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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
RG.nr. 1024/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 3.12.2025 e composta dai seguenti Magistrati: dott. NC Salvatore LO Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. RI IA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1024/24 rimessa in decisione all'udienza del 26/11/2025 promossa da
E rappresentati e difesi anche Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Pierpaolo
Passarelli presso i cui indirizzi p.e.c. elettivamente domiciliano appellanti
Contro
, residente in [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via Fonte Veneziana n.6, presso e nello studio dell'Avv. Adriano Cortellessa che, giusta procura posta su atto separato alla comparsa di risposta con appello incidentale la rappresenta e difende.
Appellata-appellante incidentale
Nonché nei confronti di pagina 1 di 19 2
on sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in Controparte_2 persona del procuratore ad negotia, Dottor (giusta procura speciale per Notar Controparte_3 di Bologna del 28/05/2021, rep. n. 95130, racc. n. 11214), elettivamente Persona_1 domiciliata in Pescara, alla Via Giuseppe Mazzini n. 152, presso e nello Studio dell'Avv. Ernesto
Torino-Rodriguez del Foro di Pescara (C.F.: ), dal quale è rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa in giudizio in virtù di mandato alle liti apposto su foglio separato materialmente allegato al presente scritto, ex art. 83, comma 3, c.p.c., il quale difensore, a mente del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., chiede che le comunicazioni e/o notifiche nel corso del procedimento gli siano recapitate all'indirizzo pec: Email_1
Terza chiamata in causa avverso la sentenza n. 1129/2024 del Tribunale di Pescara (proc. civ. n. 2858/2022), relativa alla morte della neonata per presunta responsabilità medica. Per_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.te Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, positivamente valutate le argomentazioni in fatto ed in diritto ivi addotte, in riforma della sentenza n. 1129/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, sez. civile, nella persona del G.I. dott.ssa
RO NA nell'ambito del giudizio iscritto al NRG 2858/2022, pubblicata il 08.10.2024 e notificata (da parte del difensore della in data 17.10.2024, previa qualificazione di CP_2 ammissibilità della medesima impugnazione in quanto non manifestamente infondata, provvedere come segue: - accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in fatto e in diritto (dunque per mera estrema sintesi per mancato rispetto e/o rispetto solamente parziale delle linee guida e delle best pratices per la prevenzione e il trattamento della Malattia Emolitica del Feto e del Neonato) che il decesso è stato causato, anche quale perdita di chance, dal comportamento della dott.ssa e che dunque la sig.ra non è stata messa a CP_1 Parte_1 conoscenza, con un valido consenso informato, delle condizioni e del feto e soprattutto delle precise prescrizioni contenute nelle citate linee guida;
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in fatto e in diritto, che il decesso della piccola sarebbe stato evitato Per_2 secondo il principio del “più probabile che non” qualora fossero state rispettate le linee guida;
- accertare e dichiarare, dunque, il profilo di colpa della ginecologia e il nesso di CP_1 causalità diretta per il decesso della piccola , figlia delle odierne parti attrici, e/o anche la Per_2 perdita di chance di sopravvivenza del feto;
- conseguentemente condannare la dott.ssa pagina 2 di 19 3
al ristoro dei danni tutti, da lesione del consenso informato, del danno patrimoniale CP_1
(inteso come danno da perdita anticipata del rapporto parentale e/o perdita di chance), del danno non patrimoniale iure hereditatis in favore dei genitori (per le sofferenze sofferte dalla piccola
), dunque del danno biologico e morale e/o da perdita di chance, il tutto con valutazione e Per_2 liquidazione in via equitativa e/o di giustizia, nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio, anche alla luce delle tabelle meneghine o capitoline cui far riferimento;
- vittoria di spese e onorari, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
Parte appellata: “Tutto ciò premesso, voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni 1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai Sigg.ri e per Parte_3 Parte_2 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello incidentale;
3) Condannare gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Dr.ssa di tutte le spese legali di cui al giudizio relativo Controparte_1 all'accertamento tecnico preventivo relativo al procedimento n. R.G. 1989/21, tenutosi sempre dinanzi il Tribunale di Pescara, conformemente al consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. II, Ord.,19/07/2023, n. 21085), secondo cui anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam dovranno essere considerate;
del giudizio di primo grado da cui è conseguita l'impugnata sentenza;
del presente giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge, rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ai sensi del DM 55/2014, come integrato dal DM 147/2022 che prevede l'aumento pari al 30% per la produzione di atti telematici dotati di tecnica redazionale che utilizza i collegamenti ipertestuali.
4. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale dichiarare che il terzo chiamato in causa, sia tenuto a manlevare la Dr.ssa Controparte_2
da ogni conseguenza sfavorevole della presente causa, e per l'effetto Controparte_1 condannare la predetta società garante in persona del loro legale rappresentante p.t., a corrispondere direttamente agli attori ogni e denegata somma che il Tribunale dovesse ritenere dovuta agli appellanti”
Terza chiamata in causa : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: - accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame avanzato dai signori Parte_3
e , con la notificazione dell'atto di citazione in appello del 12/.11/2024,
[...] Parte_2 per le ragioni meglio esposte in premessa, e, per l'effetto, respingerlo, con conferma integrale pagina 3 di 19 4
della sentenza n. 1129/2024 Reg. Sent. Tribunale di Pescara. Con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da
[...]
nei confronti della ginecologa Dr.Ssa Parte_4 Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, per la morte della neonata , figlia degli attori, asseritamente riconducibile a Per_2 responsabilità medica.
1.1. Gli attori avevano esposto che:
paziente con gruppo sanguigno Rh negativo, aveva subito Parte_3 nell'anno 1996 due interruzioni volontarie di gravidanza con immunoprofilassi anti-D.
Nel 2015, la dovendo affrontare una nuova gravidanza, si era affidata alla ginecologa Parte_1
CP_1
Dal luglio 2015 il test di CO indiretto sarebbe risultato positivo, con titolo anticorpale inizialmente basso (1:4).
Il 06/10/2015 il titolo risultava ancora basso e non venivano programmati controlli ravvicinati né eseguita flussimetria LE.
In data 19/11/2015 il titolo anticorpale risulta >1024, con grave idrope fetale, tanto da richiedere ricovero urgente al Policlinico Gemelli di Roma.
Nonostante le trasfusioni intrauterine, il parto cesareo avveniva il 02/12/2015 alla 27ª settimana;
la neonata moriva il 05/12/2015.
Gli attori deducevano omissioni diagnostiche, mancata informazione sui rischi e ritardo nell'attivazione di protocolli di sorveglianza.
Lamentavano altresì la mancanza di consenso informato, omissioni diagnostiche e ritardi nei controlli.
La Dott.ssa costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, asserendo di aver CP_1 rispettato le Linee guida indicando alla paziente (anche tramite messaggi whatsapp) di eseguire controlli regolari ogni 2 settimane.
Il ritardo nei controlli sarebbe stato dovuto, secondo la convenuta, a problemi di salute della paziente, non a negligenza medica. pagina 4 di 19 5
Chiedeva in caso di condanna di essere manlevata dall' che si Controparte_2 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, fondava la decisione di rigetto della domanda principalmente sulle conclusioni della CTU medico-legale, ritenute complete e coerenti.
Richiamava il principio secondo cui la responsabilità sanitaria richiede la prova di condotta colposa (violazione delle linee guida o regole di diligenza) e nesso causale tra condotta e evento dannoso.
A tal fine il Tribunale verificava la conformità dell'operato della ginecologa alle Linee Guida
, che aveva effettuato controlli programmati ogni 4 settimane fino al titolo critico, e CP_4 che non fosse stata data nessuna indicazione per la flussimetria LE velocimetrico prima del
19/11/2015, perché il titolo non aveva raggiunto la soglia critica >1:32.
Riteneva pertanto che la professionista avesse rispettato tali protocolli, anzi avesse effettuato controlli più ravvicinati e avesse dunque rispettato la buona pratica clinica.
In ordine al consenso informato considerava che la paziente fosse consapevole del rischio e sottoposta per questo a monitoraggi ed esscludeva la violazione del consenso informato, non ravvisando omissioni gravi nella comunicazione.
Riteneva non provato il nesso causale tra eventuali ritardi e il decesso in quanto la patologia
(anemia fetale) ha evoluzione rapida e imprevedibile e dunque anche con interventi tempestivi l'esito sarebbe stato incerto.
Rigettava quindi le domande per difetto di prova su colpa e causalità.
Compensava le spese di lite per la delicatezza della questione e poneva le spese di CTU a carico degli attori.
Avverso la sentenza hanno proposto appello le parti soccombenti articolando due motivi che si vanno ad esaminare:
Con un primo articolato motivo di appello viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza:
Lamentano in particolare gli appellanti l'adesione acritica fatta dal Tribunale alla CTU che non avrebbe considerato le osservazioni dei consulenti di parte.
Rilevano altresì un'errata ricostruzione dei fatti (ritardo imputato alla paziente, mancata ammissione prove orali), nonché l'omissione di accertamenti strumentali (flussimetria LE
ACM-PSV).
Non avrebbe il Tribunale considerato elementi probatori che evidenziavano omissioni diagnostiche e ritardi nella sorveglianza della gravidanza ed avrebbe fornito una motivazione pagina 5 di 19 6
insufficiente e contraddittoria, limitandosi a recepire le conclusioni del CTU senza un autonomo esame critico.
In particolare asseriscono che il Tribunale avrebbe attribuito il ritardo alla paziente, senza considerare le indicazioni incomplete e non conformi alle linee guida della ginecologa.
Avrebbe il giudice di prime cure omesso di valutare le prove orali richieste dagli attori, che avrebbero chiarito la dinamica dei rapporti e le comunicazioni intercorse.
Tale omissione avrebbe inciso sulla corretta ricostruzione del comportamento della professionista e sulla valutazione del nesso causale.
Deducono altresì l'omissione di accertamenti: la mancata flussimetria LE ACM-PSV, indicata dalle linee guida in caso di CO positivo persistente.
La ginecologa secondo gli appellanti non avrebbe disposto la flussimetria LE dell'arteria cerebrale media (ACM-PSV), indicata dalle linee guida in caso di CO positivo persistente.
Tale omissione avrebbe impedito la diagnosi precoce di anemia fetale, ritardando interventi salvavita come trasfusioni intrauterine.
Il Tribunale avrebbe ritenuto non necessaria la flussimetria, ma gli appellanti sostengono che fosse obbligatoria secondo protocolli nazionali e internazionali.
L'omissione costituisce secondo le parti appellanti violazione delle regole di diligenza professionale e avrebbe inciso sul nesso causale con il decesso.
Lamentano altresì la violazione del consenso informato in quanto la paziente non sarebbe stata adeguatamente informata sui rischi connessi alla gravidanza Rh negativa e sulla possibilità di complicanze gravi.
Non sarebbe stato illustrato il protocollo di sorveglianza previsto dalle linee guida né le alternative terapeutiche disponibili.
L'assenza di un consenso informato completo costituisce secondo gli attori violazione del diritto all'autodeterminazione (art. 32 Cost., art. 13 Cost.) e fonte autonoma di responsabilità.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare tale profilo, limitandosi alla valutazione della condotta tecnica
Con secondo motivo di appello chiedono il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, sofferenze della neonata, danno patrimoniale e perdita di chance (stimata fino all'80%).
Sostengono che il Tribunale abbia omesso di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal decesso della neonata.
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Gli appellanti chiedono il riconoscimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e sofferenze morali;
il danno patrimoniale per le spese mediche e di viaggio sostenute nonché il danno da perdita di chance per la possibilità di sopravvivenza stimata fino all'80%, compromessa dalla condotta omissiva.
La sentenza di prime cure non avrebbe considerato, secondo parte attorea, la giurisprudenza che riconosce la perdita di chance come voce autonoma di danno.
Ai fini della corretta valutazione dei fatti e della quantificazione dei danni chiedono l'espletamento di nuova istruttoria e in particolare l'ammissione delle prove orali non accolte in primo grado e la nomina di una nuova CTU medico-legale.
Chiedono dunque la riforma della sentenza con accertamento della colpa della ginecologa e del nesso causale con il decesso e la condanna della stessa al risarcimento danni (biologico, morale, patrimoniale).
Si è costituita la ginecologa chiedendo il rigetto della domanda e proponendo appello CP_1 incidentale.
Rileva la Dott.ssa che già in sede di ATP (accertamento tecnico preventivo) i periti avessero escluso responsabilità della ginecologa e confermato la correttezza dell'operato medico e l'assenza di nesso causale.
Ribadisce la convenuta la conformità del proprio operato alle linee guida e l'assenza di nesso causale, nonché la completezza e correttezza della CTU e dunque l'irrilevanza delle altre richieste istruttorie.
Contesta, con appello incidentale, la compensazione delle spese di lite attuata, secondo l'appellante incidentale, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e in mancanza di motivazione specifica. Richiede pertanto la condanna degli appellanti alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello per Controparte_2 inammissibilità e infondatezza, sostenendo la correttezza della CTU e l'assenza di colpa medica.
Afferma in particolare la che la sentenza di primo grado sia immune da vizi logici e CP_5 giuridici lamentati;
che la CTU sia stata completa e coerente, escludendo responsabilità della ginecologa e che il giudice abbia riportato integralmente la CTU e risposto alle osservazioni. Le richieste di nuova CTU e prove orali sarebbero pertanto irrilevanti e già superate. In ordine al quantum osserva che il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento delle altre richieste. pagina 7 di 19 8
A norma dell'art. 352 c.p.c. la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
26/11/2025.
L'appello principale è infondato.
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Volendo compendiare l'atto di gravame, secondo gli assunti dell'appellante “La colpa della ginecologa, a dire di entrambi i consulenti di parte, e stata l'ingiustificata prescrizione del nuovo test di CO a distanza di tanti giorni dalla visita del 28.10.2015, un controllo che invece non poteva essere rimandato sia perche l'esame morfologico non aveva le stesse finalita diagnostiche della flussimetria doppler e dunque il feto non era stato correttamente monitorato, sia perche, a tutto concedere, si sarebbe dovuta mantenere quella cadenza temporale pressoche ossequiata in precedenza (benche variabile). La CTP dr.ssa ha difatti evidenziato che se il test di CO Per_3 fosse stato eseguito tempestivamente (a ridosso del 28/10) e si fosse identificato l'incremento del titolo anticorpale, la paziente sarebbe stata monitorata mediante doppler dell'arteria cerebrale media e sarebbe stata tempestivamente diagnosticata l'anemia fetale ed eseguita la cordocentesi con la trasfusione fetale. In sostanza, se la paziente avesse eseguito un test di CO ogni 2 settimane come indicato dalla stessa dott.ssa in data 17/09/2015, e quindi nella fattispecie se alla visita del 28/10/2015 CP_1 la paziente fosse stata invitata ad eseguire tempestivamente il test di CO invece che aspettare ulteriori 2-3 settimane: si sarebbe intercettato il trend di salita del test di CO e la paziente sarebbe stata monitorata tempestivamente con il doppler dell'arteria cerebrale media. Una volta comparsi i segni di anemia fetale, la gestante sarebbe stata inviata a centri di secondo livello con presa in carico della condizione patologica, dosaggio dell'emocromo fetale ed eventuale trasfusione fetale, riducendo così il rischio di morte intrauterina e di morte neonatale.” Censura allora sostanzialmente l'appellante la sentenza gravata, nella parte in cui nella fase precedente quella decisoria non era stato dato ingresso da parte del Giudice di primo grado alle richieste di rango istruttorio e cioe alla prova orale con il teste che avrebbe Testimone_1 potuto riferire circostanze decisive per il convincimento del giudice di merito. Se fossero stati ammessi i capitoli di prova di cui al libello introduttivo del giudizio di primo grado [dal cap. a) al cap. e)], assume ancora la reclamante, il Tribunale avrebbe potuto trovare risposta al famoso “dubbio” che ha persuaso la CTU escludendo, nella motivazione quivi impugnata, quella ≪posizione ambigua≫ che avrebbe assunto la Parte_1
La testimonianza, a ben vedere, a suo dire, avrebbe consentito di accertare una circostanza decisiva e cioe' che in occasione della visita del 28.10.2015 la dott.ssa era stata CP_1 informata dello stato influenzale della sig.ra ciò nonostante suggerì la data del 19 Parte_1 novembre 2015 per la ripetizione del test di CO. L'appello, così ricostruito il suo portato, è infondato. Sfugge all'appellante come alla ambiguità della prospettazione della parte non possa ex se supplire il dato eventualmente emerso all'esito delle disposte acquisizioni probatorie anche orali. Nel sistema processuale italiano, la tempestività, adeguatezza rappresentativa e specificità rappresentano le direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione adeguata e tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Su tale aspetto la Corte si soffermerà più approfonditamente oltre.
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La ricostruzione del contenuto della visita del 28.10.2015 costituisce allora, per stessa ammissione della difesa dell'appellante, il cuore dell'intera vicenda, in quanto, a dire dell'appellante, nell'occasione il medico appellato, pur consapevole che la paziente non aveva rispettato la scadenza bisettimanale già prescritta per la ripetizione del test CO (l'ultimo test era stato eseguito il 6.10.2015 e pertanto lo stesso avrebbe dovuto essere ripetuto intorno al 22.10.2015) per ragioni di salute (stato influenzale improvviso), avrebbe suggerito la data del 19 novembre 2015 per la ripetizione del test di CO. Va peraltro subito evidenziato, in relazione al pregresso andamento del rapporto, quanto segue. Si legge nello stesso atto di appello che in data 18.06.2015, l'appellante si era recata presso la dott.ssa per una visita ginecologica e in tale occasione la dott.ssa , Persona_4 CP_1 pur resa edotta delle due passate IGV, non chiese di acquisire le cartelle cliniche ma si limitò ad effettuare una ecografia pelvica e a prescrivere una serie di esami ulteriori, tra cui il test di CO: esame eseguito il 24.07.2015 e il cui test risulto' positivo (si veda doc 9) Al successivo controllo ecografico del 12.08.2018 (doc. 10) la dott.ssa invito' l'odierna CP_1 parte appellante a ripetere il test CO con titolo, senza specificazione – sua dire – di alcuna data da rispettarsi tra un esame e l'altro, tant'e che la sig.ra si sottopose al predetto Parte_1 esame in un intervallo di tempo a cadenza variabile. Come emerso all'esito della disposta CTU in ATP, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida
per la prevenzione e il trattamento della MEFN suggeriscono di eseguire la CP_4 titolazione ogni 4 settimane in presenza di positivita' al test. Dale contenuto delle produzioni attoree risulta: Al doc. 11 risulta l'esito di un test effettuato in data 13.8.2015. Al doc. 12 risulta l'esito di un test effettuato in data 22.8.2015. Al doc 15 risulta l'esito di un test di CO eseguito in data 1.9.2015. Al doc. 16 risulta l'esito di un test di CO effettuato in data 14.9.2015. Dunque l'esame è stato eseguito sostanzialmente con una cadenza bisettimanale. Non può allora seriamente la parte appellante lamentare l'omessa indicazione, da parte del medico appellato, di una cadenza precisa nella ripetizione del test CO, quando da un lato le linee guida (che non necessariamente il medico deve illustrare al paziente, mentre è importante che lui le conosca e le applichi correttamente) suggeriscono di eseguire la titolazione ogni 4 settimane e dall'altro è provata documentalmente una esecuzione del test addirittura in tempi più stringenti. Non può seriamente la parte appellante lamentare di non essere stata informata del contenuto delle Linee Guida e delle raccomandazioni della comunita' scientifica e che non le sia stata spiegata la necessita di controlli piu' stringenti rispetto a quelli previsti, essendo evidente come proprio l'effettuazione di più stringenti controlli, rispetto a quelli meramente “suggeriti” dalle predette linee guida, testimonia inequivocabilmente la diligenza e perizia del sanitario, evidentemente accortosi della necessità di monitorare con più frequenza il dato ricavabile da quel test. Risulta poi acquisito agli atti il messaggio messaggio whatsapp intercorso tra le parti in data 17.09.2015. Nell'occasione, come risulta dal contenuto del messaggio in atti, la paziente comunicava di aver ottenuto l'esito del test e che tutto fosse in ordine. Difatti nella dichiarazione della nel suddetto messaggio whatsapp del 17/09/2015, si Parte_1 legge: “Buongiorno dok il test di coombus è stabile ¼.” E poi segue la risposta della ginecologa:
