Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
MICHELA FERRARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale
G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MARCO TREGGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Corso
Garibaldi n. 26, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
2) La casa familiare sita in Lucca – Arancio – Via Don I. Lazzeri n. 51 resta assegnata alla moglie
. Parte_2
3) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento alternato e Persona_1 stabile residenza presso la madre in Lucca – Arancio – Via Don I. Lazzeri n. 51. Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
1
4) I tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore sono paritari e regolati nel modo seguente: a) prima settimana: la minore trascorrerà con la madre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola del lunedì fino al mercoledì mattina al rientro a scuola, nonché il venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
la minore trascorrerà con il padre i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola del mercoledì fino al venerdì mattina al rientro a scuola;
b) seconda settimana: la minore trascorrerà con il padre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola del lunedì fino al mercoledì mattina al rientro a scuola, nonché il venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola;
la minore trascorrerà con la madre i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dall'uscita di scuola del mercoledì fino al venerdì' mattina al rientro a scuola. E così a seguire. Durante il periodo estivo di sospensione scolastica i genitori concordano di attuare i predetti tempi di permanenza negli stessi giorni, stabilendo che l'orario per l'inizio dell'intrattenimento della figlia minore con ciascun genitore sarà dal mattino nella fascia oraria tra le 9:00 e le 11:00. I genitori concordano altresì che il padre, anche durante i tempi di permanenza della figlia minore presso la madre, possa accompagnare Persona_1
a scuola, stante la maggiore autonomia paterna circa i suoi orari di lavoro. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri della figlia minore. Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà tre settimane di cui consecutive massimo due con ciascun genitore nel periodo che sarà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Per le festività Natalizie verrà seguito, ad anni alterni, il seguente calendario: dall'inizio delle vacanze natalizie al 29 dicembre alle ore 18.00 con un genitore tranne il giorno di Natale dalle ore 11 alle ore 23 con l'altro genitore;
dal 29 dicembre alle ore 18.00 al 7 gennaio con l'altro genitore il quale lo accompagnerà a scuola il mattino seguente.
E' facoltà per il genitore che ha trascorso il primo periodo di vacanza con la figlia minore poter festeggiare con la stessa anche il giorno di Capodanno, 1° gennaio dalle ore 11 alle ore 23, e ciò solo se il genitore quel giorno si troverà nelle immediate vicinanze del luogo ove la minore sta trascorrendo il periodo di vacanza. Per quanto riguarda il periodo delle vacanze pasquali, la minore trascorrerà le vacanze di Pasqua un anno con un genitore ed un anno con l'altro alternandosi. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le ulteriori principali festività: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico della figlia minore sarà seguito il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori Persona_1 ovvero diversa intenzione della stessa. Anche per le festività natalizie e pasquali, nonché per le principali ulteriori festività sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri della figlia minore.
5) I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro.
6) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia minore sarà percepito nella misura del 100% dalla madre e il padre rinuncerà a richiederlo nelle sedi e nei tempi preposti.
7) I genitori corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative alla figlia minore da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in 2 data 07.10.2020, compreso anche l'eventuale mensa scolastica o universitaria: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il
SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per IO, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
9) La NO autorizza sin da ora il Signor a rilasciare Parte_2 Parte_1 la casa familiare anche prima della udienza che verrà fissata nel presente giudizio.
10)I ricorrenti concordano che il garage annesso alla casa familiare resta escluso dalla predetta assegnazione atteso che il Signor resta nella disponibilità di tale annesso che Parte_1 potrà utilizzare unitamente alla moglie, per un periodo di mesi 12 dalla sottoscrizione del presente ricorso rinnovabile di ulteriori mesi 12 qualora il ricorrente non avesse rinvenuto altro garage. E
3 ciò per venire incontro alle esigenze del Signor seppur per un lasso di tempo Parte_1 ritenuto congruo e limitato, posto che tale facoltà si rende necessaria alla luce del fatto che l'immobile condotto in locazione dal ricorrente non è dotato di un annesso esterno all'appartamento.
Il Signor si impegna ad avvisare la NO del giorno e Parte_1 Parte_2 dell'ora dell'accesso al garage.
11) I ricorrenti concordano altresì che gli oneri condominiali presenti nella casa familiare saranno corrisposti al 50% ciascuno.
12)I genitori concordano che anche le spese per l'acquisto di abbigliamento per saranno Persona_1 corrisposte al 50% ciascuno previo accordo sui capi da acquistare.
13) La NO si impegna ed obbliga entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2 presente atto ad intestarsi le utenze tutte della casa familiare».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IC NS (NA) il 14/6/2004, dal quale è nata la figlia (nata Persona_1 il 19/7/2011), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in IC NS (NA) in data 14/6/2004, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IC NS (NA) all'Atto
Numero 81, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2004, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
4 trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di IC NS (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5