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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6912/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 16/08/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SIMONETTI FRANCESCO;
(ROMA (RM), 15/07/1963), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DI PAOLA ONOFRIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 06/06/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1152/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno richiamato le condizioni separative di seguito trascritte:
- I coniugi dichiarano di voler vivere separati, fissando la propria
residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- la casa coniugale di proprietà della , sita in Controparte_1
Roma alla Via Pietro Giannone n. 28 sarà assegnata a quest'ultima che la
abiterà unitamente alla propria madre ed al proprio fratello Persona_1
; Persona_2
- I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione
di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti e dichiarano che con il presente accordo di
separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza
economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al
rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente poste a carico della
Signora . Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6912/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
06/06/1998 tra (ROMA (RM), 16/08/1960) e Parte_1
(ROMA (RM), 15/07/1963) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 418, Parte I,
Serie 01, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6912/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 16/08/1960), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SIMONETTI FRANCESCO;
(ROMA (RM), 15/07/1963), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DI PAOLA ONOFRIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
, premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 06/06/1998, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1152/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno richiamato le condizioni separative di seguito trascritte:
- I coniugi dichiarano di voler vivere separati, fissando la propria
residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- la casa coniugale di proprietà della , sita in Controparte_1
Roma alla Via Pietro Giannone n. 28 sarà assegnata a quest'ultima che la
abiterà unitamente alla propria madre ed al proprio fratello Persona_1
; Persona_2
- I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione
di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti e dichiarano che con il presente accordo di
separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza
economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al
rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
- Le spese del presente giudizio sono integralmente poste a carico della
Signora . Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 06/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6912/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
06/06/1998 tra (ROMA (RM), 16/08/1960) e Parte_1
(ROMA (RM), 15/07/1963) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 418, Parte I,
Serie 01, Anno 1998, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi