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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 813/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1 dei Volsci 44, e , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Filippo Birgillito (C.F.
) e dall'avv. Luigi Edoardo Augello (C.F. , ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Catania, piazza Trento 2;
APPELLANTI nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]di Controparte_1 C.F._5
Catania (CT), Via Monte Arsi n. 5, elettivamente domiciliato in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'Avv. Livia Lucia Gugliotta (c.f. ; pec: C.F._6
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 30.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note conclusionali in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2020 e l'11.01.2021, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Catania e per Parte_3 Parte_4
1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione ed in accoglimento delle domande: - Accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, in favore del sig. , per usucapione ultraventennale la piena, assoluta ed Controparte_1 esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di gravina di Catania in Via SA EM n.
5, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 2, particella 3098, sub 1, Cat. A/3, classe 8, nonché del garage sito in Via SA EM sn, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 2, particella
3098, sub 2, Cat. C/6, classe 5, consistenza 21 mq;
- conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili e alle necessarie variazioni e/o annotazioni ipo-catastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità; con vittoria di spese e compensi”
A tal fine sosteneva di possedere “uti dominus”, senza soluzione di continuità da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico, continuato e ininterrotto l'appartamento sito in Gravina di Catania, Via S.
EM n.5, censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella 3098, sub 1, cat. A/3 e il garage sito nella medesima strada censito al N.C.E.U. al foglio 2, part.lla 3098, sub.2 cat. C/6 e ciò sin dalla costruzione dei suddetti immobili risalente al 1985.
Sosteneva, altresì, di essersi comportato - da oltre venti anni e fin dal 1985 - come unico e solo proprietario del bene oggetto di causa e ciò nell'assenza di qualsiasi opposizione dei convenuti e senza ricevere dagli stessi contestazione alcuna e di avere provveduto, in via esclusiva a proprie spese e cure, a tutti gli interventi manutentivi resisi necessari sul predetto immobile, sia di natura ordinaria che straordinaria e di aver concesso, altresì, in locazione a terzi i detti immobili, nonché di aver provveduto alla registrazione presso il catasto nell'anno 2014.
Si costituivano in giudizio, in data 06.04.2021, i convenuti rilevando l'infondatezza - in fatto e in diritto
- della domanda proposta dall'attore.
In particolare, rilevavano che l'azione - nell'ambito delle controverse questioni riguardanti il fallimento della Comer s.r.l. - proposta dal costituiva un tentativo per evitare di addivenire ad un Controparte_1 giusto accordo con i proprietari in ordine alle numerose unità abitative edificate su terreno di proprietà del padre , di cui erano eredi giusta successione in atti. Persona_1
Deducevano che l'occupante attore ne aveva conseguito la detenzione in virtù della stipula di un contratto preliminare di vendita;
titolo questo non utilizzabile - in mancanza di un visibile o dedotto atto di interversione - ai fini dell'acquisto per usucapione.
I convenuti proponevano, altresì, domanda riconvenzionale volta a dichiarare la occupazione illegittima degli immobili oggetto di domanda e, quindi, a conseguirne la restituzione da parte di . Controparte_1
2 In conseguenza di ciò, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “...che
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti dei concludenti da perché infondata in fatto e in diritto per i motivi Parte_5 partitamente esposti in narrativa. In accoglimento della domanda riconvenzionale – ritenere e dichiarare che l'immobile e il garage in premessa meglio indicati, siti in Gravina di Catania, Via
EM, con accesso anche da via Vittorio Emanuele, per cui è causa sono attualmente occupati illegittimamente, perché senza alcun valido titolo, da , per stessa impostazione di Controparte_1 questi;
- ritenere e dichiarare, per l'effetto e in ogni caso, tenuto a restituire gli Controparte_1 immobili ai legittimi proprietari e, conseguentemente e in ogni caso, condannare il signor CP_1
al rilascio, immediato o nel termine fissato dal Giudice, in favore di e
[...] Parte_1
. Con riserva di chiedere i frutti, commisurati a canone locativo di mercato, in separato Parte_2 giudizio. Con vittoria di spese e compensi”
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti e posta in decisione all'udienza di discussione del 7.12.2023.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 5076/2023 depositata il 7.12.2023, il Giudice onorario della
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 15305/2020 R.G., rigettava le rispettive domande formulate dalle parti e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e per le Parte_2 Parte_1 ragioni di cui si dirà nel proseguo.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza.
