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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/07/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA IN
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 46/2024 proposta da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. GIANATTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Pavia, Corso Mazzini n. 14
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in presso in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, per i motivi sopra esposti, del verbale unico d'accertamento e notificazione dell' Controparte_2 in data 11 ottobre 2023, notificato il 17 ottobre successivo, nonché d'ogni altro atto presupposto e/o conseguente, e per l'effetto disapplicarli;
in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza dei (maggiori) contributi e delle somme aggiuntive di cui all'impugnato verbale unico, avendo parte ricorrente adempiuto alla propria obbligazione contributiva, per i motivi sopra esposti;
- in via di mero subordine: nella denegata ipotesi d'accertata inadempienza, riqualificare la condotta ascritta a parte ricorrente in termini di “omissione contributiva”, ai sensi dell'art. 116, ottavo comma, lett. a) L. n. 388/2000, con ogni più opportuna statuizione in ordine al ricalcolo delle somme aggiuntive.
Con rifusione del compenso professionale”.
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, respingere l'avverso ricorso in quanto infondato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2024
[...]
(di seguito, per brevità, “ Parte_1 Parte_1
”) conveniva in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità e/o
[...] CP_1
l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 20220011620/DDL n.
2022001633/DDL e n. 2022001622/DDL del 11/10/2023, notificatole in data
17/10/2023, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni per la complessiva somma di € 2.203.971,84 e, in ogni caso, svolgendo domanda di accertamento negativo delle pretese contributive fatte valere con il verbale predetto;
in subordine, Parte_1
chiedeva la riqualificazione della condotta, e delle conseguenti sanzioni
[...] applicate, in termini di “omissione contributiva” ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a), L.
388/2000, in luogo della qualificazione in termini di “evasione contributiva” operata da ai sensi della lett. b) della medesima norma. CP_1
In data 10/03/2024 si costituiva , contestando in fatto e in diritto il ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16/05/2024 il Giudice ammetteva il deposito documentale richiesto all'udienza del 18/04/2024 da parte ricorrente (avente ad oggetto, segnatamente, il
Pag. 2 di 15 CCNL per le Cooperative agricole 2020-2023 codice A016, un verbale nei CP_1 confronti della IA di IO e i listini paga del periodo gennaio 2020-ottobre 2020 del periodo di maternità della lavoratrice , ferma ogni valutazione in Testimone_1 ordine alla rilevanza ed ammissibilità della documentazione in questione e, ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta da parte convenuta, rinviava la causa per discussione ex art. 429 c.p.c.
All'udienza del 05/05/2025 la causa veniva discussa in replica e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
- dedotto di essere una cooperativa agricola, con la qualifica Pt_1 Parte_1 di “Impresa Agricola Professionale”, iscritta nella sezione speciale del Registro delle
Imprese presso la CCIAA di Sondrio ed esercente l'attività di “lavorazione razionale del latte … trasformandolo in burro, formaggio od altri prodotti o vendendolo al consumo” con conferimento del latte in misura massima dai soci, per la maggior parte
“imprenditori agricoli professionali” e/o “coltivatori diretti” - ha impugnato il verbale unico di accertamento n. 20220011620/DDL n. 2022001633/DDL e n.
2022001622/DDL del 11/10/22023, notificatole in data 17/10/2023 da parte di CP_1 unitamente alle relative diffide ad adempiere (doc. 10 ricorrente), con il quale le erano state addebitate plurime irregolarità contributive per complessivi € 1.385.775,50 e applicate le somme aggiuntive ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 per complessivi € 818.196,34.
In particolare, l'atto contestato in questa sede costituisce l'esito di un accertamento iniziato in data 11/03/2022 da parte dei funzionari di vigilanza dell' , nell'ambito CP_1 del quale è stata riscontrata l'erronea applicazione, da parte di Parte_1
, del Contratto “Provinciale per gli Operai della
[...] Parte_2
Provincia di Sondrio” per gli operai e del CCNL per gli Impiegati per dell'GR per gli impiegati, in luogo del CCNL “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”, ritenuto invece applicabile dagli Ispettori in relazione all'attività effettivamente esercitata dalla ricorrente, e, per l'effetto, è stata riscontrata l'illegittima applicazione di un regime contributivo meno favorevole per i dipendenti.
Pag. 3 di 15 In particolare, l'erroneità della scelta dei contratti collettivi in concreto applicati da
è stata ravvisata dagli sulla base del fatto che la Parte_1 CP_3 medesima, pur rientrando ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura per effetto del disposto dell'art. 2 L. 240/1984, non svolgeva, in realtà, un'attività agricola né
“principale”, né “per connessione” ai sensi dell'art. 2135 c.c., in quanto esercente l'attività di trasformazione del latte, produzione di burro e formaggi.
Giova richiamare alcuni passaggi del verbale di accertamento sul punto:
“(…) A mente dell'art. 2135 c.c., possono definirsi attività agricole principali quelle che sono dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali.
Si tratta pertanto, pur con evidenti differenze, di attività che sono dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso. Il loro carattere è vegetale o animale, ma ciò che le contraddistingue è l'utilizzo effettivo o potenziale del fondo, del bosco, delle acque dolci, salmastre o marine, ed alla cura e sviluppo dell'allevamento di animali.
Di contro, le attività agricole per connessione sono tutte quelle attività che sono connesse ad un'attività agricola principale, o che dipendono direttamente da essa.
Due sono le principali distinzioni in materia.
Con la prima, si può qualificare un'attività agricola connessa quell'attività diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che sono ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dell'allevamento di animali (cioè, dalle attività agricole principali).
Con la seconda, invece, si può intendere l'attività agricola connessa come quell'attività diretta alla fornitura di beni o di servizi attraverso l'uso prevalente di attrezzature e/o di risorse dell'azienda, che sono normalmente e comunemente utilizzate nell'attività agricola esercitata, comprese anche le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o ancora di ricezione e di ospitalità (cioè, l'agriturismo).
La connessione deve operare sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Soto il profilo soggettivo è necessario che vi sia una corrispondenza di identità tra colui che esercita l'attività agricola principale e colui che esercita l'attività agricola connessa. La Cooperativa in esame non ha tale requisito.
Pag. 4 di 15 Sotto il profilo oggettivo, è necessario invece che venga rispettata la connessione prevista legislativamente, ovvero: nel caso di attività di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione, i prodotti devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione diretta del fondo o del bosco
o dell'attività di allevamento di animali realizzata direttamente dal medesimo soggetto.
Nel caso di attività dirette alla fornitura dei beni o dei servizi, si deve verificare l'uso prevalente di attrezzature o di risorse dell'azienda che sono normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
In sostanza la non possiede nessuno dei due requisiti sopra evidenziati Parte_1
(profilo soggettivo e oggettivo).
La Società Cooperativa, iscritta alla Camera di Commercio anche come Impresa
Agricola, oltre alla trasformazione del latte, produzione di burro e formaggi, non esercita altre attività d'impresa, siano esse riconducibili ad attività agricole
“principali” e/o in rapporto di connessione.
(…)
Applicazione CCNL
Le aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari da diversi anni hanno adottato uno specifico Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (di seguito Contratto) il quale chiaramente identifica al suo interno gli stakeholder (portatori di interesse) a cui è diretto il contratto collettivo stesso e precisamente per “i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” di cui le Aziende della Legge 240/1984 ne sono le dirette e specifiche interessate.
In sostanza la è nei fatti una cooperativa agricola ai Parte_1 sensi della Legge 240/1984 i cui lavoratori dipendenti operano secondo le mansioni e le declaratorie chiaramente previste dal succitato Contratto. Inoltre tale specifico contratto del settore è stato firmato dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dalle Associazioni Datoriali di categoria, tra le quali la a cui aderisce la , anche da Controparte_4 Parte_1 quanto dichiarato in sede ispettiva dal Legale Rappresentante.
Occorre ricordare che al fine dell'individuazione del contratto collettivo posto corporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza alla categoria
Pag. 5 di 15 professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 c.c., secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, a maggior ragione se l'azienda aderisce alle associazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto stesso. Inoltre, le parti (datore di lavoro e lavoratori) non possono in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro.
In realtà la Cooperativa non ha applicato il contratto collettivo di riferimento “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” ma bensì i Contratti: “Provinciale per gli
Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Sondrio” per gli operai, ed il CCNL per gli Impiegati dell'GR, i quali non risultano assolutamente più favorevoli per i lavoratori dipendenti.
IL CCNL delle cooperative di lavorazione di prodotti agricoli, oltre a contenere al suo interno le declaratorie per tutte le categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni manuali dei vari cicli di trasformazione di tali prodotti, descrive e regolamenta la categoria degli impiegati. (…)”.
Per l'effetto, sono state contestate a le seguenti irregolarità: Parte_1
I) il mancato versamento di contribuzione per le posizioni assicurative degli “operai agricoli OTD”, degli “operai agricoli OTI” e degli “impiegati” per erronea individuazione dell'imponibile contributivo connessa ad una erronea individuazione del CCNL applicabile, come sopra esposto, con conseguente ricalcolo d'ufficio delle retribuzioni imponibili e addebito dei contributi sulle differenze risultanti all'esito di tale operazione;
II) il conseguente mancato versamento della contribuzione dovuta, ricalcolata sulla base del CCNL ritenuto applicabile in sede ispettiva, anche sull'integrazione dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice per i periodi Testimone_1 di maternità anticipata e obbligatoria fruiti dalla stessa;
III) il conseguente venir meno dei presupposti per fruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 9, co. 5, L. 67/1998 e dalla L. 81/2006 per le aziende che sono inquadrate dal punto di vista previdenziale nel settore dell'agricoltura.
Pag. 6 di 15 Ne è derivato un ricalcolo dei contributi omessi per complessivi € 1.385.775,50 e l'applicazione delle somme aggiuntive per la fattispecie di evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 per complessivi € 818.196,34.
A fondamento del ricorso, ha dedotto: Parte_1
- in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito previdenziale esercitata in questa sede;
- l'inapplicabilità dell'art. 2070 c.c. nell'ordinamento post-corporativo;
- la natura “agricola” della propria attività ai sensi dell'art. 2135 c.c., come modificato dal D. Lgs. 228/2001, considerato che la norma in questione consente di annoverare tra le imprese agricole le cooperative tra imprenditori agricoli, qualora l'attività di trasformazione/commercializzazione abbia per oggetto prodotti in maggior parte provenienti dai soci;
- la natura agricola della propria attività anche ai sensi della L. 240/1984, che classifica nel “settore dell'agricoltura” le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
- l'erroneità dell'individuazione del contratto collettivo ritenuto applicabile dagli
Ispettori, in quanto relativo all'Industria;
- la correttezza del proprio operato nella scelta dei contratti collettivi applicati, in quanto anche conforme al disposto dell'art. 1, D.L. 338/1989 come interpretato dall'art. 2 comma 25 L. 549/1995, e in particolare in quanto i contratti in questione risultano essere stati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria;
- in via subordinata, l'insussistenza di una fattispecie di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, in assenza di condotte di occultamento, omessa/infedele denuncia, omessa/infedele registrazione e in assenza di dolo.
Di contro , nel contestare il ricorso, ha riaffermato la correttezza dei rilievi mossi CP_1 in sede ispettiva e, in particolare, ha allegato:
- che , in quanto azienda trasformatrice di prodotti agricoli, Parte_1
è qualificabile quale “azienda agricola” ai sensi dell'art. 2 L. 240/1984 per mera fictio iuris;
Pag. 7 di 15 - che, tuttavia, l'art. 2135 c.c. prevede che l'imprenditore possa essere considerato agricolo solo se svolge una attività di trasformazione di prodotti agricoli unitamente e quindi in connessione con una attività agricola principale;
- che la correttezza della ricostruzione degli Ispettori in punto di CCNL applicabile era confermata anche dal fatto che il Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari è universalmente applicato dalle cooperative agricole operanti nel medesimo settore della ricorrente;
- che il CCNL ritenuto applicabile agli Ispettori non concerne il settore Industria, bensì le Cooperative Agricole, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto che le sigle sindacali firmatarie coincidono con quelle che hanno stipulato il Contratto
Provinciale applicato dalla ricorrente e che per l'Industria è previsto il distinto contratto riguardante il Settore dell'Industria alimentare;
- che, sulla base del disposto degli artt. 2070 c.c. e 1 L. 389/1989, le parti del rapporto di lavoro non sono libere di scegliere il contratto collettivo rilevante ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo (a differenza dell'obbligazione retributiva);
- che, in particolare, l'art. 1 L. 389/1989 prevede che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” e, tuttavia, il Contratto provinciale applicato dalla Parte_1
non è più favorevole di quello nazionale;
[...]
- che il CCNL applicato dagli Ispettori – siglato anche da una delle associazioni sindacali cui la ricorrente è iscritta – disciplina specificamente i profili professionali rivestiti dai lavoratori assunti presso la ricorrente, mentre il Contratto provinciale applicato dalla è, sul punto, generico, non contemplando Parte_1 numerosi profili e mansioni;
- che l'ammissione ai benefici contributivi previsti dall'art. 9, comma 5, L. 67/1988 e dalla legge 81/2006 è subordinata all'applicazione del CCNL di categoria e al
Pag. 8 di 15 regolare assoggettamento ad imponibile contributivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e che, nel caso di specie, entrambi i requisiti non sussistevano, per i motivi sopra esposti;
- che risultava integrata una fattispecie di “evasione contributiva” ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 in quanto, in assenza di una specifica attività ispettiva, il mancato versamento della contribuzione dovuta non sarebbe emerso.
Preliminarmente occorre osservare che l'azione spiegata in questa sede da Parte_1
risulta pienamente ammissibile, quale azione giudiziaria avverso quanto
[...] accertato dal provvedimento amministrativo contenuto in un verbale ispettivo, in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie (Cass. Sez. Lav. n. 9159/2017; Trib.
Milano n. 1986/2018).
Tanto premesso, è documentale e pacifico che la ricorrente applica il contratto
Provinciale per i Quadri e Impiegati agricoli e florovivaisti della Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli Impiegati dell'GR e il contratto Provinciale per gli
Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (docc. 3 bis – 7 ter ricorrente).
Le irregolarità contestate in sede di verbale ispettivo e oggetto di causa muovono tutte dal presupposto dell'erronea individuazione, da parte della , Parte_1 dei contratti collettivi da applicare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, con conseguente illegittimo calcolo di una base retributiva cui rapportare l'obbligazione contributiva inferiore e più sfavorevole rispetto a quella risultante dal contratto collettivo ritenuto invece correttamente applicabile dagli Ispettori (il CCNL
“per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”).
Orbene, nella materia in questione viene in rilievo, in via generale, l'art. 2070 co. 1, c.c., che dispone che “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”.
Con specifico riferimento all'individuazione del c.d. “minimale contributivo”, l'art. 1, co. 1, D.L. 338/1989, conv. con modif. dalla L. 389/1989, prevede che “La retribuzione
Pag. 9 di 15 da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, si ricava pertanto che “La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del
1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cass. sez. lav., n.19759 del 17/07/2024).
Quanto ai rapporti tra i contratti locali e i contratti nazionali nella specifica questione oggetto di causa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione
l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma
25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita
l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria” (Cass. sez. lav. ord. n. 12166 del 08/05/2019).
Pag. 10 di 15 Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena richiamato, emerge che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative sia quella prevista dal contratto collettivo che:
1) disciplini l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, considerato che è su tale base che si determina la categoria professionale di appartenenza ai fini dell'applicazione del contratto collettivo (art. 2070 c.c.);
2) se locale, sia più favorevole rispetto al contratto collettivo nazionale (art. 1 D.L.
338/1989) dovendosi, altrimenti, parametrare la retribuzione a quella stabilità dal contratto collettivo nazionale;
3) stabilita l'applicabilità del contratto nazionale il luogo di quello locale, in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili per la categoria, sia il contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (art. 1
D.L. 338/1989).
Nel caso di specie, i rilievi mossi in sede ispettiva hanno riguardato esclusivamente il primo assunto (punto 1).
Invero, gli hanno contestato l'erroneità della scelta dei contratti collettivi CP_3 applicati da primariamente in quanto ritenuti non compatibili Parte_1 con l'attività in concreto esercitata dalla predetta, in quanto reputata non agricola per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi, come sopra richiamato.
Siffatta ricostruzione non coglie nel segno.
Costituisce un fatto pacifico tra le parti che sia una Parte_1 cooperativa agricola e svolga l'attività di raccolta e “lavorazione razionale del latte … trasformandolo in burro, formaggio od altri prodotti o vendendolo al consumo”, con conferimento del latte in misura massima dai soci (doc. 1 ricorrente), i quali, a loro volta, sono per la maggior parte “imprenditori agricoli professionali” e/o “coltivatori diretti”; anche nell'ambito del verbale di accertamento oggetto di causa, invero, è riportato che “la materia prima, il latte, la cui raccolta è effettuata tramite mezzi propri, viene conferita nella quasi totalità del quantitativo dai soci agricoltori” (doc. 10 ricorrente).
Orbene, l'art. 2135 c.c., come integralmente sostituito dall'art. 1 co. 1 D.Lgs 228/2001, qualifica come imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Pag. 11 di 15 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 228/2001, oltre ad aver introdotto le modifiche di cui sopra all'art. 2135 c.c., dispone, altresì, al comma 2 (nella formulazione in vigore a seguito delle modifiche apportate con D.L. n. 91/2017) che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
La , quale cooperativa tra imprenditori agricoli che svolge Parte_1 attività di lavorazione e trasformazione del latte (e cioè un'attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c.) utilizzando in misura quasi esclusiva prodotti conferiti dai soci, rientra pienamente in tale definizione, con la conseguenza che la sua attività risulta agricola per definizione normativa.
Invero, “Una cooperativa di trasformazione dei prodotti dei propri soci imprenditori agricoli ha a sua volta natura agricola per connessione e quindi non è soggetta a fallimento purché il conferimento dei prodotti dei soci sia prevalente rispetto a quello dei terzi con continuità ovvero indipendentemente dal mantenimento del requisito della mutualità prevalente (Cass. n. 831 del 16/01/2018).
Pag. 12 di 15 È il caso di osservare che tale disposizione si colloca in un quadro normativo in cui le cooperative come la ricorrente sono inquadrate, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2 L. 240/84 (circostanza, questa, non oggetto di contestazione).
Ne deriva che i rilievi mossi dagli Ispettori in relazione alla natura dell'attività svolta dalla ricorrente non risultano condivisibili.
Tanto è vero che, in sede di comparsa di costituzione, parte convenuta non ha pienamente riproposto tale impostazione, ma, pur riconoscendo la natura “formalmente” agricola dell'attività in questione, ha invocato una sorta di fictio in forza della quale l'attività della ricorrente non sarebbe comunque agricola in senso sostanziale.
Anche siffatta argomentazione, alla luce di quanto sopra esposto in punto di qualificazione normativa dell'attività in questione quale agricola, risulta infondata.
Ne consegue che non può ravvisarsi una alterità tra attività “formale” e attività
“sostanziale” con riferimento all'attività svolta dalla , stante la Parte_1 qualificazione di tale attività quale agricola per legge e ad ogni effetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, risultano infondati tutti i rilievi mossi da CP_1 alla ricorrente connessi all'erronea applicazione, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, di contratti collettivi relativi all'agricoltura (assunto n. 1 di cui sopra) quali il contratto Provinciale per i Quadri e Impiegati agricoli e florovivaisti della
Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli Impiegati dell'GR e il contratto Provinciale per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, in quanto propri della categoria professionale di appartenenza dell'imprenditore in relazione all'attività effettivamente esercitata, per le ragioni appena esposte.
Tale conclusione risulterebbe di per sé assorbente;
ad abundantiam, può ulteriormente rilevarsi che, fermo il corretto inquadramento dell'attività esercitata ai fini dell'individuazione dei contratti collettivi applicabili da parte della ricorrente, non CP_1 ha neppure allegato che i contratti provinciali applicati da Parte_1 siano meno favorevoli rispetto ai rispettivi contratti nazionali per l'GR (assunto n. 2 di cui sopra), né, in ogni caso, ha fornito la prova che, anche laddove si fosse stabilita l'applicabilità del contratto nazionale il luogo di quello locale, in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili per la categoria, il contratto
Pag. 13 di 15 individuato in sede ispettiva fosse quello stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (assunto n. 3 di cui sopra), considerato che, come allegato da entrambe le parti in giudizio, i contratti di cui si discute sono stati sottoscritti dalle medesime sigle.
In forza di quanto precede, la circostanza allegata da per cui il contratto CP_1 individuato in sede ispettiva sarebbe universalmente applicato dalle cooperative agricole operanti nel medesimo settore della ricorrente risulta del tutto irrilevante, oltre che priva di prova;
al contrario, l'unica evidenza documentale fornita sul punto nell'ambito del presente giudizio è nel senso opposto, in quanto parte ricorrente ha depositato documentazione – ammissibile in quanto in replica alle deduzioni di parte convenuta in sede di comparsa di costituzione - da cui si evince che un'altra cooperativa agricola della zona esercente la medesima attività (IA di IO Società Cooperativa
Agricola) applica un CCNL GR (doc. 16 ricorrente); parimenti assorbite sono le deduzioni di in ordine alla genericità dei contratti collettivi applicati dalla CP_1 ricorrente in relazione ai profili professionali rivestiti dai lavoratori assunti presso la stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, le irregolarità contestate a Parte_1
(punti I - II – III), in quanto tutte scaturite dal presupposto dell'erronea
[...] applicazione, da parte della stessa, del Contratto “Provinciale per gli Operai Agricoli e
Florovivaisti della Provincia di Sondrio” per gli operai e del CCNL per gli Impiegati per dell'GR per gli impiegati, in luogo del CCNL “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” in luogo del CCNL “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”, sono infondate.
Il ricorso deve essere quindi accolto, dovendosi accertare l'infondatezza delle pretese contributive, e delle connesse sanzioni, fatte valere da con il Verbale Unico di CP_1 accertamento e notificazione oggetto di causa.
La complessità e la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
quanto al resto, in applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle restanti spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA IN HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
accerta l'infondatezza delle pretese contributive, e delle connesse sanzioni, fatte valere da con il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022001620/DDL, n. CP_1
2022001622/DDL e n. 2022001623/DDL del 11/10/2023;
compensa un terzo delle spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 13.073,00 oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 05/05/2025
Il Giudice
MA IN HI
Pag. 15 di 15
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa MA IN
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 46/2024 proposta da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. GIANATTI GIANLUCA ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Pavia, Corso Mazzini n. 14
ricorrente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato in presso in Sondrio, Via XXV Aprile n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, per i motivi sopra esposti, del verbale unico d'accertamento e notificazione dell' Controparte_2 in data 11 ottobre 2023, notificato il 17 ottobre successivo, nonché d'ogni altro atto presupposto e/o conseguente, e per l'effetto disapplicarli;
in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza dei (maggiori) contributi e delle somme aggiuntive di cui all'impugnato verbale unico, avendo parte ricorrente adempiuto alla propria obbligazione contributiva, per i motivi sopra esposti;
- in via di mero subordine: nella denegata ipotesi d'accertata inadempienza, riqualificare la condotta ascritta a parte ricorrente in termini di “omissione contributiva”, ai sensi dell'art. 116, ottavo comma, lett. a) L. n. 388/2000, con ogni più opportuna statuizione in ordine al ricalcolo delle somme aggiuntive.
