Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1720/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente rel.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1720/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MARCONI 45 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. SINATORE LIDIA (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA DE ROSA 78 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. MANCINO ANNA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
RESISTENTE
E
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Pagina 1 di 7
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione dal marito Controparte_1
Ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso dei figli minori e l'assegno di mantenimento per i figli e per sé stessa.
Si è costituito in giudizio spiegando domanda riconvenzionale di Controparte_1
addebito della separazione a carico della ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento in favore della ricorrente.
Il Pubblico ministero concludeva non opponendosi alla separazione dei coniugi.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ragione delle suesposte considerazioni, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto attiene alla domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente nella comparsa di costituzione e risposta, si osserva quanto segue.
Si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Pagina 2 di 7 Il Tribunale ritiene che la domanda di addebito vada respinta, tenuto conto dell'insufficienza delle prove raccolte.
Invero, il precedente giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dal resistente nella memoria istruttoria e dallo stesso reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, il Tribunale ritiene di confermare la decisione di rigetto della prova testimoniale articolata dal resistente in quanto vertente su circostanze valutative, generiche
(cfr. capi 1, 2, 3, 4 della II memoria ex art. 183 VI co. cpc depositata dal e, dunque, CP_1
inammissibili.
Pertanto, in difetto di idonea prova, la domanda di addebito va rigettata.
La separazione tra i coniugi va pronunciata, dunque, ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c..
Va dichiarata inammissibile la domanda formulata dal resistente di restituzione “nella misura del 50%, di tutte le somme utilizzate e distratte dalla sig.ra e Parte_1
depositate sui conti correnti cointestati, titoli e investimenti domiciliati sul c.c. n. 16317 e su d/t n. 263971 cointestati e accesi su MPS”.
Trattasi di domanda nuova formulata per la prima volta nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc.
Peraltro, al riguardo si configura un ulteriore profilo di inammissibilità.
Invero, Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito,
“l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o
"forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767;
Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ.,
11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Pagina 3 di 7 Nella specie, la connessione tra le domande sopra indicate con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
In riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n.
3490/1998; Cass. n. 7700/2000).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass.
S.U. 18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione
Pagina 4 di 7 dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere unlivello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dall'esame delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza si evince che percepisce reddito mensile da pensione di euro 3.195,05; è proprietario Controparte_1
di 2 unità immobiliari locate a terzi;
che è proprietaria di 10 unità immobiliari, Parte_1
4 delle quali locate a terzi;
è socia della Fezza Immobiliare srl che per l'anno di imposta 2017 ha registrato un volume di affari pari ad euro 476.668,00; risulta unica intestataria di investimenti pari ad euro 109.381,70 presso la Controparte_3
Ne discende che non sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale, alla luce della documentazione agli atti, non può essere considerata il coniuge più debole.
Quanto al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma Per_1 Persona_2
non economicamente autosufficienti, conviventi con la ricorrente, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire nella misura complessiva di euro Controparte_1
500,00 mensili (euro 250,00 in favore di ciascun figlio) da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici
Istat.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio maggiorenne , si osserva quanto Per_3
segue.
La S.C. ha affermato che il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto (tra le tante Cass. 38366/2021).
Il figlio di genitori divorziati (o separati), che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa,
Pagina 5 di 7 alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (cfr. Cass. 38366/2021).
Nel caso di specie, ha 28 anni e, dunque, va considerato pienamente Parte_2
adulto (la fase degli studi deve considerarsi conclusa) e, pertanto, in mancanza dell'allegazione e della prova da parte del resistente di fatti che abbiano impedito al figlio il raggiungimento dell'autosufficienza economica, la domanda di mantenimento non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5.10.1965, e nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. Controparte_1
151 co. 1 c.c, ciò a tutti gli effetti di legge;
2) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
3) dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme formulata dal resistente;
4) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé medesima;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà Per_1 Persona_2
annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6) rigetta la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne;
Per_3
7) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19/06/2025
IL PRESIDENTE REL.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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