All'udienza del 30.09.2025 la causa è stata posta in decisione, previa discussione delle parti che hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate nei temini assegnati all'udienza del
3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'assenza e/o apparenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione e rilascio in favore dei due convenuti degli immobili oggetto del giudizio di usucapione.
Gli appellanti deducono che, sul punto, la sintetica e scarna motivazione del primo giudice (“Venendo adesso alla domanda riconvenzionale di restituzione, peraltro, genericamente formulata e non adeguatamente provata, la stessa va – pertanto – rigettata”) sia priva di fondamento e di un reale e comprensibile percorso argomentativo.
Il motivo è fondato.
3 I convenuti, sin dal primo atto difensivo, hanno sempre dedotto e sostenuto che abbia Controparte_1 ricevuto l'appartamento e il garage meglio descritti in atti dal loro padre e che li Persona_1 abbia detenuti, come tanti altri promissari acquirenti, in virtù di contratti preliminari di compravendita ai quali non è mai seguita la stipula del definitivo, anche a seguito del fallimento della Comer s.r.l., società appaltatrice dei lavori di costruzione degli stessi immobili (sui rapporti tra il e il fallimento Parte_1 della Comer s.r.l. - v. sentenza del Tribunale di Catania n. 3435/2001 del 9.10.2001, in atti).
Le superiori circostanze hanno trovato conferma nelle stesse difese dell'attore che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. del 31.05.2021, ha affermato che: “i convenuti hanno sottaciuto nella loro ricostruzione dei fatti un aspetto importante, e cioè che fu lo stesso a concedere Persona_1
l'immobile con annesso garage al sig. , allora dipendente della ditta di cui il era CP_1 Parte_1 titolare (la “Nuova Utemi di Cirnigliaro AN)”.
Risulta documentato e non contestato che, a seguito dell'istanza avanzata da , il Persona_1
, con delibera del Consiglio Comunale del 31.05.1983, n. 74, approvava il Controparte_2
“piano di lottizzazione RN (come, peraltro, affermato dallo stesso geom. nella Controparte_3 perizia giurata depositata in primo grado dalla difesa dell'attore – v. doc. 6).
Sulle particelle censite al catasto terreni ai nn. 2086 e 2088, venivano realizzate quattro palazzine, tre rifinite e complete (palazzine A, B e C), tra cui quella ove insistono l'immobile e il garage oggetto di causa (“palazzina C”), e una rimasta allo stato rustico (“palazzina D”).
La moglie ( , deceduta in data 15.10.2009) e i due figli, odierni appellanti, quali eredi di Persona_2
, inoltre, avevano ceduto alcune particelle (stacchi) di terreno al Comune di Gravina Persona_1 di Catania, perché il piano di lottizzazione comprendeva strade, parcheggi e aree a verde (v. cessione avvenuta con atto in Notar del 6.5.1994, rep. 64351, racc. 11778, in atti). Persona_3
Ciò premesso, la Corte ritiene che la domanda riconvenzionale di rilascio debba qualificarsi quale azione di natura personale e non reale (art. 948 c.c.), così come prospettato dagli appellanti.
Invero, secondo autorevole e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. Unite n.
7305/2014), richiamata dalla difesa degli appellanti, “l'azione di restituzione risulta destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario e che essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria del titolo“.
4 Sul punto, altra condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. III,
23.06.2023 n. 18050) ha evidenziato che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile”.
Nel caso in esame, il primo giudice ha affermato in motivazione, statuizione non oggetto di appello incidentale e ormai definitiva, che: “Gli esiti istruttori consentono invece di affermare che parte attrice ha avuto la sola disponibilità materiale dei beni oggetto di domanda nell'attesa di procedere alla formalizzazione degli atti di vendita. In conseguenza di ciò il rapporto di godimento tra i beni oggetto di domanda e l'attore era non quello di possessore ma bensì di semplice detentore qualificato” (pag. 7).
Da quanto sopra emerge con chiarezza che gli odierni appellanti non hanno agito con azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c. ma hanno avanzato domanda di restituzione degli immobili quali eredi di che ha trasferito la temporanea detenzione degli stessi a . Persona_1 Controparte_1
La Suprema Corte ha di recente più volte ribadito il principio (cfr. Cass. Sez. II, 22.08.2022 n. 25084;
Cass. Sez. II, 20.06.2022 n. 19872; Cass. Sez. II, 6.12.2021 n. 38642) per cui: “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv.
