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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 924/2024 tra Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
RICORRENTI e
CP_1 DOTT. Controparte_2 RESISTENTI
CP
TERZA CHIAMATA
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 9.39 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_1 Parte_1 quale madre della minore l'avv. DI DONATO MARCO il quale si riporta al Parte_2 proprio ricorso introduttivo, ex art. 281 decies cpc, nonché agli scritti difensivi depositati ed insiste, previo rigetto delle avverse eccezioni, per l'accoglimento della domanda proposta, con ogni conseguente pronuncia relativa al presente giudizio, nonché alla pregressa fase di atp espletata.
Per l'avv. SCELSI FRANCESCO PAOLO MARIA ALFONSO oggi sostituito CP_1 dall'avv. VERINA BARRUCCI la quale si riporta agli scritti conclusivi chiedendone l'accoglimento, impugnando e contestando ogni avversa domanda ed eccezione.
Per l'avv. ROSSI STEFANO e l'avv. ROSSI LUDOVICA, oggi Controparte_2 sostituiti dall'avv. LAURA D'ARCHIVIO, la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbalizzazioni e, in particolare, alle note conclusive da ultimo depositate;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste affinché la causa sia rimessa in istruttoria, al fine di disporre la rinnovazione della/e CTU (o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dei consulenti).
pagina 1 di 22 In linea subordinata, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e contesta il contenuto delle avverse note conclusive, per quanto pregiudizievoli al medico assistito.
Per l'avv. PIERLUIGI PATRIZIO il quale si riporta integralmente alle proprie CP difese e conclusioni, da ultimo contenute nelle Memorie difensive conclusive del 24 luglio 2025.
Impugna e contesta ogni avversa deduzione ed eccezione, sia da parte dei ricorrenti eredi sia da Pt_1 parte del resistente dott. ; in particolare, per tutto quanto già esposto in atti, dichiara di Controparte_2 non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e conclusioni proposte dai ricorrenti in danno di in sede di Memoria conclusionale del 25 luglio 2025. CP
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 924/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale genitore, unitamente a Parte_1 C.F._1 Per_1 (C.F. ) della minore (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
nonché da (C.F. ) e da C.F._3 Parte_1 C.F._4 (C.F. ) elettivamente domiciliati in VIA Parte_1 C.F._5 TRILUSSA 33 PESCARA, presso il difensore avv. DI DONATO MARCO, RICORRENTI
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCELSI FRANCESCO PAOLO CP_1 P.IV_1 MARIA ALFONSO elettivamente domiciliata in VIA PLINIO 27 SULMONA, presso il difensore avv. SCELSI FRANCESCO PAOLO
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_3 C.F._6 STEFANO e dell'avv. ROSSI LUDOVICA, elettivamente domiciliato in Via Salaria, 292 00199 ROMA, presso il difensore avv. ROSSI STEFANO RESISTENTI nei confronti di
(C.F. e P.IV ) con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI PATRIZIO CP P.IV_2 elettivamente domiciliata in Pescara, VIA C. CIGLIA n. 8, presso il difensore avv. PIERLUIGI PATRIZIO PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-deciese ss. c.p.c. depositato il 25 marzo 2024 in proprio e Parte_1 nell'interesse della minore , figlia di e di Parte_2 Parte_1 Per_1
nonché e tutti eredi del sig.
[...] Parte_1 Parte_1 Per_2
pagina 3 di 22 nato a [...] il [...] e deceduto il 06.02.2022, hanno chiesto che il tribunale accerti e Pt_1 dichiari la responsabilità extracontrattuale di , (già , in persona del CP_4 CP legale rappresentante p.t. e del dott. , nella causazione del decesso del Controparte_2
Sig. , marito di padre di di Persona_3 Parte_1 Parte_1 Pt_1
e nonno di , con condanna dei medesimi, in solido tra loro, al
[...] Parte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non, da loro subiti a seguito del decesso del congiunto, quantificati in € 1.080.696,67 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
A sostegno della domanda hanno richiamato gli esiti della perizia, svolta in sede di ATP nel giudizio iscritto al n. R.G. 618/2023, chiedendo la condanna dei convenuti alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con comparsa depositata il 26.6.2025 si è costituita evidenziando che il precedente CP_1 procedimento per ATP conciliativo era stato promosso nei confronti di con socio CP unico e con C.F. e P.IV , società che gestisce la Casa di Cura Pierangeli, struttura P.IV_2 coinvolta nei fatti descritti in atto.
Il presente giudizio è stato invece notificato alla già soggetto CP_1 CP inesistente, considerato che non è intervenuta alcuna vicenda societaria che ha visto la CP
(C.F. ) attiva dal 1959, trasformarsi in C.F. ).
[...] P.IV_1 CP_1 P.IV_2
C.F. ) è infatti attiva dal 2017 e detiene il 100% del capitale sociale CP_1 P.IV_2 di C.F. ), di cui è socio unico (cfr doc. 1 e 2). CP P.IV_1
Le ultime operazioni di fusione per incorporazione che hanno coinvolto (C.F. CP
) risalgono al 29.12.2022 (incorporazione della P.IV_1 Controparte_5
e al 15.12.2010 (incorporazione della .
[...] Controparte_6
Considerato che (C.F. non si è mai trasformata né è stata fusa per CP P.IV_1 incorporazione in C.F. ), evidenziava che le due società costituiscono CP_1 P.IV_2 due distinte persone giuridiche, con distinti numeri di iscrizione al registro imprese, di cui la prima interamente controllata dalla seconda.
L'errore commesso dai ricorrenti emerge anche dalla terminologia utilizzata nell'atto introduttivo, in cui si fa riferimento ad una supposta ià CP_1 CP
Anche la relata di notifica conferma l'erronea indicazione del soggetto passivo del giudizio, posto che la pec presso cui i ricorrenti hanno notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza è quella registrata a nome di (C.F. ), vale a dire CP_1 P.IV_2 Email_1
pagina 4 di 22 (doc.1), laddove, viceversa, la pec registrata a nome di C.F. ) è CP P.IV_1 [...]
(doc.2). Email_2
Le questioni oggetto di controversia attengono a profili di responsabilità medico-sanitaria che vedono
[.. coinvolta (C.F. ), titolare della Casa di Cura Pierangeli di Pescara CP P.IV_1
Con
C.F. ) socio di C.F. ). CP_1 P.IV_2 CP P.IV_1
Concludeva contestando la legittimazione passiva di convenuta in giudizio come CP_1 ià CP_1 CP
3. Con comparsa depositata il 26.6.2025 si è costituito il dott. Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 281duodecies cpc, in quanto la complessità delle questioni giuridiche e di fatto da trattare non consentiva di ritenere il giudizio compatibile con un'istruzione sommaria.
Chiedeva, sempre in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa CP considerato che la struttura sanitaria che si avvale, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, dell'opera di operatori sanitari (pur quando scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose.
Evidenziava che, ai sensi dell'art. 9 della Legge Gelli, la struttura può rivalersi sul medico unicamente in caso di accertamento del dolo o della colpa grave e per un importo massimo indicato dalla legge ed ancorato al reddito del medico.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda formulata dai ricorrenti e gli esiti della CTU disposta in sede di ATP, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con comparsa depositata il 26.6.2025 si è costituita chiamata in causa dal dott. CP
, contestando la domanda di manleva da questi formulata, aderendo Controparte_2 invece a tutte le difese dispiegate dal chiamante, concernenti l'infondatezza delle richieste avanzate dai ricorrenti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni che i ricorrenti intendessero formulare nei confronti di CP
Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse configurabile una responsabilità della struttura sanitaria ed accertasse, a carico del dott. , profili di colpa grave, ha dichiarato di voler Controparte_2 esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del menzionato chirurgo, chiedendo altresì, quanto all'accertamento della colpa grave, che venisse disposta la chiamata a chiarimenti dei CCTTUU, nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis. ovvero di
In relazione a quest'ultima domanda ha chiesto di essere autorizzata a notificare al dott.
l'atto di chiamata in causa, contenente domanda riconvenzionale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 269 cpc. pagina 5 di 22 5. Con ordinanza in data 24.10.2024, è stata rigettata la richiesta di notifica della domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti del dott. CP [...]
, parte costituita nel procedimento e quindi perfettamente in grado di esercitare CP_2 le proprie difese.
Ritenuti insussistenti i presupposti per disporre il mutamento del rito, considerato che il giudizio richiede un'istruttoria non complessa ed insussistenti, sulla base della relazione redatta in sede di ATP i presupposti per disporre il rinnovo della CTU o la convocazione dei medesimi a chiarimenti in relazione alla gravità della colpa, valutazione di carattere giuridico che non può essere delegata ai periti, previa acquisizione telematica del fascicolo di ATP iscritto al n. 618/2023, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 10.9.2025, con assegnazione alle parti di termine, fino alla data del 25.7.2024, per il deposito di memorie difensive.
*****
A. Sulla sussistenza, in capo ai ricorrenti della qualità di eredi del sig. Persona_3
I ricorrenti, a sostegno della propria legittimazione attiva, hanno allegato il certificato di morte di coniugato con il certificato di matrimonio di Persona_3 Parte_1
e di i certificati di nascita di e di Parte_1 Persona_3 Parte_1 figli di nonché il certificato di nascita della minore Parte_1 Persona_3 [...]
figlia di di . Pt_2 Parte_1 Persona_1
Tale documentazione risulta idonea a provare la legittimazione attiva dei ricorrenti.
B. Sulla legittimazione passiva di CP_1
Il ricorso è stato notificato a (già all'indirizzo pec CP_1 CP
Email_3
Come dimostrato dalla resistente (cfr doc. 1 e 2) non è intervenuta alcuna vicenda societaria che ha visto la (C.F. ) attiva dal 1959, trasformarsi in CP P.IV_1 CP_1
(C.F. ) società attiva dal 2017, che detiene il 100% del capitale sociale di P.IV_2 CP
(C.F. ), di cui è quindi unico socio.
[...] P.IV_1
Le ultime operazioni di fusione per incorporazione che hanno coinvolto (C.F. CP
) risalgono rispettivamente al 29.12.2022 (incorporazione della P.IV_1 [...]
e al 15.12.2010 (incorporazione della Controparte_5 Controparte_6
.
[...]
Nessun rilievo assume la circostanza che il ricorso sia stato notificato anche al difensore della onsiderato il chiaro contenuto del ricorso, proposto nei confronti di una inesistente CP già . CP_1 CP
pagina 6 di 22 Considerato che (C.F. non si è mai trasformata né è stata fusa per CP P.IV_1 incorporazione in C.F. ), va dichiarata inammissibile, per carenza di CP_1 P.IV_2 legittimazione passiva, la domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di (già CP_1
. CP
C. Sull'estensione della domanda formulata dai ricorrenti alla terza chiamata CP
Il dott. , citato dai ricorrenti in qualità di chirurgo che, in data 28.1.2022, Controparte_2 presso la Casa di Cura Pierangeli, aveva effettuato l'intervento di prostatectomia radicale nei confronti del sig. , si è costituito chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la struttura CP_8 sanitaria, gestita da CP
Accertato che, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr Cassazione civile sez. III, 08/11/2023, n.31136) la domanda, originariamente effettuata dai ricorrenti nei confronti del dott. , si Controparte_2 estende automaticamente alla terza chiamata con conseguente necessità di accertare CP la sussistenza di una responsabilità della terza chiamata in relazione alla domanda formulata dai ricorrenti.
D. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, appare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
Il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi possano agire a titolo contrattuale, iure proprio, per i danni da loro patiti.
Con riferimento ai danni richiesti iure proprio dagli attori, la disciplina applicabile è quindi quella di cui all'art. 2043 c.c. con i relativi corollari probatori.
Chiariti gli oneri probatori gravanti sulle parti si può quindi passarsi all'esame della vicenda sanitaria dedotta in giudizio.
E. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dai ricorrenti.
e.1 Nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 618/2023, al collegio peritale composto dalla pagina 7 di 22 dott.ssa specialista in medicina legale e dal dott. , medico Persona_4 Persona_5 chirurgo, specialista in urologia, coadiuvati dall'ausiliario dott. , specialista in Oncologia Persona_6 ed Ematologia, sono stati formulati i seguenti quesiti:
“elenchino i ctu la documentazione esaminata e descrivano la storia clinica del danneggiato con segnato riferimento alle cure prestate dalla struttura sanitaria convenuta ed all'intervento indicato nell'atto introduttivo;
dicano i ctu quale fosse il quadro clinico dell' prima dell'intervento e Pt_1 quello in esito allo stesso;
anche tenuto conto delle condizioni soggettive del paziente, dicano i ctu se il paziente venne sottoposto a corretta profilassi in occasione dell'intervento, prima, durante e dopo di esso da parte della struttura;
dicano i ctu se vi è stata osservanza delle Linee Guida e/o delle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, dell'epoca specificando a quali si siano riferito nella valutazione;
tanto anche con riferimento alle questioni sollevate in punto di mobilizzazione del paziente nonché al dedotto episodio lipotimico/sincopale; dicano i ctu se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l' e se fossero o meno possibili Pt_1 interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
dicano se il decesso (del quale specificheranno la causa) ed in che misura, risulti riconducibile ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari. Esperiscano altresì il previsto tentativo di conciliazione tra le parti.”
e.2 Con relazione depositata il 26.1.2024 i periti, esaminata la documentazione depositata dalle parti, davano atto che il sig. , affetto da adenocarcinoma prostatico, era stato sottoposto in Persona_3 data 28 gennaio 2022 ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale senza linfadenectomia, eseguito per via laparotomica.
Dimesso il 4 febbraio 2022 il paziente era stato successivamente ricoverato il 5 febbraio 2022, presso la del P.O. S.S. di Chieti, fino al decesso intervenuto alle Controparte_9 CP_10 ore 03.00 del 6 febbraio 2022 per shock cardiogeno ed arresto cardiocircolatorio irreversibile in embolia polmonare massiva.
Considerato che il sig. per la patologia neoplastica, il tipo di intervento e l'immobilità Pt_1 presentava, un rischio di TV (trombosi venosa) elevato, secondo le diverse classificazioni di rischio (es
Caprini Score = 5) evidenziavano che il paziente avrebbe dovuto effettuare un trattamento di profilassi con EBPM (Eparina a Basso Peso Molecolare) al dosaggio di 4000Ui/die.
Nei pazienti, sottoposti a prostatectomia radicale in open senza linfadenectomia, che presentano un basso rischio di complicanze trombotiche (assenza di tutti e tre i seguenti fattori di rischio: età pagina 8 di 22 maggiore o uguale a 75 anni, BMI (indice di massa corporea) uguale o maggiore di 35, anamnesi familiare positiva per episodio di tromboembolismo venoso nei parenti di primo grado), le linee guida della Società Europea di Urologia del 2017 suggeriscono l'uso della farmacoprofilassi antitrombotica da somministrare 24 ore dopo l'intervento chirurgico e danno un suggerimento debole a favore della profilassi meccanica fino alla deambulazione.
Precisavano che, nei pazienti con basso rischio di complicanze trombotiche, sottoposti a prostatectomia radicale in open senza linfadenectomia, il rischio basale di eventi tromboembolici è pari a 10/1000 pazienti.
Il calcolo del beneficio connesso alla profilassi va effettuato tenendo conto del rischio di emorragia, al fine di calcolare il beneficio netto, cioè il beneficio di ridurre il rischio di tromboembolia meno il danno dell'aumento del rischio dovuto all'emorragia.
L'espressione matematica del beneficio netto è: riduzione del rischio assoluto di tromboembolia, aumento del rischio assoluto di emorragia. Il beneficio netto ha quindi un valore positivo se è maggiore il beneficio della riduzione del rischio di tromboembolia, rispetto al rischio emorragico dovuto all'utilizzo degli anticoagulanti.
Nei pazienti con basso rischio di complicanze trombotiche, sottoposti a prostatectomia radicale in open senza linfadenectomia, il beneficio netto per 1000 pazienti è quindi pari a 4,5/1000 pazienti.
Questo è il beneficio che è stato “sottratto” al paziente che non è stato sottoposto a Pt_1 farmacoprofilassi anticoagulante, idonea a ridurre il rischio del 55% rispetto alla mancata somministrazione.
Precisavano che la farmacoprofilassi anticoagulante non azzera il rischio di tromboembolismo in un paziente nelle stesse condizioni del sig affetto dalla stessa malattia allo stesso stadio e Pt_1 sottoposto allo stesso tipo di intervento gravato dallo stesso tasso di complicanze emorragiche, ma consente di ridurre il relativo rischio.
Con riferimento al timing della somministrazione farmacologica precisavano che, durante l'intervento, il sig. aveva ha perso una quantità di sangue nei limiti previsti (pari a 1000 ml) con perdita di Pt_1 circa 4 g/dl di emoglobina (da emoglobina 15,70 g/dl del 21.01.2022 a 11,6 g/dl del 28.01.2022) e successivamente aveva manifestato un'ulteriore riduzione dell'emoglobina (il 30.01.2022 Hb 10,4 g/dl, il 31.01.2022 Hb 9.90 g/dl, il 1.02.2022 Hb 10,3 g/dl).
Nei drenaggi erano stati rilevati, in data 29 gennaio, 50cc di liquidi siero ematici e in data 30 gennaio
300cc di liquidi siero ematici.
pagina 9 di 22 Successivamente dal drenaggio non erano state registrate ulteriori perdite ed era stata programmata la dimissione del paziente per la data 4 febbraio, con catetere vescicale in sede, per verosimile leakage anastomotico, da rimuovere dopo circa 10 giorni.
Considerato che la perdita emorragica è rimasta nei limiti previsti, come recita anche la nota informativa relativa all'intervento chirurgico contenuta nel modello di consenso informato, in cui viene riferito quanto segue tra le complicanze intraoperatorie: “L'emorragia intraoperatoria si verifica in meno del 10% dei casi con una perdita di sangue che mediamente non supera i 1200-1500 ml”, la farmacoprofilassi anticoagulante andava iniziata, come da linee guida, a partire da 24 ore dopo l'intervento chirurgico.
I dati degli studi evidenziano che il rischio di emorragia, dopo un intervento di chirurgia urologica è cumulativo nel tempo;
il 50% delle emorragie avviene entro le prime 24 ore ed il 90% entro i primi 4 giorni, successivamente il rischio emorragico si riduce.
Il rischio di trombosi venosa profonda (TVP), al contrario di quello emorragico, si mantiene costante nelle prime quattro settimane dopo l'intervento.
Sulla in base di questi dati le linee guida europee della Società di Europea di Urologia suggeriscono di iniziare la profilassi con enoxaparina 24 ore dopo l'intervento (così da non aumentare la quota di rischio emorragico del 50% entro le prime 24 ore) in modo tale dal ridurre il rischio di TVP.
Sempre in base ai dati sopra riportati, si può pensare di ritardare l'inizio della farmacoprofilassi se c'è una perdita emorragica rilevante, iniziandola subito dopo la riduzione della perdita.
Considerato che la perdita emorragica era rimasta nei limiti del prevedibile e che maggiore è il tempo che intercorre dall'intervento, tanto maggiore è il beneficio netto a favore del paziente (perché il rischio emorragico si riduce ma il rischio trombotico rimane invariato, cioè è uguale tra la prima e la quarta settimana successive all'intervento), la profilassi deve durare, secondo le linee guida europee, quattro settimane.
e.3 Quanto alle modalità di assistenza, i periti avevano constatato che, nella cartella clinica, era presente l'indicazione ad una prima mobilizzazione del piaziente in data 29 gennaio (indicazione
Dr. ) mentre manca la registrazione di tale effettiva mobilizzazione. Controparte_2
Il paziente risulta mobilizzato in data 30 gennaio (non mobilizzato in data 31.01 e in data 1.2).
Durante la mobilizzazione, per l'alimentazione, il paziente aveva presentato in data 1° febbraio, un singolo episodio di lipotimia sincopale con PA 110/70mmHg e SpO2 87% corretta con O2 a 2Lt/min.
Dopo 15 minuti dall'evento la PA risultava 110/70mmHg con una saturazione pari a 96% con O2 a
2Lt/min e dopo 45 minuti i parametri erano i seguenti: PA 120/80mmHg con SpO2 a 96% con O2 a 1 lt/min. pagina 10 di 22 Relativamente alla necessità di valutare le caratteristiche di tale episodio lipotimico e soprattutto se lo stesso poteva essere indicativo di TVP massiva e/o se era opportuna la richiesta di angio-TC i periti evidenziavano che l'episodio del 1° febbraio 2022 non era riportato nel diario medico, ma solo nel diario infermieristico.
Nel diario infermieristico è indicato quanto segue: “H 12.15. Il paziente ha avuto un episodio lipotimico-sincopale; PA 110/70, SpO2 87%. ….(ill) .. O2 Terapia 2l/min; h 12.30 PA 110/70 SpO2
96%. Il paziente si era mobilizzato per alimentarsi. H 13 PA 120/80 SpO2 96% con O2 terapia 1
l/min”.
La descrizione unicamente infermieristica è carente di informazioni potenzialmente utili per comprendere adeguatamente la portata dell'evento, quali ad esempio se il paziente era seduto o si era alzato quando si è verificato l'evento lipotimico-sincopale, quanti minuti è durata la sincope, quanto era la frequenza cardiaca e quella respiratoria.
È noto che un soggetto giovane (il paziente all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 61 anni) può avere desaturazioni modeste e transitorie, che compensano prontamente con un aumento della frequenza respiratoria. A seguito di una ipossiemia l'incremento della pressione polmonare comporta tachicardia. In effetti, le casistiche riferiscono che tachipnea è presente fino al 54% dei casi, tachicardia fino al 24%. La carente annotazione non consente di accertare se il paziente aveva riferito dispnea, dolore di tipo pleuritico o tosse. Se erano presenti segni clinici di TVP agli arti inferiori che si presentano fino al 47% dei casi.
L'episodio di perdita di coscienza con desaturazione, seppure di breve durata, non era stato quindi esaminato da nessun medico, che poteva effettuare una valutazione clinica completa, oppure richiedere una consulenza internistica o cardiologica.
Considerato che episodi di sincope possano verificarsi nel post-operatorio di un intervento di chirurgia maggiore e che la sincope non è una presentazione frequente della embolia polmonare, poiché si verifica nel 17% dei casi circa di embolia polmonare (RA P. et al. Prevalence of pulmonary embolism among Patients hospitalized for syncope. NEJM 2016; 375(16): 1524) ritenevano del tutto immotivata l'assenza di una valutazione dell'episodio da parte di un medico, anche in considerazione del fatto che il paziente aveva subito 4 giorni prima un intervento chirurgico maggiore, potenzialmente gravato da complicanze riportate anche nel foglio informativo relativo all'intervento chirurgico presente in cartella clinica, da cui si legge: “Complicanze post-operatorie precoci (fino a 30 giorni dopo l'intervento chirurgico: tromboemboliche 0.7-2.6%; cardiovascolari 1-4%; …omissis….”).
Una valutazione medica dell'episodio era quindi necessaria per indagare le possibili cause della lipotimia– sincope, considerato che il paziente aveva un rischio di tromboembolismo correlato pagina 11 di 22 all'intervento chirurgico, alla presenza di una neoplasia ed alla mancata somministrazione di farmacoprofilassi antitrombotica.
L'intervento di un medico avrebbe inoltre consentito di acquisire le informazioni necessarie per valutare la probabilità clinica di embolia polmonare pre-test, cioè pre-esecuzione di angioTC, utilizzando uno o più degli score validati presenti in letteratura: modificato, Geneva Per_7 Per_7 modificato.
La valutazione della probabilità pre-test avrebbe poi aiutato nella decisione di eseguire l'angio-TC polmonare o meno.
Tra le diagnosi differenziali della sincope andava inserita anche l'embolia polmonare, specie considerando le già indicate condizioni del paziente, che aveva subito un recente intervento chirurgico maggiore, era affetto da neoplasia e non era in profilassi farmacologica antitrombotica.
Nei restanti giorni il paziente era stato mobilizzato e non si erano verificati eventi analoghi.
Dopo il singolo episodio di lipotimia, che non aveva inciso negativamente sul quadro clinico, il paziente era stato dimesso.
Il paziente era stato dimesso in data 4 febbraio con valori di emoglobina pari a 10,3gr/dl (-) con ematocrito pari al 30% (-) e 161 x10^3/mmc piastrine (valori del 01/02/22) (valori di emoglobina preoperatori di 15.7gr/dl con ematocrito 47,3%) con catetere e drenaggio in sede.
Al momento delle dimissioni era stato assegnato al paziente un valore scala di EN (rischio di sviluppare lesioni da pressione) uguale all'ingresso (23/23) e alla voce specifica non sono presenti modifiche del grado di attività fisica e motoria, in assenza di indicazione alla tromboprofilassi, con indicazione al controllo per la rimozione del catetere vescicale a distanza di 7 giorni (11.02.22).
e.4 Successivamente il 5 febbraio 2022 (ore 15.10) il sig. era stato accompagnato in ambulanza e Pt_1 ricoverato presso la U.O.C. di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Dall'anamnesi raccolta dai sanitari al momento del ricovero ospedaliero e dalla visita medica espletata si legge: “...contattati anche i cardiochirurghi per la valutazione nella possibilità di impianto di ECMO
- va in sala operatoria…aggiornati più volte i familiari e resi edotti delle condizioni gravissime del paziente…paziente dimesso ieri dalla clinica Pierangeli con diagnosi di K prostata operato giunge soccorso dal 118 per cardiopalmo e dispnea dopo essere andato in bagno oggi pomeriggio;
riferita sudorazione con dispnea…i familiari riferiscono comparsa di marcata astenia anche durante il ricovero…effettua ecocardio positivo per trombo fluttante ventricolo destro. Il paziente continua O2 terapia…lucido cosciente vigile, risponde, rallentato…”.
Alle 18.19 del 5.2.2025 era stato ricoverato presso la Unità Operativa di clinica cardiochirurgica dell' con diagnosi di “embolia polmonare massiva”. Controparte_11
pagina 12 di 22 Il decesso si era verificato alle ore 03.00 del 6 febbraio 2022 per shock cardiogeno e arresto cardiocircolatorio irreversibile in embolia polmonare massiva.
e.5 Considerata la tipologia di intervento al quale il sig. era stato sottoposto ed alla luce di Pt_1 quanto indicato nelle linee guida, i periti ritenevano indicata la profilassi farmacologica antitrombotica e consigliata quella meccanica, che avrebbe ridotto il rischio trombo-embolico che aveva condotto il sig. al decesso (il rischio relativo di tromboembolismo polmonare in assenza della terapia Pt_1 farmacoprofilassi antitrombotica è oltre il doppio).
Precisavano che, in generale, la prognosi di una embolia polmonare è variabile e dipende da molti fattori quali la: i) presentazione clinica con instabilità emodinamica che aumenta consistentemente la mortalità; ii) la presenza di disfunzione ventricolare destra;
iii) la presenza di un trombo in ventricolo destro;
iv) la presenza anche di una trombosi venosa profonda;
v) altri fattori prognostici tra cui: iponatremia < 130 mmol/L, insufficienza renale, lattati sierici > 2 mmol/L, leucocitosi > 12.600/mmc, età superiore a 65 anni, tachicardia.
Rispondendo ai quesiti formulati in relazione all'intervento chirurgico al quale i sig. era stato Pt_1 sottoposto in data 28 gennaio 2022 e sulle conseguenze del comportamento dei ritenevano non CP_11 adeguata la condotta dei medesimi.
Analizzando le conseguenze dell'omessa terapia antitrombotica, secondo le regole di condizionamento causale, al fine di ritenere identificabile un evento di danno tipicamente definibile, oppure una probabilità cui conseguirebbe, alla mancata esecuzione del comportamento tecnicamente dovuto da parte dell'obbligato in posizione di garanzia, l'identificazione in una perdita di chances di miglior cura e di sopravvivenza, precisavano che, alla luce della letteratura specialistica, nonché sulla base del parere espresso dello specialista ematologo, che la profilassi con enoxaparina avrebbe ridotto il rischio assoluto di trombo-embolia polmonare del paziente del 55%.
La letalità di un quadro clinico di embolia polmonare, non trattata, oscilla infatti dal 4-6% al 30-50%, in presenza di instabilità emodinamica fino allo shock.
Sulla base degli studi di settore, l'evento morte di un paziente, per omessa terapia farmacologica, non può annoverarsi come un evento accreditato di una discreta probabilità, tale da consentire la formulazione di un giudizio di perdita di chances (di miglior cura e/o di sopravvivenza).
La rarità della probabilità in caso di corretto comportamento e l'aumento di oltre il doppio del rischio relativo di trombo-embolia polmonare, in caso di mancata effettuazione della terapia profilattica tromboembolica, impone di annoverarlo come evento di danno e non di perdita di chance, nella relazione di condizionamento causale rispetto all'omissione del comportamento tecnicamente dovuto dall'obbligato in posizione di garanzia. pagina 13 di 22 Concludevano evidenziando che l'omissione terapeutica tempestiva aveva inciso, con elevata probabilità, sulla verificazione delle condizioni patologiche che avevano determinato il decesso del
GN . Persona_3
e.6 Rispondendo alle controdeduzioni formulate dai difensori di parte resistente evidenziavano che il metodo rigoroso utilizzato dal Panel di esperti per produrre le raccomandazioni contenute nella linea guida aveva tenuto conto del beneficio netto (riduzione del rischio assoluto di eventi tromboembolici – aumento del rischio assoluto di emorragie maggiori, definite come emorragie che comportano la necessità di re-intervento) effettuando una raccomandazione forte solo nel caso in cui risultassero soddisfatti tutti e due i seguenti criteri:
A) la qualità degli studi era moderata o elevata (secondo criteri predefiniti dal Panel);
B) il beneficio netto (riduzione del rischio assoluto di eventi tromboembolici – aumento del rischio assoluto di emorragie maggiori) era maggiore o ugnale a 10/1000.
Precisavano che, nel calcolo del beneficio netto, al rischio emorragico viene attribuito un valore doppio rispetto al beneficio della riduzione degli eventi tromboembolici. Questo significa che il metodo con cui è stato calcolato il beneficio netto è conservativo, cioè molto cauto dal momento che attribuisce un valore doppio alle emorragie rispetto alla riduzione degli eventi tromboembolici.
Pertanto, la raccomandazione a favore della farmacoprofilassi va inquadrata in questa procedura metodologica molto rigorosa e conservativa ed ha pertanto un suo valore da considerare anche se definita dallo stesso come debole. Pt_4
La qualità metodologica della linea guida consente quindi di esprimere il beneficio netto nei termini assoluti di seguito riportati: il beneficio netto della farmacoprofilassi anticoagulante in un paziente sottoposto a prostatectomia radicale in open, senza linfedenectomia pelvica, e con un basso rischio individuale (che sono le condizioni di rischio attribuibili al sig ) è stimabile in Persona_3
4,5/1000. Questo significa che nelle stesse condizioni del paziente, 4,5 pazienti su 1000 si beneficiano dell'efficacia dalle farmacoprofilassi in termini di prevenzione degli eventi tromboembolici senza incorrere nel rischio di emorragia maggiore.
e.7 Ritenuti gli accertamenti svolti dal collegio peritale condivisibili, in quanto espressi sulla base di metodologie tecnicamente e logicamente corrette, formulate all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, con ricostruzione della cronologia dei fatti di cui è causa, ritenute condivisibili le risposte fornite dai periti alle controdeduzioni di parte resistente, valutati gli oneri probatori posti a carico delle parti in causa, sulla base delle coordinate giuridiche della fattispecie come sopra evidenziate, può concludersi nel senso della intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) della riconducibilità, del decesso del pagina 14 di 22 sig. avvenuto alle ore 03.00 del 6 febbraio 2022 per shock cardiogeno e arresto Pt_1 cardiocircolatorio irreversibile in embolia polmonare massiva, alla condotta dei sanitari che avevano avuto in cura il paziente dopo l'intervento effettuato in data 28.1.2022 presso la clinica Pierangeli di
Pescara.
Tale valutazione tiene conto anche dell'omesso esame dell'episodio di lipotimia, registrato nella sola cartella infermieristica in data 1.2.2022, considerato che la sensazione di svenimento (presincope) può essere un segnale dell'embolia polmonare che, ostruendo il flusso di sangue ai polmoni, può causare una risposta del sistema nervoso autonomo che porta a vertigini, sudorazione e sensazione di svenimento.
Nessun rilievo assume la circostanza, dedotta dai CTP indicati dal dott. , in Controparte_2 relazione al fatto che, essendo i medici che gestirono il sig. è da questo punto di vista Parte_5 che il caso va esaminato, per cui le linee guida valutate dai CCTTU, che avevano chiesto l'ausilio ad un collega ematologo, non erano coerenti con la specialità dei medici che avevano in concreto gestirono il caso.
È infatti evidente che ogni intervento chirurgico richiede, in tutte le sue fasi, un approccio multidisciplinare, finalizzato a preservare le condizioni del paziente.
In quest'ottica lo specialista in urologia è tenuto a documentarsi sulle terapie da somministrare la paziente, al quale vanno garantite le migliori cure possibili, anche avvalendosi dell'ausilio di ulteriori e diversi specialisti.
F. Sulla quantificazione dei danni liquidabili in favore degli attori.
f.1 Con riguardo alla quantificazione dei danni, richiesti dai ricorrenti iure proprio, deve premettersi che il fatto illecito, costituito dalla morte del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
4253 del 16/03/2012).
Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti instaurati dal richiedente con il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
pagina 15 di 22 f.2 La liquidazione del danno va quindi effettuata in via equitativa, utilizzando come parametro le tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, elaborate dal Tribunale di
Milano che prevedono, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, la presenza di altri familiari nel nucleo familiare primario, con indicazione dei relativi punteggi e con la possibilità di applicare, sull'importo finale, i correttivi richiesti dalla particolarità della situazione
(Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009)
Considerata l'età della vittima (60 anni) e quella dei ricorrenti al momento del decesso (54 anni la moglie, 28 anni il figlio, 35 la figlia e 4 anni circa la nipote nonché la convivenza tra la vittima Pt_2 ed il coniuge, l'importo del danno tabellare va determinato tenendo conto del fatto che l'omessa effettuazione della terapia antitrombotica aveva inciso, nella percentuale del 55%, sul decesso del sig.
. Persona_3
Considerata, anche sulla base della documentazione fotografica allegata dai ricorrenti, la qualità e l'intensità della relazione affettiva esistente tra la vittima ed i ricorrenti, l'importo medio tabellare, spettante a , moglie convivente del sig. ridotta del 45%, Parte_1 Persona_3 spetta nella misura di € 163.479,80 (297.236,00 ridotto del 45%).
L'importo tabellare spettante ad , figlio non convivente del sig. , Parte_1 Persona_3 ridotto del 45% spetta nella misura di € 141.969,30 (258.126,00 ridotto del 45%).
L'importo tabellare spettante a , figlia non convivente del sig. ridotto Parte_1 Persona_3 del 45%, spetta nella misura di € 137.667,20 (250.304,00 ridotto del 45%).
L'importo tabellare spettante a nipote non convivente del sig. Parte_2 Persona_3 ridotto del 45%, spetta nella misura di € 52.298,40 (95.088 ridotto del 45%)
f.3 Sulle somme sopra indicate, dovute ai ricorrenti da e dal dott. CP [...]
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devono essere Controparte_2 riconosciuti ai ricorrenti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. pagina 16 di 22 Pertanto, alla stregua dei principi sopra indicati, le somme dovute ai ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, attualizzate alla data odierna, devono essere devalutate alla data dell'illecito
(cd. aestimatio) ovvero al 6.2.2022, data del decesso del sig. . Persona_3
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
f.4 Spetta ai ricorrenti anche il rimborso delle seguenti spese, sostenute a causa del decesso del sig.
per un importo totale di € 5.050,00: € 2.800,00 per spese funerarie (cfr doc.18), € Persona_3
2.000,00 per l'acquisto di un loculo cimiteriale (cfr doc.19) ed € 250,00 per n. 5 sedute di consulenza e/o sostegno psicologico individuale, effettuate da dal 15.7.2022 al Parte_1
19.1.2023 (cfr doc. 13-14-15-16-17).
Sull'importo totale di € 5.050,00 spetteranno ai ricorrenti gli interessi legali dovuti dal pagamento al saldo.
f.5 Considerata l'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati anche da colpa esclusiva di quest'ultimo va ripartita in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa. ed il dott. sono quindi tenuti, in solido tra loro, al CP Controparte_2 pagamento delle somme come sopra liquidate in favore dei ricorrenti e, nel rapporto interno tra la struttura e medico, la responsabilità va ripartita in misura paritaria.
G. Sulla domanda di rivalsa formulata da nei confronti del dott. CP [...]
Controparte_12 ha formulato domanda di manleva e regresso nei confronti del dott.
[...] [...]
, in relazione alle pretese risarcitorie dei ricorrenti. Controparte_2
Va rilevata l'applicabilità al caso di specie della L. n. 24/2017, cd. legge Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 01.04.2017, essendosi l'evento dannoso, derivante da responsabilità sanitaria, verificatosi nel gennaio del 2022.
La citata legge, dopo aver previsto, all'art. 7, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la pagina 17 di 22 professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose” e che “…
l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art.
2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, disciplina al successivo art. 9 l'azione di rivalsa.
La responsabilità della struttura sanitaria presuppone un illecito colpevole dell'esercente la professione sanitaria, della cui opera si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale di spedalità.
Con l'introduzione della L. n. 24/2017 sono stati introdotti limiti all'esercizio dell'azione di rivalsa, i quali costituiscono espressione della ratio della novella legislativa, volta a tutelare il singolo operatore nell'esercizio della professione ed a trasferire parte del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie in capo alla struttura.
Il primo limite è posto dal comma 1 del citato art. 9, secondo cui “l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
L'azione di rivalsa può essere esercitata dalla Struttura sanitaria solamente nei casi in cui vi sia stata la volontà di produrre l'evento dannoso da parte del professionista, oppure quest'ultimo abbia commesso violazioni grossolane del dovere di diligenza, prudenza o perizia;
il risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria per colpa lieve dell'operatore sanitario rimane quindi a carico della struttura.
Il comma 2 dell'art. 9 pone, invece, un limite temporale all'esercizio dell'azione, al fine di consentire all'esercente la professione sanitaria il diritto di difesa ed il contraddittorio, prevedendo che “se
l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento”.
È stato altresì introdotto dal comma 6 un limite quantitativo alla condanna, in sede di rivalsa, del medico che abbia agito con colpa grave, in base al quale la rivalsa non può superare “una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo”.
A prescindere dall'ammontare versato al danneggiato dalla struttura sanitaria in ragione della condanna, pertanto, il singolo professionista non può subire nel giudizio di rivalsa una condanna superiore all'importo come sopra calcolato.
pagina 18 di 22 Se ha agito con dolo potrà invece essere condannato al versamento dell'intero importo corrisposto al danneggiato.
Il limite di cui al comma 6 non trova applicazione nei casi in cui l'esercente la professione sanitaria presti la sua opera all'interno delle strutture sanitarie in regime libero-professionale, oppure abbia un rapporto contrattuale diretto con il paziente ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. 24/2017.
Il terzo comma dell'art. 9 pone un ulteriore limitazione all'utilizzo del titolo giudiziale quando l'operatore sanitario non è stato parte del giudizio promosso dal danneggiato: la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
Secondo l'art. 9, comma 7, le prove assunte ai fini di quell'accertamento potranno valere come argomento di prova nel successivo giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.
Richiamata la normativa applicabile al caso di specie ed accertato che il dott. Controparte_2 ha partecipato sia al giudizio di ATP che al presente giudizio di merito, in considerazione di quanto accertato dai C.T.U. non si ritengono sussistere i presupposti per ritenere configurabile una colpa grave dell'esercente la professione sanitaria.
I CTU hanno infatti contestato al chirurgo una inadeguata ponderazione tra i vantaggi che la profilassi farmacologica omessa avrebbe comportato, in termini di riduzione degli eventi tromboembolici ed il rischio di eventi emorragici che la stessa farmacoprofilassi anticoagulante avrebbe potuto determinare.
Trattasi di circostanza che non consente di attribuire al dott. una Controparte_2 macroscopica imperizia, negligenza o imprudenza, tale da configurare un grave inadempimento degli obblighi professionali.
La domanda di rivalsa va quindi rigettata
H. Sulla disciplina delle spese del giudizio
h.1 Considerata l'inammissibilità della domanda formulata nei confronti di già CP_1
i ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese di lite sostenute da CP CP_1
, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato della controversia e del numero
[...] delle parti. Spese liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP.
h.2 Atteso l'esito del giudizio, ed il dott. vanno CP Controparte_2 condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, nella fase di istruzione preventiva e nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato della controversia e del numero delle parti. pagina 19 di 22 Spese da distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP
h.3 Nei rapporti interni tra ed il dott. , le spese vanno CP Controparte_2 poste per la misura di 1/2 a carico di e per la frazione residua a carico del dott. CP [...]
. Controparte_2
Spese liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP.
h.4 Considerato il rigetto della domanda di rivalsa, va condannata a rifondere le spese CP di lite sostenute dal dott. , liquidate come in dispositivo, previa Controparte_2 compensazione nella misura di 2/3, attesa l'infondatezza delle ulteriori contestazioni formulate dal dott.
. Controparte_2
Spese liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP.
h.5 Le spese di CTU, comprese quelle dell'ausiliario, liquidate come da decreti emessi nella fase di
ATP, vanno poste in solido a carico di e del dott. e, CP Controparte_2 nei rapporti interni, poste nella misura di ½ a carico di e per la frazione residua a CP carico del dott. . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 924/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA
l'inammissibilità della domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di già CP_1
CP_13
[...] che il decesso del sig. è da ascrivere, nella misura del 55% alla responsabilità Persona_3 professionale solidale del dott. e di che gestisce la Controparte_2 CP
Controparte_14
ACCERTATO che i danni non patrimoniali, complessivamente subiti dai ricorrenti , Parte_1
, e sono pari complessivamente ad Parte_1 Parte_1 Parte_2
€.495.414,90 (163.479,80+141.969,30+137.667,40+52.298,40) già all'attualità, oltre accessori, pagina 20 di 22 ACCERTATO che i danni patrimoniali, complessivamente subiti dai ricorrenti , Parte_1 Pt_1
e sono pari complessivamente ad € 5.050,00, oltre
[...] Parte_1 Parte_2 accessori,
CO ed il dott. , in solido tra loro (nei rapporti interni tra i CP Controparte_2 medesimi in misura paritaria) al pagamento, a titolo risarcitorio ed in favore dei ricorrenti della somma di €. 500.464,90 oltre accessori come indicato in motivazione.
RIGETTA la domanda di rivalsa formulata da nei confronti del dott. CP [...]
Controparte_2
CO
i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 32.778,80 CP_1
(17.252,00 aumentato del 90% in relazione al numero delle parti) oltre spese generali nella misura del
15% I.V.A. e C.A.P. come per legge.
CO ed il dott. in solido tra loro (nei rapporti interni tra i CP Controparte_2 medesimi in misura paritaria) a rifondere le spese del giudizio sostenute dai ricorrenti, che liquida per la fase di istruzione preventiva in € 870,00 per esborsi ed € 11.240,40 per compensi (5.916,00 aumentato del 90%) e, per la presente fase, in € 1.713,00 per esborsi ed € 32.778,80 per compensi, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15% oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
PONE le spese della CTU svolta nel giudizio di ATP iscritto con R.G. n. 618/2023, liquidate con separati decreti, a carico di e del dott. (nei rapporti interni tra CP Controparte_2
i medesimi in misura paritaria) con conseguente obbligo di provvedere agli eventuali e relativi conguagli.
CO alla rifusione delle spese di lite sostenute dal dott. CP Controparte_2 che, compensate nella misura di 2/3, liquida nel residuo in € 10.926,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
RIGETTA ogni altra domanda perché infondata, per le causali di cui in motivazione. pagina 21 di 22 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 8 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 924/2024 tra Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
RICORRENTI e
CP_1 DOTT. Controparte_2 RESISTENTI
CP
TERZA CHIAMATA
Oggi 10 settembre 2025 ad ore 9.39 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per e quest'ultima in proprio e Parte_1 Parte_1 Parte_1 quale madre della minore l'avv. DI DONATO MARCO il quale si riporta al Parte_2 proprio ricorso introduttivo, ex art. 281 decies cpc, nonché agli scritti difensivi depositati ed insiste, previo rigetto delle avverse eccezioni, per l'accoglimento della domanda proposta, con ogni conseguente pronuncia relativa al presente giudizio, nonché alla pregressa fase di atp espletata.
Per l'avv. SCELSI FRANCESCO PAOLO MARIA ALFONSO oggi sostituito CP_1 dall'avv. VERINA BARRUCCI la quale si riporta agli scritti conclusivi chiedendone l'accoglimento, impugnando e contestando ogni avversa domanda ed eccezione.
Per l'avv. ROSSI STEFANO e l'avv. ROSSI LUDOVICA, oggi Controparte_2 sostituiti dall'avv. LAURA D'ARCHIVIO, la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbalizzazioni e, in particolare, alle note conclusive da ultimo depositate;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste affinché la causa sia rimessa in istruttoria, al fine di disporre la rinnovazione della/e CTU (o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dei consulenti).
pagina 1 di 22 In linea subordinata, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e contesta il contenuto delle avverse note conclusive, per quanto pregiudizievoli al medico assistito.
Per l'avv. PIERLUIGI PATRIZIO il quale si riporta integralmente alle proprie CP difese e conclusioni, da ultimo contenute nelle Memorie difensive conclusive del 24 luglio 2025.
Impugna e contesta ogni avversa deduzione ed eccezione, sia da parte dei ricorrenti eredi sia da Pt_1 parte del resistente dott. ; in particolare, per tutto quanto già esposto in atti, dichiara di Controparte_2 non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e conclusioni proposte dai ricorrenti in danno di in sede di Memoria conclusionale del 25 luglio 2025. CP
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 924/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale genitore, unitamente a Parte_1 C.F._1 Per_1 (C.F. ) della minore (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
nonché da (C.F. ) e da C.F._3 Parte_1 C.F._4 (C.F. ) elettivamente domiciliati in VIA Parte_1 C.F._5 TRILUSSA 33 PESCARA, presso il difensore avv. DI DONATO MARCO, RICORRENTI
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCELSI FRANCESCO PAOLO CP_1 P.IV_1 MARIA ALFONSO elettivamente domiciliata in VIA PLINIO 27 SULMONA, presso il difensore avv. SCELSI FRANCESCO PAOLO
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_3 C.F._6 STEFANO e dell'avv. ROSSI LUDOVICA, elettivamente domiciliato in Via Salaria, 292 00199 ROMA, presso il difensore avv. ROSSI STEFANO RESISTENTI nei confronti di
(C.F. e P.IV ) con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI PATRIZIO CP P.IV_2 elettivamente domiciliata in Pescara, VIA C. CIGLIA n. 8, presso il difensore avv. PIERLUIGI PATRIZIO PARTE CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-deciese ss. c.p.c. depositato il 25 marzo 2024 in proprio e Parte_1 nell'interesse della minore , figlia di e di Parte_2 Parte_1 Per_1
nonché e tutti eredi del sig.
[...] Parte_1 Parte_1 Per_2
pagina 3 di 22 nato a [...] il [...] e deceduto il 06.02.2022, hanno chiesto che il tribunale accerti e Pt_1 dichiari la responsabilità extracontrattuale di , (già , in persona del CP_4 CP legale rappresentante p.t. e del dott. , nella causazione del decesso del Controparte_2
Sig. , marito di padre di di Persona_3 Parte_1 Parte_1 Pt_1
e nonno di , con condanna dei medesimi, in solido tra loro, al
[...] Parte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non, da loro subiti a seguito del decesso del congiunto, quantificati in € 1.080.696,67 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
A sostegno della domanda hanno richiamato gli esiti della perizia, svolta in sede di ATP nel giudizio iscritto al n. R.G. 618/2023, chiedendo la condanna dei convenuti alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con comparsa depositata il 26.6.2025 si è costituita evidenziando che il precedente CP_1 procedimento per ATP conciliativo era stato promosso nei confronti di con socio CP unico e con C.F. e P.IV , società che gestisce la Casa di Cura Pierangeli, struttura P.IV_2 coinvolta nei fatti descritti in atto.
Il presente giudizio è stato invece notificato alla già soggetto CP_1 CP inesistente, considerato che non è intervenuta alcuna vicenda societaria che ha visto la CP
(C.F. ) attiva dal 1959, trasformarsi in C.F. ).
[...] P.IV_1 CP_1 P.IV_2
C.F. ) è infatti attiva dal 2017 e detiene il 100% del capitale sociale CP_1 P.IV_2 di C.F. ), di cui è socio unico (cfr doc. 1 e 2). CP P.IV_1
Le ultime operazioni di fusione per incorporazione che hanno coinvolto (C.F. CP
) risalgono al 29.12.2022 (incorporazione della P.IV_1 Controparte_5
e al 15.12.2010 (incorporazione della .
[...] Controparte_6
Considerato che (C.F. non si è mai trasformata né è stata fusa per CP P.IV_1 incorporazione in C.F. ), evidenziava che le due società costituiscono CP_1 P.IV_2 due distinte persone giuridiche, con distinti numeri di iscrizione al registro imprese, di cui la prima interamente controllata dalla seconda.
L'errore commesso dai ricorrenti emerge anche dalla terminologia utilizzata nell'atto introduttivo, in cui si fa riferimento ad una supposta ià CP_1 CP
Anche la relata di notifica conferma l'erronea indicazione del soggetto passivo del giudizio, posto che la pec presso cui i ricorrenti hanno notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza è quella registrata a nome di (C.F. ), vale a dire CP_1 P.IV_2 Email_1
pagina 4 di 22 (doc.1), laddove, viceversa, la pec registrata a nome di C.F. ) è CP P.IV_1 [...]
(doc.2). Email_2
Le questioni oggetto di controversia attengono a profili di responsabilità medico-sanitaria che vedono
[.. coinvolta (C.F. ), titolare della Casa di Cura Pierangeli di Pescara CP P.IV_1
Con
C.F. ) socio di C.F. ). CP_1 P.IV_2 CP P.IV_1
Concludeva contestando la legittimazione passiva di convenuta in giudizio come CP_1 ià CP_1 CP
3. Con comparsa depositata il 26.6.2025 si è costituito il dott. Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 281duodecies cpc, in quanto la complessità delle questioni giuridiche e di fatto da trattare non consentiva di ritenere il giudizio compatibile con un'istruzione sommaria.
Chiedeva, sempre in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa CP considerato che la struttura sanitaria che si avvale, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, dell'opera di operatori sanitari (pur quando scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose.
Evidenziava che, ai sensi dell'art. 9 della Legge Gelli, la struttura può rivalersi sul medico unicamente in caso di accertamento del dolo o della colpa grave e per un importo massimo indicato dalla legge ed ancorato al reddito del medico.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda formulata dai ricorrenti e gli esiti della CTU disposta in sede di ATP, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con comparsa depositata il 26.6.2025 si è costituita chiamata in causa dal dott. CP
, contestando la domanda di manleva da questi formulata, aderendo Controparte_2 invece a tutte le difese dispiegate dal chiamante, concernenti l'infondatezza delle richieste avanzate dai ricorrenti e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni che i ricorrenti intendessero formulare nei confronti di CP
Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse configurabile una responsabilità della struttura sanitaria ed accertasse, a carico del dott. , profili di colpa grave, ha dichiarato di voler Controparte_2 esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del menzionato chirurgo, chiedendo altresì, quanto all'accertamento della colpa grave, che venisse disposta la chiamata a chiarimenti dei CCTTUU, nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis. ovvero di
In relazione a quest'ultima domanda ha chiesto di essere autorizzata a notificare al dott.
l'atto di chiamata in causa, contenente domanda riconvenzionale, ai sensi Controparte_2 dell'art. 269 cpc. pagina 5 di 22 5. Con ordinanza in data 24.10.2024, è stata rigettata la richiesta di notifica della domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti del dott. CP [...]
, parte costituita nel procedimento e quindi perfettamente in grado di esercitare CP_2 le proprie difese.
Ritenuti insussistenti i presupposti per disporre il mutamento del rito, considerato che il giudizio richiede un'istruttoria non complessa ed insussistenti, sulla base della relazione redatta in sede di ATP i presupposti per disporre il rinnovo della CTU o la convocazione dei medesimi a chiarimenti in relazione alla gravità della colpa, valutazione di carattere giuridico che non può essere delegata ai periti, previa acquisizione telematica del fascicolo di ATP iscritto al n. 618/2023, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 10.9.2025, con assegnazione alle parti di termine, fino alla data del 25.7.2024, per il deposito di memorie difensive.
*****
A. Sulla sussistenza, in capo ai ricorrenti della qualità di eredi del sig. Persona_3
I ricorrenti, a sostegno della propria legittimazione attiva, hanno allegato il certificato di morte di coniugato con il certificato di matrimonio di Persona_3 Parte_1
e di i certificati di nascita di e di Parte_1 Persona_3 Parte_1 figli di nonché il certificato di nascita della minore Parte_1 Persona_3 [...]
figlia di di . Pt_2 Parte_1 Persona_1
Tale documentazione risulta idonea a provare la legittimazione attiva dei ricorrenti.
B. Sulla legittimazione passiva di CP_1
Il ricorso è stato notificato a (già all'indirizzo pec CP_1 CP
Email_3
Come dimostrato dalla resistente (cfr doc. 1 e 2) non è intervenuta alcuna vicenda societaria che ha visto la (C.F. ) attiva dal 1959, trasformarsi in CP P.IV_1 CP_1
(C.F. ) società attiva dal 2017, che detiene il 100% del capitale sociale di P.IV_2 CP
(C.F. ), di cui è quindi unico socio.
[...] P.IV_1
Le ultime operazioni di fusione per incorporazione che hanno coinvolto (C.F. CP
) risalgono rispettivamente al 29.12.2022 (incorporazione della P.IV_1 [...]
e al 15.12.2010 (incorporazione della Controparte_5 Controparte_6
.
[...]
Nessun rilievo assume la circostanza che il ricorso sia stato notificato anche al difensore della onsiderato il chiaro contenuto del ricorso, proposto nei confronti di una inesistente CP già . CP_1 CP
pagina 6 di 22 Considerato che (C.F. non si è mai trasformata né è stata fusa per CP P.IV_1 incorporazione in C.F. ), va dichiarata inammissibile, per carenza di CP_1 P.IV_2 legittimazione passiva, la domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di (già CP_1
. CP
C. Sull'estensione della domanda formulata dai ricorrenti alla terza chiamata CP
Il dott. , citato dai ricorrenti in qualità di chirurgo che, in data 28.1.2022, Controparte_2 presso la Casa di Cura Pierangeli, aveva effettuato l'intervento di prostatectomia radicale nei confronti del sig. , si è costituito chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la struttura CP_8 sanitaria, gestita da CP
Accertato che, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr Cassazione civile sez. III, 08/11/2023, n.31136) la domanda, originariamente effettuata dai ricorrenti nei confronti del dott. , si Controparte_2 estende automaticamente alla terza chiamata con conseguente necessità di accertare CP la sussistenza di una responsabilità della terza chiamata in relazione alla domanda formulata dai ricorrenti.
D. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda, appare opportuno delineare la disciplina giuridica della fattispecie, al fine di un corretto riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali.
Il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi possano agire a titolo contrattuale, iure proprio, per i danni da loro patiti.