Con rifusione del compenso professionale”.
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, respingere l'avverso ricorso in quanto infondato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2024
[...]
(di seguito, per brevità, “ Parte_1 Parte_1
”) conveniva in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità e/o
[...] CP_1
l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 20220011620/DDL n.
2022001633/DDL e n. 2022001622/DDL del 11/10/2023, notificatole in data
17/10/2023, avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni per la complessiva somma di € 2.203.971,84 e, in ogni caso, svolgendo domanda di accertamento negativo delle pretese contributive fatte valere con il verbale predetto;
in subordine, Parte_1
chiedeva la riqualificazione della condotta, e delle conseguenti sanzioni
[...] applicate, in termini di “omissione contributiva” ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. a), L.
388/2000, in luogo della qualificazione in termini di “evasione contributiva” operata da ai sensi della lett. b) della medesima norma. CP_1
In data 10/03/2024 si costituiva , contestando in fatto e in diritto il ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16/05/2024 il Giudice ammetteva il deposito documentale richiesto all'udienza del 18/04/2024 da parte ricorrente (avente ad oggetto, segnatamente, il
Pag. 2 di 15 CCNL per le Cooperative agricole 2020-2023 codice A016, un verbale nei CP_1 confronti della IA di IO e i listini paga del periodo gennaio 2020-ottobre 2020 del periodo di maternità della lavoratrice , ferma ogni valutazione in Testimone_1 ordine alla rilevanza ed ammissibilità della documentazione in questione e, ritenuta superflua l'attività istruttoria richiesta da parte convenuta, rinviava la causa per discussione ex art. 429 c.p.c.
All'udienza del 05/05/2025 la causa veniva discussa in replica e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
- dedotto di essere una cooperativa agricola, con la qualifica Pt_1 Parte_1 di “Impresa Agricola Professionale”, iscritta nella sezione speciale del Registro delle
Imprese presso la CCIAA di Sondrio ed esercente l'attività di “lavorazione razionale del latte … trasformandolo in burro, formaggio od altri prodotti o vendendolo al consumo” con conferimento del latte in misura massima dai soci, per la maggior parte
“imprenditori agricoli professionali” e/o “coltivatori diretti” - ha impugnato il verbale unico di accertamento n. 20220011620/DDL n. 2022001633/DDL e n.
2022001622/DDL del 11/10/22023, notificatole in data 17/10/2023 da parte di CP_1 unitamente alle relative diffide ad adempiere (doc. 10 ricorrente), con il quale le erano state addebitate plurime irregolarità contributive per complessivi € 1.385.775,50 e applicate le somme aggiuntive ai sensi dell'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 per complessivi € 818.196,34.
In particolare, l'atto contestato in questa sede costituisce l'esito di un accertamento iniziato in data 11/03/2022 da parte dei funzionari di vigilanza dell' , nell'ambito CP_1 del quale è stata riscontrata l'erronea applicazione, da parte di Parte_1
, del Contratto “Provinciale per gli Operai della
[...] Parte_2
Provincia di Sondrio” per gli operai e del CCNL per gli Impiegati per dell'GR per gli impiegati, in luogo del CCNL “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”, ritenuto invece applicabile dagli Ispettori in relazione all'attività effettivamente esercitata dalla ricorrente, e, per l'effetto, è stata riscontrata l'illegittima applicazione di un regime contributivo meno favorevole per i dipendenti.
Pag. 3 di 15 In particolare, l'erroneità della scelta dei contratti collettivi in concreto applicati da
è stata ravvisata dagli sulla base del fatto che la Parte_1 CP_3 medesima, pur rientrando ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura per effetto del disposto dell'art. 2 L. 240/1984, non svolgeva, in realtà, un'attività agricola né
“principale”, né “per connessione” ai sensi dell'art. 2135 c.c., in quanto esercente l'attività di trasformazione del latte, produzione di burro e formaggi.
Giova richiamare alcuni passaggi del verbale di accertamento sul punto:
“(…) A mente dell'art. 2135 c.c., possono definirsi attività agricole principali quelle che sono dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali.
Si tratta pertanto, pur con evidenti differenze, di attività che sono dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso. Il loro carattere è vegetale o animale, ma ciò che le contraddistingue è l'utilizzo effettivo o potenziale del fondo, del bosco, delle acque dolci, salmastre o marine, ed alla cura e sviluppo dell'allevamento di animali.
Di contro, le attività agricole per connessione sono tutte quelle attività che sono connesse ad un'attività agricola principale, o che dipendono direttamente da essa.
Due sono le principali distinzioni in materia.
Con la prima, si può qualificare un'attività agricola connessa quell'attività diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che sono ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, o del bosco, o dell'allevamento di animali (cioè, dalle attività agricole principali).
Con la seconda, invece, si può intendere l'attività agricola connessa come quell'attività diretta alla fornitura di beni o di servizi attraverso l'uso prevalente di attrezzature e/o di risorse dell'azienda, che sono normalmente e comunemente utilizzate nell'attività agricola esercitata, comprese anche le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o ancora di ricezione e di ospitalità (cioè, l'agriturismo).
La connessione deve operare sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Soto il profilo soggettivo è necessario che vi sia una corrispondenza di identità tra colui che esercita l'attività agricola principale e colui che esercita l'attività agricola connessa. La Cooperativa in esame non ha tale requisito.