594291)… In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la
5 difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007, Rv. 596948; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1929 del 27/01/2009, Rv. 606400; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010, Rv.
615321; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del 17/01/2011, Rv. 615949)”.
Alla luce di quanto sopra emerso, del rigetto della domanda di usucapione avanzata in primo grado e non oggetto di appello incidentale, è venuto meno qualunque titolo che abbia giustificato il temporaneo trasferimento della detenzione dei beni immobili tra le parti e, pertanto, la domanda di restituzione degli stessi formulata dagli appellanti, quali coeredi di , deceduto in data 5.9.1991, e della Persona_1 madre (v. stato di famiglia e dichiarazione di successione in atti), è pienamente Persona_2 fondata.
Con il secondo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente compensato tra le parti le spese di lite.
Il motivo, alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di rilascio e della totale soccombenza dell'appellato, è fondato, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono, pertanto, la soccombenza di CP_1
e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014
[...]
(come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto della complessità della vicenda processuale e dell'attività difensiva prestata, sulla base dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00
(in relazione al valore indeterminabile a complessità bassa della controversia in relazione alla domanda di rilascio), e il parametro minimo per la sola fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 5076/2023 pubblicata il Parte_2 Controparte_1
7.12.2023 ed emessa dal G.O.T. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 15305/2020 R.G., condanna al rilascio in favore di e Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito nel Comune di Gravina di Catania, Via SA EM n. Parte_2
5, censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella 3098, sub 1, Cat. A/3, classe 8, e del garage sito in Via
6 SA EM s.n., censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella 3098, sub 2, Cat. C/6, classe 5, consistenza 21 mq.
Condanna alla rifusione in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 7.880,00 di cui euro 264,00 per spese vive, euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Condanna alla rifusione in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 9.273,00 di cui euro 804,00 per spese vive, euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale.
Così deciso in Catania il 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 813/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1 dei Volsci 44, e , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Filippo Birgillito (C.F.
) e dall'avv. Luigi Edoardo Augello (C.F. , ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Catania, piazza Trento 2;
APPELLANTI nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]di Controparte_1 C.F._5
Catania (CT), Via Monte Arsi n. 5, elettivamente domiciliato in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 45, presso lo studio dell'Avv. Livia Lucia Gugliotta (c.f. ; pec: C.F._6
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 30.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note conclusionali in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.12.2020 e l'11.01.2021, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Catania e per Parte_3 Parte_4
1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione ed in accoglimento delle domande: - Accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, in favore del sig. , per usucapione ultraventennale la piena, assoluta ed Controparte_1 esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di gravina di Catania in Via SA EM n.
5, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 2, particella 3098, sub 1, Cat. A/3, classe 8, nonché del garage sito in Via SA EM sn, censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 2, particella
3098, sub 2, Cat. C/6, classe 5, consistenza 21 mq;
- conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti beni immobili e alle necessarie variazioni e/o annotazioni ipo-catastali con esonero del conservatore da ogni responsabilità; con vittoria di spese e compensi”
A tal fine sosteneva di possedere “uti dominus”, senza soluzione di continuità da oltre venti anni, in modo esclusivo, pacifico, continuato e ininterrotto l'appartamento sito in Gravina di Catania, Via S.
EM n.5, censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella 3098, sub 1, cat. A/3 e il garage sito nella medesima strada censito al N.C.E.U. al foglio 2, part.lla 3098, sub.2 cat. C/6 e ciò sin dalla costruzione dei suddetti immobili risalente al 1985.
Sosteneva, altresì, di essersi comportato - da oltre venti anni e fin dal 1985 - come unico e solo proprietario del bene oggetto di causa e ciò nell'assenza di qualsiasi opposizione dei convenuti e senza ricevere dagli stessi contestazione alcuna e di avere provveduto, in via esclusiva a proprie spese e cure, a tutti gli interventi manutentivi resisi necessari sul predetto immobile, sia di natura ordinaria che straordinaria e di aver concesso, altresì, in locazione a terzi i detti immobili, nonché di aver provveduto alla registrazione presso il catasto nell'anno 2014.
