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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 706/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 072024 9005050507000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 072024 9005050507000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 072024 9005050507000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080102556857000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080102556857000 IRPEF-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110088017666000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120005339639000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5934/2025 depositato il
13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 17-12-24, l'Agenzia Riscossione impugnava la sentenza n.
14516/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, depositata il 24/10/2024, non notificata, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249005050507000 avente ad oggetto: 1) cartella n. 07120080102556857000, presuntivamente notificata in data 07/07/2008 per € 33.389,54, relativa al presunto mancato pagamento dell'Irpef per gli anni
2003 e 2004; 2) cartella n. 07120110088017666000 presuntivamente notificata in data 15/04/2011 per
€ 464,00, relativa al presunto mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2009; 3) cartella n.
07120120005339639000 presuntivamente notificata in data 09/03/2012 per € 794,20 relativa al presunto mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2010; il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi prodromici, sottesi all'intimazione impugnata, nonché la prescrizione e la decadenza, anche relativamente alle sanzioni e agli interessi.
La Corte di primo grado, pur dando atto della regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo prescritte le pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento 07120110088017666000 e n. 07120120005339639000 e per le sanzioni ed interessi della cartella n. 07120080102556857000, per il decorso del termine prescrizionale quinquennale maturato tra la notifica dell'intimazione n. 07120189002356748000, ultimo atto interruttivo risalente al 29/09/2018, e la notifica dell'intimazione impugnata 14/02/2024, stante l'inapplicabilità dei termini di sospensione per l'emergenza pandemica.
L'appellante rilevava che l'art. 68 del d.l. 18/2020, come convertito, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiamava l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 il quale, al comma 2, prevede che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Il contribuente non si costituiva in giudizio;
fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va infatti rilevato che l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla I. n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha disposto la sospensione dei termini finali di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, onde evitare che durante i periodi suddetti, caratterizzati dalle note difficoltà operative e logistiche connesse alla pandemia, venissero a maturare, a danno dell'amministrazione finanziaria, termini di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione delle pretese sottostanti.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159"; tale comma, che esclude dal richiamo il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, si riferisce esclusivamente all'attività di accertamento degli enti impositori e non anche a quella di riscossione, che risulta invece oggetto di specifica disciplina al successivo art. 68 dello stesso decreto.
Infatti, ai sensi della normativa emergenziale epidemiologica di cui all'art. 68 dello stesso decreto e successive proroghe, la sospensione per i versamenti e le attività di recupero derivanti da cartelle esattoriali, ha avuto una durata complessiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (il termine del 30 maggio 2020, è stato prorogato dal d.l. n. 104/2020 sino al 16 ottobre 2020, dal d.l. n. 129/2020 sino al 31 dicembre 2020, con i decreti n.
3 e 7 del 2021 sino al 28 febbraio 2021, ed infine con il d.l. n. 41 del 2021 e con il d.l. n. 99 del 2021) ed ha previsto a favore dei contribuenti una corrispondente sospensione dei termini per i versamenti e, conseguentemente di prescrizione dei crediti tributari.
L'art. 68, comma 1, nello stabilire la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento relativi "alle entrate tributarie e non tributarie....derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 ...", nell'ultima parte contiene la seguente clausola: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159"; si tratta della norma che prevede appunto, per i casi di eccezionale emergenza (in quella specifica ipotesi per terremoto), la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione collegata alla sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Il comma 2 dell'art. 12, norma questa volta richiamata nella sua integralità, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono a loro volta prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In presenza di una intimazione di pagamento che ha come atti presupposti tre cartelle esattoriali, e quindi carichi già affidati all'agente della riscossione, deve trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, (e non già l'art. 67 dello stesso decreto) e con esso il richiamo integrale (e non quello parziale operato dall'art. 67 citato) all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, con conseguente scadenza della proroga alla data del 31-12-2023.
Premessa l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione sia alle pretese erariali di cui alle cartelle di pagamento 07120110088017666000 e n. 07120120005339639000, che a sanzioni ed interessi della cartella n. 07120080102556857000, i cui rispettivi termini di prescrizione sono venuti a scadere in pendenza del periodo di sospensione, la notifica dell'intimazione impugnata del 14/02/2024 va ritenuta tempestiva rispetto alla precedente intimazione notificata in data 29/09/2018 già solo tenendo conto della sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per le suesposte considerazioni l'appello va accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata il ricorso di I grado va integralmente rigettato.
La condanna al pagamento del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge integralmente l'originario ricorso;
condanna l'appellato contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Ader, che liquida in € 900,00 per il primo grado ed in € 700,00 per il secondo, oltre accessori
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO MI, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 706/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14516/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 072024 9005050507000 IRPEF-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 072024 9005050507000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 072024 9005050507000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080102556857000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080102556857000 IRPEF-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110088017666000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120005339639000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5934/2025 depositato il
13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 17-12-24, l'Agenzia Riscossione impugnava la sentenza n.
14516/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, depositata il 24/10/2024, non notificata, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249005050507000 avente ad oggetto: 1) cartella n. 07120080102556857000, presuntivamente notificata in data 07/07/2008 per € 33.389,54, relativa al presunto mancato pagamento dell'Irpef per gli anni
2003 e 2004; 2) cartella n. 07120110088017666000 presuntivamente notificata in data 15/04/2011 per
€ 464,00, relativa al presunto mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2009; 3) cartella n.
07120120005339639000 presuntivamente notificata in data 09/03/2012 per € 794,20 relativa al presunto mancato pagamento della Tarsu per l'anno 2010; il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi prodromici, sottesi all'intimazione impugnata, nonché la prescrizione e la decadenza, anche relativamente alle sanzioni e agli interessi.
La Corte di primo grado, pur dando atto della regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo prescritte le pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento 07120110088017666000 e n. 07120120005339639000 e per le sanzioni ed interessi della cartella n. 07120080102556857000, per il decorso del termine prescrizionale quinquennale maturato tra la notifica dell'intimazione n. 07120189002356748000, ultimo atto interruttivo risalente al 29/09/2018, e la notifica dell'intimazione impugnata 14/02/2024, stante l'inapplicabilità dei termini di sospensione per l'emergenza pandemica.
L'appellante rilevava che l'art. 68 del d.l. 18/2020, come convertito, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiamava l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 il quale, al comma 2, prevede che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione;
chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Il contribuente non si costituiva in giudizio;
fissata l'udienza di trattazione, all'esito della camera di consiglio, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Va infatti rilevato che l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla I. n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha disposto la sospensione dei termini finali di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, onde evitare che durante i periodi suddetti, caratterizzati dalle note difficoltà operative e logistiche connesse alla pandemia, venissero a maturare, a danno dell'amministrazione finanziaria, termini di decadenza dal potere impositivo e di prescrizione delle pretese sottostanti.
Lo stesso articolo al comma 4, prevede che "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159"; tale comma, che esclude dal richiamo il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, si riferisce esclusivamente all'attività di accertamento degli enti impositori e non anche a quella di riscossione, che risulta invece oggetto di specifica disciplina al successivo art. 68 dello stesso decreto.
Infatti, ai sensi della normativa emergenziale epidemiologica di cui all'art. 68 dello stesso decreto e successive proroghe, la sospensione per i versamenti e le attività di recupero derivanti da cartelle esattoriali, ha avuto una durata complessiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (il termine del 30 maggio 2020, è stato prorogato dal d.l. n. 104/2020 sino al 16 ottobre 2020, dal d.l. n. 129/2020 sino al 31 dicembre 2020, con i decreti n.
3 e 7 del 2021 sino al 28 febbraio 2021, ed infine con il d.l. n. 41 del 2021 e con il d.l. n. 99 del 2021) ed ha previsto a favore dei contribuenti una corrispondente sospensione dei termini per i versamenti e, conseguentemente di prescrizione dei crediti tributari.
L'art. 68, comma 1, nello stabilire la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento relativi "alle entrate tributarie e non tributarie....derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 ...", nell'ultima parte contiene la seguente clausola: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159"; si tratta della norma che prevede appunto, per i casi di eccezionale emergenza (in quella specifica ipotesi per terremoto), la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione collegata alla sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Il comma 2 dell'art. 12, norma questa volta richiamata nella sua integralità, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono a loro volta prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In presenza di una intimazione di pagamento che ha come atti presupposti tre cartelle esattoriali, e quindi carichi già affidati all'agente della riscossione, deve trovare applicazione l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, (e non già l'art. 67 dello stesso decreto) e con esso il richiamo integrale (e non quello parziale operato dall'art. 67 citato) all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, con conseguente scadenza della proroga alla data del 31-12-2023.
Premessa l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione sia alle pretese erariali di cui alle cartelle di pagamento 07120110088017666000 e n. 07120120005339639000, che a sanzioni ed interessi della cartella n. 07120080102556857000, i cui rispettivi termini di prescrizione sono venuti a scadere in pendenza del periodo di sospensione, la notifica dell'intimazione impugnata del 14/02/2024 va ritenuta tempestiva rispetto alla precedente intimazione notificata in data 29/09/2018 già solo tenendo conto della sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per le suesposte considerazioni l'appello va accolto e in parziale riforma della sentenza impugnata il ricorso di I grado va integralmente rigettato.
La condanna al pagamento del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge integralmente l'originario ricorso;
condanna l'appellato contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Ader, che liquida in € 900,00 per il primo grado ed in € 700,00 per il secondo, oltre accessori