CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ. IPOTEC. n. REG GEN 1930 REG PART 263
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 800/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia Entrate Riscossione in data 08/04/2025, Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante ha opposto l'ipoteca fasc n. 2690/2008 eccependo:
- la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione comma 2bis dell'art 77 Dpr 602/73 e degli artt 6 e 7 L. 212/2000;
l- 'omessa e/o irrituale notifica dell'intimazione ad adempiere in applicazione dell'art 50, 2 comma, Dpr 602/73 per mancato rispetto del contraddittorio procedimentale;
la violazione e falsa applicazione dell'art 7 L.
212/2000per mancata motivazione sugli interessi applicati.
Va evidenziato come in data 21/3/2012 per rogito notarile la Società_1 SPA costituiva la Ricorrente_1 srl conferendo quale socio i seguenti immobili
▪ Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_1
▪ Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_2
▪ Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_3
▪ Terreno in località Campochiesa Atti_Catastali_4 La parte ricorrente, avendo intenzione di alienare alcuni immobili, nel mese di gennaio 2025, incaricava la geom. Nominativo_3 di verificare se gli immobili fossero gravati da pesi e/o ipoteche. In data 15.2.2025 la Nominativo_3 trametteva relazione (sub all.2 della ricorrente) comunicando la presenza di 3 iscrizioni ipotecarie e precisamente:
1. Relaz. Ipot.ria pag .2 lett 1.B Iscrizione ipotecaria in data 17/2/2009 registro generale n. 1930 e registro particolare n. 263 di capitale € 15.027,97 per un totale di € 30.055,94 a. a favore: Equitalia Cerit spa– sede di Scandicci b.
contro
: Ricorrente_1. S.p.a. – sede di Savona (SV) c.f. P.IVA_2 c. sui seguenti beni
Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_1
Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_2
Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_3
Terreno in località indirizzo_2 Atti_Catastali_4 La visura ipotecaria non evidenziava quali fossero i titoli sottostanti (presumibilmente cartelle). La ricorrente, avendo preso atto di tali ipoteche che le creavano un danno e necessitavano di un provvedimento di annullamento proponeva il ricorso oggetto del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio, contestando i motivi del ricorso in quanto inammissibili ed infondati ed, in via subordinata, avendo comunicato che l'iscrizione ipotecaria era stata annullata d'ufficio, ha chiesto declaratoria di cessata materia, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare (ed assorbente) questo Collegio rileva che, essendo stata l'iscrizione ipotecaria annullata d'ufficio, in accoglimento della richiesta subordinata (ed assorbente) di parte resistente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia resistente, infatti, nelle more, ha provveduto d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca fasc. n.
2690/2008, come attestato dalla nota depositata sub doc.
2. Pertanto, nulla osta alla declaratoria di cessata materia del contendere.
Il comportamento serbato dalla parte resistente, la quale ben avrebbe potuto (e dovuto) d'ufficio ed in autotutela provvedere subito all'annullamento dell'ingiusto provvedimento che aveva emanato, induce questa
CGT a disporre la condanna di quest'ultima alle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere ex art.46 d.lgs.546/1992. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, spese che liquida in €. 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CUT, IVA e contributi previdenziali se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZ. IPOTEC. n. REG GEN 1930 REG PART 263
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 800/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia Entrate Riscossione in data 08/04/2025, Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante ha opposto l'ipoteca fasc n. 2690/2008 eccependo:
- la nullità e/o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione comma 2bis dell'art 77 Dpr 602/73 e degli artt 6 e 7 L. 212/2000;
l- 'omessa e/o irrituale notifica dell'intimazione ad adempiere in applicazione dell'art 50, 2 comma, Dpr 602/73 per mancato rispetto del contraddittorio procedimentale;
la violazione e falsa applicazione dell'art 7 L.
212/2000per mancata motivazione sugli interessi applicati.
Va evidenziato come in data 21/3/2012 per rogito notarile la Società_1 SPA costituiva la Ricorrente_1 srl conferendo quale socio i seguenti immobili
▪ Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_1
▪ Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_2
▪ Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_3
▪ Terreno in località Campochiesa Atti_Catastali_4 La parte ricorrente, avendo intenzione di alienare alcuni immobili, nel mese di gennaio 2025, incaricava la geom. Nominativo_3 di verificare se gli immobili fossero gravati da pesi e/o ipoteche. In data 15.2.2025 la Nominativo_3 trametteva relazione (sub all.2 della ricorrente) comunicando la presenza di 3 iscrizioni ipotecarie e precisamente:
1. Relaz. Ipot.ria pag .2 lett 1.B Iscrizione ipotecaria in data 17/2/2009 registro generale n. 1930 e registro particolare n. 263 di capitale € 15.027,97 per un totale di € 30.055,94 a. a favore: Equitalia Cerit spa– sede di Scandicci b.
contro
: Ricorrente_1. S.p.a. – sede di Savona (SV) c.f. P.IVA_2 c. sui seguenti beni
Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_1
Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_2
Fabbricati in località Albenga indirizzo_1 Atti_Catastali_3
Terreno in località indirizzo_2 Atti_Catastali_4 La visura ipotecaria non evidenziava quali fossero i titoli sottostanti (presumibilmente cartelle). La ricorrente, avendo preso atto di tali ipoteche che le creavano un danno e necessitavano di un provvedimento di annullamento proponeva il ricorso oggetto del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio, contestando i motivi del ricorso in quanto inammissibili ed infondati ed, in via subordinata, avendo comunicato che l'iscrizione ipotecaria era stata annullata d'ufficio, ha chiesto declaratoria di cessata materia, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare (ed assorbente) questo Collegio rileva che, essendo stata l'iscrizione ipotecaria annullata d'ufficio, in accoglimento della richiesta subordinata (ed assorbente) di parte resistente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia resistente, infatti, nelle more, ha provveduto d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca fasc. n.
2690/2008, come attestato dalla nota depositata sub doc.
2. Pertanto, nulla osta alla declaratoria di cessata materia del contendere.
Il comportamento serbato dalla parte resistente, la quale ben avrebbe potuto (e dovuto) d'ufficio ed in autotutela provvedere subito all'annullamento dell'ingiusto provvedimento che aveva emanato, induce questa
CGT a disporre la condanna di quest'ultima alle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere ex art.46 d.lgs.546/1992. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, spese che liquida in €. 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CUT, IVA e contributi previdenziali se dovuti.