Si costituivano in giudizio, in data 06.04.2021, i convenuti rilevando l'infondatezza - in fatto e in diritto
- della domanda proposta dall'attore.
In particolare, rilevavano che l'azione - nell'ambito delle controverse questioni riguardanti il fallimento della Comer s.r.l. - proposta dal costituiva un tentativo per evitare di addivenire ad un Controparte_1 giusto accordo con i proprietari in ordine alle numerose unità abitative edificate su terreno di proprietà del padre , di cui erano eredi giusta successione in atti. Persona_1
Deducevano che l'occupante attore ne aveva conseguito la detenzione in virtù della stipula di un contratto preliminare di vendita;
titolo questo non utilizzabile - in mancanza di un visibile o dedotto atto di interversione - ai fini dell'acquisto per usucapione.
I convenuti proponevano, altresì, domanda riconvenzionale volta a dichiarare la occupazione illegittima degli immobili oggetto di domanda e, quindi, a conseguirne la restituzione da parte di . Controparte_1
2 In conseguenza di ciò, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “...che
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti dei concludenti da perché infondata in fatto e in diritto per i motivi Parte_5 partitamente esposti in narrativa. In accoglimento della domanda riconvenzionale – ritenere e dichiarare che l'immobile e il garage in premessa meglio indicati, siti in Gravina di Catania, Via
EM, con accesso anche da via Vittorio Emanuele, per cui è causa sono attualmente occupati illegittimamente, perché senza alcun valido titolo, da , per stessa impostazione di Controparte_1 questi;
- ritenere e dichiarare, per l'effetto e in ogni caso, tenuto a restituire gli Controparte_1 immobili ai legittimi proprietari e, conseguentemente e in ogni caso, condannare il signor CP_1
al rilascio, immediato o nel termine fissato dal Giudice, in favore di e
[...] Parte_1
. Con riserva di chiedere i frutti, commisurati a canone locativo di mercato, in separato Parte_2 giudizio. Con vittoria di spese e compensi”
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dei convenuti e posta in decisione all'udienza di discussione del 7.12.2023.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 5076/2023 depositata il 7.12.2023, il Giudice onorario della
Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 15305/2020 R.G., rigettava le rispettive domande formulate dalle parti e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e per le Parte_2 Parte_1 ragioni di cui si dirà nel proseguo.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza.
All'udienza del 30.09.2025 la causa è stata posta in decisione, previa discussione delle parti che hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate nei temini assegnati all'udienza del
3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si lamenta l'assenza e/o apparenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale di restituzione e rilascio in favore dei due convenuti degli immobili oggetto del giudizio di usucapione.
Gli appellanti deducono che, sul punto, la sintetica e scarna motivazione del primo giudice (“Venendo adesso alla domanda riconvenzionale di restituzione, peraltro, genericamente formulata e non adeguatamente provata, la stessa va – pertanto – rigettata”) sia priva di fondamento e di un reale e comprensibile percorso argomentativo.
Il motivo è fondato.
3 I convenuti, sin dal primo atto difensivo, hanno sempre dedotto e sostenuto che abbia Controparte_1 ricevuto l'appartamento e il garage meglio descritti in atti dal loro padre e che li Persona_1 abbia detenuti, come tanti altri promissari acquirenti, in virtù di contratti preliminari di compravendita ai quali non è mai seguita la stipula del definitivo, anche a seguito del fallimento della Comer s.r.l., società appaltatrice dei lavori di costruzione degli stessi immobili (sui rapporti tra il e il fallimento Parte_1 della Comer s.r.l. - v. sentenza del Tribunale di Catania n. 3435/2001 del 9.10.2001, in atti).
Le superiori circostanze hanno trovato conferma nelle stesse difese dell'attore che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. del 31.05.2021, ha affermato che: “i convenuti hanno sottaciuto nella loro ricostruzione dei fatti un aspetto importante, e cioè che fu lo stesso a concedere Persona_1
l'immobile con annesso garage al sig. , allora dipendente della ditta di cui il era CP_1 Parte_1 titolare (la “Nuova Utemi di Cirnigliaro AN)”.
Risulta documentato e non contestato che, a seguito dell'istanza avanzata da , il Persona_1
, con delibera del Consiglio Comunale del 31.05.1983, n. 74, approvava il Controparte_2
“piano di lottizzazione RN (come, peraltro, affermato dallo stesso geom. nella Controparte_3 perizia giurata depositata in primo grado dalla difesa dell'attore – v. doc. 6).
Sulle particelle censite al catasto terreni ai nn. 2086 e 2088, venivano realizzate quattro palazzine, tre rifinite e complete (palazzine A, B e C), tra cui quella ove insistono l'immobile e il garage oggetto di causa (“palazzina C”), e una rimasta allo stato rustico (“palazzina D”).
La moglie ( , deceduta in data 15.10.2009) e i due figli, odierni appellanti, quali eredi di Persona_2
, inoltre, avevano ceduto alcune particelle (stacchi) di terreno al Comune di Gravina Persona_1 di Catania, perché il piano di lottizzazione comprendeva strade, parcheggi e aree a verde (v. cessione avvenuta con atto in Notar del 6.5.1994, rep. 64351, racc. 11778, in atti). Persona_3
Ciò premesso, la Corte ritiene che la domanda riconvenzionale di rilascio debba qualificarsi quale azione di natura personale e non reale (art. 948 c.c.), così come prospettato dagli appellanti.
Invero, secondo autorevole e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. Unite n.
7305/2014), richiamata dalla difesa degli appellanti, “l'azione di restituzione risulta destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario e che essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria del titolo“.
4 Sul punto, altra condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. III,
23.06.2023 n. 18050) ha evidenziato che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile”.
Nel caso in esame, il primo giudice ha affermato in motivazione, statuizione non oggetto di appello incidentale e ormai definitiva, che: “Gli esiti istruttori consentono invece di affermare che parte attrice ha avuto la sola disponibilità materiale dei beni oggetto di domanda nell'attesa di procedere alla formalizzazione degli atti di vendita. In conseguenza di ciò il rapporto di godimento tra i beni oggetto di domanda e l'attore era non quello di possessore ma bensì di semplice detentore qualificato” (pag. 7).
Da quanto sopra emerge con chiarezza che gli odierni appellanti non hanno agito con azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c. ma hanno avanzato domanda di restituzione degli immobili quali eredi di che ha trasferito la temporanea detenzione degli stessi a . Persona_1 Controparte_1
La Suprema Corte ha di recente più volte ribadito il principio (cfr. Cass. Sez. II, 22.08.2022 n. 25084;
Cass. Sez. II, 20.06.2022 n. 19872; Cass. Sez. II, 6.12.2021 n. 38642) per cui: “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv.
594291)… In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la
5 difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 26/02/2007, Rv. 596948; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1929 del 27/01/2009, Rv. 606400; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010, Rv.
615321; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del 17/01/2011, Rv. 615949)”.
Alla luce di quanto sopra emerso, del rigetto della domanda di usucapione avanzata in primo grado e non oggetto di appello incidentale, è venuto meno qualunque titolo che abbia giustificato il temporaneo trasferimento della detenzione dei beni immobili tra le parti e, pertanto, la domanda di restituzione degli stessi formulata dagli appellanti, quali coeredi di , deceduto in data 5.9.1991, e della Persona_1 madre (v. stato di famiglia e dichiarazione di successione in atti), è pienamente Persona_2 fondata.
Con il secondo motivo di appello si lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente compensato tra le parti le spese di lite.
Il motivo, alla luce dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di rilascio e della totale soccombenza dell'appellato, è fondato, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono, pertanto, la soccombenza di CP_1
e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014
[...]
(come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto della complessità della vicenda processuale e dell'attività difensiva prestata, sulla base dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00
(in relazione al valore indeterminabile a complessità bassa della controversia in relazione alla domanda di rilascio), e il parametro minimo per la sola fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 5076/2023 pubblicata il Parte_2 Controparte_1
7.12.2023 ed emessa dal G.O.T. della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 15305/2020 R.G., condanna al rilascio in favore di e Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito nel Comune di Gravina di Catania, Via SA EM n. Parte_2
5, censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella 3098, sub 1, Cat. A/3, classe 8, e del garage sito in Via
6 SA EM s.n., censito al N.C.E.U. al foglio 2, particella 3098, sub 2, Cat. C/6, classe 5, consistenza 21 mq.
Condanna alla rifusione in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 7.880,00 di cui euro 264,00 per spese vive, euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Condanna alla rifusione in favore di e delle Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 9.273,00 di cui euro 804,00 per spese vive, euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale.
Così deciso in Catania il 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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