Pag. 4 di 15 Sotto il profilo oggettivo, è necessario invece che venga rispettata la connessione prevista legislativamente, ovvero: nel caso di attività di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione, i prodotti devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione diretta del fondo o del bosco
o dell'attività di allevamento di animali realizzata direttamente dal medesimo soggetto.
Nel caso di attività dirette alla fornitura dei beni o dei servizi, si deve verificare l'uso prevalente di attrezzature o di risorse dell'azienda che sono normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
In sostanza la non possiede nessuno dei due requisiti sopra evidenziati Parte_1
(profilo soggettivo e oggettivo).
La Società Cooperativa, iscritta alla Camera di Commercio anche come Impresa
Agricola, oltre alla trasformazione del latte, produzione di burro e formaggi, non esercita altre attività d'impresa, siano esse riconducibili ad attività agricole
“principali” e/o in rapporto di connessione.
(…)
Applicazione CCNL
Le aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari da diversi anni hanno adottato uno specifico Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (di seguito Contratto) il quale chiaramente identifica al suo interno gli stakeholder (portatori di interesse) a cui è diretto il contratto collettivo stesso e precisamente per “i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” di cui le Aziende della Legge 240/1984 ne sono le dirette e specifiche interessate.
In sostanza la è nei fatti una cooperativa agricola ai Parte_1 sensi della Legge 240/1984 i cui lavoratori dipendenti operano secondo le mansioni e le declaratorie chiaramente previste dal succitato Contratto. Inoltre tale specifico contratto del settore è stato firmato dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dalle Associazioni Datoriali di categoria, tra le quali la a cui aderisce la , anche da Controparte_4 Parte_1 quanto dichiarato in sede ispettiva dal Legale Rappresentante.
Occorre ricordare che al fine dell'individuazione del contratto collettivo posto corporativo applicabile al rapporto di lavoro, l'appartenenza alla categoria
Pag. 5 di 15 professionale si determina, ai sensi dell'art. 2070 c.c., secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, a maggior ragione se l'azienda aderisce alle associazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto stesso. Inoltre, le parti (datore di lavoro e lavoratori) non possono in ragione della natura pubblicistica e del carattere inderogabile della disposizione sopra citata convenire di sottoporre il rapporto alla disciplina di un contratto collettivo diverso da quello applicabile ai sensi della norma stessa, a meno che il contratto individuale non risulti più favorevole per il prestatore di lavoro.
In realtà la Cooperativa non ha applicato il contratto collettivo di riferimento “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” ma bensì i Contratti: “Provinciale per gli
Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Sondrio” per gli operai, ed il CCNL per gli Impiegati dell'GR, i quali non risultano assolutamente più favorevoli per i lavoratori dipendenti.
IL CCNL delle cooperative di lavorazione di prodotti agricoli, oltre a contenere al suo interno le declaratorie per tutte le categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni manuali dei vari cicli di trasformazione di tali prodotti, descrive e regolamenta la categoria degli impiegati. (…)”.
Per l'effetto, sono state contestate a le seguenti irregolarità: Parte_1
I) il mancato versamento di contribuzione per le posizioni assicurative degli “operai agricoli OTD”, degli “operai agricoli OTI” e degli “impiegati” per erronea individuazione dell'imponibile contributivo connessa ad una erronea individuazione del CCNL applicabile, come sopra esposto, con conseguente ricalcolo d'ufficio delle retribuzioni imponibili e addebito dei contributi sulle differenze risultanti all'esito di tale operazione;
II) il conseguente mancato versamento della contribuzione dovuta, ricalcolata sulla base del CCNL ritenuto applicabile in sede ispettiva, anche sull'integrazione dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice per i periodi Testimone_1 di maternità anticipata e obbligatoria fruiti dalla stessa;
III) il conseguente venir meno dei presupposti per fruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 9, co. 5, L. 67/1998 e dalla L. 81/2006 per le aziende che sono inquadrate dal punto di vista previdenziale nel settore dell'agricoltura.
Pag. 6 di 15 Ne è derivato un ricalcolo dei contributi omessi per complessivi € 1.385.775,50 e l'applicazione delle somme aggiuntive per la fattispecie di evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) L. 388/2000 per complessivi € 818.196,34.
A fondamento del ricorso, ha dedotto: Parte_1
- in via preliminare, l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito previdenziale esercitata in questa sede;
- l'inapplicabilità dell'art. 2070 c.c. nell'ordinamento post-corporativo;
- la natura “agricola” della propria attività ai sensi dell'art. 2135 c.c., come modificato dal D. Lgs. 228/2001, considerato che la norma in questione consente di annoverare tra le imprese agricole le cooperative tra imprenditori agricoli, qualora l'attività di trasformazione/commercializzazione abbia per oggetto prodotti in maggior parte provenienti dai soci;
- la natura agricola della propria attività anche ai sensi della L. 240/1984, che classifica nel “settore dell'agricoltura” le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
- l'erroneità dell'individuazione del contratto collettivo ritenuto applicabile dagli
Ispettori, in quanto relativo all'Industria;
- la correttezza del proprio operato nella scelta dei contratti collettivi applicati, in quanto anche conforme al disposto dell'art. 1, D.L. 338/1989 come interpretato dall'art. 2 comma 25 L. 549/1995, e in particolare in quanto i contratti in questione risultano essere stati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria;
- in via subordinata, l'insussistenza di una fattispecie di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000, in assenza di condotte di occultamento, omessa/infedele denuncia, omessa/infedele registrazione e in assenza di dolo.
