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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 912/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Aievola Parte_1 C.F._1
Vincenzo (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Manfredonia Faustino (C.F. ) e dell'Avv. Manfredonia Claudio C.F._3
( ); C.F._4
APPELLATA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 30.01.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
6256/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 28.12.2018, con la quale veniva rigettata
1 la domanda formulata nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_1
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• è proprietario della autovettura Mercedes C220 tg. DR167LM, all'epoca dei fatti assicurata per la RCA presso la Controparte_1
• in data 11.06.2017, alle ore 23.15 circa, in Roccarainola, alla Via Piazza San Giovanni,
l'automobile dell'istante veniva tamponata dal veicolo Fiat Punto tg. BA979WN, di proprietà di e assicurata con la Controparte_2 Controparte_3
• in particolare, la citata vettura, nell'effettuare una manovra di uscita dagli stalli di sosta situati al margine della carreggiata, tamponava, con il proprio lato posteriore, il lato anteriore sinistro dell'automobile Mercedes, che era parcheggiata dietro di essa;
• all'esito del sinistro, l'automobile di proprietà di riportava danni come da Parte_1
preventivi e fotografie versate in atti.
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola dichiarava inammissibile la domanda in questione, alla luce dell'inosservanza dei commi 3bis, 3ter, 3quater dell'art. 135 del d.lgs.
209/2005, introdotti dalla legge n. 124/17.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, formulando i Parte_1
seguenti motivi di gravame:
• inapplicabilità della legge n. 124/2017 al caso di specie, verificatosi prima della sua entrata in vigore;
• proponibilità, procedibilità e fondatezza della domanda risarcitoria;
• irrilevanza processuale della documentazione prodotta dalla convenuta, relativa all'esistenza di precedenti sinistri riguardanti il veicolo attoreo.
1.4 – Si costituiva in giudizio la rilevando inammissibilità Controparte_1
dell'appello formulato dalla controparte ed evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda;
chiedeva, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Alla prima udienza, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti degli appellati, veniva dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_2
nel giudizio di gravame, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva infatti notificata in data 22.01.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 30.01.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 07.02.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante censura la decisione con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, ai sensi dei commi 3bis, 3ter, 3quater dell'art. 135 del d.lgs.
209/2005, introdotti dalla legge n. 124/17.
3.1 – Sul punto, occorre evidenziare che la legge 124/2017 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale in data 14.08.2017 e, pertanto, è entrata in vigore in data 29.08.2017. Essa, dunque, non
è applicabile retroattivamente al sinistro in esame (art. 11 disp. prel. c.c.), avvenuto in data
11.06.2017 e denunciato alla compagnia assicuratrice in data 03.07.2017.
Oltretutto, l'inosservanza dei citati commi 3bis, 3ter, 3quater dell'art. 135 del d.lgs. 209/2005, ove si fosse verificata, non avrebbe comunque determinato l'inammissibilità della domanda, ma quella della sola prova testimoniale.
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello in esame è fondato e, pertanto, la domanda formulata da parte attrice deve essere considerata ammissibile e deve essere esaminata nel merito (cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/03/2005, n. 5031; Cassazione civile sez. II,
04/11/2011, n. 22954).
4 – La domanda proposta dall'attore in primo grado è infondata.
4.1 – Infatti, occorre constatare che parte attrice ha dimostrato esclusivamente che il veicolo di sua proprietà era assicurato presso depositando la polizza Controparte_1
stipulata in data 11.09.2016, con scadenza fissata in data 11.09.2017. L'odierna appellata ha
3 eccepito di aver stornato tale polizza in data 11.06.2017, ma tale circostanza non trova riscontro in alcun documento e, pertanto, non può considerarsi provata, per cui la copertura assicurativa deve essere ritenuta operante.
Da tale copertura assicurativa, secondo la prospettazione dell'appellante, scaturirebbe la legittimazione passiva dell'appellata: pertanto, l'azione è stata proposta dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice che ha assicurato il veicolo di sua proprietà, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005.
4.2 – Al riguardo, si deve evidenziare che la sussistenza della polizza assicurativa relativa al veicolo danneggiato non è sufficiente, ai fini dell'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 del d.lgs. 209/2005, che opera solo “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile”.
Tale azione, infatti, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante;
essa si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/04/2012, n. 5928; Cassazione civile sez. VI, 20/09/2017, n. 21896; Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n. 8244).
È necessario, dunque, che l'attore dimostri la sussistenza di tutti presupposti previsti dal citato art. 149, tra cui la circostanza che il veicolo danneggiante sia assicurato per la responsabilità civile: solo in questo caso, infatti, la compagnia assicuratrice che risarcisce il danno può successivamente regolare i suoi rapporti l'impresa di assicurazione del responsabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame.
4.3 – Nel caso di specie, l'attore ha affermato che il veicolo di proprietà di era Controparte_2
assicurato presso la asserendo di aver effettuato accertamenti presso Controparte_3
ma non ha provato tale circostanza, non avendo depositato alcuna CP_4
documentazione al riguardo. Non è dimostrata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 149 del d.lgs. 209/2005.
Conseguentemente, la domanda è infondata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla
4 Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 28/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 912/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Aievola Parte_1 C.F._1
Vincenzo (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Manfredonia Faustino (C.F. ) e dell'Avv. Manfredonia Claudio C.F._3
( ); C.F._4
APPELLATA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità per danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 30.01.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
6256/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 28.12.2018, con la quale veniva rigettata
1 la domanda formulata nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_1
con compensazione tra le parti delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• è proprietario della autovettura Mercedes C220 tg. DR167LM, all'epoca dei fatti assicurata per la RCA presso la Controparte_1
• in data 11.06.2017, alle ore 23.15 circa, in Roccarainola, alla Via Piazza San Giovanni,
l'automobile dell'istante veniva tamponata dal veicolo Fiat Punto tg. BA979WN, di proprietà di e assicurata con la Controparte_2 Controparte_3
• in particolare, la citata vettura, nell'effettuare una manovra di uscita dagli stalli di sosta situati al margine della carreggiata, tamponava, con il proprio lato posteriore, il lato anteriore sinistro dell'automobile Mercedes, che era parcheggiata dietro di essa;
• all'esito del sinistro, l'automobile di proprietà di riportava danni come da Parte_1
preventivi e fotografie versate in atti.
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola dichiarava inammissibile la domanda in questione, alla luce dell'inosservanza dei commi 3bis, 3ter, 3quater dell'art. 135 del d.lgs.
209/2005, introdotti dalla legge n. 124/17.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, formulando i Parte_1
seguenti motivi di gravame:
• inapplicabilità della legge n. 124/2017 al caso di specie, verificatosi prima della sua entrata in vigore;
• proponibilità, procedibilità e fondatezza della domanda risarcitoria;
• irrilevanza processuale della documentazione prodotta dalla convenuta, relativa all'esistenza di precedenti sinistri riguardanti il veicolo attoreo.
1.4 – Si costituiva in giudizio la rilevando inammissibilità Controparte_1
dell'appello formulato dalla controparte ed evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda;
chiedeva, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Alla prima udienza, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti degli appellati, veniva dichiarata la contumacia di non costituitasi Controparte_2
nel giudizio di gravame, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 All'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva infatti notificata in data 22.01.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 30.01.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 07.02.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, l'appellante censura la decisione con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, ai sensi dei commi 3bis, 3ter, 3quater dell'art. 135 del d.lgs.
209/2005, introdotti dalla legge n. 124/17.
3.1 – Sul punto, occorre evidenziare che la legge 124/2017 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale in data 14.08.2017 e, pertanto, è entrata in vigore in data 29.08.2017. Essa, dunque, non
è applicabile retroattivamente al sinistro in esame (art. 11 disp. prel. c.c.), avvenuto in data
11.06.2017 e denunciato alla compagnia assicuratrice in data 03.07.2017.
Oltretutto, l'inosservanza dei citati commi 3bis, 3ter, 3quater dell'art. 135 del d.lgs. 209/2005, ove si fosse verificata, non avrebbe comunque determinato l'inammissibilità della domanda, ma quella della sola prova testimoniale.
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello in esame è fondato e, pertanto, la domanda formulata da parte attrice deve essere considerata ammissibile e deve essere esaminata nel merito (cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/03/2005, n. 5031; Cassazione civile sez. II,
04/11/2011, n. 22954).
4 – La domanda proposta dall'attore in primo grado è infondata.
4.1 – Infatti, occorre constatare che parte attrice ha dimostrato esclusivamente che il veicolo di sua proprietà era assicurato presso depositando la polizza Controparte_1
stipulata in data 11.09.2016, con scadenza fissata in data 11.09.2017. L'odierna appellata ha
3 eccepito di aver stornato tale polizza in data 11.06.2017, ma tale circostanza non trova riscontro in alcun documento e, pertanto, non può considerarsi provata, per cui la copertura assicurativa deve essere ritenuta operante.
Da tale copertura assicurativa, secondo la prospettazione dell'appellante, scaturirebbe la legittimazione passiva dell'appellata: pertanto, l'azione è stata proposta dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice che ha assicurato il veicolo di sua proprietà, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005.
4.2 – Al riguardo, si deve evidenziare che la sussistenza della polizza assicurativa relativa al veicolo danneggiato non è sufficiente, ai fini dell'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 del d.lgs. 209/2005, che opera solo “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile”.
Tale azione, infatti, non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante;
essa si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/04/2012, n. 5928; Cassazione civile sez. VI, 20/09/2017, n. 21896; Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n. 8244).
È necessario, dunque, che l'attore dimostri la sussistenza di tutti presupposti previsti dal citato art. 149, tra cui la circostanza che il veicolo danneggiante sia assicurato per la responsabilità civile: solo in questo caso, infatti, la compagnia assicuratrice che risarcisce il danno può successivamente regolare i suoi rapporti l'impresa di assicurazione del responsabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame.
4.3 – Nel caso di specie, l'attore ha affermato che il veicolo di proprietà di era Controparte_2
assicurato presso la asserendo di aver effettuato accertamenti presso Controparte_3
ma non ha provato tale circostanza, non avendo depositato alcuna CP_4
documentazione al riguardo. Non è dimostrata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 149 del d.lgs. 209/2005.
Conseguentemente, la domanda è infondata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante; esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla
4 Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato
D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 28/02/2025
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Dott. Vittorio Todisco
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