Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7875 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sentenza Giudice SEZIONE TERZA CIVILE Di Pace 07 875/03 Omessa distrazione Composta dağli Illam Sigg.ri Magistrați spese R.G.N. 25271/01 Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.17327 Consigliere - Dott. Ernesto LUPO Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 2062 Rep. Ud. 05/03/03 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 42, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, difeso dall'avvocato AN NI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCO DESIO & BRIANZA SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 2255/01 del Tribunale di MILANO, Sezione V Civile, emessa 1'01/02/01 e depositata il 2003 26/02/01 (R.G. 3081/90); 600 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 r consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto, visto l'art. 375 cpc, si accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Rilevato: che l'avv. Sebastiano Cannizzaro ha proposto ricor- SO per cassazione avversO la sentenza con la quale il Giudice unico del Tribunale di Milano, pronunziando sull'opposizione proposta da AT VA, aveva dichiarato la nullità del precetto e aveva condannato il Banco di Desio e della Brianza S.p.a. al pagamento delle spese processuali;
che con l'unico motivo di ricorso l'avv. Cannizza- ro deduce la violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c. per non avere il Tribunale pronunziato sulla domanda di di- strazione delle spese processuali da lui ritualmente proposta;
che l'intimato Banco di Desio e della Brianza non ha svolto difese;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero che chiede di accogliere il ricorso in camera di consiglio, 2 9 a norma dell'art. 375 c.p.c., per essere lo stesso ma- nifestamente fondato;
considerato: che il ricorso per cassazione è ammissibile, aven- do il Tribunale espressamente qualificato l'opposizione, quale opposizione agli atti esecutivi;
che qualora il giudice di merito nel pronuncia- al pagamento re condanna della parte soccombente e degli onorari ometta di provvedere delle spese sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di erro- re materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile in cassazione direttamente e personalmente dal di- fensore interessato (v. per es. Cass. 30 ottobre 1998, n. 10864; Cass. 7 aprile 1999, n. 3356; Cass. 7 luglio 2'000, n. 9117; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2763); che nel caso di specie è stata ritualmente propo- sta la domanda di distrazione delle spese processuali in sede di precisazione delle conclusioni, come risulta dalla stessa sentenza impugnata;
che il ricorso appare dunque manifestamente fonda- to e va accolto con cassazione sul punto della sentenza impugnata;
che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, cosicché la Corte può pronunziare nel merito, a 3 r norma dell'art. 384, primo comma c.p.c.; che, in conclusione, ferma restando la declarato- ria di nullità del precetto, va cassata la sentenza im- pugnata e, pronunziando nel merito, va accolta la do- manda di distrazione delle spese processuali pari а complessive lire 6.189.000, come liquidate dal Tribuna- le di Milano;
che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, pronunziando nel merito, dispone che le spese liquidate nella sentenza impugnata e pari a lire 6.189.000 siano distratte a fa- vore dell'avv. Sebastiano Cannizzaro%; dichiara compen- sate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 marzo 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Pattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0. MAG 2003. IL CANCELLIERE C1 Innocent Battista 4