“Perfetto! ogni 2 settimane lo ripeti”. Di sostanziale identico contenuto è anche la successiva messagistica del 6.10.20215. Sulla piena utilizzabilità di tali dati occorre rilevare quanto segue. pagina 10 di 19 11
Con riguardo all'efficacia probatoria della messaggistica (sms – whatsapp -telegram ad esempio), è prevalente in giurisprudenza l'affermazione in forza della quale, in quanto documentazione riconducibile alle rappresentazioni meccaniche sussunte nella fattispecie di cui all'art. 2712 c.c., risulta idonea a provare in giudizio i fatti cui si riferisce, se non vi è il puntuale disconoscimento della parte contro la quale sono prodotte e – secondo alcuni - a condizione che siano esibiti i supporti meccanici contenenti le dichiarazioni ( da ultimo Trib. Urbino 7.7.2024 ord. Su JD). In tale prospettiva interpretativa allora i messaggi sono ricompresi nelle rappresentazioni meccaniche anche dove prodotti su foglio cartaceo, ai quali dunque risulta applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c. (Tribunale Roma sez. lav., 30/05/2023, n.5561). Nello stessa direzione anche in sede di AGA si è affermato che pure le copie delle schermate relative alle comunicazioni inviate sono incluse tra le riproduzioni meccaniche indicate (in modo non tassativo) dall'art. 2712 c.c. e ad esse è quindi applicabile il principio secondo cui formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Di seguito si afferma poi che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova le farebbe tuttavia degradare a presunzioni semplici e – condisivibilmente questa volta - deve essere non solo tempestivo ma anche chiaro e circostanziato, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ. VI, 13 maggio 2021 n. 12794 pure richiamata in T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 04/11/2022, (ud. 19/10/2022, dep. 04/11/2022), n.1249). Sempre in tale prospettiva interpretativa si muovono le decisioni che ulteriormente affrontano la problematica inerente la produzione di contenuto di messaggio meramente trascritto in un file word. In tale ambito si richiede ai fini della utilizzabilità di quella mera trascrizione il deposito immediato agli atti del supporto o di sua copia informatica ( Trib. Napoli, sez. I Civile, sent., 22 marzo 2024, n. 3236, Tribunale di Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017 e Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 06.06.2017). Premesso che la trascrizione di un messaggio su un file word assoggetta quel contenuto almeno alla disciplina propria delle allegazioni, che se iniziali e non contestate, sono certamente acquisibili agli atti come non necessitanti di ulteriore prova, appare preferibile a questo Collegio quella impostazione che afferma come il deposito immediato del supporto non sia condizione necessaria per l'utilizzabilità del documento inizialmente allegato, ma si ponga come onere solo successivamente alla contestazione di corrispondenza tra il contenuto del documento e l'effettivo accadimento dei fatti. Tale affermazione sollecita peraltro l'interprete ad un ripensamento dell'operazione di riconduzione della messaggistica istantanea (sms - wapp - telegram ad esempio) alla disciplina di cui all'art. 2712 cc, potendosi, a giudizio della Corte ed in linea con la dottrina prevalente, sussumere quella, con conseguenze peraltro più tranquilizzanti in punto di effetti dell'eventuale adeguato disconoscimento e di gestione della relativa criticità, nell'ambito della disciplina propria della documentazione digitale sottoscritta con sottoscrizione semplice;
potendosi cioè riconoscere già a quella messaggistica il rango di documento informatico sottoscritto (con firma semplice).
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L'ipotesi ordinaria è quella (come quella al vaglio ora della Corte) del deposito di screenshot di messaggio mentre si tralascia di considerare in questa sede la diversa ipotesi di deposito di mera trascrizione di file, secondo quanto sopra accennato, esigendosi in effetti, ove ci si limiti ad una produzione di tal genere e non si voglia restare nel recinto della disciplina delle allegazioni iniziali, un plus di attività allegatoria (almeno di nuovo lo screenshot di messaggio ) . Secondo alcuni già, come visto, lo screenshot di messaggio sarebbe assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2712 cc;
sugli esiti poi processuali e regolatori dell'efficacia probatoria all'esito dell'eventuale disconoscimenti i percorsi interpretativi non sempre convergono;
secondo l' impostazione qui preferita lo stesso integra invece già ex se documento informatico, dotato di firma cd semplice. Come noto, il Codice CAD non fa menzione espressa del documento dotato di firma elettronica semplice e tuttavia all'art. 20 comma 1-bis, dopo l'elencazione degli effetti giuridici conseguenti all'apposizione della firma digitale o elettronica avanzata, si prescrive, con classica formulazione cd aperta, che “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice, in relazione alle caratteristiche di sicurezza (con riguardo al processo di creazione), integrità e immodificabilità (in relazione al contenuto del documento informatico).” E' noto ancora che la SIM card connessa ad uno specifico numero telefonico e concessa all'utilizzatore previa formale identificazione da parte del fornitore integra già quel “segno” atto a costituire firma dei dati trasmessi;
mentre l'accesso al mezzo di trasmissione in cui è custodita la stessa SIM necessita solitamente del possesso dello stesso mezzo in capo alo soggetto previamente identificato nonché anche di una sia pur solo blanda identificazione (codice o password o altro segno cd di sblocco). Dunque- si fa rilevare in tale prospettiva – il messaggio SMS o wapp o telegram è documento informatico dotato di firma semplice, in quanto allo stesso è connesso il numero di telefono Par dell'intestatario della , idoneo a provare la provenienza della dichiarazione. Si tratta certo di modalità assai agile e sommaria per la gestione del processo di firma, che – si fa sempre condivisibilmente notare - può essere in grado di assicurare comunque una certa tenuta probatoria in ordine alla provenienza di quella dichiarazione, a condizione che quel sistema di gestione tenga traccia del flusso informatico generato dalla procedura informatica in modo che chi intenda avvalersi di quel mezzo possa esibirne la prova, ma – si noti - solo in caso di contestazioni. Si ricordi che ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE nr. 910 del 2014 “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua firma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate” (cd principio di non discriminazione delle firme elettroniche). La disposizione riprodotta nel CAD è poi in linea anche con le disposizioni dettate dall'art. 5 co. 2 della Direttiva 1999/93 CE che agli Stati membri richiede di provvedere “affinchè una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è in forma elettronica o non basata su un certificato qualificato o non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione di una firma sicura.”
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In tale prospettiva già lo stesso screenshot di messaggi, in quanto riportante il numero dell'utenza che invia il messaggio ed ulteriori dati identificativi quali l'orario di invio e ricezione e l'avvenuta lettura o meno, non ha solo valenza di mera riproduzione informatica ex art. 2712 cpc (cui sono completamente estranei quei metadati), ben potendo il suo valore probatorio, anche in caso di contestazione del contenuto, ma ove sia garantito un elevato soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, immodificabilità e inalterabilità, raggiungere anche quello previsto dall'art. 2702 cc. Anche allora in caso di disconoscimento dello screenshot di messaggi, resta in capo al giudice il potere di conferire o meno efficacia probatoria piena al documento, tenendo conto di quei criteri e pertanto ricostruendo, ove necessario, il flusso informatico generato dalla procedura informatica, ad esempio mediante apposita CTU. L'esame non potrebbe che coinvolgere le tecnologie utilizzate per la formazione del documento, le tecnologie usate per firmare, l'intero processo di firma. Se così è, appare evidente che la produzione del supporto o di sua copia informatica si imponga solo ove la parte contro cui il documento-screenshot di messaggi sia stato prodotto opponga una specifica ed adeguata contestazione del contenuto o della provenienza dello stesso documento.
Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche va tenuto distinto sia da quello che investe la scrittura privata ex art. 214 del codice di procedura civile – il quale priva la scrittura di ogni rilevanza nei confronti di qualsiasi parte, salva l'istanza di verificazione e il suo esito positivo, come di recente stabilito da Cass. SS.UU. n. 3086/2022 del 1 febbraio 2022
– sia dal disconoscimento della copia fotostatica, che deve a sua volta essere chiaro e specifico (così da consentire di “desumere … in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia”: Cass. Civ. n. 3227/2021 del 10 febbraio 2021), ma che non impedisce al giudice di accertarne aliunde la conformità rispetto all'originale. Mentre in caso di scrittura privata il disconoscimento è soggetto a precise forme e limiti (artt. 214 e 215 c.p.c.) ed ha l'effetto di precludere l'utilizzazione del documento disconosciuto a fini probatori in difetto di verificazione (art. 216 c.p.c.), in caso di e-mail e/o SMS il disconoscimento deve risultare chiaro, circostanziato ed esplicito e comunque non impedisce che il Giudice possa comunque accertare la conformità al vero di e-mail e/o SMS con qualsiasi mezzo di prova (comprese le presunzioni), atto in prima battuta a smascherare l'evanescenza di quel disconoscimento stesso.
Ma anche in presenza di un adeguato disconoscimento, come visto, in seconda battuta, è consentito al giudice di testare la tenuta probatoria del documento, verificandone i requisiti di sicurezza, immodificabilità e inalterabilità ex art. 20 comma 1-bis CAD e pertanto di ricostruire il flusso informatico del supporto (che allora la parte ha l'onere di depositare) e dunque, in ipotesi di esito ampiamente positivo di quel controllo informatico, di attribuire valenza di prova piena a quel documento informatico.
Nella fattispecie al vaglio della Corte la parte ha prodotto uno screenshot di messaggio ed a fronte di tale produzione, la controparte non ha contestato né il contenuto né la provenienza.
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Quel documento può essere ed anzi deve essere pertanto pienamente utilizzato come prova dei fatti ivi rappresentati. Il contenuto di quella conversazione intercorsa tra le parti allora restituisce un quadro di sostanziale “recente abitudinarietà”. E' evidente infatti, dalla sommarietà dei dati scambiati nell'occasione tra le parti, come sottostante quella conversazione vi fosse una pregressa intesa medico-paziente sui dati essenziali da comunicare, appunto anche tramite wapp, e sulla sinteticità della successiva prescrizione, in assenza di criticità. E ' noto peraltro che l'attività di accertamento diretto da parte del sanitario che emette una prescrizione può assumere varie forme, a seconda dei casi, fermo il limite che non può certamente basarsi sulla mera riproduzione di una semplice notizia riferita da terzi diversi dal paziente, in quanto, nel prescrivere un farmaco o un'analisi o altri trattamenti, il sanitario attesta che il soggetto fruitore appartiene ad una delle categorie rispetto alle quali quel trattamento è destinato a produrre i propri effetti. Detta attestazione si può basare, evidentemente, su svariate modalità ricognitive: su di una specifica visita del paziente, ovvero sul colloquio personale del medico con il paziente che gli riferisce determinati sintomi, ovvero ancora sullo svolgimento di esami clinico-diagnostici, sulla pregressa conoscenza del paziente da parte del medico e sulle pregresse cure allo stesso somministrate, modalità tutte che, in ogni caso, implicano una cognizione diretta della specifica situazione rispetto alla quale la prescrizione si pone come necessaria. L'importante, però, è che il medico non rilasci mai prescrizioni "al buio", senza essere sicuro della patologia esistente o basandosi soltanto su quanto gli viene riferito oltretutto neanche direttamente dal paziente, senza aver provveduto a riscontrare oggettivamente la sussistenza della patologia. Tanto premesso appare allora evidente che: la sinteticità di quella interlocuzione depone per la preesistenza in tal senso di un qualche accordo tra le parti circa la conduzione del monitoraggio del dato relativo al test di CO;
la prescrizione formale assunta dal medico (“Perfetto! ogni 2 settimane lo ripeti”) – che, secondo quanto esposto, in tali termini deve essere qualificata quella disposizione -, appare più confermativa di una prescrizione già in atto che modificativa o innovativa rispetto alla stessa. Anche per tale via allora si arriva alla conclusione che per il periodo ricompreso tra il 24.7.2015 ed il 6.10.2015 sono stati eseguiti test con cadenza quasi bisettimanale, su diligente prescrizione della sanitaria appellata;
test i cui esiti peraltro, ancora sino al 6.10.2015, non manifestavano alcuna criticita'. Non può infine la Corte non esimersi dal rilevare, a conferma della persuasività del quadro qui assunto, come addirittura la stessa difesa della parte attrice, e qui ancora appellante, nel ricorso introduttivo del procedimento di atp si fosse così espressa “Vi è comunque da specificare che la Dott.ssa , fino alla 18ª di gestazione, ha sostanzialmente rispettato CP_1 le Linee Guida vigenti all'epoca.” Eseguito il test il 6.10.20215, stando a quella formale prescrizione, lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito pertanto intorno al 22.10.2015. Secondo la prospettazione attorea, nel corso della visita del 28.10.2015 il medico appellato, pur consapevole che la paziente non aveva potuto rispettare la scadenza bisettimanale già prescritta per la ripetizione del test CO per ragioni di salute (stato influenzale improvviso), non solo non avrebbe prescritto come “urgente” quel test, ma avrebbe
“suggerito la data del 19 novembre 2015 per la ripetizione del test di CO.”.
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Ora: l'accusa è grave, in quanto si tratta di imputare ad un sanitario di essere venuto meno al contenuto di una formale prescrizione scritta, da lui stesso adottata solo qualche giorno prima, vale a dire “almeno” con la comunicazione del 17/09/2015, con cui la ginecologa aveva letteralmente ordinato “ogni 2 settimane lo ripeti”. La prescrizione formale in atto era infatti quella: “ogni 2 settimane lo ripeti”. La gravità dell'accusa imponeva allora in capo alla parte accusante, qui attrice per il risarcimento del danno, l'adozione di un particolare rigore nella descrizione degli eventi, sia dal punto di vista spaziale che cronologico, e soprattutto nella ricostruzione del contenuto del colloquio nell'occasione intercorso tra le due donne. che avrebbe dovuto mantenere CP_6 coerentemente lungo tutto il percorso illustrativo della propria grave prospettazione accusatoria. Sotto tale profilo allora, già sconcerta la circostanza che della esistenza stessa di quella formale prescrizione contenuta nel messaggio del 17.9.2015 e peraltro, come detto, apparentemente ricognitiva di altra prescrizione già in atto, la difesa della parte appellante non avesse fatto alcuna menzione nell'atto introduttivo, pur accusando il sanitario di non avere prescritto quell'esame con la dovuta regolarità. Sconcerta ancor di più che sempre nell'atto introduttivo, la parte attrice relativamente agli esami prescritti all'esito della visita del 28.10.2015 tra cui il test di CO, abbia inizialmente imputato alla sanitaria l'apposizione della dicitura “se poss.per 19 novembre”, salvo poi, all'esito del disconoscimento di quella aggiunta da parte del medico, essere costretta ad ammettere di avere apposto lei quella locuzione scritta. Lascia perplessi la circostanza che, in costanza di quella prescrizione mai venuta meno, la paziente almeno il 28.10.2015 si sia recata a visita (già programmata) piuttosto che recarsi a effettuare il test di CO, essendo ormai trascorsi dal 6.10 ben 22 giorni, ed essendo allora inutile quel passaggio del 28.10.2015 senza quella previa importantissima acquisizione. Lascia ancora perplessi che uno stato influenzale possa avere impedito l'effettuazione del test, quando è certo che in data 16.10. la paziente ebbe a recarsi ad effettuare altre analisi di routine. L'intima criticità allora della allegazione, nella parte in cui imputa al sanitario di avere disatteso una formale prescrizione, adottata in forma scritta, non consentiva proprio il passaggio alla verifica di fondatezza della prospettazione assertiva. Di fronte cioè ad una illustrazione di fatti e circostanze già ex se incoerente e non adeguatamente credibile, non può il Giudice concedere alla parte di dissipare ogni dubbio mediante l'acquisizione di una prova orale, come assume la difesa della parte appellante. Come detto, alla verifica attraverso la fissazione del thema probandum può passarsi solo se il thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, consenta ontologicamente tale passaggio, non essendo possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Nella fattispecie al vaglio della Corte allora la stessa allegazione fattuale attorea presentava al proprio interno troppe ambiguità, omissioni, ondivaghe proposte ricostruttive;
sì che la possibilità di ottenere un passaggio alla fase di fissazione del thema probandum restava già irrimediabilmente compromessa, senza che la parte stessa potesse invocare la possibilità di dissipare dubbi all'esito delle disponende acquisizioni di prova orale.
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L'appello principale deve essere pertanto respinto. Propone l'appellata (C.F. ) appello Controparte_1 C.F._2 incidentale avverso la stessa decisione, nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, così motivando: “La particolarità e delicatezza della vicenda rende congrua la compensazione delle spese di lite, con spese di CTU a carico della parte soccombente.” Analoga iniziativa non è stata intrapresa dalla Compagnia, che comunque ha concluso per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al presente grado. L'appello incidentale deve essere accolto. Premesso che la Cassazione richiamata dalla difesa della parte appellante nelle difese immediatamente successive alla costituzione avversa afferma solo che “La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.” (Cass. nr. 26544 del 11/10/2024), occorre sul punto rilevare quanto segue. E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica. Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che pagina 16 di 19 17
si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico. Tanto premesso, appare evidente come “La particolarità e delicatezza della vicenda” non appia sussumibile tra le ipotesi di “gravità» ed «eccezionalità” menzionate dalla disposizione civilistica, anche per come ampliata dalla decisione Corte Cost. cit., tenuto conto che la stessa Corte ha comunque fatto riferimento, quali ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione, a quelle che siano comunque analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità, tra cui non sembra possano essere ricondotte quelle indicate dal Giudice di prime cure (si veda l'elencazione esplicitamente contenuta nella decisione della Corte). In tale contesto peraltro, non può la Corte non evidenziare anche in questa sezione come sia al rigetto della domanda con la sentenza qui gravata sia al respingimento dell'appello si pervenga, dopo un esito non positivo della procedura di atp, per una riscontrata inadeguatezza tutta interna della stessa allegazione attorea;
assunto che se non può condurre alla adozione di una pronuncia di condanna ex art. 96 cpc, non può esimere il Giudice dall'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali. Quanto al valore, si può convenire con il criterio indeterminato indicato sia in citazione che nell'atto di appello, complessità bassa (scaglione sino a 26.000,00), anche tenuto conto del fatto che occorre comunque tenere conto del valore effettivo della controversia ex art. 5 primo co. ultima parte DM nr. 55/14. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui sopra, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nelle comparse collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. Non può esservi spazio invece, in assenza della proposizione di uno specifico motivo di gravame incidentale da parte della Compagnia, per una revisione della statuizione delle prese del primo grado, non potendo in tal senso neanche procedere d'ufficio questa Corte. pagina 17 di 19 18
In relazione invece alle spese relative al presente grado, deve essere disposta la condanna dell'appellante al pagamento anche in favore della appellata/chiamata. In forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889). L'infondatezza del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: 1) respinge l'appello principale proposto da (C.F. Parte_3
) e (C.F. ),; C.F._3 Parte_2 C.F._4 2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , (C.F. Controparte_1
), in parziale riforma della sentenza n. 1129/2024 emessa dal Tribunale di C.F._2 Pescara in data 8 ottobre 2024 , condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore della che per compensi professionali liquida in euro CP_1 6.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, ivi inclusa la fase di atp;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spesse processuali relative al presente grado in favore di , (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...] (C.F.: ), che per compensi professionali si liquidano in euro Controparte_2 P.IVA_1 5.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno dei due;
4) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
RI IA NC S. LO
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RG.nr. 1024/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 3.12.2025 e composta dai seguenti Magistrati: dott. NC Salvatore LO Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. RI IA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1024/24 rimessa in decisione all'udienza del 26/11/2025 promossa da
E rappresentati e difesi anche Parte_1 Parte_2 disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica, dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino e Pierpaolo
Passarelli presso i cui indirizzi p.e.c. elettivamente domiciliano appellanti
Contro
, residente in [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Via Fonte Veneziana n.6, presso e nello studio dell'Avv. Adriano Cortellessa che, giusta procura posta su atto separato alla comparsa di risposta con appello incidentale la rappresenta e difende.
Appellata-appellante incidentale
Nonché nei confronti di pagina 1 di 19 2
on sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in Controparte_2 persona del procuratore ad negotia, Dottor (giusta procura speciale per Notar Controparte_3 di Bologna del 28/05/2021, rep. n. 95130, racc. n. 11214), elettivamente Persona_1 domiciliata in Pescara, alla Via Giuseppe Mazzini n. 152, presso e nello Studio dell'Avv. Ernesto
Torino-Rodriguez del Foro di Pescara (C.F.: ), dal quale è rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa in giudizio in virtù di mandato alle liti apposto su foglio separato materialmente allegato al presente scritto, ex art. 83, comma 3, c.p.c., il quale difensore, a mente del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., chiede che le comunicazioni e/o notifiche nel corso del procedimento gli siano recapitate all'indirizzo pec: Email_1
Terza chiamata in causa avverso la sentenza n. 1129/2024 del Tribunale di Pescara (proc. civ. n. 2858/2022), relativa alla morte della neonata per presunta responsabilità medica. Per_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.te Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, positivamente valutate le argomentazioni in fatto ed in diritto ivi addotte, in riforma della sentenza n. 1129/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, sez. civile, nella persona del G.I. dott.ssa
RO NA nell'ambito del giudizio iscritto al NRG 2858/2022, pubblicata il 08.10.2024 e notificata (da parte del difensore della in data 17.10.2024, previa qualificazione di CP_2 ammissibilità della medesima impugnazione in quanto non manifestamente infondata, provvedere come segue: - accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in fatto e in diritto (dunque per mera estrema sintesi per mancato rispetto e/o rispetto solamente parziale delle linee guida e delle best pratices per la prevenzione e il trattamento della Malattia Emolitica del Feto e del Neonato) che il decesso è stato causato, anche quale perdita di chance, dal comportamento della dott.ssa e che dunque la sig.ra non è stata messa a CP_1 Parte_1 conoscenza, con un valido consenso informato, delle condizioni e del feto e soprattutto delle precise prescrizioni contenute nelle citate linee guida;
- accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni espresse in fatto e in diritto, che il decesso della piccola sarebbe stato evitato Per_2 secondo il principio del “più probabile che non” qualora fossero state rispettate le linee guida;
- accertare e dichiarare, dunque, il profilo di colpa della ginecologia e il nesso di CP_1 causalità diretta per il decesso della piccola , figlia delle odierne parti attrici, e/o anche la Per_2 perdita di chance di sopravvivenza del feto;
- conseguentemente condannare la dott.ssa pagina 2 di 19 3
al ristoro dei danni tutti, da lesione del consenso informato, del danno patrimoniale CP_1
(inteso come danno da perdita anticipata del rapporto parentale e/o perdita di chance), del danno non patrimoniale iure hereditatis in favore dei genitori (per le sofferenze sofferte dalla piccola
), dunque del danno biologico e morale e/o da perdita di chance, il tutto con valutazione e Per_2 liquidazione in via equitativa e/o di giustizia, nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio, anche alla luce delle tabelle meneghine o capitoline cui far riferimento;
- vittoria di spese e onorari, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”
Parte appellata: “Tutto ciò premesso, voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni 1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dai Sigg.ri e per Parte_3 Parte_2 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello incidentale;
3) Condannare gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Dr.ssa di tutte le spese legali di cui al giudizio relativo Controparte_1 all'accertamento tecnico preventivo relativo al procedimento n. R.G. 1989/21, tenutosi sempre dinanzi il Tribunale di Pescara, conformemente al consolidato orientamento della Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. II, Ord.,19/07/2023, n. 21085), secondo cui anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam dovranno essere considerate;
del giudizio di primo grado da cui è conseguita l'impugnata sentenza;
del presente giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge, rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ai sensi del DM 55/2014, come integrato dal DM 147/2022 che prevede l'aumento pari al 30% per la produzione di atti telematici dotati di tecnica redazionale che utilizza i collegamenti ipertestuali.
4. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale dichiarare che il terzo chiamato in causa, sia tenuto a manlevare la Dr.ssa Controparte_2
da ogni conseguenza sfavorevole della presente causa, e per l'effetto Controparte_1 condannare la predetta società garante in persona del loro legale rappresentante p.t., a corrispondere direttamente agli attori ogni e denegata somma che il Tribunale dovesse ritenere dovuta agli appellanti”
Terza chiamata in causa : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattese ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: - accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del gravame avanzato dai signori Parte_3
e , con la notificazione dell'atto di citazione in appello del 12/.11/2024,
[...] Parte_2 per le ragioni meglio esposte in premessa, e, per l'effetto, respingerlo, con conferma integrale pagina 3 di 19 4
della sentenza n. 1129/2024 Reg. Sent. Tribunale di Pescara. Con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da
[...]
nei confronti della ginecologa Dr.Ssa Parte_4 Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, per la morte della neonata , figlia degli attori, asseritamente riconducibile a Per_2 responsabilità medica.
1.1. Gli attori avevano esposto che:
paziente con gruppo sanguigno Rh negativo, aveva subito Parte_3 nell'anno 1996 due interruzioni volontarie di gravidanza con immunoprofilassi anti-D.
Nel 2015, la dovendo affrontare una nuova gravidanza, si era affidata alla ginecologa Parte_1
CP_1
Dal luglio 2015 il test di CO indiretto sarebbe risultato positivo, con titolo anticorpale inizialmente basso (1:4).
Il 06/10/2015 il titolo risultava ancora basso e non venivano programmati controlli ravvicinati né eseguita flussimetria LE.
In data 19/11/2015 il titolo anticorpale risulta >1024, con grave idrope fetale, tanto da richiedere ricovero urgente al Policlinico Gemelli di Roma.
Nonostante le trasfusioni intrauterine, il parto cesareo avveniva il 02/12/2015 alla 27ª settimana;
la neonata moriva il 05/12/2015.
Gli attori deducevano omissioni diagnostiche, mancata informazione sui rischi e ritardo nell'attivazione di protocolli di sorveglianza.
Lamentavano altresì la mancanza di consenso informato, omissioni diagnostiche e ritardi nei controlli.
La Dott.ssa costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, asserendo di aver CP_1 rispettato le Linee guida indicando alla paziente (anche tramite messaggi whatsapp) di eseguire controlli regolari ogni 2 settimane.
Il ritardo nei controlli sarebbe stato dovuto, secondo la convenuta, a problemi di salute della paziente, non a negligenza medica. pagina 4 di 19 5
Chiedeva in caso di condanna di essere manlevata dall' che si Controparte_2 costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, fondava la decisione di rigetto della domanda principalmente sulle conclusioni della CTU medico-legale, ritenute complete e coerenti.
Richiamava il principio secondo cui la responsabilità sanitaria richiede la prova di condotta colposa (violazione delle linee guida o regole di diligenza) e nesso causale tra condotta e evento dannoso.
A tal fine il Tribunale verificava la conformità dell'operato della ginecologa alle Linee Guida
, che aveva effettuato controlli programmati ogni 4 settimane fino al titolo critico, e CP_4 che non fosse stata data nessuna indicazione per la flussimetria LE velocimetrico prima del
19/11/2015, perché il titolo non aveva raggiunto la soglia critica >1:32.
Riteneva pertanto che la professionista avesse rispettato tali protocolli, anzi avesse effettuato controlli più ravvicinati e avesse dunque rispettato la buona pratica clinica.
In ordine al consenso informato considerava che la paziente fosse consapevole del rischio e sottoposta per questo a monitoraggi ed esscludeva la violazione del consenso informato, non ravvisando omissioni gravi nella comunicazione.
Riteneva non provato il nesso causale tra eventuali ritardi e il decesso in quanto la patologia
(anemia fetale) ha evoluzione rapida e imprevedibile e dunque anche con interventi tempestivi l'esito sarebbe stato incerto.
Rigettava quindi le domande per difetto di prova su colpa e causalità.
Compensava le spese di lite per la delicatezza della questione e poneva le spese di CTU a carico degli attori.
Avverso la sentenza hanno proposto appello le parti soccombenti articolando due motivi che si vanno ad esaminare:
Con un primo articolato motivo di appello viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza:
Lamentano in particolare gli appellanti l'adesione acritica fatta dal Tribunale alla CTU che non avrebbe considerato le osservazioni dei consulenti di parte.
Rilevano altresì un'errata ricostruzione dei fatti (ritardo imputato alla paziente, mancata ammissione prove orali), nonché l'omissione di accertamenti strumentali (flussimetria LE
ACM-PSV).
Non avrebbe il Tribunale considerato elementi probatori che evidenziavano omissioni diagnostiche e ritardi nella sorveglianza della gravidanza ed avrebbe fornito una motivazione pagina 5 di 19 6
insufficiente e contraddittoria, limitandosi a recepire le conclusioni del CTU senza un autonomo esame critico.
In particolare asseriscono che il Tribunale avrebbe attribuito il ritardo alla paziente, senza considerare le indicazioni incomplete e non conformi alle linee guida della ginecologa.
Avrebbe il giudice di prime cure omesso di valutare le prove orali richieste dagli attori, che avrebbero chiarito la dinamica dei rapporti e le comunicazioni intercorse.
Tale omissione avrebbe inciso sulla corretta ricostruzione del comportamento della professionista e sulla valutazione del nesso causale.
Deducono altresì l'omissione di accertamenti: la mancata flussimetria LE ACM-PSV, indicata dalle linee guida in caso di CO positivo persistente.
La ginecologa secondo gli appellanti non avrebbe disposto la flussimetria LE dell'arteria cerebrale media (ACM-PSV), indicata dalle linee guida in caso di CO positivo persistente.
Tale omissione avrebbe impedito la diagnosi precoce di anemia fetale, ritardando interventi salvavita come trasfusioni intrauterine.
Il Tribunale avrebbe ritenuto non necessaria la flussimetria, ma gli appellanti sostengono che fosse obbligatoria secondo protocolli nazionali e internazionali.
L'omissione costituisce secondo le parti appellanti violazione delle regole di diligenza professionale e avrebbe inciso sul nesso causale con il decesso.
Lamentano altresì la violazione del consenso informato in quanto la paziente non sarebbe stata adeguatamente informata sui rischi connessi alla gravidanza Rh negativa e sulla possibilità di complicanze gravi.
Non sarebbe stato illustrato il protocollo di sorveglianza previsto dalle linee guida né le alternative terapeutiche disponibili.
L'assenza di un consenso informato completo costituisce secondo gli attori violazione del diritto all'autodeterminazione (art. 32 Cost., art. 13 Cost.) e fonte autonoma di responsabilità.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare tale profilo, limitandosi alla valutazione della condotta tecnica
Con secondo motivo di appello chiedono il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, sofferenze della neonata, danno patrimoniale e perdita di chance (stimata fino all'80%).
Sostengono che il Tribunale abbia omesso di liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal decesso della neonata.
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Gli appellanti chiedono il riconoscimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale e sofferenze morali;
il danno patrimoniale per le spese mediche e di viaggio sostenute nonché il danno da perdita di chance per la possibilità di sopravvivenza stimata fino all'80%, compromessa dalla condotta omissiva.
La sentenza di prime cure non avrebbe considerato, secondo parte attorea, la giurisprudenza che riconosce la perdita di chance come voce autonoma di danno.
Ai fini della corretta valutazione dei fatti e della quantificazione dei danni chiedono l'espletamento di nuova istruttoria e in particolare l'ammissione delle prove orali non accolte in primo grado e la nomina di una nuova CTU medico-legale.
Chiedono dunque la riforma della sentenza con accertamento della colpa della ginecologa e del nesso causale con il decesso e la condanna della stessa al risarcimento danni (biologico, morale, patrimoniale).
Si è costituita la ginecologa chiedendo il rigetto della domanda e proponendo appello CP_1 incidentale.
Rileva la Dott.ssa che già in sede di ATP (accertamento tecnico preventivo) i periti avessero escluso responsabilità della ginecologa e confermato la correttezza dell'operato medico e l'assenza di nesso causale.
Ribadisce la convenuta la conformità del proprio operato alle linee guida e l'assenza di nesso causale, nonché la completezza e correttezza della CTU e dunque l'irrilevanza delle altre richieste istruttorie.
Contesta, con appello incidentale, la compensazione delle spese di lite attuata, secondo l'appellante incidentale, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e in mancanza di motivazione specifica. Richiede pertanto la condanna degli appellanti alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello per Controparte_2 inammissibilità e infondatezza, sostenendo la correttezza della CTU e l'assenza di colpa medica.
Afferma in particolare la che la sentenza di primo grado sia immune da vizi logici e CP_5 giuridici lamentati;
che la CTU sia stata completa e coerente, escludendo responsabilità della ginecologa e che il giudice abbia riportato integralmente la CTU e risposto alle osservazioni. Le richieste di nuova CTU e prove orali sarebbero pertanto irrilevanti e già superate. In ordine al quantum osserva che il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento delle altre richieste. pagina 7 di 19 8
A norma dell'art. 352 c.p.c. la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
26/11/2025.
L'appello principale è infondato.
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Volendo compendiare l'atto di gravame, secondo gli assunti dell'appellante “La colpa della ginecologa, a dire di entrambi i consulenti di parte, e stata l'ingiustificata prescrizione del nuovo test di CO a distanza di tanti giorni dalla visita del 28.10.2015, un controllo che invece non poteva essere rimandato sia perche l'esame morfologico non aveva le stesse finalita diagnostiche della flussimetria doppler e dunque il feto non era stato correttamente monitorato, sia perche, a tutto concedere, si sarebbe dovuta mantenere quella cadenza temporale pressoche ossequiata in precedenza (benche variabile). La CTP dr.ssa ha difatti evidenziato che se il test di CO Per_3 fosse stato eseguito tempestivamente (a ridosso del 28/10) e si fosse identificato l'incremento del titolo anticorpale, la paziente sarebbe stata monitorata mediante doppler dell'arteria cerebrale media e sarebbe stata tempestivamente diagnosticata l'anemia fetale ed eseguita la cordocentesi con la trasfusione fetale. In sostanza, se la paziente avesse eseguito un test di CO ogni 2 settimane come indicato dalla stessa dott.ssa in data 17/09/2015, e quindi nella fattispecie se alla visita del 28/10/2015 CP_1 la paziente fosse stata invitata ad eseguire tempestivamente il test di CO invece che aspettare ulteriori 2-3 settimane: si sarebbe intercettato il trend di salita del test di CO e la paziente sarebbe stata monitorata tempestivamente con il doppler dell'arteria cerebrale media. Una volta comparsi i segni di anemia fetale, la gestante sarebbe stata inviata a centri di secondo livello con presa in carico della condizione patologica, dosaggio dell'emocromo fetale ed eventuale trasfusione fetale, riducendo così il rischio di morte intrauterina e di morte neonatale.” Censura allora sostanzialmente l'appellante la sentenza gravata, nella parte in cui nella fase precedente quella decisoria non era stato dato ingresso da parte del Giudice di primo grado alle richieste di rango istruttorio e cioe alla prova orale con il teste che avrebbe Testimone_1 potuto riferire circostanze decisive per il convincimento del giudice di merito. Se fossero stati ammessi i capitoli di prova di cui al libello introduttivo del giudizio di primo grado [dal cap. a) al cap. e)], assume ancora la reclamante, il Tribunale avrebbe potuto trovare risposta al famoso “dubbio” che ha persuaso la CTU escludendo, nella motivazione quivi impugnata, quella ≪posizione ambigua≫ che avrebbe assunto la Parte_1
La testimonianza, a ben vedere, a suo dire, avrebbe consentito di accertare una circostanza decisiva e cioe' che in occasione della visita del 28.10.2015 la dott.ssa era stata CP_1 informata dello stato influenzale della sig.ra ciò nonostante suggerì la data del 19 Parte_1 novembre 2015 per la ripetizione del test di CO. L'appello, così ricostruito il suo portato, è infondato. Sfugge all'appellante come alla ambiguità della prospettazione della parte non possa ex se supplire il dato eventualmente emerso all'esito delle disposte acquisizioni probatorie anche orali. Nel sistema processuale italiano, la tempestività, adeguatezza rappresentativa e specificità rappresentano le direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione adeguata e tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Su tale aspetto la Corte si soffermerà più approfonditamente oltre.
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La ricostruzione del contenuto della visita del 28.10.2015 costituisce allora, per stessa ammissione della difesa dell'appellante, il cuore dell'intera vicenda, in quanto, a dire dell'appellante, nell'occasione il medico appellato, pur consapevole che la paziente non aveva rispettato la scadenza bisettimanale già prescritta per la ripetizione del test CO (l'ultimo test era stato eseguito il 6.10.2015 e pertanto lo stesso avrebbe dovuto essere ripetuto intorno al 22.10.2015) per ragioni di salute (stato influenzale improvviso), avrebbe suggerito la data del 19 novembre 2015 per la ripetizione del test di CO. Va peraltro subito evidenziato, in relazione al pregresso andamento del rapporto, quanto segue. Si legge nello stesso atto di appello che in data 18.06.2015, l'appellante si era recata presso la dott.ssa per una visita ginecologica e in tale occasione la dott.ssa , Persona_4 CP_1 pur resa edotta delle due passate IGV, non chiese di acquisire le cartelle cliniche ma si limitò ad effettuare una ecografia pelvica e a prescrivere una serie di esami ulteriori, tra cui il test di CO: esame eseguito il 24.07.2015 e il cui test risulto' positivo (si veda doc 9) Al successivo controllo ecografico del 12.08.2018 (doc. 10) la dott.ssa invito' l'odierna CP_1 parte appellante a ripetere il test CO con titolo, senza specificazione – sua dire – di alcuna data da rispettarsi tra un esame e l'altro, tant'e che la sig.ra si sottopose al predetto Parte_1 esame in un intervallo di tempo a cadenza variabile. Come emerso all'esito della disposta CTU in ATP, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida
per la prevenzione e il trattamento della MEFN suggeriscono di eseguire la CP_4 titolazione ogni 4 settimane in presenza di positivita' al test. Dale contenuto delle produzioni attoree risulta: Al doc. 11 risulta l'esito di un test effettuato in data 13.8.2015. Al doc. 12 risulta l'esito di un test effettuato in data 22.8.2015. Al doc 15 risulta l'esito di un test di CO eseguito in data 1.9.2015. Al doc. 16 risulta l'esito di un test di CO effettuato in data 14.9.2015. Dunque l'esame è stato eseguito sostanzialmente con una cadenza bisettimanale. Non può allora seriamente la parte appellante lamentare l'omessa indicazione, da parte del medico appellato, di una cadenza precisa nella ripetizione del test CO, quando da un lato le linee guida (che non necessariamente il medico deve illustrare al paziente, mentre è importante che lui le conosca e le applichi correttamente) suggeriscono di eseguire la titolazione ogni 4 settimane e dall'altro è provata documentalmente una esecuzione del test addirittura in tempi più stringenti. Non può seriamente la parte appellante lamentare di non essere stata informata del contenuto delle Linee Guida e delle raccomandazioni della comunita' scientifica e che non le sia stata spiegata la necessita di controlli piu' stringenti rispetto a quelli previsti, essendo evidente come proprio l'effettuazione di più stringenti controlli, rispetto a quelli meramente “suggeriti” dalle predette linee guida, testimonia inequivocabilmente la diligenza e perizia del sanitario, evidentemente accortosi della necessità di monitorare con più frequenza il dato ricavabile da quel test. Risulta poi acquisito agli atti il messaggio messaggio whatsapp intercorso tra le parti in data 17.09.2015. Nell'occasione, come risulta dal contenuto del messaggio in atti, la paziente comunicava di aver ottenuto l'esito del test e che tutto fosse in ordine. Difatti nella dichiarazione della nel suddetto messaggio whatsapp del 17/09/2015, si Parte_1 legge: “Buongiorno dok il test di coombus è stabile ¼.” E poi segue la risposta della ginecologa:
“Perfetto! ogni 2 settimane lo ripeti”. Di sostanziale identico contenuto è anche la successiva messagistica del 6.10.20215. Sulla piena utilizzabilità di tali dati occorre rilevare quanto segue. pagina 10 di 19 11
Con riguardo all'efficacia probatoria della messaggistica (sms – whatsapp -telegram ad esempio), è prevalente in giurisprudenza l'affermazione in forza della quale, in quanto documentazione riconducibile alle rappresentazioni meccaniche sussunte nella fattispecie di cui all'art. 2712 c.c., risulta idonea a provare in giudizio i fatti cui si riferisce, se non vi è il puntuale disconoscimento della parte contro la quale sono prodotte e – secondo alcuni - a condizione che siano esibiti i supporti meccanici contenenti le dichiarazioni ( da ultimo Trib. Urbino 7.7.2024 ord. Su JD). In tale prospettiva interpretativa allora i messaggi sono ricompresi nelle rappresentazioni meccaniche anche dove prodotti su foglio cartaceo, ai quali dunque risulta applicabile il disposto di cui art. 2712 c.c. (Tribunale Roma sez. lav., 30/05/2023, n.5561). Nello stessa direzione anche in sede di AGA si è affermato che pure le copie delle schermate relative alle comunicazioni inviate sono incluse tra le riproduzioni meccaniche indicate (in modo non tassativo) dall'art. 2712 c.c. e ad esse è quindi applicabile il principio secondo cui formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Di seguito si afferma poi che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova le farebbe tuttavia degradare a presunzioni semplici e – condisivibilmente questa volta - deve essere non solo tempestivo ma anche chiaro e circostanziato, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ. VI, 13 maggio 2021 n. 12794 pure richiamata in T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 04/11/2022, (ud. 19/10/2022, dep. 04/11/2022), n.1249). Sempre in tale prospettiva interpretativa si muovono le decisioni che ulteriormente affrontano la problematica inerente la produzione di contenuto di messaggio meramente trascritto in un file word. In tale ambito si richiede ai fini della utilizzabilità di quella mera trascrizione il deposito immediato agli atti del supporto o di sua copia informatica ( Trib. Napoli, sez. I Civile, sent., 22 marzo 2024, n. 3236, Tribunale di Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017 e Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 06.06.2017). Premesso che la trascrizione di un messaggio su un file word assoggetta quel contenuto almeno alla disciplina propria delle allegazioni, che se iniziali e non contestate, sono certamente acquisibili agli atti come non necessitanti di ulteriore prova, appare preferibile a questo Collegio quella impostazione che afferma come il deposito immediato del supporto non sia condizione necessaria per l'utilizzabilità del documento inizialmente allegato, ma si ponga come onere solo successivamente alla contestazione di corrispondenza tra il contenuto del documento e l'effettivo accadimento dei fatti. Tale affermazione sollecita peraltro l'interprete ad un ripensamento dell'operazione di riconduzione della messaggistica istantanea (sms - wapp - telegram ad esempio) alla disciplina di cui all'art. 2712 cc, potendosi, a giudizio della Corte ed in linea con la dottrina prevalente, sussumere quella, con conseguenze peraltro più tranquilizzanti in punto di effetti dell'eventuale adeguato disconoscimento e di gestione della relativa criticità, nell'ambito della disciplina propria della documentazione digitale sottoscritta con sottoscrizione semplice;
potendosi cioè riconoscere già a quella messaggistica il rango di documento informatico sottoscritto (con firma semplice).
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L'ipotesi ordinaria è quella (come quella al vaglio ora della Corte) del deposito di screenshot di messaggio mentre si tralascia di considerare in questa sede la diversa ipotesi di deposito di mera trascrizione di file, secondo quanto sopra accennato, esigendosi in effetti, ove ci si limiti ad una produzione di tal genere e non si voglia restare nel recinto della disciplina delle allegazioni iniziali, un plus di attività allegatoria (almeno di nuovo lo screenshot di messaggio ) . Secondo alcuni già, come visto, lo screenshot di messaggio sarebbe assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2712 cc;
sugli esiti poi processuali e regolatori dell'efficacia probatoria all'esito dell'eventuale disconoscimenti i percorsi interpretativi non sempre convergono;
secondo l' impostazione qui preferita lo stesso integra invece già ex se documento informatico, dotato di firma cd semplice. Come noto, il Codice CAD non fa menzione espressa del documento dotato di firma elettronica semplice e tuttavia all'art. 20 comma 1-bis, dopo l'elencazione degli effetti giuridici conseguenti all'apposizione della firma digitale o elettronica avanzata, si prescrive, con classica formulazione cd aperta, che “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice, in relazione alle caratteristiche di sicurezza (con riguardo al processo di creazione), integrità e immodificabilità (in relazione al contenuto del documento informatico).” E' noto ancora che la SIM card connessa ad uno specifico numero telefonico e concessa all'utilizzatore previa formale identificazione da parte del fornitore integra già quel “segno” atto a costituire firma dei dati trasmessi;
mentre l'accesso al mezzo di trasmissione in cui è custodita la stessa SIM necessita solitamente del possesso dello stesso mezzo in capo alo soggetto previamente identificato nonché anche di una sia pur solo blanda identificazione (codice o password o altro segno cd di sblocco). Dunque- si fa rilevare in tale prospettiva – il messaggio SMS o wapp o telegram è documento informatico dotato di firma semplice, in quanto allo stesso è connesso il numero di telefono Par dell'intestatario della , idoneo a provare la provenienza della dichiarazione. Si tratta certo di modalità assai agile e sommaria per la gestione del processo di firma, che – si fa sempre condivisibilmente notare - può essere in grado di assicurare comunque una certa tenuta probatoria in ordine alla provenienza di quella dichiarazione, a condizione che quel sistema di gestione tenga traccia del flusso informatico generato dalla procedura informatica in modo che chi intenda avvalersi di quel mezzo possa esibirne la prova, ma – si noti - solo in caso di contestazioni. Si ricordi che ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE nr. 910 del 2014 “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua firma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate” (cd principio di non discriminazione delle firme elettroniche). La disposizione riprodotta nel CAD è poi in linea anche con le disposizioni dettate dall'art. 5 co. 2 della Direttiva 1999/93 CE che agli Stati membri richiede di provvedere “affinchè una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è in forma elettronica o non basata su un certificato qualificato o non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione di una firma sicura.”
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In tale prospettiva già lo stesso screenshot di messaggi, in quanto riportante il numero dell'utenza che invia il messaggio ed ulteriori dati identificativi quali l'orario di invio e ricezione e l'avvenuta lettura o meno, non ha solo valenza di mera riproduzione informatica ex art. 2712 cpc (cui sono completamente estranei quei metadati), ben potendo il suo valore probatorio, anche in caso di contestazione del contenuto, ma ove sia garantito un elevato soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, immodificabilità e inalterabilità, raggiungere anche quello previsto dall'art. 2702 cc. Anche allora in caso di disconoscimento dello screenshot di messaggi, resta in capo al giudice il potere di conferire o meno efficacia probatoria piena al documento, tenendo conto di quei criteri e pertanto ricostruendo, ove necessario, il flusso informatico generato dalla procedura informatica, ad esempio mediante apposita CTU. L'esame non potrebbe che coinvolgere le tecnologie utilizzate per la formazione del documento, le tecnologie usate per firmare, l'intero processo di firma. Se così è, appare evidente che la produzione del supporto o di sua copia informatica si imponga solo ove la parte contro cui il documento-screenshot di messaggi sia stato prodotto opponga una specifica ed adeguata contestazione del contenuto o della provenienza dello stesso documento.
Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche va tenuto distinto sia da quello che investe la scrittura privata ex art. 214 del codice di procedura civile – il quale priva la scrittura di ogni rilevanza nei confronti di qualsiasi parte, salva l'istanza di verificazione e il suo esito positivo, come di recente stabilito da Cass. SS.UU. n. 3086/2022 del 1 febbraio 2022
– sia dal disconoscimento della copia fotostatica, che deve a sua volta essere chiaro e specifico (così da consentire di “desumere … in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia”: Cass. Civ. n. 3227/2021 del 10 febbraio 2021), ma che non impedisce al giudice di accertarne aliunde la conformità rispetto all'originale. Mentre in caso di scrittura privata il disconoscimento è soggetto a precise forme e limiti (artt. 214 e 215 c.p.c.) ed ha l'effetto di precludere l'utilizzazione del documento disconosciuto a fini probatori in difetto di verificazione (art. 216 c.p.c.), in caso di e-mail e/o SMS il disconoscimento deve risultare chiaro, circostanziato ed esplicito e comunque non impedisce che il Giudice possa comunque accertare la conformità al vero di e-mail e/o SMS con qualsiasi mezzo di prova (comprese le presunzioni), atto in prima battuta a smascherare l'evanescenza di quel disconoscimento stesso.
Ma anche in presenza di un adeguato disconoscimento, come visto, in seconda battuta, è consentito al giudice di testare la tenuta probatoria del documento, verificandone i requisiti di sicurezza, immodificabilità e inalterabilità ex art. 20 comma 1-bis CAD e pertanto di ricostruire il flusso informatico del supporto (che allora la parte ha l'onere di depositare) e dunque, in ipotesi di esito ampiamente positivo di quel controllo informatico, di attribuire valenza di prova piena a quel documento informatico.
Nella fattispecie al vaglio della Corte la parte ha prodotto uno screenshot di messaggio ed a fronte di tale produzione, la controparte non ha contestato né il contenuto né la provenienza.
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Quel documento può essere ed anzi deve essere pertanto pienamente utilizzato come prova dei fatti ivi rappresentati. Il contenuto di quella conversazione intercorsa tra le parti allora restituisce un quadro di sostanziale “recente abitudinarietà”. E' evidente infatti, dalla sommarietà dei dati scambiati nell'occasione tra le parti, come sottostante quella conversazione vi fosse una pregressa intesa medico-paziente sui dati essenziali da comunicare, appunto anche tramite wapp, e sulla sinteticità della successiva prescrizione, in assenza di criticità. E ' noto peraltro che l'attività di accertamento diretto da parte del sanitario che emette una prescrizione può assumere varie forme, a seconda dei casi, fermo il limite che non può certamente basarsi sulla mera riproduzione di una semplice notizia riferita da terzi diversi dal paziente, in quanto, nel prescrivere un farmaco o un'analisi o altri trattamenti, il sanitario attesta che il soggetto fruitore appartiene ad una delle categorie rispetto alle quali quel trattamento è destinato a produrre i propri effetti. Detta attestazione si può basare, evidentemente, su svariate modalità ricognitive: su di una specifica visita del paziente, ovvero sul colloquio personale del medico con il paziente che gli riferisce determinati sintomi, ovvero ancora sullo svolgimento di esami clinico-diagnostici, sulla pregressa conoscenza del paziente da parte del medico e sulle pregresse cure allo stesso somministrate, modalità tutte che, in ogni caso, implicano una cognizione diretta della specifica situazione rispetto alla quale la prescrizione si pone come necessaria. L'importante, però, è che il medico non rilasci mai prescrizioni "al buio", senza essere sicuro della patologia esistente o basandosi soltanto su quanto gli viene riferito oltretutto neanche direttamente dal paziente, senza aver provveduto a riscontrare oggettivamente la sussistenza della patologia. Tanto premesso appare allora evidente che: la sinteticità di quella interlocuzione depone per la preesistenza in tal senso di un qualche accordo tra le parti circa la conduzione del monitoraggio del dato relativo al test di CO;
la prescrizione formale assunta dal medico (“Perfetto! ogni 2 settimane lo ripeti”) – che, secondo quanto esposto, in tali termini deve essere qualificata quella disposizione -, appare più confermativa di una prescrizione già in atto che modificativa o innovativa rispetto alla stessa. Anche per tale via allora si arriva alla conclusione che per il periodo ricompreso tra il 24.7.2015 ed il 6.10.2015 sono stati eseguiti test con cadenza quasi bisettimanale, su diligente prescrizione della sanitaria appellata;
test i cui esiti peraltro, ancora sino al 6.10.2015, non manifestavano alcuna criticita'. Non può infine la Corte non esimersi dal rilevare, a conferma della persuasività del quadro qui assunto, come addirittura la stessa difesa della parte attrice, e qui ancora appellante, nel ricorso introduttivo del procedimento di atp si fosse così espressa “Vi è comunque da specificare che la Dott.ssa , fino alla 18ª di gestazione, ha sostanzialmente rispettato CP_1 le Linee Guida vigenti all'epoca.” Eseguito il test il 6.10.20215, stando a quella formale prescrizione, lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito pertanto intorno al 22.10.2015. Secondo la prospettazione attorea, nel corso della visita del 28.10.2015 il medico appellato, pur consapevole che la paziente non aveva potuto rispettare la scadenza bisettimanale già prescritta per la ripetizione del test CO per ragioni di salute (stato influenzale improvviso), non solo non avrebbe prescritto come “urgente” quel test, ma avrebbe
“suggerito la data del 19 novembre 2015 per la ripetizione del test di CO.”.
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Ora: l'accusa è grave, in quanto si tratta di imputare ad un sanitario di essere venuto meno al contenuto di una formale prescrizione scritta, da lui stesso adottata solo qualche giorno prima, vale a dire “almeno” con la comunicazione del 17/09/2015, con cui la ginecologa aveva letteralmente ordinato “ogni 2 settimane lo ripeti”. La prescrizione formale in atto era infatti quella: “ogni 2 settimane lo ripeti”. La gravità dell'accusa imponeva allora in capo alla parte accusante, qui attrice per il risarcimento del danno, l'adozione di un particolare rigore nella descrizione degli eventi, sia dal punto di vista spaziale che cronologico, e soprattutto nella ricostruzione del contenuto del colloquio nell'occasione intercorso tra le due donne. che avrebbe dovuto mantenere CP_6 coerentemente lungo tutto il percorso illustrativo della propria grave prospettazione accusatoria. Sotto tale profilo allora, già sconcerta la circostanza che della esistenza stessa di quella formale prescrizione contenuta nel messaggio del 17.9.2015 e peraltro, come detto, apparentemente ricognitiva di altra prescrizione già in atto, la difesa della parte appellante non avesse fatto alcuna menzione nell'atto introduttivo, pur accusando il sanitario di non avere prescritto quell'esame con la dovuta regolarità. Sconcerta ancor di più che sempre nell'atto introduttivo, la parte attrice relativamente agli esami prescritti all'esito della visita del 28.10.2015 tra cui il test di CO, abbia inizialmente imputato alla sanitaria l'apposizione della dicitura “se poss.per 19 novembre”, salvo poi, all'esito del disconoscimento di quella aggiunta da parte del medico, essere costretta ad ammettere di avere apposto lei quella locuzione scritta. Lascia perplessi la circostanza che, in costanza di quella prescrizione mai venuta meno, la paziente almeno il 28.10.2015 si sia recata a visita (già programmata) piuttosto che recarsi a effettuare il test di CO, essendo ormai trascorsi dal 6.10 ben 22 giorni, ed essendo allora inutile quel passaggio del 28.10.2015 senza quella previa importantissima acquisizione. Lascia ancora perplessi che uno stato influenzale possa avere impedito l'effettuazione del test, quando è certo che in data 16.10. la paziente ebbe a recarsi ad effettuare altre analisi di routine. L'intima criticità allora della allegazione, nella parte in cui imputa al sanitario di avere disatteso una formale prescrizione, adottata in forma scritta, non consentiva proprio il passaggio alla verifica di fondatezza della prospettazione assertiva. Di fronte cioè ad una illustrazione di fatti e circostanze già ex se incoerente e non adeguatamente credibile, non può il Giudice concedere alla parte di dissipare ogni dubbio mediante l'acquisizione di una prova orale, come assume la difesa della parte appellante. Come detto, alla verifica attraverso la fissazione del thema probandum può passarsi solo se il thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, consenta ontologicamente tale passaggio, non essendo possibile provare fatti che non siano stati ritualmente, adeguatamente e tempestivamente allegati dalle parti. Nella fattispecie al vaglio della Corte allora la stessa allegazione fattuale attorea presentava al proprio interno troppe ambiguità, omissioni, ondivaghe proposte ricostruttive;
sì che la possibilità di ottenere un passaggio alla fase di fissazione del thema probandum restava già irrimediabilmente compromessa, senza che la parte stessa potesse invocare la possibilità di dissipare dubbi all'esito delle disponende acquisizioni di prova orale.
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L'appello principale deve essere pertanto respinto. Propone l'appellata (C.F. ) appello Controparte_1 C.F._2 incidentale avverso la stessa decisione, nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, così motivando: “La particolarità e delicatezza della vicenda rende congrua la compensazione delle spese di lite, con spese di CTU a carico della parte soccombente.” Analoga iniziativa non è stata intrapresa dalla Compagnia, che comunque ha concluso per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al presente grado. L'appello incidentale deve essere accolto. Premesso che la Cassazione richiamata dalla difesa della parte appellante nelle difese immediatamente successive alla costituzione avversa afferma solo che “La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.” (Cass. nr. 26544 del 11/10/2024), occorre sul punto rilevare quanto segue. E' noto che con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Il contenuto del dispositivo reintroduce per questa via la formulazione anteriore del comma esaminato, a sua volta frutto della riforma del 2009, di cui viene data una lettura esegetica. Con la pronuncia di illegittimità è, quindi, indirettamente ma contestualmente, affermata la conformità ai principi costituzionali del testo introdotto dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/2009 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), testo però decisamente più restrittivo rispetto a quello originario del 1942 e a quello riformato nel 2005 («Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Nell'occasione la Corte constata che l'ultimo intervento modificativo ha enucleato due sole ipotesi tassative di «gravi ed eccezionali ragioni» e afferma immediatamente l'irragionevolezza della rigidità della previsione e la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe sotto il profilo della ragione che sostiene la giustificazione della deroga al principio della soccombenza, individuata nel mutamento in corso di causa del «quadro di riferimento della controversia» o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurisprudenza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione. Viene quindi dichiarata la violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) «perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti». Deve quindi essere consentito al giudice di apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che pagina 16 di 19 17
si caratterizzano per «gravità» ed «eccezionalità» al fine del regolamento delle spese, di cui le due delineate dall'art. 13, comma 1, legge n. 162/14 hanno valore paradigmatico. Tanto premesso, appare evidente come “La particolarità e delicatezza della vicenda” non appia sussumibile tra le ipotesi di “gravità» ed «eccezionalità” menzionate dalla disposizione civilistica, anche per come ampliata dalla decisione Corte Cost. cit., tenuto conto che la stessa Corte ha comunque fatto riferimento, quali ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione, a quelle che siano comunque analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità, tra cui non sembra possano essere ricondotte quelle indicate dal Giudice di prime cure (si veda l'elencazione esplicitamente contenuta nella decisione della Corte). In tale contesto peraltro, non può la Corte non evidenziare anche in questa sezione come sia al rigetto della domanda con la sentenza qui gravata sia al respingimento dell'appello si pervenga, dopo un esito non positivo della procedura di atp, per una riscontrata inadeguatezza tutta interna della stessa allegazione attorea;
assunto che se non può condurre alla adozione di una pronuncia di condanna ex art. 96 cpc, non può esimere il Giudice dall'applicazione dell'ordinario principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali. Quanto al valore, si può convenire con il criterio indeterminato indicato sia in citazione che nell'atto di appello, complessità bassa (scaglione sino a 26.000,00), anche tenuto conto del fatto che occorre comunque tenere conto del valore effettivo della controversia ex art. 5 primo co. ultima parte DM nr. 55/14. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore di cui sopra, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nelle comparse collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. Non può esservi spazio invece, in assenza della proposizione di uno specifico motivo di gravame incidentale da parte della Compagnia, per una revisione della statuizione delle prese del primo grado, non potendo in tal senso neanche procedere d'ufficio questa Corte. pagina 17 di 19 18
In relazione invece alle spese relative al presente grado, deve essere disposta la condanna dell'appellante al pagamento anche in favore della appellata/chiamata. In forza del principio di causazione mitigato dal criterio della soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., Sez. Terza, ord., ud. 09 ottobre 2019, 06.12.2019, n. 31889). L'infondatezza del gravame principale ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide: 1) respinge l'appello principale proposto da (C.F. Parte_3
) e (C.F. ),; C.F._3 Parte_2 C.F._4 2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , (C.F. Controparte_1
), in parziale riforma della sentenza n. 1129/2024 emessa dal Tribunale di C.F._2 Pescara in data 8 ottobre 2024 , condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore della che per compensi professionali liquida in euro CP_1 6.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, ivi inclusa la fase di atp;
3) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spesse processuali relative al presente grado in favore di , (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...] (C.F.: ), che per compensi professionali si liquidano in euro Controparte_2 P.IVA_1 5.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno dei due;
4) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione all'appello principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025 .
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
RI IA NC S. LO
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