Di contro , nel contestare il ricorso, ha riaffermato la correttezza dei rilievi mossi CP_1 in sede ispettiva e, in particolare, ha allegato:
- che , in quanto azienda trasformatrice di prodotti agricoli, Parte_1
è qualificabile quale “azienda agricola” ai sensi dell'art. 2 L. 240/1984 per mera fictio iuris;
Pag. 7 di 15 - che, tuttavia, l'art. 2135 c.c. prevede che l'imprenditore possa essere considerato agricolo solo se svolge una attività di trasformazione di prodotti agricoli unitamente e quindi in connessione con una attività agricola principale;
- che la correttezza della ricostruzione degli Ispettori in punto di CCNL applicabile era confermata anche dal fatto che il Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari è universalmente applicato dalle cooperative agricole operanti nel medesimo settore della ricorrente;
- che il CCNL ritenuto applicabile agli Ispettori non concerne il settore Industria, bensì le Cooperative Agricole, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto che le sigle sindacali firmatarie coincidono con quelle che hanno stipulato il Contratto
Provinciale applicato dalla ricorrente e che per l'Industria è previsto il distinto contratto riguardante il Settore dell'Industria alimentare;
- che, sulla base del disposto degli artt. 2070 c.c. e 1 L. 389/1989, le parti del rapporto di lavoro non sono libere di scegliere il contratto collettivo rilevante ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo (a differenza dell'obbligazione retributiva);
- che, in particolare, l'art. 1 L. 389/1989 prevede che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” e, tuttavia, il Contratto provinciale applicato dalla Parte_1
non è più favorevole di quello nazionale;
[...]
- che il CCNL applicato dagli Ispettori – siglato anche da una delle associazioni sindacali cui la ricorrente è iscritta – disciplina specificamente i profili professionali rivestiti dai lavoratori assunti presso la ricorrente, mentre il Contratto provinciale applicato dalla è, sul punto, generico, non contemplando Parte_1 numerosi profili e mansioni;
- che l'ammissione ai benefici contributivi previsti dall'art. 9, comma 5, L. 67/1988 e dalla legge 81/2006 è subordinata all'applicazione del CCNL di categoria e al
Pag. 8 di 15 regolare assoggettamento ad imponibile contributivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori e che, nel caso di specie, entrambi i requisiti non sussistevano, per i motivi sopra esposti;
- che risultava integrata una fattispecie di “evasione contributiva” ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 in quanto, in assenza di una specifica attività ispettiva, il mancato versamento della contribuzione dovuta non sarebbe emerso.
Preliminarmente occorre osservare che l'azione spiegata in questa sede da Parte_1
risulta pienamente ammissibile, quale azione giudiziaria avverso quanto
[...] accertato dal provvedimento amministrativo contenuto in un verbale ispettivo, in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie (Cass. Sez. Lav. n. 9159/2017; Trib.
Milano n. 1986/2018).
Tanto premesso, è documentale e pacifico che la ricorrente applica il contratto
Provinciale per i Quadri e Impiegati agricoli e florovivaisti della Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli Impiegati dell'GR e il contratto Provinciale per gli
Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (docc. 3 bis – 7 ter ricorrente).
Le irregolarità contestate in sede di verbale ispettivo e oggetto di causa muovono tutte dal presupposto dell'erronea individuazione, da parte della , Parte_1 dei contratti collettivi da applicare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, con conseguente illegittimo calcolo di una base retributiva cui rapportare l'obbligazione contributiva inferiore e più sfavorevole rispetto a quella risultante dal contratto collettivo ritenuto invece correttamente applicabile dagli Ispettori (il CCNL
“per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”).
Orbene, nella materia in questione viene in rilievo, in via generale, l'art. 2070 co. 1, c.c., che dispone che “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore”.
Con specifico riferimento all'individuazione del c.d. “minimale contributivo”, l'art. 1, co. 1, D.L. 338/1989, conv. con modif. dalla L. 389/1989, prevede che “La retribuzione
Pag. 9 di 15 da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Dal combinato disposto delle norme richiamate, si ricava pertanto che “La retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del
1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost.” (Cass. sez. lav., n.19759 del 17/07/2024).
Quanto ai rapporti tra i contratti locali e i contratti nazionali nella specifica questione oggetto di causa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini della individuazione dell'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative, non trova applicazione
l'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che concerne il profilo retributivo del rapporto di lavoro tra società e socio lavoratore, bensì l'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, secondo cui detto importo è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore;
al medesimo fine, il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, previsto dall'art. 2, comma
25, della l. n. 549 del 1995, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui, stabilita
l'applicabilità del contratto nazionale in luogo di quelli locali o individuali, vi sia una pluralità di contratti collettivi nazionali intervenuti per la medesima categoria” (Cass. sez. lav. ord. n. 12166 del 08/05/2019).
Pag. 10 di 15 Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena richiamato, emerge che la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative sia quella prevista dal contratto collettivo che:
1) disciplini l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, considerato che è su tale base che si determina la categoria professionale di appartenenza ai fini dell'applicazione del contratto collettivo (art. 2070 c.c.);
2) se locale, sia più favorevole rispetto al contratto collettivo nazionale (art. 1 D.L.
338/1989) dovendosi, altrimenti, parametrare la retribuzione a quella stabilità dal contratto collettivo nazionale;
3) stabilita l'applicabilità del contratto nazionale il luogo di quello locale, in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili per la categoria, sia il contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (art. 1
D.L. 338/1989).
Nel caso di specie, i rilievi mossi in sede ispettiva hanno riguardato esclusivamente il primo assunto (punto 1).
Invero, gli hanno contestato l'erroneità della scelta dei contratti collettivi CP_3 applicati da primariamente in quanto ritenuti non compatibili Parte_1 con l'attività in concreto esercitata dalla predetta, in quanto reputata non agricola per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi, come sopra richiamato.
Siffatta ricostruzione non coglie nel segno.
Costituisce un fatto pacifico tra le parti che sia una Parte_1 cooperativa agricola e svolga l'attività di raccolta e “lavorazione razionale del latte … trasformandolo in burro, formaggio od altri prodotti o vendendolo al consumo”, con conferimento del latte in misura massima dai soci (doc. 1 ricorrente), i quali, a loro volta, sono per la maggior parte “imprenditori agricoli professionali” e/o “coltivatori diretti”; anche nell'ambito del verbale di accertamento oggetto di causa, invero, è riportato che “la materia prima, il latte, la cui raccolta è effettuata tramite mezzi propri, viene conferita nella quasi totalità del quantitativo dai soci agricoltori” (doc. 10 ricorrente).
