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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2068/2025 promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente nel Comune Parte_1 C.F._1 di RI del Po (FE) in Via Madonnina n. 13
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente nel Parte_2 C.F._2
Comune di ER (FE) in Via Martiri del Lavoro n. 19 Scala E Interno 5 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Lima n. 10 presso lo studio dell'Avv. Andrea
NE (c.f. ) P.e.c.: che li rappresenta e C.F._3 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 settembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
30/04/2000 nel Comune di ER (FE), trascritto nel Registro di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di ER (FE) all'atto n. 34, parte II, Serie A dell'anno 2000; che dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2 ER (FE) il 07/07/2006; di essersi separati consensualmente dinanzi al Tribunale di ER – NRG
463/2012, con verbale di udienza del 27/02/2012, omologato con decreto in data 27/02/2012; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2) Il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non Pt_1 autosufficienti economicamente, l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) ciascuno, per un totale di € 300,00 (trecento/00) con decorrenza dal mese successivo alla udienza di comparizione, da versare sui conti correnti bancari dei figli stessi, già noti al sig. entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese. Detto importo è soggetto alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai.
3) Le spese straordinarie per figli maggiorenni non autosufficienti economicamente saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena, che qui si ritiene integralmente riportato.
4) L'Assegno Unico INPS per il figlio a carico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
5) I coniugi convengo, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, che: - La sig.ra Pt_2 si impegna a trasferire al sig. a titolo gratuito, la proprietà dell'immobile adibito
[...] Parte_1
a casa coniugale e delle relative pertinenze, sito nel Comune di RI del Po (FE), in Via Madonnina
n.13, identificato al Catasto Fabbricati di RI del Po al Foglio 20 Particella 145 Subalterno 13 e
Foglio 20 Particella 222 Subalterno 1. A tal fine, si obbliga a compiere tutti gli atti ed adempimenti necessari per formalizzare il trasferimento di proprietà, e le spese relative saranno a carico del sig.
salvo diverso accordo tra le parti;
tutto ciò entro e non oltre il termine di 90 giorni, Pt_1 eventualmente prorogabili per il medesimo periodo, dalla sottoscrizione del presente ricorso, e con le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i trasferimenti conseguenti all'adempimento di accordi di separazione o di divorzio.
6) Le parti chiedono espressamente l'applicazione alle cessioni immobiliari di cui al punto sopra dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 06/03/1987 in materia di imposte catastali e ipotecarie, così come modificate in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale del 29/4-10/05/1999 n.154 e confermate dalle successive pronunce della Suprema Corte, avendo la cessione stessa funzione essenziale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'economia degli accordi raggiunti dalle parti al fine di prevenire un ulteriore contenzioso familiare in merito alle condizioni di separazione e divorzio.
7) I Sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali Parte_2 Parte_1 tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329
c.p.c.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 24 ottobre 2025
In data 20 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 febbraio 2012, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il 30 aprile 2000 fra nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10/03/1976, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 34 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2068/2025 promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente nel Comune Parte_1 C.F._1 di RI del Po (FE) in Via Madonnina n. 13
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente nel Parte_2 C.F._2
Comune di ER (FE) in Via Martiri del Lavoro n. 19 Scala E Interno 5 entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Lima n. 10 presso lo studio dell'Avv. Andrea
NE (c.f. ) P.e.c.: che li rappresenta e C.F._3 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 settembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data
30/04/2000 nel Comune di ER (FE), trascritto nel Registro di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di ER (FE) all'atto n. 34, parte II, Serie A dell'anno 2000; che dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a Persona_1 Persona_2 ER (FE) il 07/07/2006; di essersi separati consensualmente dinanzi al Tribunale di ER – NRG
463/2012, con verbale di udienza del 27/02/2012, omologato con decreto in data 27/02/2012; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2) Il sig. corrisponderà, quale contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non Pt_1 autosufficienti economicamente, l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) ciascuno, per un totale di € 300,00 (trecento/00) con decorrenza dal mese successivo alla udienza di comparizione, da versare sui conti correnti bancari dei figli stessi, già noti al sig. entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese. Detto importo è soggetto alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai.
3) Le spese straordinarie per figli maggiorenni non autosufficienti economicamente saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena, che qui si ritiene integralmente riportato.
4) L'Assegno Unico INPS per il figlio a carico verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
5) I coniugi convengo, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, che: - La sig.ra Pt_2 si impegna a trasferire al sig. a titolo gratuito, la proprietà dell'immobile adibito
[...] Parte_1
a casa coniugale e delle relative pertinenze, sito nel Comune di RI del Po (FE), in Via Madonnina
n.13, identificato al Catasto Fabbricati di RI del Po al Foglio 20 Particella 145 Subalterno 13 e
Foglio 20 Particella 222 Subalterno 1. A tal fine, si obbliga a compiere tutti gli atti ed adempimenti necessari per formalizzare il trasferimento di proprietà, e le spese relative saranno a carico del sig.
salvo diverso accordo tra le parti;
tutto ciò entro e non oltre il termine di 90 giorni, Pt_1 eventualmente prorogabili per il medesimo periodo, dalla sottoscrizione del presente ricorso, e con le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i trasferimenti conseguenti all'adempimento di accordi di separazione o di divorzio.
6) Le parti chiedono espressamente l'applicazione alle cessioni immobiliari di cui al punto sopra dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 06/03/1987 in materia di imposte catastali e ipotecarie, così come modificate in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale del 29/4-10/05/1999 n.154 e confermate dalle successive pronunce della Suprema Corte, avendo la cessione stessa funzione essenziale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'economia degli accordi raggiunti dalle parti al fine di prevenire un ulteriore contenzioso familiare in merito alle condizioni di separazione e divorzio.
7) I Sig.ri e dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali Parte_2 Parte_1 tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dell'altro e viceversa.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329
c.p.c.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 24 ottobre 2025
In data 20 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 febbraio 2012, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ER il 30 aprile 2000 fra nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10/03/1976, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ER di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 34 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri