Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3780/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Eugenio Parte_1
Pollastro e dall'avv. Carola Pipitone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Napoli, via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare e dichiarare che il ricorrente presenti un'invalidità tale da essere riconosciuto persona incapace di attendere agli atti quotidiani della vita e dunque meritevole di indennità di accompagnamento, nonché soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità, con condanna dell' al pagamento, a favore dell'istante, dei relativi CP_1 benefici economici dalla data della domanda o dalla diversa data individuata, nonché' al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 05.06.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico Persona_1 obbiettivato, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole infermità sofferte - specie quelle a carico dell'apparato osteoarticolare - sulla deambulazione, sull'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria agli atti e dell'esame obiettivo effettuato sulla ricorrente, ha formulato la seguente diagnosi: “artropatia artrosica polidistrettuale in obesa (BMI 40,16); esiti di laminectomia ed artrodesi lombare con impegno funzionale;
esiti di artroprotesi inversa spalla destra per omoartrosi in esiti di lesione inveterata cuffia dei rotatori;
esiti di neurolisi del nervo mediano in regione carpale bilaterale;
ipovisus da cataratta in evoluzione occhio sinistro;
epilessia anamnestica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Le patologie di cui è affetta la ricorrente SI.ra , pur nella significativa rilevanza clinica, presentano Parte_1 un impatto moderato sulla sua autonomia.
In sede di visita peritale l'autonomia motoria e deambulatoria della SI.ra è risultata Pt_1 modicamente limitata, potendo la periziata espletare in autonomia i passaggi posturali e potendo deambulare in autonomia sia pure con ausilio di bastone.
Ella presenta significative limitazioni funzionali a carico della spalla sinistra sottoposta ad intervento di artroprotesi inversa per omoartrosi in esiti di lesione inveterata cuffia dei rotatori, nonché del rachide lombare in esiti di remota laminectomia ed artrodesi vertebrale per patologia non meglio precisata (spondilolistesi? stenosi del canale?). Dette limitazioni, significative sul piano clinico, non risultano tuttavia di gravità tale da compromettere la funzione statico-deambulatoria, che, ripetiamo, può estrinsecarsi con discreta autonomia o impedire l'espletamento delle attività quotidiane di base.
Le funzioni psichiche, pur nel contesto di un'affettività coartata, sono apparse sostanzialmente integre al colloquio peritale, non essendo stata rilevata significativa compromissione delle facoltà mentali.
In comorbidità appaiono le altre patologie accertate (esiti di neurolisi del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale bilaterale, epilessia anamnestica;
ipovisus da cataratta in evoluzione occhio sinistro), che non determinano sostanziali interferenze sulla autonomia deambulatoria e sullo svolgimento delle attività quotidiane della periziata.
In definitiva si può affermare che il complesso patologico accertato non determina, allo stato, deficit funzionali di gravità tale da abolire o ridurre gravemente la autonomia della periziata o anche da inficiare in maniera cospicua lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, al punto da dover ricorrere alla necessaria, continuativa, assistenza da parte di terzi. Il tutto, sia rispetto alla funzione statico-deambulatoria, sia rispetto alle funzioni psichiche superiori che, allo stato, consentono un grado ancora sufficiente di autonomia”.
Conclusivamente, il perito ha affermato che “…far data dalla domanda amministrativa
(14.7.2022) la ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (invalidità del 100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nonché soggetto portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 104/92”.
4. Ciò posto, venendo ora alle doglianze di parte, si rileva come la stessa abbia contestato le conclusioni del perito, senza tuttavia fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario a sostegno dei propri assunti;
le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
In altri termini, le censure mosse alla relazione tecnica, nella misura in cui contestano la scarsa considerazione della gravità del quadro patologico obbiettivato, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal c.t.u., che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e/o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Dette censure, invero, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass.
3519/2001; Cass, n. 2151/2004, Cass. n. 7273/2011).
Di contro, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
4.1. Del resto, l'evidenza obiettiva per la quale la sig.ra nella deambulazione Pt_1 usufruisca dell'ausilio di un bastone esclude in radice il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ovvero l'impossibilità (e non la difficoltà) nel deambulare autonomamente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28/07/2015 n. 15882 che in cui è stato negato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a persona che deambula con l'ausilio di un doppio appoggio).
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria prodotta – di formazione successiva alla fase di ATP –, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione delle prestazioni previdenziali richieste.
Si osserva che è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n.
4095/1999).
La parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n.
14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Parte ricorrente, nella specie, si è limitata ad allegare al ricorso nuovi documenti sanitari, senza alcun accenno alle diagnosi ivi contenute né alla relativa rilevanza ai fini del giudizio;
in particolare, la parte ha omesso di allegare se trattasi di un aggravamento delle patologie pregresse o di nuove e come le stesse abbiano un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, tale da determinare il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione dei benefici richiesti.
In assenza di tali allegazioni, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. sarebbe meramente esplorativo e sostitutivo degli oneri di parte.
6. In definitiva, gli stati patologici della richiedente le prestazioni sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 14/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno