TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4667/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4667/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/07/1965, entrambi con il patrocinio dell'avv. CORDINI GIORGIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 27/6/1993; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cologno Monzese al n. 75 – parte II – serie A;
trascritto altresì nei Registri dello stato civile del Comune di Rosolini al n. 12 – parte II – serie B ordinare al
Comune di Cologno Monzese e al Comune di Rosolini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) La figlia nata a [...] in data [...] continuerà ad abitare Persona_1 presso l'abitazione di Sesto San Giovanni Via Cadore 79, assegnata alla madre, sig.ra Parte_2 nominata sua amministratrice di sostegno con provvedimento del tribunale di Monza del 24/5/2023; 2) La casa familiare sita a Sesto San Giovanni Via Cadore 79 viene assegnata alla sig.ra Pt_2
già proprietaria esclusiva, ed ivi ella continuerà a vivere unitamente alla figlia
[...] Per_1
3) Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro la fine dell'estate 2024 ed entro tale Parte_1 termine provvederà a trasferire la propria residenza in altra abitazione.
4) Il sig. assume l'obbligo, unitamente alla sig.ra nominata tutrice, Parte_1 Parte_2 di prendersi cura della figlia, consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premura e di atti di assistenza ed ausilio di cui la figlia necessita per vivere la propria Per_1 quotidianità; egli potrà vedere la figlia senza restrizioni di tempo, previ accordi con il Per_1 coniuge.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 della figlia la somma di € 400 (quattrocento euro) al mese, somma che sarà Persona_1 versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat dal mese di luglio 2025.
6) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_1 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 Per_1 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile in quanto autosufficienti economicamente.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo emessa in data 26.09.2023 (sent. n. 772/24 – pubbl. in data
07.10.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (13.11.1997) e Per_2 Per_3
(15.04.2000), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (02.04.1996) Per_1 maggiorenne ma affetta da grave disabilità; e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 09/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cologno Monzese (MI) in data 27/06/1993 (atto n. 75, Parte II, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4667/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/07/1965, entrambi con il patrocinio dell'avv. CORDINI GIORGIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 27/6/1993; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cologno Monzese al n. 75 – parte II – serie A;
trascritto altresì nei Registri dello stato civile del Comune di Rosolini al n. 12 – parte II – serie B ordinare al
Comune di Cologno Monzese e al Comune di Rosolini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) La figlia nata a [...] in data [...] continuerà ad abitare Persona_1 presso l'abitazione di Sesto San Giovanni Via Cadore 79, assegnata alla madre, sig.ra Parte_2 nominata sua amministratrice di sostegno con provvedimento del tribunale di Monza del 24/5/2023; 2) La casa familiare sita a Sesto San Giovanni Via Cadore 79 viene assegnata alla sig.ra Pt_2
già proprietaria esclusiva, ed ivi ella continuerà a vivere unitamente alla figlia
[...] Per_1
3) Il sig. lascerà l'abitazione coniugale entro la fine dell'estate 2024 ed entro tale Parte_1 termine provvederà a trasferire la propria residenza in altra abitazione.
4) Il sig. assume l'obbligo, unitamente alla sig.ra nominata tutrice, Parte_1 Parte_2 di prendersi cura della figlia, consistente nel dovere di apprestare quel complesso di attenzioni, di premura e di atti di assistenza ed ausilio di cui la figlia necessita per vivere la propria Per_1 quotidianità; egli potrà vedere la figlia senza restrizioni di tempo, previ accordi con il Per_1 coniuge.
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 della figlia la somma di € 400 (quattrocento euro) al mese, somma che sarà Persona_1 versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat dal mese di luglio 2025.
6) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia Parte_1 approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 Per_1 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile in quanto autosufficienti economicamente.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo emessa in data 26.09.2023 (sent. n. 772/24 – pubbl. in data
07.10.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (13.11.1997) e Per_2 Per_3
(15.04.2000), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (02.04.1996) Per_1 maggiorenne ma affetta da grave disabilità; e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 09/07/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cologno Monzese (MI) in data 27/06/1993 (atto n. 75, Parte II, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona