Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace EL Tribunale di RE IA, II Sezione
Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6236 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2021, vertente
T r a
, con sede in RE EL CO (NA) alla Via Marconi Parte_1
n. 66, in persona EL Direttore Generale, legale rapp.te p.t., Ing.
, P.I.V.A. , rappr.ta e difesa, in forza di CP_1 P.IVA_1
Deliberazione EL Direttore Generale p.t. n. 1027 EL 12.11.2021, giusta mandato su foglio separato in calce e costituente parte integrante EL presente ricorso atto di citazione in revocazione, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Augusto Chiosi, (C.F.
), e dall'Avv. Rosa Anna Peluso (C.F. C.F._1
) unitamente ai quali elett.te domicilia in C.F._2 Pt_1 alla Via Carducci n. 61
ATTRICE
E
con sede legale in alla Via Melisurgo n. 4 e sede CP_2 Pt_1 effettiva/principale/operativa in RE IA (NA) alla Via Roma,
n. 23/31, avente C.F./Partita IVA/numero di iscrizione nel Registro
p.t. Dott. ), nato a [...] Controparte_3 C.F._3
(NA) il 16/10/1981 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Raia ) EL C.F._4
Foro di RE IA e dall'Avv. Antonio Formisano
) EL Foro di Nocera Inferiore, con studio in C.F._5
Pompei (NA) alla via Nolana n. 169, presso il quale la parte elegge domicilio, anche digitale, come da registri di giustizia
CONVENUTA
Conclusioni: come da atti dei verbali di causa
Elementi di fatto e di diritto ai fini ELla decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l ha Parte_2 convenuto in giudizio la chiedendo la revocazione CP_2 straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. ELla Sentenza EL Tribunale di
RE IA – Giudice Dott.ssa Mariacristina Carpinelli n.
1491/2019 pubblicata in data 14.06.2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1740/2017 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore EL ELla somma di CP_2
€ 637.949,00 oltre interessi di cui al D.LGS. 231/2002 dalle scadenze ELle fatture al soddisfo ed oltre il pagamento ELle spese di lite, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie ELle branche di
Radiodiagnostica, Medicina Nucleare e Patologia Clinica eseguite nell'anno 2015, nella parte relativa al credito per le prestazioni di
Medicina Nucleare, per le quali era intervenuta - giusta Sentenza EL
Consiglio di Stato n. 6954/2021 pubblicata solo in data 18.10.2021 - la conferma ELla legittimità ELla ELibera n. 877/2017, avente ad oggetto il recupero di tutte le prestazioni di medicina nucleare erogate dalla struttura di RE IA, via Roma n. 9/11 per non essere la predetta sede operativa mai stata accreditata fin dall'inizio ELla sua attività, come si evinceva dalla ivi richiamata ELiberazione aziendale n. 768 EL 25.10.2017 con cui era stata accertata “la non accreditabilità per l'aggiornamento ELl'attestato di accreditamento istituzionale…per trasferimento dalla sede operativa di Corso Umberto
I, 68 alla sede operativa di Via Roma n. 9/11 nel comune di RE
IA … per l'attività di Diagnostica per immagini: medicina nucleare in vivo”.
Si costituiva in giudizio, la odierna convenuta, chiedendo il rigetto ELla domanda principale ed in via riconvenzionale, chiedeva accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte ELl , per i CP_4 motivi esposti al punto 2) ELla comparsa di costituzione e risposta con condanna alla parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari EL presente giudizio, con diretta attribuzione in favore EL procuratore antistatario.
Concessi i termini ex art. 183 Vi comma c.p.c., la causa è stata introitata a sentenza in data 3.12.2024 e concessi i termini ex art. 190
c.p.c..
Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità ELle domande, in quanto la legittimazione ELle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento ELla documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006
- Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione ELla conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia EL documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI,
3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In particolare deve evidenziarsi che in tema di revocazione ai sensi ELl'art. 395 n. 3
c.p.c., l'impugnazione deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla scoperta (o EL ritrovamento) dei documenti assunti come decisivi non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, identificandosi il
“dies a quo” non nella materiale apprensione dei medesimi, bensì nell'acquisizione di un grado di conoscenza EL loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria (Cassazione civile, Sez.
II, ordinanza n. 5144 EL 21 febbraio 2019).
Nel caso di specie la sentenza EL Consiglio di Stato (di cui si ritiene il documento decisivo – connesso alla ELibera n. 877/2017 -) è EL
18.10.2021 (data di pubblicazione) mentre l'atto di citazione in revocazione risulta notificato in data 15.11.2021.
In secondo luogo deve evidenziarsi che l'art. 395.
(Casi di revocazione) prevede che “le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:…3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto ELl'avversario”.
Sul punto la Suprema Corte ha rammentato che l'ipotesi di revocazione straordinaria presuppone necessariamente il recupero tardivo (cioè successivo alla sentenza impugnata) di un documento preesistente alla sentenza stessa, che la parte non ha potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto ELl'avversario. Ne consegue, osserva la Corte, che la fattispecie non può essere utilmente invocata rispetto ad un documento formato dopo la decisione (in tal senso si veda, tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20587 EL
13/10/2015, Rv. 637376). Il Legislatore – osserva il Collegio - ha infatti inteso riservare la possibilità ELla predetta impugnazione straordinaria alla sola parte che, senza alcuna colpa propria, non ha potuto produrre in giudizio una prova già esistente, con ciò dovendosi evidentemente intendere una prova precostituita alla decisione assunta come viziata, incolpevolmente ignorata e mai sottoposta al giudice. Al fine di aggredire la stabilità EL giudicato deve quindi valorizzarsi il più elevato grado di certezza processuale, privilegiando le rappresentazioni assicurate da una prova documentale materialmente già formata (quindi tecnicamente precostituita rispetto alla decisione impugnata) e non ad un mero interno psichico, la cui obiettiva entità e il cui effettivo valore rappresentativo, in assenza di una estrinsecazione in forme esteriormente percepibili, risultano di impossibile apprezzamento.
La giurisprudenza, infatti, ha arricchito lo scarno dato positivo richiedendo, in primo luogo, che il documento revocatorio sia anteriore alla pronuncia ELla decisione revocanda (da ultimo Cass., 7 maggio
2014, n. 9865; Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 17 marzo 2000,
n. 3116; Cass., 18 agosto 1997, n. 7653), argomentando in motivazione tale assunto sulla base EL dato letterale degli artt. 396 e
398 che si riferiscono al “recupero” dei documenti.
Orbene, nel caso di specie la sentenza EL Consiglio di Stato è successiva alla sentenza n. 1491/2019 emessa da questa Tribunale, per cui la promossa revocazione appare inammissibile.
Laddove invece, si ritenesse, quale documento decisivo la indicata ELibera n. 877/2017, come si è descritto nell'atto introduttivo (…Nella specie costituisce elemento probatorio determinante la Delibera n.
877/2017, la cui efficacia è stata prima sospesa e poi annullata dal TAR Campania con Ordinanza n. 1536 /2018 e poi con Sentenza n.
5055/2019, per poi tornare vigente e valida a seguito ELla Sentenza EL Consiglio di Stato n. n. 6954/2021 pubblicata in data 18.10.2021.
E' evidente che la stessa non poteva essere prodotta nel giudizio conclusosi con Sentenza di cui in questa sede si chiede la revocazione in quanto la legittimità ELla Delibera era ancora sub iudicis oltrechè sospesa...), essa non risulta indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, né indicata dallo stesso n. 1740/2017; né infine, risulta prodotta la relativa opposizione (al predetto decreto ingiuntivo) dalla quale potesse evincersi la indicata ELibera.
Infine, dalla prodotta sentenza, alcun riferimento è stato effettuato alla ELibera più volte descritta: ed infatti nella motivazione ELla sentenza si legge: “Circa l'inidoneità ELle fatture quale prova EL credito, avendo il Centro opposto depositato in sede di procedimento monitorio, altresì, le distinte riepilogative contabili, si osserva che, se
è pur vero che le distinte riepilogative contabili sono atti unilaterali provenienti dal Centro richiedente, è altresì vero che il rapporto di Part natura concessoria tra esso e la di appartenenza non rientra nel normale schema privatistico ma è caratterizzato da un moELlo derogatorio normativamente disciplinato secondo cui da un lato il Part ricorrente, attraverso la spedizione all' ELle distinte riepilogative, assolve al suo onere di documentazione, mentre dall'altro lato incombe sull'ente pubblico, che è in possesso di tutti gli elementi necessari per il controllo ELla veridicità e congruenza ELle risultanze di tali distinte riepilogative, effettuare le verifiche e riscontri EL caso. Pertanto, in Part assenza di circostanziate contestazioni da parte ELla tese ad inficiare i dati e le indicazioni contenuti in tale documentazione
(distinte riepilogative mensili), quest'ultima va ritenuta prova idonea
e sufficiente EL numero di prestazioni rese dal Centro e EL relativo corrispettivo pecuniario. Quanto alla circostanza secondo cui l'opposta avrebbe superato i tetti di spesa alla stessa assegnati, deve, anzitutto, affermarsi che l'onere di provare detto sforamento- riferito nel caso di specie all'intera macroarea come da contratto, costituendo un fatto estintivo EL credito, e non già un fatto costitutivo ELlo stesso, incombeva sul debitore-opponente ai sensi ELl'art. 2697, secondo comma, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, EL 31.08.2016, n.
17437). Ebbene, tale onere non è stato assolto dall' . Ed CP_5 invero, con riferimento alla domanda di rimborso avanzata in sede monitoria dalla parte opposta, l'opponente ha allegato nota prot. 7001 EL 23.11.2015, nella quale il Dirigente Responsabile EL Distretto sanitario n. 56 ha comunicato che le prestazioni in oggetto non sarebbero liquidabili stante il superamento EL tetto di spesa nel mese di luglio 2015 (cfr. doc. 4 nella produzione di parte opponente).
Tuttavia, non risulta essere stata fornita alcuna prova in ordine al verbale EL Tavolo tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica EL rispetto EL tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, né ELla comunicazione in favore EL centro opposto ELla data presumibile EL superamento dei tetti di spesa (cfr. produzione di parte opponente), onere, peraltro, Part previsto espressamente a carico ELl' ai sensi ELl'art. 5, comma 3, dei contratti stipulati tra le parti (cfr. docc. 8, 9 e 10 ELla produzione ELla parte opposta). Ne consegue che, in assenza EL verbale EL
Tavolo tecnico e ELla prova ELla comunicazione ELla data di esaurimento EL tetto di spesa, EL tutto legittimamente, CP_2 ha erogato le prestazioni sanitarie con riferimento alla mensilità di luglio 2015”.
In definitiva, l nel presente procedimento non ha indicato Parte_2
e prodotto l'intera documentazione processuale (atto di opposizione al richiamato decreto ingiuntivo, e relative note) ovvero sostanziale, dalla quale si potesse evincere che tra le fatture di cui si era chiesto il pagamento rientrassero anche quelle di cui alla Delibera n. 877/2017
(sospesa, poi annullata ed infine di nuovo vigente) la cui decisività fosse stata idonea a formare un diverso convincimento EL giudice e quindi a condurre ad una decisione di segno difforme rispetto a quella revocanda (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27832), e non consentendo quindi, al giudice, in ragione EL carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica ELla fase rescindente rispetto alla fase rescissoria di procedere, alla luce ELle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto EL diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.(Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25417 EL
23/09/2024 (Rv. 672417-02).
Per tali motivi la domanda di revocazione va rigettata.
Per quanto concerne invece, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e tesa ad “accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte ELl' , come espressamente CP_4 previsto dalla Sentenza EL Consiglio di Stato, ai sensi ELl'art. 2041
c.c.” ritenendo che nel caso che ci occupa, l'art. 2041 c.c. trovi applicazione sul presupposto che sussisteva l'utilizzazione ELla prestazione da parte ELla P.A., oggettivamente integrante il requisito ELl'arricchimento in mancanza di manifestazione di volontà contraria ELla medesima amministrazione, e che le prestazioni rese, afferenti la
Branca di Medicina Nucleare, non erano mai state disconosciute Parte dall non potendo pertanto dubitarsi ELla loro effettiva esecuzione, per come risultante dalla contabilità da parte EL Pt_3
, deve parimenti evidenziarsi che manca la prova che le
[...] prestazioni rese dalla odierna convenuta alla sede operativa di Via
Roma n. 9/11 nel comune di RE IA … per l'attività di
Diagnostica per immagini: medicina nucleare in vivo non fossero state pagate, considerato che la originaria opposizione è stata rigettata, né Parte che l ha formulato domanda di restituzione relative al pagamento effettuato, concernente le prestazioni di cui alla richiamata Delibera n.
877/2017.
Il rigetto ELle rispettive domande determina la compensazione tra le parti ELle competenze e spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace EL Tribunale di RE IA definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-rigetta la domanda attrice perché non provata;
-rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata;
-compensa tra le parti ELle competenze e spese di giudizio.
RE IA, 19 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7.3.2005
n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal
D.M. 15.10.2012 n. 209.