Con riferimento ai danni richiesti iure proprio dagli attori, la disciplina applicabile è quindi quella di cui all'art. 2043 c.c. con i relativi corollari probatori.
Chiariti gli oneri probatori gravanti sulle parti si può quindi passarsi all'esame della vicenda sanitaria dedotta in giudizio.
E. Sugli accertamenti svolti dal Collegio peritale e sulla fondatezza della domanda formulata dai ricorrenti.
e.1 Nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 618/2023, al collegio peritale composto dalla pagina 7 di 22 dott.ssa specialista in medicina legale e dal dott. , medico Persona_4 Persona_5 chirurgo, specialista in urologia, coadiuvati dall'ausiliario dott. , specialista in Oncologia Persona_6 ed Ematologia, sono stati formulati i seguenti quesiti:
“elenchino i ctu la documentazione esaminata e descrivano la storia clinica del danneggiato con segnato riferimento alle cure prestate dalla struttura sanitaria convenuta ed all'intervento indicato nell'atto introduttivo;
dicano i ctu quale fosse il quadro clinico dell' prima dell'intervento e Pt_1 quello in esito allo stesso;
anche tenuto conto delle condizioni soggettive del paziente, dicano i ctu se il paziente venne sottoposto a corretta profilassi in occasione dell'intervento, prima, durante e dopo di esso da parte della struttura;
dicano i ctu se vi è stata osservanza delle Linee Guida e/o delle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, dell'epoca specificando a quali si siano riferito nella valutazione;
tanto anche con riferimento alle questioni sollevate in punto di mobilizzazione del paziente nonché al dedotto episodio lipotimico/sincopale; dicano i ctu se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l' e se fossero o meno possibili Pt_1 interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi;
dicano se il decesso (del quale specificheranno la causa) ed in che misura, risulti riconducibile ai trattamenti sanitari prestati o omessi specificando, con l'ausilio dei criteri della scienza medico-legale, quali siano state le cause ed indicando le eventuali condotte non adeguate tenute dal/dai sanitari. Esperiscano altresì il previsto tentativo di conciliazione tra le parti.”
e.2 Con relazione depositata il 26.1.2024 i periti, esaminata la documentazione depositata dalle parti, davano atto che il sig. , affetto da adenocarcinoma prostatico, era stato sottoposto in Persona_3 data 28 gennaio 2022 ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale senza linfadenectomia, eseguito per via laparotomica.
Dimesso il 4 febbraio 2022 il paziente era stato successivamente ricoverato il 5 febbraio 2022, presso la del P.O. S.S. di Chieti, fino al decesso intervenuto alle Controparte_9 CP_10 ore 03.00 del 6 febbraio 2022 per shock cardiogeno ed arresto cardiocircolatorio irreversibile in embolia polmonare massiva.
Considerato che il sig. per la patologia neoplastica, il tipo di intervento e l'immobilità Pt_1 presentava, un rischio di TV (trombosi venosa) elevato, secondo le diverse classificazioni di rischio (es
Caprini Score = 5) evidenziavano che il paziente avrebbe dovuto effettuare un trattamento di profilassi con EBPM (Eparina a Basso Peso Molecolare) al dosaggio di 4000Ui/die.
Nei pazienti, sottoposti a prostatectomia radicale in open senza linfadenectomia, che presentano un basso rischio di complicanze trombotiche (assenza di tutti e tre i seguenti fattori di rischio: età pagina 8 di 22 maggiore o uguale a 75 anni, BMI (indice di massa corporea) uguale o maggiore di 35, anamnesi familiare positiva per episodio di tromboembolismo venoso nei parenti di primo grado), le linee guida della Società Europea di Urologia del 2017 suggeriscono l'uso della farmacoprofilassi antitrombotica da somministrare 24 ore dopo l'intervento chirurgico e danno un suggerimento debole a favore della profilassi meccanica fino alla deambulazione.
Precisavano che, nei pazienti con basso rischio di complicanze trombotiche, sottoposti a prostatectomia radicale in open senza linfadenectomia, il rischio basale di eventi tromboembolici è pari a 10/1000 pazienti.
Il calcolo del beneficio connesso alla profilassi va effettuato tenendo conto del rischio di emorragia, al fine di calcolare il beneficio netto, cioè il beneficio di ridurre il rischio di tromboembolia meno il danno dell'aumento del rischio dovuto all'emorragia.
L'espressione matematica del beneficio netto è: riduzione del rischio assoluto di tromboembolia, aumento del rischio assoluto di emorragia. Il beneficio netto ha quindi un valore positivo se è maggiore il beneficio della riduzione del rischio di tromboembolia, rispetto al rischio emorragico dovuto all'utilizzo degli anticoagulanti.
Nei pazienti con basso rischio di complicanze trombotiche, sottoposti a prostatectomia radicale in open senza linfadenectomia, il beneficio netto per 1000 pazienti è quindi pari a 4,5/1000 pazienti.
Questo è il beneficio che è stato “sottratto” al paziente che non è stato sottoposto a Pt_1 farmacoprofilassi anticoagulante, idonea a ridurre il rischio del 55% rispetto alla mancata somministrazione.
Precisavano che la farmacoprofilassi anticoagulante non azzera il rischio di tromboembolismo in un paziente nelle stesse condizioni del sig affetto dalla stessa malattia allo stesso stadio e Pt_1 sottoposto allo stesso tipo di intervento gravato dallo stesso tasso di complicanze emorragiche, ma consente di ridurre il relativo rischio.
Con riferimento al timing della somministrazione farmacologica precisavano che, durante l'intervento, il sig. aveva ha perso una quantità di sangue nei limiti previsti (pari a 1000 ml) con perdita di Pt_1 circa 4 g/dl di emoglobina (da emoglobina 15,70 g/dl del 21.01.2022 a 11,6 g/dl del 28.01.2022) e successivamente aveva manifestato un'ulteriore riduzione dell'emoglobina (il 30.01.2022 Hb 10,4 g/dl, il 31.01.2022 Hb 9.90 g/dl, il 1.02.2022 Hb 10,3 g/dl).
Nei drenaggi erano stati rilevati, in data 29 gennaio, 50cc di liquidi siero ematici e in data 30 gennaio
300cc di liquidi siero ematici.
pagina 9 di 22 Successivamente dal drenaggio non erano state registrate ulteriori perdite ed era stata programmata la dimissione del paziente per la data 4 febbraio, con catetere vescicale in sede, per verosimile leakage anastomotico, da rimuovere dopo circa 10 giorni.
Considerato che la perdita emorragica è rimasta nei limiti previsti, come recita anche la nota informativa relativa all'intervento chirurgico contenuta nel modello di consenso informato, in cui viene riferito quanto segue tra le complicanze intraoperatorie: “L'emorragia intraoperatoria si verifica in meno del 10% dei casi con una perdita di sangue che mediamente non supera i 1200-1500 ml”, la farmacoprofilassi anticoagulante andava iniziata, come da linee guida, a partire da 24 ore dopo l'intervento chirurgico.
I dati degli studi evidenziano che il rischio di emorragia, dopo un intervento di chirurgia urologica è cumulativo nel tempo;
il 50% delle emorragie avviene entro le prime 24 ore ed il 90% entro i primi 4 giorni, successivamente il rischio emorragico si riduce.
Il rischio di trombosi venosa profonda (TVP), al contrario di quello emorragico, si mantiene costante nelle prime quattro settimane dopo l'intervento.
Sulla in base di questi dati le linee guida europee della Società di Europea di Urologia suggeriscono di iniziare la profilassi con enoxaparina 24 ore dopo l'intervento (così da non aumentare la quota di rischio emorragico del 50% entro le prime 24 ore) in modo tale dal ridurre il rischio di TVP.
Sempre in base ai dati sopra riportati, si può pensare di ritardare l'inizio della farmacoprofilassi se c'è una perdita emorragica rilevante, iniziandola subito dopo la riduzione della perdita.
Considerato che la perdita emorragica era rimasta nei limiti del prevedibile e che maggiore è il tempo che intercorre dall'intervento, tanto maggiore è il beneficio netto a favore del paziente (perché il rischio emorragico si riduce ma il rischio trombotico rimane invariato, cioè è uguale tra la prima e la quarta settimana successive all'intervento), la profilassi deve durare, secondo le linee guida europee, quattro settimane.
e.3 Quanto alle modalità di assistenza, i periti avevano constatato che, nella cartella clinica, era presente l'indicazione ad una prima mobilizzazione del piaziente in data 29 gennaio (indicazione
Dr. ) mentre manca la registrazione di tale effettiva mobilizzazione. Controparte_2
Il paziente risulta mobilizzato in data 30 gennaio (non mobilizzato in data 31.01 e in data 1.2).
Durante la mobilizzazione, per l'alimentazione, il paziente aveva presentato in data 1° febbraio, un singolo episodio di lipotimia sincopale con PA 110/70mmHg e SpO2 87% corretta con O2 a 2Lt/min.
Dopo 15 minuti dall'evento la PA risultava 110/70mmHg con una saturazione pari a 96% con O2 a
2Lt/min e dopo 45 minuti i parametri erano i seguenti: PA 120/80mmHg con SpO2 a 96% con O2 a 1 lt/min. pagina 10 di 22 Relativamente alla necessità di valutare le caratteristiche di tale episodio lipotimico e soprattutto se lo stesso poteva essere indicativo di TVP massiva e/o se era opportuna la richiesta di angio-TC i periti evidenziavano che l'episodio del 1° febbraio 2022 non era riportato nel diario medico, ma solo nel diario infermieristico.
Nel diario infermieristico è indicato quanto segue: “H 12.15. Il paziente ha avuto un episodio lipotimico-sincopale; PA 110/70, SpO2 87%. ….(ill) .. O2 Terapia 2l/min; h 12.30 PA 110/70 SpO2
96%. Il paziente si era mobilizzato per alimentarsi. H 13 PA 120/80 SpO2 96% con O2 terapia 1
l/min”.
La descrizione unicamente infermieristica è carente di informazioni potenzialmente utili per comprendere adeguatamente la portata dell'evento, quali ad esempio se il paziente era seduto o si era alzato quando si è verificato l'evento lipotimico-sincopale, quanti minuti è durata la sincope, quanto era la frequenza cardiaca e quella respiratoria.
È noto che un soggetto giovane (il paziente all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 61 anni) può avere desaturazioni modeste e transitorie, che compensano prontamente con un aumento della frequenza respiratoria. A seguito di una ipossiemia l'incremento della pressione polmonare comporta tachicardia. In effetti, le casistiche riferiscono che tachipnea è presente fino al 54% dei casi, tachicardia fino al 24%. La carente annotazione non consente di accertare se il paziente aveva riferito dispnea, dolore di tipo pleuritico o tosse. Se erano presenti segni clinici di TVP agli arti inferiori che si presentano fino al 47% dei casi.
L'episodio di perdita di coscienza con desaturazione, seppure di breve durata, non era stato quindi esaminato da nessun medico, che poteva effettuare una valutazione clinica completa, oppure richiedere una consulenza internistica o cardiologica.