Orbene, l'art. 2135 c.c., come integralmente sostituito dall'art. 1 co. 1 D.Lgs 228/2001, qualifica come imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Pag. 11 di 15 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
L'art. 1 del D. Lgs. 228/2001, oltre ad aver introdotto le modifiche di cui sopra all'art. 2135 c.c., dispone, altresì, al comma 2 (nella formulazione in vigore a seguito delle modifiche apportate con D.L. n. 91/2017) che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
La , quale cooperativa tra imprenditori agricoli che svolge Parte_1 attività di lavorazione e trasformazione del latte (e cioè un'attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c.) utilizzando in misura quasi esclusiva prodotti conferiti dai soci, rientra pienamente in tale definizione, con la conseguenza che la sua attività risulta agricola per definizione normativa.
Invero, “Una cooperativa di trasformazione dei prodotti dei propri soci imprenditori agricoli ha a sua volta natura agricola per connessione e quindi non è soggetta a fallimento purché il conferimento dei prodotti dei soci sia prevalente rispetto a quello dei terzi con continuità ovvero indipendentemente dal mantenimento del requisito della mutualità prevalente (Cass. n. 831 del 16/01/2018).
Pag. 12 di 15 È il caso di osservare che tale disposizione si colloca in un quadro normativo in cui le cooperative come la ricorrente sono inquadrate, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2 L. 240/84 (circostanza, questa, non oggetto di contestazione).
Ne deriva che i rilievi mossi dagli Ispettori in relazione alla natura dell'attività svolta dalla ricorrente non risultano condivisibili.
Tanto è vero che, in sede di comparsa di costituzione, parte convenuta non ha pienamente riproposto tale impostazione, ma, pur riconoscendo la natura “formalmente” agricola dell'attività in questione, ha invocato una sorta di fictio in forza della quale l'attività della ricorrente non sarebbe comunque agricola in senso sostanziale.
Anche siffatta argomentazione, alla luce di quanto sopra esposto in punto di qualificazione normativa dell'attività in questione quale agricola, risulta infondata.
Ne consegue che non può ravvisarsi una alterità tra attività “formale” e attività
“sostanziale” con riferimento all'attività svolta dalla , stante la Parte_1 qualificazione di tale attività quale agricola per legge e ad ogni effetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, risultano infondati tutti i rilievi mossi da CP_1 alla ricorrente connessi all'erronea applicazione, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, di contratti collettivi relativi all'agricoltura (assunto n. 1 di cui sopra) quali il contratto Provinciale per i Quadri e Impiegati agricoli e florovivaisti della
Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli Impiegati dell'GR e il contratto Provinciale per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Sondrio, integrativo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, in quanto propri della categoria professionale di appartenenza dell'imprenditore in relazione all'attività effettivamente esercitata, per le ragioni appena esposte.
Tale conclusione risulterebbe di per sé assorbente;
ad abundantiam, può ulteriormente rilevarsi che, fermo il corretto inquadramento dell'attività esercitata ai fini dell'individuazione dei contratti collettivi applicabili da parte della ricorrente, non CP_1 ha neppure allegato che i contratti provinciali applicati da Parte_1 siano meno favorevoli rispetto ai rispettivi contratti nazionali per l'GR (assunto n. 2 di cui sopra), né, in ogni caso, ha fornito la prova che, anche laddove si fosse stabilita l'applicabilità del contratto nazionale il luogo di quello locale, in caso di pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili per la categoria, il contratto
Pag. 13 di 15 individuato in sede ispettiva fosse quello stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (assunto n. 3 di cui sopra), considerato che, come allegato da entrambe le parti in giudizio, i contratti di cui si discute sono stati sottoscritti dalle medesime sigle.
In forza di quanto precede, la circostanza allegata da per cui il contratto CP_1 individuato in sede ispettiva sarebbe universalmente applicato dalle cooperative agricole operanti nel medesimo settore della ricorrente risulta del tutto irrilevante, oltre che priva di prova;
al contrario, l'unica evidenza documentale fornita sul punto nell'ambito del presente giudizio è nel senso opposto, in quanto parte ricorrente ha depositato documentazione – ammissibile in quanto in replica alle deduzioni di parte convenuta in sede di comparsa di costituzione - da cui si evince che un'altra cooperativa agricola della zona esercente la medesima attività (IA di IO Società Cooperativa
Agricola) applica un CCNL GR (doc. 16 ricorrente); parimenti assorbite sono le deduzioni di in ordine alla genericità dei contratti collettivi applicati dalla CP_1 ricorrente in relazione ai profili professionali rivestiti dai lavoratori assunti presso la stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, le irregolarità contestate a Parte_1
(punti I - II – III), in quanto tutte scaturite dal presupposto dell'erronea
[...] applicazione, da parte della stessa, del Contratto “Provinciale per gli Operai Agricoli e
Florovivaisti della Provincia di Sondrio” per gli operai e del CCNL per gli Impiegati per dell'GR per gli impiegati, in luogo del CCNL “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari” in luogo del CCNL “per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari”, sono infondate.
Il ricorso deve essere quindi accolto, dovendosi accertare l'infondatezza delle pretese contributive, e delle connesse sanzioni, fatte valere da con il Verbale Unico di CP_1 accertamento e notificazione oggetto di causa.
La complessità e la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
quanto al resto, in applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle restanti spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa MA IN HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
accerta l'infondatezza delle pretese contributive, e delle connesse sanzioni, fatte valere da con il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022001620/DDL, n. CP_1
2022001622/DDL e n. 2022001623/DDL del 11/10/2023;
compensa un terzo delle spese di lite;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 13.073,00 oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 05/05/2025
Il Giudice
MA IN HI
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