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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.300/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Monica Sgarro Consigliere
dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “prestazione vitalizia INAIL”,
tra
, rappr. e dif. dall'avv. Filomena D'Addario Parte_1
Appellante contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 luglio 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 8 novembre 2019, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda attorea ad ottenere l'accertamento della origine professionale della patologia Pt_2
“BPCO enfisematosa”, sulla scorta delle conclusioni pienamente condivise del CTU, il quale aveva sì ritenuto che la “disventilopatia mista in ottimo compenso, prevalentemente ostruttiva”, da cui era affetto il ricorrente, poteva considerarsi, quantomeno sotto il profilo concausale, riconducibile all'attività lavorativa disimpegnata dal , alla luce delle lavorazioni svolte in ambiente Pt_1 siderurgico e tenuto conto della esposizione alle fibre di amianto e anche a polveri e fumi, sia per contatto che per vicinato;
alla luce dalla “lievità del danno respiratorio”, con danno biologico pari al
5%, soglia inferiore al minimo indennizzabile.
In questa sede di appello il GA lamenta la valutazione del 5% del danno biologico, e chiede che lo stesso sia valutato quantomeno nella misura del 6%.
Si è costituito in questa sede di gravame l'INAIL.
1 La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
********
Lamenta l'appellante l'erroneità del computo percentuale di danno biologico in quanto, testualmente:
“In applicazione della normativa richiamata il primo Giudice, dopo aver riconosciuto, come accertato dal CTU, che il ricorrente è affetto da una “lieve insufficienza respiratoria”, avrebbe dovuto riconoscere un'invalidità del 6 %.
Infatti, la voce 333 delle citate tabelle riconosce, come malattia professionale, l'insufficienza respiratoria di grado lieve e prevede, per tale ipotesi, un gradiente di danno sino al 15%, secondo i parametri di cui all'allegato 2, parte A.
In detto allegato si legge che, per i casi di “lieve insufficienza respiratoria”, sono espressamente previste tre sottocategorie alle quali deve essere riconosciuto un gradiente del 6, dell'11 o del 15
%. Per effetto di tanto, una volta accertato, come nella fattispecie, che il lavoratore ha un'insufficienza respiratoria di tipo lieve, la determinazione del grado di invalidità è sottratta alla discrezionalità del giudice, essendo stabilito per legge che non può essere attribuito un gradiente inferiore al 6%.
La prospettazione non è corretta.
Dall'allegato 2 parte A delle tabelle INAIL e precisamente “Tabella relativa alle pneumopatie ostruttive ed insufficienza respiratoria lieve, con riferimento all'indice FEV 1”, considerato dal CTU, le voci di riferimento sono la riduzione percentuale dell'indice (-25, -35, -40), cui corrispondono rispettivamente le percentuali di danno biologico del 6%, dell'11% e del 15%.
Non è corretto tuttavia, come vorrebbe parte appellante, che la percentuale di danno biologico sia automatica (nel caso di specie del 6%), dovendosi verificare che la riduzione percentuale dell'indice
FEV raggiunga il 25%, e solo in tal caso sarebbe ravvisabile la percentuale di danno biologico pari al 6%.
Negli allegati è altresì specificato che in caso di deficit di tipo misto sarà l'indice maggiormente compromesso a guidare l'attribuzione percentuale.
Nei casi di paziente con disventilazione , come nel caso che qui occupa, percentuale di danno biologico sarà indispensabile l'analisi spirometrica e l'indagine emogasanalitica, oltre che le indagini strumentali (TC torace, RX torace, broncoscopia ecc) a chiarire gli aspetti tabellari delle lesioni respiratorie in argomento), tutti elementi attentamente vagliati dal CTU, alla cui completa relazione integralmente si rimanda.
Se il CTU, con valutazione che questa Corte integralmente condivide e fatta propria dal Giudice di prime cure, ha diagnosticato ““LIEVE DISVENTILOPATIA MISTA, PREVALENTEMENTE OSTRUTTIVA”, concludendo che “Il danno biologico derivato dalle infermità denunciate è da valutarsi nella misura del 5% (cinque %), sulla base delle vigenti tabelle INAIL sul danno biologico e tenendo conto delle condizioni cliniche del soggetto, affetto da una forma assolutamente lieve di insufficienza respiratoria), la conseguenza è che evidentemente non è stato raggiunto il valore FEV 1 del -25%, con la impossibilità di riconoscere il richiesto danno biologico in percentuale del 6%.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. AAtt. C.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2000 e ss. modd.
p.q.m.
2 Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Monica Sgarro Consigliere
dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “prestazione vitalizia INAIL”,
tra
, rappr. e dif. dall'avv. Filomena D'Addario Parte_1
Appellante contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 luglio 2020 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 8 novembre 2019, con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda attorea ad ottenere l'accertamento della origine professionale della patologia Pt_2
“BPCO enfisematosa”, sulla scorta delle conclusioni pienamente condivise del CTU, il quale aveva sì ritenuto che la “disventilopatia mista in ottimo compenso, prevalentemente ostruttiva”, da cui era affetto il ricorrente, poteva considerarsi, quantomeno sotto il profilo concausale, riconducibile all'attività lavorativa disimpegnata dal , alla luce delle lavorazioni svolte in ambiente Pt_1 siderurgico e tenuto conto della esposizione alle fibre di amianto e anche a polveri e fumi, sia per contatto che per vicinato;
alla luce dalla “lievità del danno respiratorio”, con danno biologico pari al
5%, soglia inferiore al minimo indennizzabile.
In questa sede di appello il GA lamenta la valutazione del 5% del danno biologico, e chiede che lo stesso sia valutato quantomeno nella misura del 6%.
Si è costituito in questa sede di gravame l'INAIL.
1 La causa, all'udienza del 24 settembre 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
********
Lamenta l'appellante l'erroneità del computo percentuale di danno biologico in quanto, testualmente:
“In applicazione della normativa richiamata il primo Giudice, dopo aver riconosciuto, come accertato dal CTU, che il ricorrente è affetto da una “lieve insufficienza respiratoria”, avrebbe dovuto riconoscere un'invalidità del 6 %.
Infatti, la voce 333 delle citate tabelle riconosce, come malattia professionale, l'insufficienza respiratoria di grado lieve e prevede, per tale ipotesi, un gradiente di danno sino al 15%, secondo i parametri di cui all'allegato 2, parte A.
In detto allegato si legge che, per i casi di “lieve insufficienza respiratoria”, sono espressamente previste tre sottocategorie alle quali deve essere riconosciuto un gradiente del 6, dell'11 o del 15
%. Per effetto di tanto, una volta accertato, come nella fattispecie, che il lavoratore ha un'insufficienza respiratoria di tipo lieve, la determinazione del grado di invalidità è sottratta alla discrezionalità del giudice, essendo stabilito per legge che non può essere attribuito un gradiente inferiore al 6%.
La prospettazione non è corretta.
Dall'allegato 2 parte A delle tabelle INAIL e precisamente “Tabella relativa alle pneumopatie ostruttive ed insufficienza respiratoria lieve, con riferimento all'indice FEV 1”, considerato dal CTU, le voci di riferimento sono la riduzione percentuale dell'indice (-25, -35, -40), cui corrispondono rispettivamente le percentuali di danno biologico del 6%, dell'11% e del 15%.
Non è corretto tuttavia, come vorrebbe parte appellante, che la percentuale di danno biologico sia automatica (nel caso di specie del 6%), dovendosi verificare che la riduzione percentuale dell'indice
FEV raggiunga il 25%, e solo in tal caso sarebbe ravvisabile la percentuale di danno biologico pari al 6%.
Negli allegati è altresì specificato che in caso di deficit di tipo misto sarà l'indice maggiormente compromesso a guidare l'attribuzione percentuale.
Nei casi di paziente con disventilazione , come nel caso che qui occupa, percentuale di danno biologico sarà indispensabile l'analisi spirometrica e l'indagine emogasanalitica, oltre che le indagini strumentali (TC torace, RX torace, broncoscopia ecc) a chiarire gli aspetti tabellari delle lesioni respiratorie in argomento), tutti elementi attentamente vagliati dal CTU, alla cui completa relazione integralmente si rimanda.
Se il CTU, con valutazione che questa Corte integralmente condivide e fatta propria dal Giudice di prime cure, ha diagnosticato ““LIEVE DISVENTILOPATIA MISTA, PREVALENTEMENTE OSTRUTTIVA”, concludendo che “Il danno biologico derivato dalle infermità denunciate è da valutarsi nella misura del 5% (cinque %), sulla base delle vigenti tabelle INAIL sul danno biologico e tenendo conto delle condizioni cliniche del soggetto, affetto da una forma assolutamente lieve di insufficienza respiratoria), la conseguenza è che evidentemente non è stato raggiunto il valore FEV 1 del -25%, con la impossibilità di riconoscere il richiesto danno biologico in percentuale del 6%.
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. AAtt. C.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2000 e ss. modd.
p.q.m.
2 Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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