Considerato che episodi di sincope possano verificarsi nel post-operatorio di un intervento di chirurgia maggiore e che la sincope non è una presentazione frequente della embolia polmonare, poiché si verifica nel 17% dei casi circa di embolia polmonare (RA P. et al. Prevalence of pulmonary embolism among Patients hospitalized for syncope. NEJM 2016; 375(16): 1524) ritenevano del tutto immotivata l'assenza di una valutazione dell'episodio da parte di un medico, anche in considerazione del fatto che il paziente aveva subito 4 giorni prima un intervento chirurgico maggiore, potenzialmente gravato da complicanze riportate anche nel foglio informativo relativo all'intervento chirurgico presente in cartella clinica, da cui si legge: “Complicanze post-operatorie precoci (fino a 30 giorni dopo l'intervento chirurgico: tromboemboliche 0.7-2.6%; cardiovascolari 1-4%; …omissis….”).
Una valutazione medica dell'episodio era quindi necessaria per indagare le possibili cause della lipotimia– sincope, considerato che il paziente aveva un rischio di tromboembolismo correlato pagina 11 di 22 all'intervento chirurgico, alla presenza di una neoplasia ed alla mancata somministrazione di farmacoprofilassi antitrombotica.
L'intervento di un medico avrebbe inoltre consentito di acquisire le informazioni necessarie per valutare la probabilità clinica di embolia polmonare pre-test, cioè pre-esecuzione di angioTC, utilizzando uno o più degli score validati presenti in letteratura: modificato, Geneva Per_7 Per_7 modificato.
La valutazione della probabilità pre-test avrebbe poi aiutato nella decisione di eseguire l'angio-TC polmonare o meno.
Tra le diagnosi differenziali della sincope andava inserita anche l'embolia polmonare, specie considerando le già indicate condizioni del paziente, che aveva subito un recente intervento chirurgico maggiore, era affetto da neoplasia e non era in profilassi farmacologica antitrombotica.
Nei restanti giorni il paziente era stato mobilizzato e non si erano verificati eventi analoghi.
Dopo il singolo episodio di lipotimia, che non aveva inciso negativamente sul quadro clinico, il paziente era stato dimesso.
Il paziente era stato dimesso in data 4 febbraio con valori di emoglobina pari a 10,3gr/dl (-) con ematocrito pari al 30% (-) e 161 x10^3/mmc piastrine (valori del 01/02/22) (valori di emoglobina preoperatori di 15.7gr/dl con ematocrito 47,3%) con catetere e drenaggio in sede.
Al momento delle dimissioni era stato assegnato al paziente un valore scala di EN (rischio di sviluppare lesioni da pressione) uguale all'ingresso (23/23) e alla voce specifica non sono presenti modifiche del grado di attività fisica e motoria, in assenza di indicazione alla tromboprofilassi, con indicazione al controllo per la rimozione del catetere vescicale a distanza di 7 giorni (11.02.22).
e.4 Successivamente il 5 febbraio 2022 (ore 15.10) il sig. era stato accompagnato in ambulanza e Pt_1 ricoverato presso la U.O.C. di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Dall'anamnesi raccolta dai sanitari al momento del ricovero ospedaliero e dalla visita medica espletata si legge: “...contattati anche i cardiochirurghi per la valutazione nella possibilità di impianto di ECMO
- va in sala operatoria…aggiornati più volte i familiari e resi edotti delle condizioni gravissime del paziente…paziente dimesso ieri dalla clinica Pierangeli con diagnosi di K prostata operato giunge soccorso dal 118 per cardiopalmo e dispnea dopo essere andato in bagno oggi pomeriggio;
riferita sudorazione con dispnea…i familiari riferiscono comparsa di marcata astenia anche durante il ricovero…effettua ecocardio positivo per trombo fluttante ventricolo destro. Il paziente continua O2 terapia…lucido cosciente vigile, risponde, rallentato…”.
Alle 18.19 del 5.2.2025 era stato ricoverato presso la Unità Operativa di clinica cardiochirurgica dell' con diagnosi di “embolia polmonare massiva”. Controparte_11
pagina 12 di 22 Il decesso si era verificato alle ore 03.00 del 6 febbraio 2022 per shock cardiogeno e arresto cardiocircolatorio irreversibile in embolia polmonare massiva.
e.5 Considerata la tipologia di intervento al quale il sig. era stato sottoposto ed alla luce di Pt_1 quanto indicato nelle linee guida, i periti ritenevano indicata la profilassi farmacologica antitrombotica e consigliata quella meccanica, che avrebbe ridotto il rischio trombo-embolico che aveva condotto il sig. al decesso (il rischio relativo di tromboembolismo polmonare in assenza della terapia Pt_1 farmacoprofilassi antitrombotica è oltre il doppio).
Precisavano che, in generale, la prognosi di una embolia polmonare è variabile e dipende da molti fattori quali la: i) presentazione clinica con instabilità emodinamica che aumenta consistentemente la mortalità; ii) la presenza di disfunzione ventricolare destra;
iii) la presenza di un trombo in ventricolo destro;
iv) la presenza anche di una trombosi venosa profonda;
v) altri fattori prognostici tra cui: iponatremia < 130 mmol/L, insufficienza renale, lattati sierici > 2 mmol/L, leucocitosi > 12.600/mmc, età superiore a 65 anni, tachicardia.
Rispondendo ai quesiti formulati in relazione all'intervento chirurgico al quale i sig. era stato Pt_1 sottoposto in data 28 gennaio 2022 e sulle conseguenze del comportamento dei ritenevano non CP_11 adeguata la condotta dei medesimi.
Analizzando le conseguenze dell'omessa terapia antitrombotica, secondo le regole di condizionamento causale, al fine di ritenere identificabile un evento di danno tipicamente definibile, oppure una probabilità cui conseguirebbe, alla mancata esecuzione del comportamento tecnicamente dovuto da parte dell'obbligato in posizione di garanzia, l'identificazione in una perdita di chances di miglior cura e di sopravvivenza, precisavano che, alla luce della letteratura specialistica, nonché sulla base del parere espresso dello specialista ematologo, che la profilassi con enoxaparina avrebbe ridotto il rischio assoluto di trombo-embolia polmonare del paziente del 55%.
La letalità di un quadro clinico di embolia polmonare, non trattata, oscilla infatti dal 4-6% al 30-50%, in presenza di instabilità emodinamica fino allo shock.
Sulla base degli studi di settore, l'evento morte di un paziente, per omessa terapia farmacologica, non può annoverarsi come un evento accreditato di una discreta probabilità, tale da consentire la formulazione di un giudizio di perdita di chances (di miglior cura e/o di sopravvivenza).
La rarità della probabilità in caso di corretto comportamento e l'aumento di oltre il doppio del rischio relativo di trombo-embolia polmonare, in caso di mancata effettuazione della terapia profilattica tromboembolica, impone di annoverarlo come evento di danno e non di perdita di chance, nella relazione di condizionamento causale rispetto all'omissione del comportamento tecnicamente dovuto dall'obbligato in posizione di garanzia. pagina 13 di 22 Concludevano evidenziando che l'omissione terapeutica tempestiva aveva inciso, con elevata probabilità, sulla verificazione delle condizioni patologiche che avevano determinato il decesso del
GN . Persona_3
e.6 Rispondendo alle controdeduzioni formulate dai difensori di parte resistente evidenziavano che il metodo rigoroso utilizzato dal Panel di esperti per produrre le raccomandazioni contenute nella linea guida aveva tenuto conto del beneficio netto (riduzione del rischio assoluto di eventi tromboembolici – aumento del rischio assoluto di emorragie maggiori, definite come emorragie che comportano la necessità di re-intervento) effettuando una raccomandazione forte solo nel caso in cui risultassero soddisfatti tutti e due i seguenti criteri:
A) la qualità degli studi era moderata o elevata (secondo criteri predefiniti dal Panel);
B) il beneficio netto (riduzione del rischio assoluto di eventi tromboembolici – aumento del rischio assoluto di emorragie maggiori) era maggiore o ugnale a 10/1000.
Precisavano che, nel calcolo del beneficio netto, al rischio emorragico viene attribuito un valore doppio rispetto al beneficio della riduzione degli eventi tromboembolici. Questo significa che il metodo con cui è stato calcolato il beneficio netto è conservativo, cioè molto cauto dal momento che attribuisce un valore doppio alle emorragie rispetto alla riduzione degli eventi tromboembolici.
Pertanto, la raccomandazione a favore della farmacoprofilassi va inquadrata in questa procedura metodologica molto rigorosa e conservativa ed ha pertanto un suo valore da considerare anche se definita dallo stesso come debole. Pt_4
La qualità metodologica della linea guida consente quindi di esprimere il beneficio netto nei termini assoluti di seguito riportati: il beneficio netto della farmacoprofilassi anticoagulante in un paziente sottoposto a prostatectomia radicale in open, senza linfedenectomia pelvica, e con un basso rischio individuale (che sono le condizioni di rischio attribuibili al sig ) è stimabile in Persona_3
4,5/1000. Questo significa che nelle stesse condizioni del paziente, 4,5 pazienti su 1000 si beneficiano dell'efficacia dalle farmacoprofilassi in termini di prevenzione degli eventi tromboembolici senza incorrere nel rischio di emorragia maggiore.
e.7 Ritenuti gli accertamenti svolti dal collegio peritale condivisibili, in quanto espressi sulla base di metodologie tecnicamente e logicamente corrette, formulate all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, con ricostruzione della cronologia dei fatti di cui è causa, ritenute condivisibili le risposte fornite dai periti alle controdeduzioni di parte resistente, valutati gli oneri probatori posti a carico delle parti in causa, sulla base delle coordinate giuridiche della fattispecie come sopra evidenziate, può concludersi nel senso della intervenuta acquisizione della prova (da una prospettiva ex ante e sulla base del criterio più probabile che non) della riconducibilità, del decesso del pagina 14 di 22 sig. avvenuto alle ore 03.00 del 6 febbraio 2022 per shock cardiogeno e arresto Pt_1 cardiocircolatorio irreversibile in embolia polmonare massiva, alla condotta dei sanitari che avevano avuto in cura il paziente dopo l'intervento effettuato in data 28.1.2022 presso la clinica Pierangeli di
Pescara.
Tale valutazione tiene conto anche dell'omesso esame dell'episodio di lipotimia, registrato nella sola cartella infermieristica in data 1.2.2022, considerato che la sensazione di svenimento (presincope) può essere un segnale dell'embolia polmonare che, ostruendo il flusso di sangue ai polmoni, può causare una risposta del sistema nervoso autonomo che porta a vertigini, sudorazione e sensazione di svenimento.
Nessun rilievo assume la circostanza, dedotta dai CTP indicati dal dott. , in Controparte_2 relazione al fatto che, essendo i medici che gestirono il sig. è da questo punto di vista Parte_5 che il caso va esaminato, per cui le linee guida valutate dai CCTTU, che avevano chiesto l'ausilio ad un collega ematologo, non erano coerenti con la specialità dei medici che avevano in concreto gestirono il caso.
È infatti evidente che ogni intervento chirurgico richiede, in tutte le sue fasi, un approccio multidisciplinare, finalizzato a preservare le condizioni del paziente.
In quest'ottica lo specialista in urologia è tenuto a documentarsi sulle terapie da somministrare la paziente, al quale vanno garantite le migliori cure possibili, anche avvalendosi dell'ausilio di ulteriori e diversi specialisti.
F. Sulla quantificazione dei danni liquidabili in favore degli attori.
f.1 Con riguardo alla quantificazione dei danni, richiesti dai ricorrenti iure proprio, deve premettersi che il fatto illecito, costituito dalla morte del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
4253 del 16/03/2012).
Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti instaurati dal richiedente con il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
pagina 15 di 22 f.2 La liquidazione del danno va quindi effettuata in via equitativa, utilizzando come parametro le tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, elaborate dal Tribunale di
Milano che prevedono, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, la presenza di altri familiari nel nucleo familiare primario, con indicazione dei relativi punteggi e con la possibilità di applicare, sull'importo finale, i correttivi richiesti dalla particolarità della situazione
(Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n.37009)
Considerata l'età della vittima (60 anni) e quella dei ricorrenti al momento del decesso (54 anni la moglie, 28 anni il figlio, 35 la figlia e 4 anni circa la nipote nonché la convivenza tra la vittima Pt_2 ed il coniuge, l'importo del danno tabellare va determinato tenendo conto del fatto che l'omessa effettuazione della terapia antitrombotica aveva inciso, nella percentuale del 55%, sul decesso del sig.
. Persona_3
Considerata, anche sulla base della documentazione fotografica allegata dai ricorrenti, la qualità e l'intensità della relazione affettiva esistente tra la vittima ed i ricorrenti, l'importo medio tabellare, spettante a , moglie convivente del sig. ridotta del 45%, Parte_1 Persona_3 spetta nella misura di € 163.479,80 (297.236,00 ridotto del 45%).
L'importo tabellare spettante ad , figlio non convivente del sig. , Parte_1 Persona_3 ridotto del 45% spetta nella misura di € 141.969,30 (258.126,00 ridotto del 45%).
L'importo tabellare spettante a , figlia non convivente del sig. ridotto Parte_1 Persona_3 del 45%, spetta nella misura di € 137.667,20 (250.304,00 ridotto del 45%).
L'importo tabellare spettante a nipote non convivente del sig. Parte_2 Persona_3 ridotto del 45%, spetta nella misura di € 52.298,40 (95.088 ridotto del 45%)
f.3 Sulle somme sopra indicate, dovute ai ricorrenti da e dal dott. CP [...]
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devono essere Controparte_2 riconosciuti ai ricorrenti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. pagina 16 di 22 Pertanto, alla stregua dei principi sopra indicati, le somme dovute ai ricorrenti, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, attualizzate alla data odierna, devono essere devalutate alla data dell'illecito
(cd. aestimatio) ovvero al 6.2.2022, data del decesso del sig. . Persona_3
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
f.4 Spetta ai ricorrenti anche il rimborso delle seguenti spese, sostenute a causa del decesso del sig.
per un importo totale di € 5.050,00: € 2.800,00 per spese funerarie (cfr doc.18), € Persona_3
2.000,00 per l'acquisto di un loculo cimiteriale (cfr doc.19) ed € 250,00 per n. 5 sedute di consulenza e/o sostegno psicologico individuale, effettuate da dal 15.7.2022 al Parte_1
19.1.2023 (cfr doc. 13-14-15-16-17).
Sull'importo totale di € 5.050,00 spetteranno ai ricorrenti gli interessi legali dovuti dal pagamento al saldo.
f.5 Considerata l'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati anche da colpa esclusiva di quest'ultimo va ripartita in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa. ed il dott. sono quindi tenuti, in solido tra loro, al CP Controparte_2 pagamento delle somme come sopra liquidate in favore dei ricorrenti e, nel rapporto interno tra la struttura e medico, la responsabilità va ripartita in misura paritaria.
G. Sulla domanda di rivalsa formulata da nei confronti del dott. CP [...]
Controparte_12 ha formulato domanda di manleva e regresso nei confronti del dott.
[...] [...]
, in relazione alle pretese risarcitorie dei ricorrenti. Controparte_2
Va rilevata l'applicabilità al caso di specie della L. n. 24/2017, cd. legge Gelli-Bianco, entrata in vigore in data 01.04.2017, essendosi l'evento dannoso, derivante da responsabilità sanitaria, verificatosi nel gennaio del 2022.
La citata legge, dopo aver previsto, all'art. 7, che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la pagina 17 di 22 professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose” e che “…
l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art.
2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, disciplina al successivo art. 9 l'azione di rivalsa.
La responsabilità della struttura sanitaria presuppone un illecito colpevole dell'esercente la professione sanitaria, della cui opera si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale di spedalità.
Con l'introduzione della L. n. 24/2017 sono stati introdotti limiti all'esercizio dell'azione di rivalsa, i quali costituiscono espressione della ratio della novella legislativa, volta a tutelare il singolo operatore nell'esercizio della professione ed a trasferire parte del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie in capo alla struttura.
Il primo limite è posto dal comma 1 del citato art. 9, secondo cui “l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
L'azione di rivalsa può essere esercitata dalla Struttura sanitaria solamente nei casi in cui vi sia stata la volontà di produrre l'evento dannoso da parte del professionista, oppure quest'ultimo abbia commesso violazioni grossolane del dovere di diligenza, prudenza o perizia;
il risarcimento corrisposto dalla struttura sanitaria per colpa lieve dell'operatore sanitario rimane quindi a carico della struttura.
Il comma 2 dell'art. 9 pone, invece, un limite temporale all'esercizio dell'azione, al fine di consentire all'esercente la professione sanitaria il diritto di difesa ed il contraddittorio, prevedendo che “se
l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento”.
È stato altresì introdotto dal comma 6 un limite quantitativo alla condanna, in sede di rivalsa, del medico che abbia agito con colpa grave, in base al quale la rivalsa non può superare “una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo”.
A prescindere dall'ammontare versato al danneggiato dalla struttura sanitaria in ragione della condanna, pertanto, il singolo professionista non può subire nel giudizio di rivalsa una condanna superiore all'importo come sopra calcolato.
pagina 18 di 22 Se ha agito con dolo potrà invece essere condannato al versamento dell'intero importo corrisposto al danneggiato.
Il limite di cui al comma 6 non trova applicazione nei casi in cui l'esercente la professione sanitaria presti la sua opera all'interno delle strutture sanitarie in regime libero-professionale, oppure abbia un rapporto contrattuale diretto con il paziente ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. 24/2017.
Il terzo comma dell'art. 9 pone un ulteriore limitazione all'utilizzo del titolo giudiziale quando l'operatore sanitario non è stato parte del giudizio promosso dal danneggiato: la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
Secondo l'art. 9, comma 7, le prove assunte ai fini di quell'accertamento potranno valere come argomento di prova nel successivo giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.
Richiamata la normativa applicabile al caso di specie ed accertato che il dott. Controparte_2 ha partecipato sia al giudizio di ATP che al presente giudizio di merito, in considerazione di quanto accertato dai C.T.U. non si ritengono sussistere i presupposti per ritenere configurabile una colpa grave dell'esercente la professione sanitaria.
I CTU hanno infatti contestato al chirurgo una inadeguata ponderazione tra i vantaggi che la profilassi farmacologica omessa avrebbe comportato, in termini di riduzione degli eventi tromboembolici ed il rischio di eventi emorragici che la stessa farmacoprofilassi anticoagulante avrebbe potuto determinare.
Trattasi di circostanza che non consente di attribuire al dott. una Controparte_2 macroscopica imperizia, negligenza o imprudenza, tale da configurare un grave inadempimento degli obblighi professionali.
La domanda di rivalsa va quindi rigettata
H. Sulla disciplina delle spese del giudizio
h.1 Considerata l'inammissibilità della domanda formulata nei confronti di già CP_1
i ricorrenti vanno condannati a rifondere le spese di lite sostenute da CP CP_1
, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato della controversia e del numero
[...] delle parti. Spese liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP.
h.2 Atteso l'esito del giudizio, ed il dott. vanno CP Controparte_2 condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, nella fase di istruzione preventiva e nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato della controversia e del numero delle parti. pagina 19 di 22 Spese da distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP
h.3 Nei rapporti interni tra ed il dott. , le spese vanno CP Controparte_2 poste per la misura di 1/2 a carico di e per la frazione residua a carico del dott. CP [...]
. Controparte_2
Spese liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP.
h.4 Considerato il rigetto della domanda di rivalsa, va condannata a rifondere le spese CP di lite sostenute dal dott. , liquidate come in dispositivo, previa Controparte_2 compensazione nella misura di 2/3, attesa l'infondatezza delle ulteriori contestazioni formulate dal dott.
. Controparte_2
Spese liquidate con applicazione dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase istruttoria e di trattazione del presente giudizio, definito sulla base della CTU svolta nella fase di ATP.
h.5 Le spese di CTU, comprese quelle dell'ausiliario, liquidate come da decreti emessi nella fase di
ATP, vanno poste in solido a carico di e del dott. e, CP Controparte_2 nei rapporti interni, poste nella misura di ½ a carico di e per la frazione residua a CP carico del dott. . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 924/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA
l'inammissibilità della domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di già CP_1
CP_13
[...] che il decesso del sig. è da ascrivere, nella misura del 55% alla responsabilità Persona_3 professionale solidale del dott. e di che gestisce la Controparte_2 CP
Controparte_14
ACCERTATO che i danni non patrimoniali, complessivamente subiti dai ricorrenti , Parte_1
, e sono pari complessivamente ad Parte_1 Parte_1 Parte_2
€.495.414,90 (163.479,80+141.969,30+137.667,40+52.298,40) già all'attualità, oltre accessori, pagina 20 di 22 ACCERTATO che i danni patrimoniali, complessivamente subiti dai ricorrenti , Parte_1 Pt_1
e sono pari complessivamente ad € 5.050,00, oltre
[...] Parte_1 Parte_2 accessori,
CO ed il dott. , in solido tra loro (nei rapporti interni tra i CP Controparte_2 medesimi in misura paritaria) al pagamento, a titolo risarcitorio ed in favore dei ricorrenti della somma di €. 500.464,90 oltre accessori come indicato in motivazione.
RIGETTA la domanda di rivalsa formulata da nei confronti del dott. CP [...]
Controparte_2
CO
i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che liquida in € 32.778,80 CP_1
(17.252,00 aumentato del 90% in relazione al numero delle parti) oltre spese generali nella misura del
15% I.V.A. e C.A.P. come per legge.
CO ed il dott. in solido tra loro (nei rapporti interni tra i CP Controparte_2 medesimi in misura paritaria) a rifondere le spese del giudizio sostenute dai ricorrenti, che liquida per la fase di istruzione preventiva in € 870,00 per esborsi ed € 11.240,40 per compensi (5.916,00 aumentato del 90%) e, per la presente fase, in € 1.713,00 per esborsi ed € 32.778,80 per compensi, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15% oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
PONE le spese della CTU svolta nel giudizio di ATP iscritto con R.G. n. 618/2023, liquidate con separati decreti, a carico di e del dott. (nei rapporti interni tra CP Controparte_2
i medesimi in misura paritaria) con conseguente obbligo di provvedere agli eventuali e relativi conguagli.
CO alla rifusione delle spese di lite sostenute dal dott. CP Controparte_2 che, compensate nella misura di 2/3, liquida nel residuo in € 10.926,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
RIGETTA ogni altra domanda perché infondata, per le causali di cui in motivazione. pagina 21 di 22 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 8 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Medica
pagina 22 di 22