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di spiegare in base a quali elementi, esclusa la semplice certificazione anagrafica, doveva ritenersi errata l'annotazione dell'ufficiale postale secondo la quale nell'abitazione in cui era stata rinvenuta la madre del contribuente dimorava anche, di fatto, il contribuente destinatario della notifica)” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 15938 del 13.6.2008). Applicando detto principio al caso di specie, è necessario evidenziare come parte opponente si sia limitata a depositare il certificato di residenza dell'Ufficio Anagrafe da cui risulta la sua residenza in altro luogo, tuttavia, senza aver offerto altri elementi di prova e senza aver proposto querela di falso. Inoltre, in quanto eseguita a mani di un familiare, la notifica non richiedeva ai fini del suo perfezionamento l'invio e la ricezione di una raccomandata informativa. La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente si riferisce, infatti, alle ipotesi di irreperibilità relativa. Sulla base di quanto esposto, il ricorso va respinto.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto una autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed in persona dei rispettivi Controparte_6 CP_2 legali rappresentati p.t., liquidate per ogni parte nella complessiva somma di
€3.291,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei confronti di S.C.C.I s.p.a. Reggio Calabria, 17 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano